Salta al contenuto
Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
Leggi le 391 promesse troppo generiche per essere verificate

59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

250 schede

non mantenutaeconomia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Con l'eccezione delle professioni di tipo medico, non considerare i periodi di apprendistato come condizione necessaria per poter svolgere gli esami di ammissione

Non risultano atti del governo che abbiano eliminato il tirocinio come condizione per l'ammissione agli esami delle professioni non mediche. Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che ha riformato i requisiti di accesso a diverse professioni (emanato pochi giorni prima della fine del governo Amato II), mantiene il tirocinio «ove prescritto» e consente solo di svolgerlo in tutto o in parte durante gli studi. Per gli psicologi, ad esempio, richiede un tirocinio di un anno per la sezione A e di sei mesi per la sezione B prima dell'esame di Stato. Per l'accesso alla professione forense è rimasta in vigore la pratica di due anni prevista dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

rimuovere almeno alcuni dei vincoli relativi alla diffusione di pubblicità e informazioni relative alle specializzazioni

Il divieto di pubblicità informativa sui titoli e sulle specializzazioni professionali è stato abolito dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 2, comma 1, lettera b; GU n. 153 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), cioè cinque anni dopo la fine dell'ultimo governo valutato. Nei mandati dei governi valutati non risultano atti che abbiano rimosso, neppure in parte, quei vincoli. Il disegno di legge governativo sul riordino delle professioni intellettuali, presentato nel 1998 e di nuovo nel 2000, non è diventato legge.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

stimolando l'adozione di codici di autodisciplina ed evitando la fissazione di prezzi minimi

Non risultano atti del governo che abbiano vietato la fissazione di tariffe minime per le professioni o promosso codici di autodisciplina al loro posto. Il disegno di legge governativo di riordino delle professioni intellettuali è stato presentato il 21 novembre 2000 (A.C. 7452) e non è diventato legge prima della fine della legislatura. L'obbligatorietà delle tariffe minime è stata abolita solo dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo la fine dei governi valutati. L'esito è coerente con le schede corrispondenti di «Il conto» sul riordino delle professioni.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

rimuovere i vincoli all'esercizio in forma associata delle professioni e alla mobilità sia nazionale che internazionale

L'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (governo Prodi I) ha abrogato l'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che vietava di costituire società di assistenza e consulenza professionale in forma diversa dallo studio associato. Il decreto che doveva fissare i requisiti per l'esercizio in forma societaria non è stato emanato, dopo il parere negativo del Consiglio di Stato. Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (governo Amato II) ha disciplinato lo stabilimento in Italia degli avvocati di altri Paesi dell'Unione europea e ha istituito la società tra avvocati, ma solo per quella professione. Per le altre professioni la rimozione dei vincoli è rimasta incompiuta: la legge del 1939 è stata abrogata del tutto solo nel 2011.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la costituzione di un servizio civile: [...] che preveda l'accesso ai giovani di leva che optano per il servizio civile, agli obiettori di coscienza, alle ragazze

La legge 6 marzo 2001, n. 64 (governo Amato II, in vigore dal 6 aprile 2001) ha istituito il servizio civile nazionale. Per il periodo in cui la leva restava obbligatoria, l'art. 5 vi ammette gli obiettori di coscienza, i giovani abili alla leva che preferiscono il servizio civile a quello militare e, su base volontaria per dodici mesi, le cittadine tra i 18 e i 26 anni. Dopo la sospensione della leva il servizio si presta solo su base volontaria, aperto a uomini e donne (art. 2).

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la flessibilità intertemporale dei tempi di lavoro, prevedendo a tale scopo un Fondo Nazionale per la riorganizzazione degli orari di lavoro

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 13) ha permesso ai contratti collettivi di calcolare l'orario normale come media su un periodo fino a un anno e ha previsto incentivi contributivi alla riduzione e rimodulazione degli orari, nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione. La legge 8 marzo 2000, n. 53 (art. 9) ha destinato, nello stesso Fondo, fino a 40 miliardi di lire l'anno dal 2000 a contributi per le aziende che applicano accordi sulla flessibilità degli orari a favore dei genitori; per l'annualità 2001 sono stati approvati i primi 13 progetti. Non è stato però istituito un fondo nazionale autonomo per la riorganizzazione degli orari di lavoro: si tratta di quote di un fondo esistente, con finalità più ristrette. La promessa è attuata in parte.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutalavoro

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

prevedere la possibilità per tutti, donne e uomini, di prendersi delle pause attraverso i congedi parentali, familiari, per progetti personali

La legge 8 marzo 2000, n. 53 (governo D'Alema II, Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000) ha introdotto per lavoratrici e lavoratori i congedi parentali: nei primi otto anni di vita del figlio ciascun genitore può astenersi dal lavoro, fino a dieci mesi in totale tra i due (undici se il padre ne usa almeno tre). L'art. 4 prevede congedi per gravi motivi familiari, fino a due anni, e l'art. 5 congedi per la formazione, fino a undici mesi nell'arco della vita lavorativa, per chi ha almeno cinque anni di anzianità. Queste pause non sono retribuite, tranne l'indennità del 30 per cento per una parte del congedo parentale. Nessuna norma parla di «progetti personali», ma il congedo formativo copre attività scelte dal lavoratore.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

specifiche incentivazioni per favorire il reingresso al lavoro delle persone ultraquarantenni e in particolare delle donne con figli

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 13, comma 4, governo Prodi I) ha previsto uno sgravio contributivo maggiorato per i contratti a tempo parziale con lavoratrici che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività, da definire con decreto ministeriale. Il decreto interministeriale 12 aprile 2000 ha concesso sgravi per le assunzioni a tempo parziale e indeterminato, considerando a parte le donne con figli minori. La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 7, governo Amato II) ha introdotto un credito d'imposta per l'assunzione stabile di persone con almeno 25 anni senza lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. Non risultano invece incentivi riservati alle persone sopra i quarant'anni.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

messa a punto di opportuni incentivi alle famiglie per rendere effettivo il diritto dell'anziano a restare nel proprio nucleo familiare

La legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 (governo Amato II) ha previsto una quota annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali per i servizi agli anziani non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere la famiglia nell'assistenza domiciliare (art. 15). Ha inoltre dato priorità a prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici economici, per le famiglie che curano anziani (art. 16). La legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 30) ha reso deducibili, fino a 3 milioni di lire, i contributi versati per gli addetti all'assistenza personale o familiare, una misura non riservata agli anziani. Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, adottato con DPR 3 maggio 2001, ha fissato come obiettivo la permanenza degli anziani a casa. L'attuazione concreta dei benefici economici è però rimessa a regioni ed enti locali, e non risultano incentivi nazionali specifici per le famiglie che tengono l'anziano in casa.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

istituire una funzione di osservazione a livello nazionale collegata a osservatori territoriali sulla condizione degli anziani e sulle politiche sociali

La promessa era istituire a livello nazionale una funzione di osservazione, collegata a osservatori territoriali, sulla condizione degli anziani e sulle politiche sociali, per il monitoraggio necessario a programmare gli interventi. La legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro sui servizi sociali, prevede all'art. 21 un sistema informativo dei servizi sociali istituito da Stato, Regioni, Province e Comuni, per conoscere i bisogni sociali e disporre dei dati necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, e una commissione tecnica nominata dal Ministro per la solidarietà sociale per definirne il modello. Il sistema riguarda le politiche sociali in generale: non risultano atti dei governi valutati che abbiano istituito un osservatorio dedicato alla condizione degli anziani.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

adeguare l'Assegno sociale per i meno abbienti e, in particolare, per gli anziani

L'assegno sociale è stato aumentato tre volte con le leggi finanziarie del mandato, oltre la rivalutazione automatica. La legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 67) lo ha elevato di 100.000 lire al mese dal 1° gennaio 1999 e la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 52) di altre 18.000 lire al mese dal 1° gennaio 2000; gli stessi aumenti valgono per la pensione sociale. La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 70) ha poi concesso dal 1° gennaio 2001 una maggiorazione di 25.000 lire al mese sotto i 75 anni e di 40.000 lire al mese dai 75 anni in su, entro limiti di reddito.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Estendere a tutti i cittadini (non solo ai lavoratori dipendenti) l'assegno al nucleo familiare (con corrispettivi contributi)

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 59, comma 16) ha esteso l'assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata dell'INPS, cioè collaboratori e professionisti senza una propria cassa, finanziandolo con un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento. Il decreto interministeriale 27 maggio 1998 (G.U. n. 171 del 24 luglio 1998) ne ha dato attuazione, e la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 80, comma 12) ha stabilito che l'assegno spetti nelle forme previste per i lavoratori dipendenti. Non risulta invece un'estensione agli altri lavoratori autonomi né a tutti i cittadini. La legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 65) ha introdotto anche un assegno comunale per i nuclei con almeno tre figli minori e risorse sotto una soglia ISE, che è però una prestazione assistenziale senza contributi.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

garantire l'autonomia gestionale della "Cassa unica assegni familiari", riservando ad essa almeno la metà del gettito della contribuzione

Dal 1° gennaio 1989 la Cassa unica per gli assegni familiari era confluita nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS (legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 24). La promessa chiedeva di restituirle autonomia gestionale e di riservarle almeno metà del gettito dei contributi. Non risultano atti del governo, tra il 1996 e il 2001, in questo senso: l'art. 24 della legge 88/1989 è rimasto invariato per tutto il periodo. La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 120) ha invece esonerato i datori di lavoro, dal 1° febbraio 2001, da 0,8 punti dei contributi per gli assegni al nucleo familiare dovuti alla gestione unificata.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

modulare l'importo degli assegni prendendo come base il numero dei figli minori presenti nel nucleo; maggiorare l'assegno quando c'è un solo genitore

La promessa chiedeva di modulare l'assegno al nucleo familiare sul numero dei figli minori e di maggiorarlo per i nuclei con un solo genitore. La legge 27 dicembre 1997, n. 450 (art. 3, comma 2) ha destinato le risorse della restituzione del drenaggio fiscale ad aumentare l'assegno per i nuclei con figli, «con particolare riferimento a quelli monoparentali» e a quelli con più di un figlio. Il decreto del Ministro del lavoro del 13 maggio 1998 ha applicato la norma dal 1° gennaio 1998: aumenti riservati ai nuclei con figli minori o inabili, tabelle distinte per i nuclei con un solo genitore e un ulteriore aumento per questi ultimi, limiti di reddito più alti di un milione di lire. L'assegno resta calcolato sul numero dei componenti e sul reddito, ma da allora gli importi crescono in modo distinto per i nuclei con figli e quelli con un solo genitore hanno una maggiorazione propria.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

aumentare gli assegni per i nuclei a più basso reddito; elevare le soglie di esclusione per allargare la platea dei beneficiari

La promessa era aumentare gli assegni per i nuclei a reddito più basso e alzare le soglie di esclusione per allargare la platea dei beneficiari. La legge 23 dicembre 1996, n. 663 (art. 3, comma 2, lettera a) ha usato le risorse della restituzione del drenaggio fiscale per aumentare fino al 20 per cento gli importi dell'assegno al nucleo familiare e fino al 20 per cento i beneficiari, con fasce di reddito distinte per numero di componenti. Il decreto del Ministro del lavoro del 19 marzo 1997 l'ha applicata dal 1° gennaio 1997: importi più alti per i nuclei con figli minori o con inabili e accesso all'assegno per redditi oltre le fasce fino ad allora previste. La legge 27 dicembre 1997, n. 450 (art. 3, comma 2) e il decreto del 13 maggio 1998 hanno aggiunto dal 1° gennaio 1998 nuovi aumenti per i nuclei con figli e limiti di reddito più alti di un milione di lire, ammettendo nuclei prima esclusi. Gli aumenti hanno riguardato i nuclei con figli, non quelli senza figli. La legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 65) ha poi introdotto anche un assegno comunale per i nuclei con almeno tre figli minori e basse risorse.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va completato l'attuale sistema di tutela della maternità che, ad oggi, vede scoperte le casalinghe, le studentesse, le disoccupate

La promessa chiedeva di completare la tutela della maternità, che lasciava scoperte casalinghe, studentesse e disoccupate. L'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha istituito, per i figli nati dal 1° luglio 1999, un assegno di maternità erogato dai comuni alle madri che non ricevono l'indennità di maternità, entro un limite di reddito del nucleo familiare (ISE). La legge 23 dicembre 2000, n. 388 lo ha esteso dal 2001 alle cittadine comunitarie e alle straniere con carta di soggiorno, e la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 49) ha aggiunto un assegno per le lavoratrici atipiche e discontinue, comprese quelle che hanno perso da poco il lavoro. Il testo unico sulla maternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. 74 e 75) ha riunito le due misure. Le madri prive di copertura previdenziale hanno dunque una tutela economica, sottoposta a un limite di reddito.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

va affrontato il tema del valore del lavoro casalingo [...] la questione della copertura assicurativa dal rischio di incidenti domestici

La legge 3 dicembre 1999, n. 493 (GU n. 303 del 28 dicembre 1999, in vigore dal 12 gennaio 2000) riconosce il valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico (art. 6) e istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, gestita dall'INAIL (art. 7). L'obbligo riguarda le persone tra 18 e 65 anni che svolgono in via esclusiva lavoro domestico, per infortuni che causano un'inabilità permanente di almeno il 33 per cento. Il premio è di 25.000 lire l'anno ed è a carico dello Stato per chi ha redditi bassi (art. 8). Con i decreti ministeriali del 15 settembre 2000 l'assicurazione è partita il 1° marzo 2001, durante il governo Amato II.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Vanno quindi rapidamente esaminate, coordinate, discusse ed approvate le proposte di legge giacenti in Parlamento per un nuovo "statuto del minore"

La promessa era di esaminare e approvare in tempi rapidi le proposte di legge per un nuovo «statuto del minore». Le proposte organiche presentate alla Camera nel 1996 («Norme per la tutela dei minori» e «Norme per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva») sono state esaminate in commissione dal novembre 1997 e il 18 novembre 1997 sono state divise: le parti generali non sono mai state esaminate, quelle su responsabilità dei genitori, affidamento e tribunale per i minorenni erano ancora all'esame della commissione nel 2000 e non sono state approvate. Nel mandato sono state approvate leggi su singoli aspetti: la legge 28 agosto 1997, n. 285, che ha istituito il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (117 miliardi di lire per il 1997 e 312 all'anno dal 1998), e la legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha riformato adozione e affidamento intitolando la legge 184 del 1983 «Diritto del minore ad una famiglia». Non risulta approvato un testo organico sui diritti dei minori.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Particolare cura deve essere posta (anche con opportune modifiche alla legge 184/83 sull'adozione) per [...] favorire [...] le coppie intenzionate ad adottare minorenni all'estero

La promessa prevedeva modifiche alla legge 184/1983 sull'adozione per favorire, con rapidità, onestà e sicurezza, le coppie intenzionate ad adottare minorenni all'estero. La legge 31 dicembre 1998, n. 476 (GU n. 8 del 12 gennaio 1999) ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993 sull'adozione internazionale e, all'art. 3, ha sostituito per intero il Capo I del Titolo III della legge 184/1983, dedicato all'adozione di minori stranieri. La nuova disciplina regola l'informazione degli aspiranti, il decreto di idoneità del tribunale per i minorenni, l'incarico a enti autorizzati e l'intervento di una Commissione per le adozioni internazionali. La legge è stata approvata e promulgata durante il governo D'Alema I.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutasicurezza

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

disciplinare la materia dei permessi di soggiorno in modo da consentire la convertibilità

La legge 6 marzo 1998, n. 40 (Turco-Napolitano) e il testo unico che ne è seguito, il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (governo Prodi I), hanno disciplinato i permessi di soggiorno prevedendone la conversione. L'art. 6, comma 1, dispone che il permesso per studio o formazione possa essere convertito, prima della scadenza, in permesso per motivi di lavoro, nei limiti delle quote di ingresso. Il testo è in vigore dal 2 settembre 1998.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutasicurezza

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

introdurre una disciplina delle espulsioni che superi le attuali insufficienze e garantisca il controllo giurisdizionale

La legge 6 marzo 1998, n. 40 (GU n. 59 del 12 marzo 1998), poi confluita nel testo unico dell'immigrazione, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (GU n. 191 del 18 agosto 1998), ha dettato una nuova disciplina dell'espulsione amministrativa. Nel testo originario dell'art. 13 l'espulsione è disposta con decreto motivato dal prefetto o, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, dal ministro dell'interno. Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso al pretore, che decide entro dieci giorni; contro quello del ministro, al TAR del Lazio. Quando l'espulsione non può essere eseguita subito, il trattenimento nei centri di permanenza temporanea disposto dal questore va convalidato dal pretore entro 48 ore (art. 14). La promessa di una disciplina con controllo giurisdizionale è stata quindi attuata dal governo Prodi I.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutasicurezza

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

rifinanziare la legge sulla immigrazione

La legge 6 marzo 1998, n. 40 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998), poi confluita nel testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha riscritto la disciplina dell'immigrazione e ha abrogato gran parte della precedente legge 28 febbraio 1990, n. 39. L'articolo 43 della legge 40, ripreso dall'articolo 45 del testo unico, istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Fondo nazionale per le politiche migratorie. Il fondo è dotato di 12.500 milioni di lire per il 1997, di 58.000 per il 1998 e di 68.000 per il 1999, oltre al gettito di un contributo previsto dalla legge 943/1986. Il governo non ha quindi rifinanziato la vecchia legge, ma l'ha sostituita con una nuova disciplina dotata di risorse proprie.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutasicurezza

Programma 1996 · valutata sul governo Prodi I · 6 dicembre 1995

prevedere meccanismi che favoriscano per talune attività l'incontro diretto tra domanda e offerta e liste di prenotazione nei paesi di provenienza

Il testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in vigore dal 2 settembre 1998), che ha raccolto le norme della legge 6 marzo 1998, n. 40, prevedeva nel testo originario all'art. 21 strumenti per far incontrare domanda e offerta di lavoro prima dell'ingresso. Il comma 5 consentiva alle intese bilaterali di prevedere che i lavoratori stranieri si iscrivessero in apposite liste nei paesi di provenienza, indicando qualifiche e mansioni. Il comma 7 affidava al regolamento l'istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri. L'art. 22 permetteva al datore di lavoro che non conosceva direttamente il lavoratore di chiedere l'autorizzazione per persone iscritte in quelle liste. La disciplina è entrata in vigore durante il governo Prodi I.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

controllare le frontiere e realizzare alle frontiere i centri di orientamento

Il governo ha potenziato il controllo delle frontiere e ha previsto per legge servizi di orientamento ai valichi, ma non è documentato che siano stati realizzati nel mandato. La legge 6 marzo 1998, n. 40 (governo Prodi I), poi confluita nel testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 11), ha previsto un piano di potenziamento dei controlli e il coordinamento dei controlli di frontiera da parte dei prefetti. Il decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380 ha aggiunto all'articolo 11 la collaborazione con i Paesi interessati e i servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera, per fornire informazioni e assistenza a chi voglia chiedere asilo o entrare in Italia per più di tre mesi. Il regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 24) li prevede ai valichi con il maggior numero di domande di asilo o di ingressi, nei limiti delle risorse disponibili. Le fonti consultate non mostrano quando e dove i servizi siano stati effettivamente attivati.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026