Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995
Con l'eccezione delle professioni di tipo medico, non considerare i periodi di apprendistato come condizione necessaria per poter svolgere gli esami di ammissione
Non risultano atti del governo che abbiano eliminato il tirocinio come condizione per l'ammissione agli esami delle professioni non mediche. Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che ha riformato i requisiti di accesso a diverse professioni (emanato pochi giorni prima della fine del governo Amato II), mantiene il tirocinio «ove prescritto» e consente solo di svolgerlo in tutto o in parte durante gli studi. Per gli psicologi, ad esempio, richiede un tirocinio di un anno per la sezione A e di sei mesi per la sezione B prima dell'esame di Stato. Per l'accesso alla professione forense è rimasta in vigore la pratica di due anni prevista dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
- Fonte: programma elettorale, Tesi n. 70 "Riorganizzare le professioni, evitare le corporazioni"
- Prova: Articolo 6 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (tirocinio «ove prescritto», svolgibile durante gli studi); gli articoli 52 e 53 dello stesso decreto richiedono tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato degli psicologi (Normattiva; GU n. 190 del 17-8-2001)
Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026