Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018
Riportare l’affidamento in prova ai tre anni e quindi galera certa per i corrotti
Il limite dell'affidamento in prova al servizio sociale non è stato riportato a tre anni: l'art. 47 della legge 354/1975, nel testo vigente dal 2019 a tutto il 2022, prevede tre anni di pena inflitta e, al comma 3-bis, quattro anni di pena anche residua. Il Conte I ha però perseguito lo stesso scopo per un'altra via: la legge 3/2019 (art. 1, comma 6) ha inserito i principali reati contro la pubblica amministrazione (artt. 314, primo comma, 317, 318, 319 e seguenti) tra quelli dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, per i quali le misure alternative, tra cui l'affidamento, sono ammesse solo se il condannato collabora con la giustizia. Per gli stessi reati l'esecuzione della pena non può essere sospesa in attesa della decisione sulle misure alternative (art. 656, comma 9, del codice di procedura penale). La norma è in vigore dal 31 gennaio 2019.
- Fonte: programma elettorale, sezione "GIUSTIZIA", Corruzione, p. 33
- Prova: Legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 6 (modifica dell'art. 4-bis, legge 354/1975), Normattiva, testo vigente al 1° febbraio 2019.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026