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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Lega, 2018

Principali partiti: Lega

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Draghi

  • 33 mantenute
  • 68 in parte
  • 224 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 283 promesse troppo generiche per essere verificate

57 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

69 schede

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

istituendo un Ruolo Autonomo con l’obiettivo di aumentare la coerenza nei giudizi e raggiungere un giusto adeguamento dei compensi per i magistrati tributari

La legge 31 agosto 2022, n. 130 (GU n. 204 del 1° settembre 2022, in vigore dal 16 settembre), approvata sotto il governo Draghi, ha istituito i magistrati tributari professionali. Il nuovo art. 1-bis del d.lgs. 545/1992 ne fissa l'organico in 448 unità nelle corti di primo grado e 128 in quelle di secondo grado, reclutate per concorso (art. 4). L'art. 13-bis applica loro il trattamento economico dei magistrati ordinari. Per i giudici tributari già in servizio la legge ha aumentato del 130 per cento i compensi fissi dal 1° gennaio 2023, con un tetto di 72.000 euro lordi annui. La legge è in vigore dal 16 settembre 2022, ma nessun magistrato tributario di ruolo era in funzione al 22 ottobre 2022, quando il governo Draghi ha lasciato l'incarico, e l'aumento dei compensi vale dal 2023. I primi magistrati tributari dovevano arrivare con il transito di magistrati di altre giurisdizioni, tramite una procedura da bandire entro due mesi dall'entrata in vigore, e poi con i concorsi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

I Tribunali Tributari dovranno avere sede presso le attuali circoscrizioni dei Tribunali ordinari

La legge 31 agosto 2022, n. 130 ha cambiato il nome degli organi in «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado», non «Tribunali Tributari» e «Corti d'Appello Tributarie». Le sedi non sono state spostate presso le circoscrizioni dei tribunali ordinari e i distretti di Corte d'appello: l'art. 1 del d.lgs. 545/1992 prevede ancora le corti di primo grado nel capoluogo di ogni provincia e quelle di secondo grado nel capoluogo di ogni regione, e la legge 130/2022 non modifica questa disposizione. Nel Conte I non risultano atti in materia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

tolto il potere di organizzare e gestire le Commissioni Tributarie e le nomine dei giudici al MEF, conferendolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

La gestione della giustizia tributaria non è passata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio. La legge 31 agosto 2022, n. 130, sotto il governo Draghi, ha lasciato le funzioni al MEF: la Direzione della giustizia tributaria resta nel Dipartimento delle finanze, le procedure concorsuali per i magistrati tributari sono gestite con personale del MEF e il Ministro dell'economia nomina con decreto i comitati di vigilanza dei concorsi. Anche l'autogoverno resta affidato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel Conte I non risultano atti in materia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Autorizzazione alle verifiche fiscali amministrative concesse dal magistrato giudicante e non dal magistrato inquirente.

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che affidino a un giudice l'autorizzazione delle verifiche fiscali. Nel testo in vigore al 22 ottobre 2022 l'art. 52 del DPR 633/1972 prevede che l'accesso sia autorizzato dal capo dell'ufficio; per i locali adibiti anche ad abitazione serve anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, che è necessaria pure per l'accesso in altri locali, in caso di gravi indizi di violazioni. Il procuratore è un magistrato inquirente: il sistema non è stato modificato nel senso promesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Sanzione all’Agenzia delle Entrate in caso di successivo annullamento in contenzioso di accertamento palesemente infondato, applicata dal giudice.

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che prevedano una sanzione a carico dell'Agenzia delle entrate, applicata dal giudice, quando un accertamento palesemente infondato è annullato in contenzioso. La condanna per lite temeraria del codice di procedura civile (art. 96) si applicava al processo tributario già prima del 2018. La legge 130/2022 del governo Draghi ha riformato la giustizia tributaria e ha previsto che, dopo un reclamo respinto, la parte che perde la causa sia condannata alle spese, con possibili conseguenze per il funzionario che ha respinto il reclamo senza motivo. Si tratta però del rimborso delle spese di giudizio, non di una sanzione per gli accertamenti infondati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Approvare il DDL 3657/2016 [...] che prevede la cancellazione delle commissioni territoriali e la competenza del Giudice Onorario di Pace

La procedura d'asilo non è stata affidata al giudice onorario di pace e le commissioni territoriali non sono state soppresse. La proposta di legge C. 3657 della XVII legislatura (Fedriga e altri, presentata il 4 marzo 2016) non è mai stata esaminata oltre l'assegnazione alla commissione ed è decaduta con la fine della legislatura; il governo non ha presentato disegni di legge con lo stesso contenuto. Il decreto-legge 113/2018 ha invece mantenuto le commissioni: l'art. 10 ha introdotto un procedimento immediato davanti alla commissione territoriale per i richiedenti sotto procedimento penale o condannati per reati gravi, e l'art. 9 ha consentito di istituire fino a cinque sezioni aggiuntive per le domande presentate alla frontiera o nelle zone di transito.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere una nuova fattispecie di reato specifica finalizzata a sventare le organizzazioni internazionali per la tratta degli esseri umani

Non risulta che il governo Conte I o il governo Draghi abbiano introdotto una nuova fattispecie di reato specifica contro le organizzazioni internazionali della tratta. Nel Conte I il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (convertito dalla legge 77/2019) è intervenuto sulle indagini: con l'articolo 3 ha attribuito alle procure distrettuali anche le indagini sulle associazioni finalizzate al favoreggiamento semplice dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 1, del testo unico), rendendo possibili le intercettazioni preventive. È una modifica di competenza e di strumenti d'indagine, non un nuovo reato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

ampliare la facoltà di utilizzo di prove anche al di fuori di quelle raccolte dalla polizia giudiziaria

Non risultano atti del governo Conte I o del governo Draghi che abbiano ampliato la possibilità di usare nei processi per immigrazione clandestina prove raccolte da soggetti diversi dalla polizia giudiziaria italiana; il programma precisava che si trattava anche delle prove della polizia giudiziaria di altri Paesi europei. La misura più vicina è l'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, che ha stanziato fondi per il concorso di operatori di polizia di Stati esteri, sulla base di accordi, nelle operazioni sotto copertura in Italia, anche contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. È però un'autorizzazione di spesa: non cambia le regole sull'uso delle prove.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Espulsione dei carcerati extracomunitari con facoltà di fare accordo con i Paesi di origine nel periodo di detenzione ed espulsione con accompagnamento.

Nel periodo del governo Draghi è stata pubblicata la legge 29 marzo 2021, n. 49, che ha ratificato il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 1997) e il suo Protocollo di emendamento (2017); il disegno di legge era stato presentato dal governo Conte I il 18 aprile 2019. Il Protocollo permette di trasferire nel Paese di origine, anche senza il suo consenso, il detenuto straniero colpito da espulsione, perché sconti lì la pena. Vale però solo nei rapporti con gli altri Stati che lo hanno ratificato ed è in vigore per l'Italia dal 1° ottobre 2021. Le regole interne sull'espulsione non sono cambiate: l'articolo 16, comma 5, del testo unico sull'immigrazione, che prevede l'espulsione del detenuto con pena residua fino a due anni, è rimasto lo stesso dal 2017 per tutti e due i periodi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Riforma della legittima difesa secondo il DDL già depositato, con divieto di appello in caso di assoluzione in primo grado

La legge 26 aprile 2019, n. 36 (GU n. 102 del 3 maggio 2019, in vigore dal 18 maggio 2019) ha riformato la legittima difesa: nel domicilio e nei luoghi di lavoro la proporzione tra difesa e offesa sussiste «sempre» e agisce sempre in legittima difesa chi respinge un'intrusione con violenza o minaccia (art. 52 del codice penale); la punibilità è esclusa in caso di grave turbamento (art. 55); le pene per violazione di domicilio, furto in abitazione e rapina sono aumentate; onorari e spese di difesa di chi è prosciolto o archiviato per legittima difesa sono liquidati a carico dello Stato. La legge non contiene però il divieto di appello contro l'assoluzione in primo grado previsto dal programma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

esclusione del risarcimento danni per il ladro e/o i parenti salvo che per grave errore inescusabile

L'articolo 7 della legge 26 aprile 2019, n. 36 (GU n. 102 del 3 maggio 2019, in vigore dal 18 maggio 2019) ha aggiunto all'articolo 2044 del codice civile che, nei casi di legittima difesa nel domicilio e nei luoghi di lavoro (art. 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale), la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa, quindi non è dovuto alcun risarcimento. Già prima l'articolo escludeva la responsabilità di chi agisce in legittima difesa; la legge l'ha estesa ai casi in cui la proporzione è ora presunta. Nell'eccesso colposo per grave turbamento (art. 55, secondo comma) al danneggiato spetta solo un'indennità fissata dal giudice con equo apprezzamento, tenendo conto anche della condotta del danneggiato. È questa l'eccezione prevista dalla legge, diversa nella forma dal «grave errore inescusabile» del programma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Ristrutturare le carceri inutilizzate e ampliarne il numero.

Il decreto-legge 113/2018 (art. 22-bis, inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132) ha stanziato 2 milioni di euro per il 2018, 15 milioni per il 2019 e 25 milioni l'anno dal 2020 al 2026 per gli interventi urgenti sulle strutture penitenziarie, compresi ristrutturazione e manutenzione degli edifici. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (art. 7, convertito dalla legge 12/2019) ha affidato all'amministrazione penitenziaria, dal 2019, la progettazione delle ristrutturazioni, delle nuove strutture e degli aumenti di capienza, e l'individuazione di immobili dismessi da riconvertire, nei limiti delle risorse già disponibili. Il decreto-legge 59/2021 (art. 1, comma 2, lettera g) ha poi destinato 132,9 milioni di euro tra il 2022 e il 2026 alla costruzione e al miglioramento di padiglioni e spazi nelle carceri. Sono atti di finanziamento e organizzazione: non dispongono la riapertura di specifiche carceri inutilizzate né l'apertura di nuovi istituti.

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non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Modificare la normativa sulle sanzioni per i minori recidivi nel compimento di reati: perdita della potestà ai genitori, affidamento ai servizi sociali

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che modifichino le sanzioni per i minori recidivi prevedendo la perdita della responsabilità genitoriale e l'affidamento ai servizi sociali. Nel periodo le norme sul processo penale minorile (DPR 448/1988) sono state modificate solo dai decreti legislativi 149 e 150 del 10 ottobre 2022 (riforma Cartabia), che riguardano l'organizzazione dei tribunali, le pene sostitutive e la giustizia riparativa. Il decreto-legge 123/2023 (governo Meloni), intervenuto sulla materia, è successivo al periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Introdurre l’art. 600 octies c.p. “Impiego dei minori nell’accattonaggio” fra i delitti per cui è previsto l’arresto facoltativo ex art. 381 c.p.

L'articolo 381 del codice di procedura penale, che elenca i delitti per cui l'arresto in flagranza è facoltativo, non è stato modificato in questo senso: il testo in vigore dal 25 marzo 2016 al 15 giugno 2023 non cita l'art. 600-octies del codice penale. Nemmeno la regola generale dello stesso articolo, che consente l'arresto facoltativo per i delitti puniti con più di tre anni nel massimo, si applica, perché l'impiego di minori nell'accattonaggio è punito con la reclusione fino a tre anni. Il governo Conte I è intervenuto sull'accattonaggio in altro modo: la legge 1° dicembre 2018, n. 132, di conversione del decreto-legge 113/2018 (art. 21-quinquies, in vigore dal 4 dicembre 2018), ha aggiunto all'art. 600-octies il reato di organizzazione dell'accattonaggio altrui, punito con la reclusione da uno a tre anni, senza prevedere l'arresto facoltativo. Una proposta di legge identica alla promessa (C. 23, presentata il 23 marzo 2018) non è stata esaminata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

preveda la responsabilità del magistrato che prende in carico il fascicolo, se la denuncia viene ignorata

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che prevedano una responsabilità specifica del magistrato che lascia senza seguito una denuncia. La legge 19 luglio 2019, n. 69 (GU n. 173 del 25 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019), art. 2, ha obbligato il pubblico ministero a sentire la persona offesa o chi ha presentato denuncia entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori, salvo esigenze di tutela dei minori o di riservatezza delle indagini. La legge però non collega al mancato rispetto di quel termine alcuna sanzione o responsabilità del magistrato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

preveda, nei confronti del soggetto ammonito per stalking che reitera la condotta, l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare quale misura precautelare

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (GU n. 231 del 4 ottobre 2018), art. 16, confermato dalla legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso agli atti persecutori (art. 612-bis del codice penale) e ai maltrattamenti l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis del codice di procedura penale). La polizia giudiziaria può disporlo, con l'autorizzazione del pubblico ministero, verso chi è colto in flagranza di un reato commesso contro familiari o conviventi, se c'è pericolo che lo ripeta. La legge 19 luglio 2019, n. 69, art. 4, ha poi punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chi viola l'ordine. La misura però non è collegata all'ammonimento del questore, come chiedeva la promessa, e richiede la flagranza.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

preveda, nelle ipotesi di stalking in cui l’indagato risulti già ammonito dal Questore, la facoltà per il PM di richiedere il giudizio immediato

Non risulta che nei periodi del governo Conte I e del governo Draghi sia stata introdotta la facoltà per il pubblico ministero di richiedere il giudizio immediato nei casi di stalking con indagato già ammonito dal questore. La legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice rosso) non modifica gli articoli sul giudizio immediato, e l'art. 453 del codice di procedura penale è rimasto, nel testo in vigore al 22 ottobre 2022, quello del 2008. Nemmeno la norma sull'ammonimento del questore (art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11) è stata modificata nel periodo. Il pubblico ministero poteva già chiedere il giudizio immediato nei casi generali previsti dalla legge.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Castrazione chimica per chi abusa di minori e per chi reitera il reato di violenza sessuale.

Non risultano atti del governo né leggi approvate nei periodi del governo Conte I e del governo Draghi che introducano la castrazione chimica per chi abusa di minori o reitera la violenza sessuale. La legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha inasprito le pene per la violenza sessuale, non la prevede. La proposta di legge della Lega (Camera, n. 272, prima firma Molteni, presentata il 23 marzo 2018) sul trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per violenza sessuale è stata assegnata alla commissione Giustizia il 26 giugno 2018 e non risulta esaminata né approvata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Rivedere i termini per la denuncia per molestie portandoli da 6 mesi ad 1 anno

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (GU n. 173 del 25 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019), art. 13, comma 4, lettera b), ha portato da sei a dodici mesi il termine per proporre la querela per violenza sessuale (art. 609-septies del codice penale), che comprende le molestie sessuali. L'atto è stato adottato prima della fine del governo Conte I (5 settembre 2019).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Occorre poter consentire al Parlamento e Governo di sollevare davanti alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato

Il programma chiedeva di consentire a Parlamento e Governo di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale ogni volta che la Cassazione interpreti una legge in modo contrario alla volontà del legislatore. Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi né leggi che lo prevedano. Nel testo vigente al 12 ottobre 2022 la legge 11 marzo 1953, n. 87, che all'articolo 37 regola i conflitti tra poteri dello Stato, non reca modifiche approvate nella legislatura. Tra le revisioni costituzionali approvate o esaminate elencate dalla Camera nessuna riguarda i conflitti di attribuzione.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Separazione netta delle carriere dei magistrati, con modalità tali da garantire l’assoluta indipendenza del giudice

La separazione delle carriere dei magistrati non è stata introdotta. La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare A.C. 14, che la prevedeva, è stata esaminata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dal 20 febbraio 2019. La Commissione ne ha concluso l'esame il 23 luglio 2020 senza votare né gli emendamenti né il mandato al relatore; l'Assemblea l'ha rinviata in Commissione il 30 luglio 2020 e, dopo due ulteriori sedute nel settembre 2021, l'esame non ha avuto seguito. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 12) ha solo limitato a una volta nella carriera, con condizioni, il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti, lasciando unici il concorso e il Consiglio superiore della magistratura.

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non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere due Consigli Superiori della Magistratura (CSM) distinti uno per i pubblici ministeri ed uno per i magistrati giudicanti

Il Consiglio superiore della magistratura è rimasto unico. La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare A.C. 14 prevedeva due organi di governo distinti, uno per la magistratura requirente e uno per la giudicante, ma non è stata approvata: la Commissione Affari costituzionali della Camera ne ha concluso l'esame il 23 luglio 2020 senza mandato al relatore e, dopo il rinvio in Commissione e due sedute nel settembre 2021, il testo non è andato oltre. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 21) ha mantenuto un solo CSM e ne ha aumentato i componenti elettivi: da 16 a 20 quelli eletti dai magistrati e da 8 a 10 quelli eletti dal Parlamento.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Revisione composizione del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) [...] istituzione di una commissione disciplinare esterna e l’eliminazione delle logiche correntizie

Il sistema elettorale del CSM è stato riformato durante il governo Draghi, ma non è stata creata una commissione disciplinare esterna. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (GU n. 142 del 20 giugno 2022) ha riscritto l'art. 23 della legge 195/1958: i 20 componenti eletti dai magistrati sono scelti in collegi territoriali e nazionali, con almeno sei candidature per collegio e metà dei candidati per ciascun genere. La sezione disciplinare resta invece interna al CSM: sei componenti effettivi e cinque supplenti eletti dal Consiglio tra i propri membri, presieduta dal vicepresidente (art. 23 della legge 71/2022). Il testo nasce dal disegno di legge A.C. 2681, presentato dal governo Conte II nel settembre 2020 e approvato nel mandato Draghi. Sull'eliminazione delle logiche correntizie non esiste un atto misurabile.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Incompatibilità tra la permanenza nell’ordine giudiziario e l’assunzione di incarichi elettivi

Il governo Draghi ha limitato il passaggio dei magistrati alla politica, senza però prevedere l'uscita dall'ordine giudiziario. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (artt. 15-20) rende i magistrati ineleggibili nei territori in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni e li obbliga all'aspettativa senza assegni per candidarsi o assumere incarichi di governo. Per le cariche assunte dopo il 21 giugno 2022, al termine del mandato elettivo i magistrati sono collocati fuori ruolo o destinati a funzioni non giurisdizionali, quindi non tornano a fare i giudici o i pubblici ministeri; i candidati non eletti rientrano invece in ruolo con limiti per tre anni. In ogni caso i magistrati restano nell'ordine giudiziario, mentre il programma chiedeva l'incompatibilità tra la permanenza nell'ordine e l'incarico elettivo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026