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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Lega, 2018

Principali partiti: Lega

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Draghi

  • 33 mantenute
  • 68 in parte
  • 224 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 283 promesse troppo generiche per essere verificate

57 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

62 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Rifondare e implementare il numero dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) in non meno di uno per ogni Regione

Le Regioni con un centro per i rimpatri non sono aumentate durante i governi Conte I e Draghi. Il decreto-legge 113/2018 (art. 2, comma 2) ha permesso per tre anni di affidare senza bando di gara i lavori per costruire, completare e ristrutturare i centri. Durante il governo Conte I il centro di Trapani-Milo è stato trasformato da hotspot in centro per i rimpatri (settembre 2018) e a Roma-Ponte Galeria è tornata in funzione la sezione maschile (fine maggio 2019), ma in Regioni che avevano già un centro. Il centro di Palazzo San Gervasio era stato aperto nel gennaio 2018, prima del governo. Gradisca d'Isonzo (dicembre 2019), Macomer e Milano (2020) sono stati aperti durante il governo Conte II, e sotto il governo Draghi non ne risultano di nuovi. Secondo il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, nel 2022 erano in funzione dieci centri in otto Regioni su venti: Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

prolungare il termine per il trattenimento almeno sino a 6 mesi

Il decreto-legge 113/2018 (GU n. 231 del 4 ottobre 2018, convertito dalla legge 132/2018), art. 2, ha portato da 90 a 180 giorni, cioè circa sei mesi, la durata massima del trattenimento nei centri per i rimpatri. Il decreto-legge 130/2020 (GU n. 261 del 21 ottobre 2020), adottato dal governo Conte II, ha poi ridotto il limite a 90 giorni, prorogabili di 30 per i cittadini di Paesi con accordi di rimpatrio. Durante il governo Draghi il limite era quindi già tornato a 90 giorni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere che la circostanza dell’assenza di documenti per i richiedenti asilo comporti il trattenimento presso il CIE ai fini dell’identificazione

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2018, in vigore dal 5 ottobre), all'art. 3 ha inserito l'art. 6, comma 3-bis, nel d.lgs. 142/2015. Il richiedente asilo può essere trattenuto, per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, fino a 30 giorni nei locali delle strutture di primo soccorso alla frontiera. Se l'identità non è accertata, può essere trattenuto nei centri di permanenza per il rimpatrio (i CIE della citazione, oggi CPR) fino a 180 giorni. La legge di conversione 132/2018 ha confermato la norma. Il trattenimento è una facoltà («può») e comincia nei locali di frontiera: la misura non è quindi automatica per ogni richiedente privo di documenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Trasferire le competenze per il controllo e la gestione dei CIE alle Regioni con il coordinamento delle forze dell’ordine sul territorio

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che trasferiscano alle Regioni il controllo e la gestione dei centri di permanenza per il rimpatrio (i CIE della citazione), né disegni di legge del governo in questo senso. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 2) ha invece portato da 90 a 180 giorni la durata massima del trattenimento in questi centri e ha autorizzato per tre anni la procedura negoziata per costruirli o ristrutturarli, senza modificarne la gestione. Lo schema di capitolato per i servizi dei centri, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 20 novembre 2018, comprende anche i centri di permanenza per il rimpatrio e ne affida i servizi con gara delle Prefetture.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere la condivisione delle banche dati (AFIS e SDI) con la Polizia locale.

L'art. 18 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in vigore dal 5 ottobre 2018) ha consentito al personale della polizia municipale dei comuni con più di 100.000 abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale e con qualifica di agente di pubblica sicurezza, di accedere al CED interforze del Ministero dell'interno per verificare se sulle persone controllate esistono provvedimenti di ricerca o di rintraccio. La legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132 ha previsto l'estensione progressiva nel 2019 agli altri capoluoghi di provincia e, con un decreto ministeriale, ad altri comuni; le modalità di collegamento sono rinviate a un decreto del Ministro dell'interno. La norma riguarda un accesso limitato al CED, non una condivisione generale delle banche dati AFIS e SDI con la polizia locale. Il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2022 (Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2022) ha aggiunto solo la verifica, tramite il CED, di ordini di allontanamento e divieti di accesso alle aree urbane.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Gestione dei centri di accoglienza da parte delle Regioni e non con affidamento a privati in specie cooperative.

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che affidino alle Regioni la gestione dei centri di accoglienza o ne escludano le cooperative. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 12) ha riservato il sistema di protezione degli enti locali (ex SPRAR) ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati: i richiedenti asilo sono rimasti nei centri governativi e straordinari, i cui servizi sono affidati con gara dalle Prefetture. Il nuovo schema di capitolato, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 20 novembre 2018, ha cambiato servizi e costi dei centri senza toccare chi li gestisce, e la legge 1° dicembre 2018, n. 132 (art. 12-ter) ha imposto alle cooperative sociali che lavorano con gli stranieri obblighi di trasparenza, senza escluderle. Si veda anche la scheda corrispondente di «Il conto».

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

potranno affidarsi nella gestione dei richiedenti asilo solo a soggetti di esperienza certificata e consolidata [...] che saranno raccolti in un apposito albo

Non risulta istituito alcun albo dei soggetti ammessi a gestire l'accoglienza dei richiedenti asilo. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto solo obblighi di trasparenza: l'art. 2, comma 2-quater, impone ai gestori dei centri di pubblicare ogni sei mesi il rendiconto delle spese di gestione, e l'art. 12-ter impone alle cooperative sociali che lavorano con gli stranieri di pubblicare ogni tre mesi l'elenco dei soggetti a cui versano somme. Lo schema di capitolato approvato con decreto del Ministro dell'interno del 20 novembre 2018 disciplina l'affidamento con gare delle Prefetture, senza un albo. Nel periodo del governo Draghi non risultano atti diversi.

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in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Diniego allo sbarco per le ONG che si pongono ai margini del mare territoriale libico per procurato allarme su naufragio autoindotto

Il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (art. 1, in vigore dal 15 giugno 2019) ha dato al Ministro dell'interno il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per violazioni delle leggi sull'immigrazione. La legge di conversione 77/2019 (8 agosto 2019) ha fissato per la violazione del divieto una sanzione da 150.000 a 1.000.000 di euro per il comandante e la confisca della nave. La norma è generale e non lega il divieto alla condotta indicata nella citazione (navi ONG ai margini delle acque libiche per un allarme procurato). Deve rispettare gli obblighi internazionali.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Divieto comunque di sbarco dalle navi ONG per i passeggeri che non sono muniti di documenti identificativi.

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che vietino lo sbarco dalle navi ONG delle persone prive di documenti di identità. Il decreto-legge 53/2019 (art. 1) consente al Ministro dell'interno di vietare l'ingresso delle navi nel mare territoriale per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o per violazioni delle leggi sull'immigrazione, senza collegare il divieto al possesso di documenti da parte dei passeggeri. Il decreto-legge 113/2018 (art. 3) tratta la mancanza di identità con il trattenimento del richiedente asilo, non con il divieto di sbarco.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere la perdita di diritto alla domanda di protezione internazionale e la revoca [...] nel caso di commissione di reati

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 7, in vigore dal 5 ottobre 2018) ha esteso i reati per cui lo straniero condannato in via definitiva è escluso dalla protezione internazionale o la perde per revoca (d.lgs. 251/2007, artt. 12 e 16): violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni gravi, mutilazioni genitali, lesioni a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, furto aggravato dal porto di armi o narcotici e furto in abitazione, quest'ultimo anche senza aggravanti dopo la legge di conversione 132/2018. Rapina e spaccio di stupefacenti contano ora anche nelle forme non aggravate. L'art. 10 ha introdotto un procedimento immediato davanti alla commissione territoriale per chi è condannato, anche in via non definitiva, o è sotto procedimento penale ed è ritenuto pericoloso, con obbligo di lasciare il territorio anche in pendenza di ricorso. Non sono stati aggiunti il danneggiamento e l'invasione di terreni o edifici, citati come esempi nel programma.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

nonchè revoca dei benefici anche in caso di inosservanza delle regole del centro di accoglienza

I governi Conte I e Draghi non hanno esteso la revoca dell'accoglienza a ogni inosservanza delle regole del centro. L'art. 23, comma 1, lettera e), del d.lgs. 142/2015 ha continuato a prevedere la revoca solo per «violazione grave o ripetuta» delle regole della struttura, compreso il danneggiamento doloso di beni e i comportamenti gravemente violenti. Il decreto-legge 113/2018 (art. 12) ha modificato l'art. 23 solo nei riferimenti alle strutture di accoglienza, e il testo della lettera e) era lo stesso anche nell'ottobre 2022.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Predisporre una lista dei Paesi ritenuti sicuri come limite all’accoglimento alle domande di protezione internazionale.

La base legale è stata adottata nel Conte I: l'articolo 7-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, inserito in conversione dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha introdotto nel d.lgs. 25/2008 l'articolo 2-bis sui Paesi di origine sicuri, da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia. Per i richiedenti di questi Paesi la domanda segue la procedura accelerata e può essere dichiarata manifestamente infondata. Nel Conte I il Ministero dell'interno ha trasmesso, il 3 aprile 2019, le informazioni per compilare l'elenco, ma l'elenco non è stato adottato nei periodi valutati: il decreto del 4 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2019), che indica 13 Paesi, è del governo successivo, il Conte II. Nel periodo del governo Draghi l'elenco non è stato aggiornato: il decreto successivo, del 17 marzo 2023, richiama come unico elenco precedente quello del 2019.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Applicazione del protocollo spagnolo per il controllo rigoroso delle frontiere sul mare, con strumenti tecnologici e conseguente esternalizzazione delle frontiere

Non risultano atti del governo Conte I o del governo Draghi che adottino un sistema di controllo delle frontiere marittime sul modello spagnolo. Nel Conte I la cooperazione con la Libia è proseguita nel quadro del memorandum d'intesa del 2 febbraio 2017, firmato dal governo precedente: il decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84 (convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 98) ha autorizzato la cessione gratuita al governo libico di un massimo di 12 motovedette per il controllo delle coste e il contrasto all'immigrazione illegale. Le altre misure del Conte I sul mare sono state di tipo diverso: il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77) ha dato al ministro dell'Interno il potere di limitare o vietare l'ingresso delle navi nel mare territoriale.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Revocare la delibera dell’ex Ministro Alfano che concede la facoltà di rilasciare la carta di identità ai migranti

L'atto a cui il programma si riferisce è con ogni probabilità la nota del 17 agosto 2016 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (ministro Alfano). La nota confermava che i richiedenti asilo potevano iscriversi all'anagrafe del Comune che li ospitava, e quindi ottenere la carta d'identità. Il governo Conte I ne ha superato l'effetto con una legge, senza un atto formale di revoca: l'articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 ha stabilito che il permesso di soggiorno per richiesta d'asilo vale come documento di riconoscimento ma non è titolo per l'iscrizione anagrafica. Ha anche abrogato la norma del 2017 sull'iscrizione dei richiedenti ospitati nei centri. Senza iscrizione anagrafica i richiedenti non potevano avere la carta d'identità, come ha ricordato anche l'Avvocatura dello Stato davanti alla Corte costituzionale. La circolare del Ministero dell'interno n. 15 del 18 ottobre 2018 ne ha dato applicazione. L'articolo 13 è stato poi dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 186 del 2020 (depositata il 31 luglio 2020), durante il governo Conte II.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Stabilire la facoltà per la polizia giudiziaria di raccogliere prove sul contrasto all’immigrazione clandestina attraverso la presenza di personale sulle navi ONG

Non risultano atti del governo Conte I o del governo Draghi che consentano alla polizia giudiziaria di raccogliere prove con proprio personale a bordo delle navi delle ONG. Il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, il principale intervento del Conte I sulle navi, ha invece dato al ministro dell'Interno il potere di vietarne l'ingresso nel mare territoriale (articolo 1) e ha previsto sanzioni per chi viola il divieto (articolo 2). Il dossier parlamentare sul decreto non contiene una norma sulla presenza di personale di polizia giudiziaria a bordo.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

vietare lo sbarco a quelle che la rifiutano

Il governo Conte I ha adottato lo strumento per impedire l'approdo delle navi: l'articolo 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77) permette al ministro dell'Interno di limitare o vietare ingresso, transito e sosta delle navi nel mare territoriale, con sanzioni per chi viola il divieto. Il divieto però vale in generale, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sull'immigrazione, e non è legato al rifiuto di ospitare personale di polizia giudiziaria: quell'obbligo non è mai stato introdotto. Nel periodo del governo Draghi non risultano atti in materia.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Affidare ai Comuni, con il coordinamento delle Regioni e non alle Questure, la competenza a rilasciare il permesso di soggiorno di breve periodo

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che affidino ai Comuni il rilascio del permesso di soggiorno di breve periodo. Il testo unico sull'immigrazione (art. 5, comma 2), nella versione in vigore sia nel 2019 sia a fine legislatura, prevede che il permesso sia richiesto al questore della provincia in cui si trova lo straniero. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132) e il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 non hanno toccato questa competenza, né risultano disegni di legge del governo in materia.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere che le Questure rilascino le informative ai Comuni

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che prevedano informative delle Questure ai Comuni ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Nel programma la misura serviva al passaggio ai Comuni della competenza sul permesso, che non è avvenuto: il rilascio è rimasto al questore (art. 5 del testo unico sull'immigrazione). Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 18) ha consentito alla polizia municipale dei comuni con più di 100.000 abitanti, e nel 2019 progressivamente degli altri capoluoghi, di consultare il Centro elaborazione dati interforze durante i controlli, per verificare eventuali provvedimenti di ricerca: è uno strumento di controllo di polizia, non riguarda il permesso di soggiorno.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

inserire nel procedimento di naturalizzazione [...] un esame di conoscenza della lingua, della cultura e tradizioni italiane

La legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha convertito il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ha inserito nella legge 91/1992 l'art. 9.1, in vigore dal 4 dicembre 2018: la cittadinanza per matrimonio o per concessione, compresa quella per residenza, richiede una conoscenza dell'italiano non inferiore al livello B1. La conoscenza si prova con un titolo di studio o con la certificazione di un ente riconosciuto, non con un esame nel procedimento, e ne è esentato chi ha firmato l'accordo di integrazione o ha il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È stata quindi introdotta una verifica della lingua. Non è stato introdotto alcun esame su cultura e tradizioni italiane, né nel governo Conte I né nel governo Draghi.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

prevedere la revoca della cittadinanza italiana per i soggetti responsabili di terrorismo islamico o apologia del terrorismo islamico

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 14), in vigore dal 5 ottobre 2018, ha introdotto nella legge 91/1992 l'art. 10-bis: la cittadinanza acquisita per matrimonio, per concessione (compresa quella per residenza) o, da chi è nato in Italia, con la dichiarazione al compimento dei diciotto anni, è revocata dopo una condanna definitiva per i delitti con finalità di terrorismo indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale e per quelli degli artt. 270-ter e 270-quinquies.2 del codice penale. La revoca va disposta entro tre anni dalla condanna definitiva. La norma vale per ogni terrorismo, non solo per quello islamico citato dal programma. Non riguarda però chi è cittadino per nascita e non richiama espressamente l'apologia del terrorismo.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

divieto di occupare il suolo pubblico per pregare

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che introducano un divieto di occupare il suolo pubblico per pregare. Nei due periodi il governo non ha presentato alle Camere disegni di legge sul tema, e la misura non compare nelle leggi di bilancio per il 2019 e per il 2022.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

revoca, quindi, dell’accordo tra Coreis (Comunità religiosa islamica italiana) ed Ente Nazionale per il Microcredito

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi, né dell'Ente nazionale per il microcredito, che abbiano revocato il protocollo d'intesa con la Coreis (Comunità religiosa islamica italiana), firmato nel luglio 2017 secondo le cronache dell'epoca. Il protocollo è un accordo amministrativo dell'Ente e il suo testo non è pubblicato: per questo la verifica si basa sull'assenza di notizie di una revoca e di atti del governo sul tema, non su un documento che attesti che l'accordo è rimasto in vigore.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere regime 41-bis per coloro che sono condannati per atti terroristici o per apologia del terrorismo

Il regime del 41-bis dell'ordinamento penitenziario era già applicabile, prima del periodo, ai detenuti per delitti commessi con finalità di terrorismo, perché richiama i delitti del primo periodo dell'art. 4-bis, comma 1. Nel periodo valutato non risulta alcun atto che lo estenda ai condannati per apologia del terrorismo: l'art. 41-bis non è stato modificato da leggi, e le modifiche dell'art. 4-bis (legge 9 gennaio 2019, n. 3, sui reati contro la pubblica amministrazione, e legge 19 luglio 2019, n. 69, il cosiddetto codice rosso) non riguardano l'apologia. Il decreto-legge 162/2022, che ha cambiato l'art. 4-bis, è successivo alla fine del periodo.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere il ripristino a carico dei collettivi, centri sociali o associazioni a cui è possibile ricondurre l’esecuzione di graffiti o scritte sui palazzi storici.

Non risultano atti del periodo che pongano il ripristino a carico di collettivi, centri sociali o associazioni a cui siano riconducibili graffiti o scritte sui palazzi storici, che è l'elemento specifico del programma. La legge 9 marzo 2022, n. 22 (di iniziativa parlamentare, GU n. 68 del 22 marzo 2022, in vigore dal 23 marzo 2022) ha introdotto nel codice penale l'art. 518-duodecies, che punisce chi deturpa o imbratta beni culturali e subordina la sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi o ad attività non retribuita a favore della collettività. L'onere resta però sul singolo condannato, come già prevedeva dal 2017 l'art. 639 del codice penale per l'imbrattamento di immobili e di cose di interesse storico o artistico.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026