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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
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59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

250 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la facoltà per minoranze parlamentari qualificate (un quarto, un terzo), di ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale contro decreti legge del Governo

La promessa chiedeva una riforma costituzionale: la facoltà per minoranze parlamentari qualificate di ricorrere direttamente alla Corte costituzionale contro i decreti-legge. L'art. 134 della Costituzione, che elenca le competenze della Corte, è oggi nel testo in vigore dal 18 gennaio 1989 e non prevede alcun ricorso diretto delle minoranze parlamentari. Non risultano atti del governo, né leggi costituzionali approvate tra il 1996 e il 2001, che abbiano introdotto questa facoltà.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il rafforzamento dei quorum di garanzia per l'elezione dei giudici costituzionali, dei membri parlamentari del Consiglio Superiore della Magistratura, per le modifiche dei regolamenti parlamentari

Non risultano atti del governo né leggi approvate nel mandato che abbiano rafforzato i quorum per i giudici costituzionali, per i membri parlamentari del Consiglio superiore della magistratura o per le modifiche dei regolamenti parlamentari. L'art. 64 della Costituzione prevede ancora la maggioranza assoluta per adottare i regolamenti. La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali (legge costituzionale 1/1997), presieduta da D'Alema, presentò nel novembre 1997 un progetto di revisione della seconda parte della Costituzione. L'esame in Assemblea, avviato alla Camera nel gennaio 1998, si interruppe per il venir meno dell'intesa tra le forze politiche.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Attribuire alle Regioni la funzione legislativa, ad eccezione delle materie espressamente riservate allo Stato

La riforma del titolo V della Costituzione riscrive l'art. 117: spetta alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Il testo nasce dall'esame, insieme ad altre proposte, del disegno di legge costituzionale presentato dal governo D'Alema il 18 marzo 1999. Il Parlamento lo ha approvato in via definitiva l'8 marzo 2001, con il voto del Senato a maggioranza assoluta, e il testo è stato pubblicato nella GU n. 59 del 12 marzo 2001, prima della fine del governo Amato II. Dopo il referendum confermativo del 7 ottobre 2001, che lo ha approvato con il 64,2 per cento dei voti, è stato promulgato come legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (GU n. 248 del 24 ottobre 2001), in vigore dall'8 novembre 2001. L'atto decisivo, il voto finale delle Camere, è quindi avvenuto nel mandato.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Dare piena autonomia alle Regioni nella disciplina della propria forma di governo e nella definizione degli Statuti regionali

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999, in vigore dal 6 gennaio 2000) ha riscritto l'articolo 123 della Costituzione. Il nuovo testo prevede che ogni Regione abbia uno statuto che, «in armonia con la Costituzione», ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta, senza il visto del Commissario del governo; il governo può solo impugnarlo davanti alla Corte costituzionale. La legge ha anche stabilito che il presidente della Giunta sia eletto a suffragio universale e diretto, salvo diversa scelta dello statuto. La legge è stata approvata dal Parlamento e promulgata il 22 novembre 1999.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Attribuire alle Regioni la facoltà di disciplinare l'ordinamento degli enti locali, compresi i governi delle aree metropolitane

Durante i governi valutati l'ordinamento degli enti locali è rimasto affidato alla legge dello Stato. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (GU n. 227 del 28 settembre 2000), emanato in attuazione della delega della legge 3 agosto 1999, n. 265, ha raccolto in un testo unico statale tutte le norme sull'ordinamento degli enti locali. La riforma del titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, GU n. 248 del 24 ottobre 2001) è in vigore solo dall'8 novembre 2001, cioè dopo la fine dell'ultimo governo valutato (11 giugno 2001). Quel testo, all'art. 117, secondo comma, lettera p), riserva comunque alla legislazione esclusiva dello Stato la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Non risultano atti dei governi valutati che attribuiscano alle Regioni la facoltà di disciplinare l'ordinamento degli enti locali.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Dare alle regioni la possibilità di realizzare accordi interregionali per scopi sovraregionali in ambiti non riservati allo Stato

La riforma del titolo V della Costituzione è nata dal disegno di legge costituzionale del governo D'Alema (A.C. 5830, presentato il 18 marzo 1999), esaminato insieme ad altre proposte. Il Parlamento l'ha approvata in via definitiva durante il mandato: la seconda deliberazione si è conclusa al Senato l'8 marzo 2001 e il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2001 per l'eventuale referendum. Dopo il referendum confermativo del 7 ottobre 2001 è stata promulgata come legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (GU n. 248 del 24 ottobre 2001), in vigore dall'8 novembre 2001, cioè dopo la fine del governo Amato II (11 giugno 2001). Il nuovo articolo 117 dispone che la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l'individuazione di organi comuni. Poiché il voto finale del Parlamento è avvenuto nel mandato, la promessa si considera attuata.

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in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Sopprimere i controlli sugli atti amministrativi delle Regioni e degli enti locali e attribuire i compiti ispettivi alla Corte dei Conti

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17), approvata sotto il governo Prodi I, ha ristretto i controlli preventivi di legittimità: sugli atti amministrativi della Regione solo ai regolamenti e agli atti di attuazione degli obblighi comunitari (comma 32), su quelli degli enti locali solo a statuti, regolamenti del consiglio, bilanci e rendiconto (comma 33). Le delibere su appalti di importo rilevante e su assunzioni e piante organiche sono controllate solo se lo chiede una quota dei consiglieri (comma 38). I controlli non sono stati soppressi del tutto e non risultano atti dei governi valutati che abbiano attribuito alla Corte dei conti i compiti ispettivi promessi. L'abolizione dei controlli sugli atti di Regioni ed enti locali è arrivata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, entrata in vigore l'8 novembre 2001, dopo la fine dei governi valutati.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

sopprimere il potere governativo di rinvio delle leggi regionali, salva l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale

La riforma del Titolo V della Costituzione, approvata in via definitiva dal Parlamento l'8 marzo 2001 durante il governo Amato II, ha riscritto l'art. 127 della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 8). Prima il Governo poteva rinviare al Consiglio regionale una legge regionale che riteneva eccedente la competenza della Regione o contraria agli interessi nazionali. Con il nuovo testo il rinvio non esiste più: il Governo può solo promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Il testo approvato è stato confermato dal referendum del 7 ottobre 2001, promulgato il 18 ottobre ed è entrato in vigore l'8 novembre 2001.

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in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Dare agli enti locali ampia autonomia organizzativa, eliminando i vincoli legislativi sugli organici e sulle assunzioni di personale

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 6, comma 9) ha affidato al regolamento di ogni ente locale la disciplina delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, e (art. 17, comma 70) ha permesso al sindaco e al presidente della provincia di nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti a un albo. I vincoli di legge sul personale non sono però spariti: la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 39, comma 19) ha chiesto a regioni ed enti locali di adeguare i propri ordinamenti ai principi della programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. L'autonomia organizzativa è stata dunque ampliata, ma non è stata eliminata ogni limitazione legislativa su organici e assunzioni.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il segretario comunale, scelto dal sindaco nell'ambito di un apposito albo di idonei

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (governo Prodi I), art. 17, comma 70, prevede che il sindaco e il presidente della provincia nominino il segretario «scegliendolo tra gli iscritti all'albo» dei segretari comunali e provinciali, istituito dal comma 75; la nomina dura quanto il mandato del sindaco o del presidente. L'albo è gestito da un'Agenzia autonoma, istituita dal comma 76 e disciplinata dal regolamento approvato con d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998). La scelta del segretario da un albo di idonei è quindi passata al sindaco.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

gli eventuali deficit locali non dovranno essere dichiarati dallo Stato, ma posti a carico della stessa collettività locale

Non risultano atti dei governi valutati che abbiano posto i deficit degli enti locali interamente a carico della collettività locale. Il testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, governo Amato II) ha riunito la disciplina del dissesto già prevista dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77: dopo il dissesto l'ente deve portare imposte e tasse locali alla misura massima per cinque anni (art. 251), ma lo Stato continua a finanziare gli oneri di un mutuo ventennale con la Cassa depositi e prestiti per il risanamento (art. 255). Il patto di stabilità interno della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 28) ha impegnato regioni ed enti locali a ridurre il proprio disavanzo, senza modificare questo meccanismo.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Dare agli enti locali ampia autonomia finanziaria, attraverso l'ampliamento dell'autonomia impositiva e la compartecipazione ai tributi erariali

Tra il 1997 e il 2000 i governi hanno ampliato l'autonomia impositiva di comuni e province e introdotto una compartecipazione a un tributo erariale. Il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha dato a province e comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo fattispecie imponibili, soggetti passivi e aliquota massima (art. 52), e ha permesso alle province di istituire l'imposta provinciale di trascrizione, con tariffa aumentabile fino al 20 per cento (art. 56). Il d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 ha istituito dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'Irpef, poi estesa alle province, con facoltà dei comuni di aumentarne l'aliquota fino a 0,5 punti (art. 1). La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 67) ha istituito per il 2002 una compartecipazione dei comuni delle regioni a statuto ordinario al gettito Irpef pari al 4,5 per cento, riducendo di pari importo i trasferimenti erariali. La compartecipazione era prevista per il solo 2002.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Rafforzare la presenza delle Regioni nell'Unione Europea, con forme autonome di rappresentanza nelle sedi comunitarie

La promessa era rafforzare la presenza delle Regioni nell'Unione europea con forme autonome di rappresentanza nelle sedi comunitarie. La facoltà delle Regioni di aprire propri uffici di collegamento presso le istituzioni dell'Unione e l'invio di funzionari regionali presso la Rappresentanza permanente d'Italia erano già previsti dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 (art. 58), approvata prima dell'inizio del mandato. La legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997, art. 13) ha fissato in quattro i funzionari regionali presso la Rappresentanza permanente, designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, e ha confermato un posto di esperto riservato a un funzionario regionale. Ha previsto inoltre che i presidenti delle Regioni indichino al Governo le questioni di loro interesse da considerare nelle direttive alla Rappresentanza, ha fissato almeno ogni sei mesi la sessione della Conferenza Stato-Regioni dedicata alle politiche comunitarie e ha consentito uffici comuni anche con regioni o enti di altri Paesi dell'Unione. La riforma del Titolo V della Costituzione, approvata in via definitiva dal Parlamento l'8 marzo 2001, confermata dal referendum del 7 ottobre 2001 e in vigore dall'8 novembre 2001 (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ha poi stabilito che le Regioni partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari nelle materie di loro competenza. La presenza delle Regioni è stata rafforzata, ma le forme autonome di rappresentanza erano già state introdotte prima del mandato.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Il Senato dovrà essere trasformato in una Camera delle Regioni, composta da esponenti delle istituzioni regionali che conservino le cariche locali

Il Senato non è stato trasformato in una Camera delle Regioni. L'articolo 57 della Costituzione, nel testo in vigore dall'8 febbraio 2001, prevede ancora un Senato «eletto a base regionale» dai cittadini, con le modifiche limitate ai seggi della circoscrizione Estero. La riforma del Titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, voto finale del Parlamento l'8 marzo 2001, referendum del 7 ottobre, promulgazione il 18 ottobre 2001) non ha toccato la composizione del Senato: l'articolo 11 si limita a consentire che i regolamenti parlamentari integrino la Commissione per le questioni regionali con rappresentanti di Regioni ed enti locali. Il progetto di riforma della Commissione bicamerale istituita dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 non è stato approvato: l'esame alla Camera si è interrotto definitivamente il 9 giugno 1998.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

prevedendo forme di finanziamento pubblico in condizioni di parità delle forze politiche soprattutto attraverso l'accesso gratuito o agevolato a servizi

La promessa chiedeva un finanziamento pubblico dei partiti in condizioni di parità, soprattutto con accesso gratuito o agevolato a servizi. Nel periodo la forma principale è stata il denaro: la legge 2 gennaio 1997, n. 2 ha destinato ai partiti lo 0,4 per cento dell'IRPEF indicato dai contribuenti, e la legge 3 giugno 1999, n. 157 l'ha sostituita con il rimborso delle spese elettorali. Sul fronte dei servizi la legge 157/1999 (art. 5) ha esentato da alcune imposte gli atti dei partiti, ha esteso le agevolazioni comunali per le occupazioni temporanee di suolo pubblico e ha consentito a comuni e province di mettere a disposizione senza compenso strutture per le loro iniziative. La legge 22 febbraio 2000, n. 28 ha previsto messaggi politici autogestiti gratuiti sulle emittenti nazionali. Una parte della promessa è dunque attuata, ma non nella forma prevalente indicata dal programma.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

regole rigorose e controlli effettivi e indipendenti (affidati ad esempio alla Corte dei Conti) su tutte le forme di finanziamento privato

La legge 2 gennaio 1997, n. 2 ha introdotto nuove regole sul finanziamento privato dei partiti. L'art. 5 prevede una detrazione del 22% per le erogazioni liberali tra 500.000 lire e 50 milioni, purché versate con bonifico bancario o postale. L'art. 8 impone un rendiconto annuale con la relazione dei revisori dei conti, da pubblicare sui quotidiani e da trasmettere al Presidente della Camera. La regolarità dei rendiconti è verificata da un collegio di cinque revisori ufficiali dei conti, nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere (art. 8, comma 14). Il controllo riguarda però la corretta redazione del rendiconto: non è un controllo della Corte dei conti né una verifica di tutte le forme di finanziamento privato, diretto e indiretto, come indicava il programma.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

una revisione organica della legislazione sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche elettive politiche ed amministrative

La promessa chiedeva una revisione organica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive politiche e amministrative. Per le cariche locali il testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 55-70) ha raccolto la disciplina e abrogato la legge 23 aprile 1981, n. 154, salvo le norme sui consiglieri regionali. La delega (art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265) chiedeva però di riunire e coordinare le norme vigenti, non di rivederle, e la stessa legge 265/1999 ha introdotto solo ritocchi, come il termine per rimuovere le cause di ineleggibilità (art. 20). Per deputati e senatori non risultano atti del periodo che abbiano rivisto la legge 13 febbraio 1953, n. 60 e il DPR 30 marzo 1957, n. 361.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

sancire l'ineleggibilità a cariche di governo dei titolari di posizioni di controllo di diritto o di fatto in imprese di informazione

La promessa era una norma che rendesse ineleggibili alle cariche di governo i titolari del controllo di imprese di informazione o di altre grandi imprese strategiche. Nella legislatura il tema è stato affrontato da un testo unificato sul conflitto di interessi, approvato dalla Camera il 22 aprile 1998 e dal Senato, con modificazioni, il 27 febbraio 2001. Il testo non è tornato alla Camera: lo scioglimento anticipato delle Camere ha impedito di completarne l'esame. Nel periodo dei governi valutati non è dunque entrata in vigore alcuna norma di questo tipo.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

modificare la norma costituzionale che attribuisce alle stesse Camere il giudizio definitivo sulla regolarità delle elezioni [...] attribuendo tale giudizio definitivo alla Corte Costituzionale

La promessa chiedeva di affidare alla Corte costituzionale il giudizio definitivo sulla regolarità delle elezioni e sull'eleggibilità dei parlamentari, oggi attribuito alle Camere. Non risultano atti dei governi Prodi I, D'Alema I e II e Amato II né leggi costituzionali approvate nel periodo 1996-2001 in questo senso. L'articolo 66 della Costituzione, mai modificato dal 1948, assegna ancora a ciascuna Camera il giudizio sui titoli di ammissione dei suoi componenti e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità. Il progetto di riforma della Commissione bicamerale istituita dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 non è stato approvato: l'esame alla Camera si è interrotto definitivamente il 9 giugno 1998.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Si deve definire costituzionalmente una riserva di regolamento in tutti i campi non riservati alla legge

La Costituzione non è stata modificata per introdurre una riserva di regolamento in tutti i campi non riservati alla legge. Il progetto di revisione della seconda parte della Costituzione presentato dalla Commissione bicamerale nel novembre 1997 è stato esaminato dalla Camera dal gennaio 1998, ma l'esame si è interrotto senza conclusione. La riforma del Titolo V, approvata in via definitiva dal Parlamento l'8 marzo 2001, confermata dal referendum del 7 ottobre 2001 e in vigore dall'8 novembre 2001 (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ha ripartito la potestà regolamentare tra Stato e Regioni secondo le materie (nuovo art. 117, sesto comma): è un riparto tra livelli di governo, non una riserva di regolamento rispetto alla legge. Non risultano altri atti del governo in questo senso.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Si devono vietare leggi che sostituiscano provvedimenti amministrativi

La promessa chiedeva di vietare le leggi che sostituiscono provvedimenti amministrativi (le «leggi-provvedimento»). Non risultano atti dei governi Prodi I, D'Alema I e II e Amato II che introducano un divieto di questo tipo, né in una legge ordinaria né in una modifica costituzionale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 1989, aveva escluso che la Costituzione vieti leggi a contenuto particolare e concreto, e con la sentenza n. 492 del 1995 le ha ammesse entro limiti, tra cui la ragionevolezza e la non arbitrarietà della scelta.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Si devono definire con rigore i casi di necessità e urgenza [...] vietandone la reiterazione, escludendone l'emendabilità in sede di conversione

La promessa chiedeva di definire con rigore i casi di necessità e urgenza dei decreti-legge, di vietarne la reiterazione e di escludere gli emendamenti in sede di conversione. Non risultano atti del governo che abbiano introdotto queste regole tra il 1996 e il 2001: i limiti restavano quelli dell'art. 77 della Costituzione e dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il cui testo è invariato dal 1988 e vieta di rinnovare solo i decreti di cui una Camera abbia negato la conversione. La reiterazione dei decreti non convertiti in tempo è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 360 del 1996 (decisa il 17 ottobre, depositata il 24 ottobre 1996): è una pronuncia della Corte, non un atto del governo, e non ha introdotto né una definizione dei casi di necessità e urgenza né limiti agli emendamenti.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Si propone, prima ancora di avere introdotto queste riforme, l'immediata abolizione della prassi della reiterazione dei decreti legge

La promessa era l'abolizione immediata della reiterazione dei decreti-legge. Il governo Prodi I continuò a reiterare: il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, riproduceva senza modifiche una norma di decreti decaduti. Con la sentenza n. 360 (17 ottobre 1996) la Corte costituzionale dichiarò illegittima la reiterazione dei decreti non convertiti. Dopo la sentenza il governo smise di riemettere interi decreti decaduti, ma uno studio del 2001 rileva che continuò a riprodurre singole disposizioni in decreti successivi. La fine della prassi è dovuta alla Corte più che a un atto del governo.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

va escluso radicalmente il ricorso alle varie forme di condono che premiano l'illegalità

Nel mandato sono stati adottati provvedimenti di condono. Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, del governo Prodi I, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, contiene all'art. 4 «Disposizioni in materia di condono previdenziale»: chi non aveva versato, o aveva versato in ritardo, contributi dovuti fino a dicembre 1996 poteva regolarizzarsi entro il 31 maggio 1997 pagando una somma aggiuntiva al posto delle sanzioni civili e degli interessi, anche a rate. La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, commi 37-59) ha inoltre modificato il condono edilizio del 1994, spostandone i termini e consentendo il riesame di domande respinte, e la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 49, comma 7) ha prorogato al 30 giugno 1998 un termine dello stesso condono. Non è stato aperto un nuovo condono fiscale o edilizio generale, ma l'esclusione «radicale» dei condoni promessa dal programma non è stata rispettata.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026