Salta al contenuto
Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Lega, 2018

Principali partiti: Lega

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Draghi

  • 33 mantenute
  • 68 in parte
  • 224 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 283 promesse troppo generiche per essere verificate

57 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

334 schede

non mantenutaEuropa

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

I giudici ordinari non possono disapplicare leggi vigenti sulla base di una pretesa contrarietà con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi né leggi che vietino ai giudici ordinari di disapplicare leggi italiane per contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le leggi costituzionali della XVIII legislatura riguardano altri temi e l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, che vincola il legislatore all'ordinamento europeo, è rimasto invariato nel testo vigente al 12 ottobre 2022. Tra le proposte costituzionali esaminate nella legislatura, l'unica sul rapporto con l'ordinamento europeo è la C. 298, il cui esame in commissione è iniziato l'11 ottobre 2018 e non si è concluso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaEuropa

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Abrogare il comma 1 dell’art.117 nella parte in cui sottomette sempre e necessariamente la legislazione italiana alle norme europee.

Il vincolo europeo all'articolo 117, primo comma, della Costituzione non è stato toccato. Nel testo vigente al 12 ottobre 2022 la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni deve rispettare ancora i «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario». La proposta di legge costituzionale C. 298 (Meloni e altri, presentata il 23 marzo 2018), che modificava gli articoli 97, 117 e 119 sul rapporto con l'ordinamento europeo, è rimasta in esame in commissione e non è stata approvata. Una proposta di senatori della Lega che sopprimeva lo stesso vincolo (S. 1838), presentata il 3 giugno 2020 durante il governo Conte II, non è mai stata esaminata. Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi su questa riforma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

È bene che Camera e Senato vengano ridotti nel numero da 630 a 400 e da 315 a 200.

Entro la fine del governo Conte I (5 settembre 2019) erano state votate tre delle quattro deliberazioni richieste dall'articolo 138 della Costituzione per ridurre i deputati a 400 e i senatori elettivi a 200. Il Senato aveva approvato il testo (tra i proponenti i senatori della Lega Calderoli e Romeo) e lo aveva trasmesso alla Camera l'8 febbraio 2019; la Camera lo aveva approvato il 9 maggio e il Senato in seconda deliberazione l'11 luglio 2019. Nello stesso periodo la legge 27 maggio 2019, n. 51 (Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019) aveva reso la legge elettorale applicabile a qualunque numero di parlamentari. Il voto finale della Camera (8 ottobre 2019) e la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020) sono del governo Conte II, di cui la Lega non faceva parte, e valgono qui solo come contesto, anche se la riduzione si è applicata dalle elezioni del 25 settembre 2022, durante il governo Draghi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

rendere obbligatoria la pronuncia del Parlamento sui disegni di legge di iniziativa popolare, con obbligo di rapida calendarizzazione

L'obbligo per il Parlamento di pronunciarsi sulle leggi di iniziativa popolare non è stato introdotto. La proposta di legge costituzionale C. 1173, che modificava gli articoli 71 e 75, prevedeva che una proposta popolare firmata da 500.000 elettori andasse a referendum se le Camere non l'avessero approvata entro diciotto mesi. È stata approvata dalla Camera in prima deliberazione il 21 febbraio 2019 (Conte I), ma il Senato (S. 1089) non l'ha approvata prima della fine della legislatura e nessuna modifica è entrata in vigore. Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi su questo punto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

innalzando a 200.000 il numero di sottoscrizioni necessarie per la loro proponibilità

La soglia di 200.000 firme per le leggi di iniziativa popolare non è stata introdotta. Nel testo vigente al 12 ottobre 2022 l'articolo 71 della Costituzione richiede ancora la proposta di almeno cinquantamila elettori. La proposta di legge costituzionale C. 1173, approvata in prima deliberazione dalla Camera il 21 febbraio 2019 e non conclusa, usava le 200.000 firme solo come soglia per il controllo preventivo della Corte costituzionale; per le proposte rinforzate ne richiedeva 500.000. Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi su questa soglia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Introduzione del Vincolo di Mandato con la riforma dell’art. 67 del Costituzione.

Nel periodo valutato l'articolo 67 della Costituzione non è stato modificato: il testo in vigore a fine legislatura prevede ancora che ogni membro del Parlamento eserciti le sue funzioni «senza vincolo di mandato». Le leggi costituzionali approvate nella legislatura hanno riguardato altri temi, come la riduzione del numero dei parlamentari (legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1). Non risultano disegni di legge costituzionale del governo sull'articolo 67. La proposta di legge costituzionale A.C. 3297 (Fascina), presentata il 28 settembre 2021 per introdurre il vincolo di mandato, è rimasta all'esame della commissione Affari costituzionali (iniziato il 25 novembre 2021) e la legislatura si è chiusa senza una sua approvazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Eliminazione del quorum per la validità dei referendum popolari, rendendone così più facile l’esercizio.

Il quorum di partecipazione per i referendum abrogativi (articolo 75 della Costituzione) è ancora in vigore. La Camera ha approvato il 21 febbraio 2019, in prima deliberazione, la proposta costituzionale A.C. 1173 (D'Uva, Molinari e altri, di M5S e Lega), che sostituiva il quorum con una soglia: maggioranza dei voti validi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto. Al Senato (A.S. 1089) l'esame in commissione non è andato oltre il 23 luglio 2019 e non c'è stata la seconda deliberazione. Il disegno di legge costituzionale del senatore Calderoli sulla validità dei referendum (A.S. 516) è stato ritirato il 6 marzo 2019.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Introduzione della figura del “difensore del popolo/avvocato del popolo” che difenda i cittadini davanti agli abusi delle grandi imprese private [...] della pubblica amministrazione

Non risultano atti del governo né leggi approvate nel periodo valutato che istituiscano un difensore civico nazionale o un «difensore del popolo». Nella legislatura sono state presentate alla Camera due proposte di legge per istituire il Difensore civico nazionale, entrambe di iniziativa parlamentare: la A.C. 145 (Paolo Russo), assegnata alla commissione Affari costituzionali il 26 giugno 2018 senza che ne iniziasse l'esame, e la A.C. 1415 (Francesco Silvestri), presentata il 5 dicembre 2018 e mai assegnata a una commissione. Non risultano disegni di legge del governo sul tema. Come ricorda la relazione della proposta A.C. 1415, la figura del difensore civico esiste solo a livello locale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

La Lega, per opera del Sen. Candiani, ha già presentato un DDL al Senato per l’istituzione dell’Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura.

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) non è stata soppressa e non è stata istituita un'Agenzia interregionale. Il disegno di legge del senatore Candiani e di altri senatori della Lega (A.S. 278), presentato nel 2018, è stato ritirato il 25 febbraio 2019. Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018, in vigore dall'8 luglio 2018) ha riordinato Agea mantenendola come ente di diritto pubblico vigilato dal ministero delle Politiche agricole, con funzioni separate di organismo di coordinamento e organismo pagatore. Il decreto era stato deliberato dal governo precedente.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteinfrastrutture

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

è fondamentale procedere alla mappatura, e ai relativi interventi di sistemazione, delle inefficienze della rete idrica del Paese e alla pianificazione, mirata, di invasi irrigui

Sugli invasi la promessa ha avuto seguito con il governo Conte I: il Piano straordinario del dicembre 2018 (decreto interministeriale n. 526, circa 250 milioni per invasi multiobiettivo e risparmio d'acqua negli usi agricoli e civili) e il primo stralcio della sezione «invasi» del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico (DPCM 17 aprile 2019, Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, 260 milioni). Con il governo Draghi il decreto ministeriale n. 517 del 16 dicembre 2021 ha ripartito 2 miliardi del PNRR tra interventi sulle infrastrutture idriche primarie (derivazione, accumulo e adduzione dell'acqua). Con un avviso del 9 marzo 2022 il ministero ha poi messo a disposizione 900 milioni per ridurre le perdite delle reti di distribuzione, anche con la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti: ad agosto 2022 i primi 607 milioni sono stati assegnati a 21 interventi. Non risulta però una mappatura nazionale delle inefficienze della rete: gli interventi sono stati scelti tra le proposte presentate dagli enti competenti. La promessa è quindi attuata solo in parte.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Riforma delle Authority di vigilanza: Banca d’Italia e Consob.

Non risultano atti del governo che abbiano riformato la vigilanza di Banca d'Italia e Consob nel periodo valutato. Il riparto delle competenze è rimasto quello dell'articolo 5 del testo unico della finanza, identico nel 2018 e nel 2022: alla Banca d'Italia il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari, alla Consob la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. Il nuovo Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2022 dopo che la legge di bilancio per il 2022 aveva alzato la quota massima di capitale per ciascun partecipante, riguarda il capitale, gli organi e l'organizzazione della Banca e non tocca il riparto con la Consob. Un disegno di legge dei senatori Romeo (Lega) e Patuanelli (M5S) sulle modifiche allo statuto e agli organi della Banca d'Italia (A.S. 1332, presentato il 28 maggio 2019) è stato assegnato alla commissione il 24 giugno 2019 senza che ne iniziasse l'esame.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Istituto di diritto pubblico le cui quote possono essere detenute solo dallo Stato e sono inalienabili.

Le quote del capitale della Banca d'Italia non sono state riservate allo Stato. L'articolo 4 del decreto-legge 133/2013 (convertito dalla legge 5/2014), nel testo in vigore a ottobre 2022, prevede ancora che le quote possano appartenere a banche, assicurazioni, fondazioni bancarie, enti di previdenza e fondi pensione con sede in Italia. Con il governo Draghi la legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi 715-717) ha anzi alzato dal 3 al 5 per cento la quota massima di capitale che ciascun partecipante può possedere, con effetto dal 1° gennaio 2022, e lo Statuto della Banca è stato adeguato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2022. Alla Camera una proposta di Fratelli d'Italia per attribuire la proprietà della Banca d'Italia a soggetti pubblici (A.C. 313) è stata esaminata in commissione Finanze tra febbraio e luglio 2019 e portata in Assemblea il 23 luglio 2019, senza essere approvata. Non risultano disegni di legge del governo in materia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

chi lavora in Banca d’Italia non può né lavorare né fornire servizi di consulenza [...] per un periodo non inferiore a 5 anni

Non risultano atti del governo né leggi approvate nel periodo valutato che vietino a chi ha lavorato in Banca d'Italia di lavorare o prestare consulenza per almeno cinque anni dopo la cessazione. La norma in vigore per tutta la legislatura, l'articolo 29-bis della legge 262/2005, è rimasta identica tra il 2018 e il 2022. Per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Banca d'Italia prevede il divieto di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con i soggetti vigilati per un periodo non superiore a due anni, da fissare con decreto del Presidente del Consiglio. Il divieto non riguarda tutto il personale e la sua durata massima è meno della metà di quella promessa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere il divieto per le banche commerciali [...] di effettuare attività legate alla negoziazione e all’intermediazione dei valori mobiliari

Non risultano atti del governo né leggi approvate nel periodo valutato che vietino alle banche commerciali di svolgere attività di negoziazione e intermediazione di valori mobiliari. Le proposte di legge sulla separazione tra banche commerciali e banche d'affari presentate nella legislatura (Senato n. 78 e n. 343, Camera n. 311 e n. 1574) erano tutte di iniziativa parlamentare e sono rimaste in commissione senza che l'esame iniziasse; il governo non ha presentato disegni di legge sul tema. L'articolo 10 del testo unico bancario, nel testo in vigore a ottobre 2022 e invariato dal 1994, consente alle banche di esercitare, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale [...] con i seguenti soggetti: banche d’affari

Non risultano atti del governo né leggi approvate nel periodo valutato che vietino alle banche commerciali di detenere partecipazioni in banche d'affari o di stipulare accordi di collaborazione commerciale con esse. Le proposte di legge sulla separazione tra banche commerciali e banche d'affari presentate nella legislatura (Senato n. 78 e n. 343, Camera n. 311 e n. 1574) erano tutte di iniziativa parlamentare e sono rimaste in commissione senza che l'esame iniziasse; il governo non ha presentato disegni di legge sul tema. L'articolo 10 del testo unico bancario, nel testo in vigore a ottobre 2022 e invariato dal 1994, consente alle banche di esercitare, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d’affari [...] di ricoprire cariche direttive [...] nelle banche commerciali

Non risultano atti del governo né leggi approvate nel periodo valutato che vietino a rappresentanti, direttori, soci di riferimento e impiegati delle banche d'affari di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali. Le proposte di legge sulla separazione tra banche commerciali e banche d'affari presentate nella legislatura (Senato n. 78 e n. 343, Camera n. 311 e n. 1574) erano tutte di iniziativa parlamentare e sono rimaste in commissione senza che l'esame iniziasse; il governo non ha presentato disegni di legge sul tema. L'articolo 10 del testo unico bancario, nel testo in vigore a ottobre 2022 e invariato dal 1994, consente alle banche di esercitare, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d’affari al fine di favorire le prime

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che prevedano un trattamento fiscale diverso per le banche commerciali e per le banche d'affari. Le leggi di bilancio adottate nei due periodi (legge 30 dicembre 2018, n. 145, e legge 30 dicembre 2021, n. 234) non contengono norme fiscali che distinguano i due tipi di banca. Nemmeno la separazione tra banche commerciali e banche d'affari è stata introdotta: le proposte presentate in Parlamento nella legislatura, come il disegno di legge A.S. 78 di delega al Governo per la separazione, non sono state esaminate.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Il costo del fallimento di una banca deve essere sopportato da Banca d’Italia

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che pongano a carico della Banca d'Italia il costo del fallimento di una banca. Nei due periodi è rimasto in vigore il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sulla risoluzione delle crisi bancarie, secondo cui le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori (art. 22, comma 1, lettera a). La Banca d'Italia vi compare come autorità di risoluzione, che esercita i suoi poteri tenendo conto anche del contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche (art. 21). Il governo Conte I ha invece istituito un fondo statale di indennizzo per i risparmiatori (legge 145/2018, art. 1, commi 493-507), con 525 milioni di euro l'anno per il 2019-2021.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

I conti correnti devono essere garantiti da uno schema analogo alla garanzia federale americana sui depositi FDIC sino a 200.000 euro.

Non risultano atti dei governi Conte I e Draghi che abbiano portato la garanzia sui depositi bancari a 200.000 euro. L'art. 96-bis.1, comma 3, del testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) fissa il rimborso massimo in 100.000 euro per depositante, limite che si adegua secondo la direttiva europea 2014/49/UE, e ha lo stesso testo nel 2018 e nel 2022. La tutela resta affidata ai sistemi di garanzia dei depositanti, che hanno natura di diritto privato e sono finanziati dalle banche aderenti (art. 96): non è stata creata una garanzia pubblica sul modello della FDIC americana.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Risarcimenti immediati agli obbligazionisti subordinati azzerati con riconoscimento del valore di acquisto dei titoli e ristoro pagato in titoli di stato di piccolo taglio (minibot)

Il governo Conte I ha adottato un indennizzo per gli obbligazionisti subordinati, ma diverso da quello promesso. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, commi 493-507) ha istituito il Fondo indennizzo risparmiatori, con 525 milioni di euro l'anno per il 2019-2021. Agli obbligazionisti subordinati di banche poste in liquidazione coatta tra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018 riconosce il 95% del costo di acquisto, oneri fiscali inclusi, fino a 100.000 euro per risparmiatore, al netto dei rimborsi già ricevuti e del maggior rendimento delle cedole rispetto ai titoli di Stato. Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (art. 36, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) ha previsto un indennizzo forfettario con accertamento semplificato per chi ha un patrimonio mobiliare sotto 100.000 euro o un reddito sotto 35.000 euro. Le norme non prevedono il pagamento in titoli di Stato di piccolo taglio (minibot) né il riconoscimento dell'intero valore di acquisto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Separazione netta delle carriere dei magistrati, con modalità tali da garantire l’assoluta indipendenza del giudice

La separazione delle carriere dei magistrati non è stata introdotta. La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare A.C. 14, che la prevedeva, è stata esaminata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dal 20 febbraio 2019. La Commissione ne ha concluso l'esame il 23 luglio 2020 senza votare né gli emendamenti né il mandato al relatore; l'Assemblea l'ha rinviata in Commissione il 30 luglio 2020 e, dopo due ulteriori sedute nel settembre 2021, l'esame non ha avuto seguito. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 12) ha solo limitato a una volta nella carriera, con condizioni, il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti, lasciando unici il concorso e il Consiglio superiore della magistratura.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Prevedere due Consigli Superiori della Magistratura (CSM) distinti uno per i pubblici ministeri ed uno per i magistrati giudicanti

Il Consiglio superiore della magistratura è rimasto unico. La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare A.C. 14 prevedeva due organi di governo distinti, uno per la magistratura requirente e uno per la giudicante, ma non è stata approvata: la Commissione Affari costituzionali della Camera ne ha concluso l'esame il 23 luglio 2020 senza mandato al relatore e, dopo il rinvio in Commissione e due sedute nel settembre 2021, il testo non è andato oltre. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (art. 21) ha mantenuto un solo CSM e ne ha aumentato i componenti elettivi: da 16 a 20 quelli eletti dai magistrati e da 8 a 10 quelli eletti dal Parlamento.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Revisione composizione del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) [...] istituzione di una commissione disciplinare esterna e l’eliminazione delle logiche correntizie

Il sistema elettorale del CSM è stato riformato durante il governo Draghi, ma non è stata creata una commissione disciplinare esterna. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (GU n. 142 del 20 giugno 2022) ha riscritto l'art. 23 della legge 195/1958: i 20 componenti eletti dai magistrati sono scelti in collegi territoriali e nazionali, con almeno sei candidature per collegio e metà dei candidati per ciascun genere. La sezione disciplinare resta invece interna al CSM: sei componenti effettivi e cinque supplenti eletti dal Consiglio tra i propri membri, presieduta dal vicepresidente (art. 23 della legge 71/2022). Il testo nasce dal disegno di legge A.C. 2681, presentato dal governo Conte II nel settembre 2020 e approvato nel mandato Draghi. Sull'eliminazione delle logiche correntizie non esiste un atto misurabile.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Draghi · 7 febbraio 2018

Incompatibilità tra la permanenza nell’ordine giudiziario e l’assunzione di incarichi elettivi

Il governo Draghi ha limitato il passaggio dei magistrati alla politica, senza però prevedere l'uscita dall'ordine giudiziario. La legge 17 giugno 2022, n. 71 (artt. 15-20) rende i magistrati ineleggibili nei territori in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni e li obbliga all'aspettativa senza assegni per candidarsi o assumere incarichi di governo. Per le cariche assunte dopo il 21 giugno 2022, al termine del mandato elettivo i magistrati sono collocati fuori ruolo o destinati a funzioni non giurisdizionali, quindi non tornano a fare i giudici o i pubblici ministeri; i candidati non eletti rientrano invece in ruolo con limiti per tre anni. In ogni caso i magistrati restano nell'ordine giudiziario, mentre il programma chiedeva l'incompatibilità tra la permanenza nell'ordine e l'incarico elettivo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026