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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
Leggi le 391 promesse troppo generiche per essere verificate

59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

19 schede

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

procedere nella liberalizzazione delle locazioni

La legge 9 dicembre 1998, n. 431 (governo D'Alema I, in vigore dal 30 dicembre 1998) ha superato l'equo canone: l'art. 14 abroga gli artt. 12-26 e altri articoli della legge 392/1978 e l'art. 11 del decreto-legge 333/1992 (patti in deroga). I contratti in corso sono proseguiti con le vecchie regole fino alla scadenza.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la costituzione di un servizio civile: [...] che preveda l'accesso ai giovani di leva che optano per il servizio civile, agli obiettori di coscienza, alle ragazze

La legge 6 marzo 2001, n. 64 (governo Amato II, in vigore dal 6 aprile 2001) ha istituito il servizio civile nazionale. Per il periodo in cui la leva restava obbligatoria, l'art. 5 vi ammette gli obiettori di coscienza, i giovani abili alla leva che preferiscono il servizio civile a quello militare e, su base volontaria per dodici mesi, le cittadine tra i 18 e i 26 anni. Dopo la sospensione della leva il servizio si presta solo su base volontaria, aperto a uomini e donne (art. 2).

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

messa a punto di opportuni incentivi alle famiglie per rendere effettivo il diritto dell'anziano a restare nel proprio nucleo familiare

La legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 (governo Amato II) ha previsto una quota annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali per i servizi agli anziani non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere la famiglia nell'assistenza domiciliare (art. 15). Ha inoltre dato priorità a prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici economici, per le famiglie che curano anziani (art. 16). La legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 30) ha reso deducibili, fino a 3 milioni di lire, i contributi versati per gli addetti all'assistenza personale o familiare, una misura non riservata agli anziani. Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, adottato con DPR 3 maggio 2001, ha fissato come obiettivo la permanenza degli anziani a casa. L'attuazione concreta dei benefici economici è però rimessa a regioni ed enti locali, e non risultano incentivi nazionali specifici per le famiglie che tengono l'anziano in casa.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

istituire una funzione di osservazione a livello nazionale collegata a osservatori territoriali sulla condizione degli anziani e sulle politiche sociali

La promessa era istituire a livello nazionale una funzione di osservazione, collegata a osservatori territoriali, sulla condizione degli anziani e sulle politiche sociali, per il monitoraggio necessario a programmare gli interventi. La legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro sui servizi sociali, prevede all'art. 21 un sistema informativo dei servizi sociali istituito da Stato, Regioni, Province e Comuni, per conoscere i bisogni sociali e disporre dei dati necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, e una commissione tecnica nominata dal Ministro per la solidarietà sociale per definirne il modello. Il sistema riguarda le politiche sociali in generale: non risultano atti dei governi valutati che abbiano istituito un osservatorio dedicato alla condizione degli anziani.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

adeguare l'Assegno sociale per i meno abbienti e, in particolare, per gli anziani

L'assegno sociale è stato aumentato tre volte con le leggi finanziarie del mandato, oltre la rivalutazione automatica. La legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 67) lo ha elevato di 100.000 lire al mese dal 1° gennaio 1999 e la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 52) di altre 18.000 lire al mese dal 1° gennaio 2000; gli stessi aumenti valgono per la pensione sociale. La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 70) ha poi concesso dal 1° gennaio 2001 una maggiorazione di 25.000 lire al mese sotto i 75 anni e di 40.000 lire al mese dai 75 anni in su, entro limiti di reddito.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Estendere a tutti i cittadini (non solo ai lavoratori dipendenti) l'assegno al nucleo familiare (con corrispettivi contributi)

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 59, comma 16) ha esteso l'assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata dell'INPS, cioè collaboratori e professionisti senza una propria cassa, finanziandolo con un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento. Il decreto interministeriale 27 maggio 1998 (G.U. n. 171 del 24 luglio 1998) ne ha dato attuazione, e la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 80, comma 12) ha stabilito che l'assegno spetti nelle forme previste per i lavoratori dipendenti. Non risulta invece un'estensione agli altri lavoratori autonomi né a tutti i cittadini. La legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 65) ha introdotto anche un assegno comunale per i nuclei con almeno tre figli minori e risorse sotto una soglia ISE, che è però una prestazione assistenziale senza contributi.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

garantire l'autonomia gestionale della "Cassa unica assegni familiari", riservando ad essa almeno la metà del gettito della contribuzione

Dal 1° gennaio 1989 la Cassa unica per gli assegni familiari era confluita nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS (legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 24). La promessa chiedeva di restituirle autonomia gestionale e di riservarle almeno metà del gettito dei contributi. Non risultano atti del governo, tra il 1996 e il 2001, in questo senso: l'art. 24 della legge 88/1989 è rimasto invariato per tutto il periodo. La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 120) ha invece esonerato i datori di lavoro, dal 1° febbraio 2001, da 0,8 punti dei contributi per gli assegni al nucleo familiare dovuti alla gestione unificata.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

modulare l'importo degli assegni prendendo come base il numero dei figli minori presenti nel nucleo; maggiorare l'assegno quando c'è un solo genitore

La promessa chiedeva di modulare l'assegno al nucleo familiare sul numero dei figli minori e di maggiorarlo per i nuclei con un solo genitore. La legge 27 dicembre 1997, n. 450 (art. 3, comma 2) ha destinato le risorse della restituzione del drenaggio fiscale ad aumentare l'assegno per i nuclei con figli, «con particolare riferimento a quelli monoparentali» e a quelli con più di un figlio. Il decreto del Ministro del lavoro del 13 maggio 1998 ha applicato la norma dal 1° gennaio 1998: aumenti riservati ai nuclei con figli minori o inabili, tabelle distinte per i nuclei con un solo genitore e un ulteriore aumento per questi ultimi, limiti di reddito più alti di un milione di lire. L'assegno resta calcolato sul numero dei componenti e sul reddito, ma da allora gli importi crescono in modo distinto per i nuclei con figli e quelli con un solo genitore hanno una maggiorazione propria.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

aumentare gli assegni per i nuclei a più basso reddito; elevare le soglie di esclusione per allargare la platea dei beneficiari

La promessa era aumentare gli assegni per i nuclei a reddito più basso e alzare le soglie di esclusione per allargare la platea dei beneficiari. La legge 23 dicembre 1996, n. 663 (art. 3, comma 2, lettera a) ha usato le risorse della restituzione del drenaggio fiscale per aumentare fino al 20 per cento gli importi dell'assegno al nucleo familiare e fino al 20 per cento i beneficiari, con fasce di reddito distinte per numero di componenti. Il decreto del Ministro del lavoro del 19 marzo 1997 l'ha applicata dal 1° gennaio 1997: importi più alti per i nuclei con figli minori o con inabili e accesso all'assegno per redditi oltre le fasce fino ad allora previste. La legge 27 dicembre 1997, n. 450 (art. 3, comma 2) e il decreto del 13 maggio 1998 hanno aggiunto dal 1° gennaio 1998 nuovi aumenti per i nuclei con figli e limiti di reddito più alti di un milione di lire, ammettendo nuclei prima esclusi. Gli aumenti hanno riguardato i nuclei con figli, non quelli senza figli. La legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 65) ha poi introdotto anche un assegno comunale per i nuclei con almeno tre figli minori e basse risorse.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va completato l'attuale sistema di tutela della maternità che, ad oggi, vede scoperte le casalinghe, le studentesse, le disoccupate

La promessa chiedeva di completare la tutela della maternità, che lasciava scoperte casalinghe, studentesse e disoccupate. L'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha istituito, per i figli nati dal 1° luglio 1999, un assegno di maternità erogato dai comuni alle madri che non ricevono l'indennità di maternità, entro un limite di reddito del nucleo familiare (ISE). La legge 23 dicembre 2000, n. 388 lo ha esteso dal 2001 alle cittadine comunitarie e alle straniere con carta di soggiorno, e la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 49) ha aggiunto un assegno per le lavoratrici atipiche e discontinue, comprese quelle che hanno perso da poco il lavoro. Il testo unico sulla maternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. 74 e 75) ha riunito le due misure. Le madri prive di copertura previdenziale hanno dunque una tutela economica, sottoposta a un limite di reddito.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

va affrontato il tema del valore del lavoro casalingo [...] la questione della copertura assicurativa dal rischio di incidenti domestici

La legge 3 dicembre 1999, n. 493 (GU n. 303 del 28 dicembre 1999, in vigore dal 12 gennaio 2000) riconosce il valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico (art. 6) e istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, gestita dall'INAIL (art. 7). L'obbligo riguarda le persone tra 18 e 65 anni che svolgono in via esclusiva lavoro domestico, per infortuni che causano un'inabilità permanente di almeno il 33 per cento. Il premio è di 25.000 lire l'anno ed è a carico dello Stato per chi ha redditi bassi (art. 8). Con i decreti ministeriali del 15 settembre 2000 l'assicurazione è partita il 1° marzo 2001, durante il governo Amato II.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Vanno quindi rapidamente esaminate, coordinate, discusse ed approvate le proposte di legge giacenti in Parlamento per un nuovo "statuto del minore"

La promessa era di esaminare e approvare in tempi rapidi le proposte di legge per un nuovo «statuto del minore». Le proposte organiche presentate alla Camera nel 1996 («Norme per la tutela dei minori» e «Norme per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva») sono state esaminate in commissione dal novembre 1997 e il 18 novembre 1997 sono state divise: le parti generali non sono mai state esaminate, quelle su responsabilità dei genitori, affidamento e tribunale per i minorenni erano ancora all'esame della commissione nel 2000 e non sono state approvate. Nel mandato sono state approvate leggi su singoli aspetti: la legge 28 agosto 1997, n. 285, che ha istituito il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (117 miliardi di lire per il 1997 e 312 all'anno dal 1998), e la legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha riformato adozione e affidamento intitolando la legge 184 del 1983 «Diritto del minore ad una famiglia». Non risulta approvato un testo organico sui diritti dei minori.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Particolare cura deve essere posta (anche con opportune modifiche alla legge 184/83 sull'adozione) per [...] favorire [...] le coppie intenzionate ad adottare minorenni all'estero

La promessa prevedeva modifiche alla legge 184/1983 sull'adozione per favorire, con rapidità, onestà e sicurezza, le coppie intenzionate ad adottare minorenni all'estero. La legge 31 dicembre 1998, n. 476 (GU n. 8 del 12 gennaio 1999) ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993 sull'adozione internazionale e, all'art. 3, ha sostituito per intero il Capo I del Titolo III della legge 184/1983, dedicato all'adozione di minori stranieri. La nuova disciplina regola l'informazione degli aspiranti, il decreto di idoneità del tribunale per i minorenni, l'incarico a enti autorizzati e l'intervento di una Commissione per le adozioni internazionali. La legge è stata approvata e promulgata durante il governo D'Alema I.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

proponiamo una legge quadro di riforma socio-assistenziale

La legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000, in vigore dal 28 novembre 2000, governo Amato II), è la legge quadro di riforma dell'assistenza sociale promessa dal programma, nel rispetto delle competenze di regioni ed enti locali (art. 1). Il testo è partito dal disegno di legge C. 4931, presentato alla Camera il 28 maggio 1998, ed è stato approvato definitivamente il 18 ottobre 2000. La scheda corrispondente di «Il conto» per il solo governo Prodi I è «non mantenuta» perché la legge è stata approvata dopo la fine di quel governo; qui il programma è valutato su tutti i governi della legislatura.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

introdurre nel codice civile la possibilità di dar vita a forme organizzative imprenditoriali che escludano la distribuzione di utili

Il codice civile non è stato modificato per introdurre forme organizzative imprenditoriali senza distribuzione di utili. Non risultano atti dei governi Prodi, D'Alema e Amato in questo senso. Il governo Prodi I ha invece disciplinato in sede fiscale le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) con il d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che richiede nello statuto il divieto di distribuire utili (art. 10). Quel decreto agisce sul regime tributario di enti già esistenti (associazioni, fondazioni, cooperative) e non crea una nuova forma giuridica nel codice civile.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

prevedere un regime fiscale specifico per le imprese non-profit lungo le linee del disegno di legge predisposto dal Ministero delle Finanze

La promessa era un regime fiscale specifico per le imprese non profit. Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, emanato con la delega della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, c. 186-189), ha riordinato la disciplina tributaria degli enti non commerciali e ha creato le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), con un regime fiscale agevolato. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va incentivata la costituzione di fondi e di strutture creditizie finalizzati, esclusivamente o prevalentemente, al finanziamento delle organizzazioni non-profit

Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (G.U. n. 1 del 2 gennaio 1998), art. 29, ha creato i «titoli di solidarietà». Gli enti emittenti deducono dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso praticato e un tasso di riferimento, purché i fondi raccolti, in gestione separata, siano destinati a finanziare le ONLUS. Il regolamento di attuazione è il decreto del Ministro del tesoro 8 giugno 1999, n. 328 (G.U. n. 224 del 23 settembre 1999). La legge 7 dicembre 2000, n. 383 (art. 24) ha inoltre esteso le provvidenze creditizie e fideiussorie previste per le cooperative alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato che abbiano ottenuto l'approvazione di progetti nell'ambito delle convenzioni previste dalla stessa legge.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Bisogna ora operare per realizzare la riforma, la cui applicazione concreta è affidata al varo dei decreti attuativi di undici deleghe

La promessa chiedeva di attuare la riforma pensionistica del 1995 con i decreti delle deleghe previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Due deleghe erano già state esercitate prima del mandato (decreti legislativi 10 febbraio 1996, n. 103, sui liberi professionisti, e 16 febbraio 1996, n. 104, sul patrimonio immobiliare degli enti). Con il termine prorogato al 30 aprile 1997 dalla legge 8 agosto 1996, n. 417, il governo Prodi I ha esercitato gran parte delle altre, tra l'altro con i decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564 (contribuzione figurativa) e n. 565 (Mutualità pensioni), 16 aprile 1997, n. 146 (previdenza agricola), 24 aprile 1997, n. 181 (dirigenti industriali) e 30 aprile 1997, n. 165 (militari e forze di polizia), n. 180 (opzione per il sistema contributivo) e n. 184 (ricongiunzione e riscatto). Il riordino delle prestazioni di invalidità e inabilità è stato attuato solo per la parte sui controlli (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157), e non risulta adottato il riordino in un solo provvedimento delle norme su contribuzione e procedure previsto dall'art. 3, comma 21. L'attuazione è quindi ampia ma non completa.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la copertura degli intervalli tra periodi di lavoro e di non lavoro specie quando essi siano impiegati in attività formative

La promessa era la copertura previdenziale degli intervalli tra periodi di lavoro e di non lavoro, specie quando dedicati alla formazione. Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 ha permesso di riscattare, per i periodi successivi al 1996, le interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro (art. 5), i periodi di formazione professionale, studio o ricerca (art. 6) e quelli tra un lavoro e l'altro per chi lavora in modo stagionale, temporaneo o discontinuo (art. 7), oppure di coprirli con versamenti volontari. La legge 8 marzo 2000, n. 53 (art. 5) ha poi istituito i congedi per la formazione, anch'essi riscattabili o coperti con versamenti volontari. La copertura è dunque prevista, ma a carico del lavoratore, che paga la riserva matematica o i contributi volontari: non risulta per questi periodi una copertura senza oneri per il lavoratore.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026