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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
Leggi le 391 promesse troppo generiche per essere verificate

59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

20 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Legge quadro per l'istruzione che preveda: estensione dell'obbligo scolastico, riordino dei cicli formativi, riforma della scuola per l'infanzia

La legge 10 febbraio 2000, n. 30 (governo D'Alema II) è la legge quadro sul riordino dei cicli dell'istruzione. Articola il sistema in scuola dell'infanzia, di durata triennale (art. 2), scuola di base e scuola secondaria, e fissa l'obbligo scolastico dal sesto al quindicesimo anno di età (art. 1). L'obbligo di istruzione era già stato elevato da otto a dieci anni, nove in prima applicazione, con la legge 20 gennaio 1999, n. 9. La legge 30/2000 prevedeva un'attuazione graduale ed è stata abrogata dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Istituzione di agenzie indipendenti e rafforzamento degli strumenti legislativi esistenti per lo sviluppo e la valutazione della qualità del sistema formativo

Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 (governo D'Alema I) ha trasformato il Centro europeo dell'educazione nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INValSI), con compiti di valutazione di efficienza ed efficacia del sistema scolastico. La legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 2, ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, con autonomia operativa. L'INValSI è vigilato dal Ministero e il Comitato opera con autonomia operativa: non sono agenzie indipendenti in senso pieno.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Aumento delle risorse in percentuale sul PIL

Secondo la serie del Ministero dell'istruzione, la spesa pubblica per istruzione e formazione è scesa dal 4,87% del PIL nel 1995 al 4,86% nel 1996, al 4,57% nel 1997 e al 4,55% sia nel 1998 sia nel 1999; per il 2000 il dato provvisorio è 4,63%. Anche i conti delle amministrazioni pubbliche per funzione dell'ISTAT danno una quota ferma o in lieve calo: 4,5% del PIL nel 1996 e 4,4% nel 2000 e nel 2001. L'aumento delle risorse per l'istruzione in percentuale del PIL non è stato realizzato.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

innalzamento a 10 anni della durata dell'obbligo scolastico, rispetto agli attuali 8 anni, con diritto formativo fino a 18 anni

La legge 20 gennaio 1999, n. 9 (governo D'Alema I) ha elevato l'obbligo di istruzione da otto a dieci anni dall'anno scolastico 1999-2000, ma in prima applicazione, fino a un riordino generale del sistema scolastico, ne ha fissato la durata a nove anni. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, che ha riordinato i cicli, ha poi fissato l'obbligo scolastico dal sesto al quindicesimo anno di età, cioè sempre nove anni. Il diritto-dovere alla formazione fino a 18 anni è stato introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in modo progressivo dal 1999-2000. Nel mandato l'obbligo di istruzione è dunque salito a nove anni, non a dieci.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Attuazione dell'autonomia scolastica, autonomia che si esprime su tre piani: didattica, di bilancio [...] gestione del personale

La legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 21, governo Prodi I) ha avviato l'autonomia scolastica, attuata dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1999, governo D'Alema I): autonomia didattica e organizzativa e, dal 1° settembre 2000, funzioni di amministrazione e gestione, anche sullo stato giuridico ed economico del personale (art. 14). Reclutamento a tempo indeterminato, graduatorie e mobilità tra scuole sono rimasti all'amministrazione (art. 15). L'autonomia di bilancio è stata disciplinata dal decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 (Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2001, governo Amato II), con il programma annuale di ogni scuola. La scheda corrispondente di «Il conto» per il governo Prodi I è «in parte» perché comprende anche il prolungamento dell'obbligo scolastico, che qui non è in esame.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Provvedimenti urgenti per la formazione degli insegnanti dei vari ordini e gradi di scuola (come previsto dalla Legge 341)

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 341/1990 e rimasti senza attuazione dal 1990, sono stati resi operativi con il decreto del ministro dell'università, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, del 26 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998), che ne ha fissato i criteri generali. Secondo la Società italiana per lo studio della storia contemporanea, le SSIS sono partite nell'anno accademico 1999/2000, con 10.229 posti disponibili e 8.038 immatricolati. La formazione degli insegnanti prevista dalla legge è quindi entrata in funzione durante il mandato dei governi valutati.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Correzione e miglioramento della riforma della scuola elementare (Legge 148/90). In particolare, un impegno a realizzare l'unitarietà dell'insegnamento

La promessa era correggere e migliorare la riforma della scuola elementare della legge 5 giugno 1990, n. 148, in particolare realizzando l'unitarietà dell'insegnamento. Il regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) ha abrogato dal 1° settembre 2000 le norme del testo unico della scuola (d.lgs. 297/1994) che riprendevano la legge del 1990 sui moduli organizzativi di tre docenti su due classi (art. 121) e buona parte delle regole sulla programmazione didattica (art. 128), lasciando l'organizzazione alle scuole. È rimasta la contitolarità della classe tra i docenti del modulo (art. 128, c. 4). Non risultano atti dei governi valutati che abbiano disciplinato in modo specifico l'unitarietà dell'insegnamento. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 sul riordino dei cicli, in vigore dal 9 marzo 2000, prevedeva una scuola di base di sette anni con un «percorso educativo unitario», ma ne affidava l'attuazione a un programma quinquennale e a regolamenti successivi; è stata abrogata dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va istituito un vero e proprio sistema di Istruzione Tecnica Superiore, cioè un canale post-secondario parallelo all'università

L'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ha istituito il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), a cui si accede di norma dopo il diploma. È rivolto a giovani e adulti, occupati e non. I corsi sono programmati dalle Regioni e progettati da università, scuole superiori, enti di ricerca, centri di formazione accreditati e imprese, e rilasciano una certificazione valida su tutto il territorio nazionale. Il regolamento attuativo è il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, che disciplina anche il riconoscimento dei crediti nei percorsi universitari.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

istituire un sistema di valutazione dei risultati delle strutture, gestito da una Agenzia che sia soggetto terzo rispetto a governo e autonomie universitarie

La promessa chiedeva un sistema di valutazione delle università gestito da un'agenzia terza rispetto a governo e atenei. La legge 19 ottobre 1999, n. 370 ha riordinato la valutazione: nuclei di valutazione obbligatori in ogni ateneo (art. 1) e un Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario di nove membri, al posto del precedente Osservatorio (art. 2). Il Comitato ha autonomia operativa e i suoi membri sono nominati sentite le Commissioni parlamentari, ma la nomina spetta al ministro, il programma annuale di valutazioni esterne è approvato dal ministro e il Comitato svolge anche compiti consultivi su sua richiesta. Non è dunque l'agenzia terza promessa.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

bisogna realizzare l'obiettivo 'europeo' di portare alla laurea 350.000-400.000 studenti all'anno (contro i 100.000 attuali)

La promessa era portare a 350.000-400.000 i laureati all'anno, contro i 100.000 indicati dal programma. Secondo l'ISTAT i laureati dell'anno solare 1998 sono stati 129.307. Secondo i dati del Ministero dell'università, nell'intero anno solare 2001 sono stati 171.806, meno della metà dell'obiettivo. La riforma che ha introdotto la laurea triennale (decreto ministeriale n. 509 del 1999) ha prodotto i primi 1.267 laureati nel 2001: i suoi effetti sul numero complessivo sono successivi al periodo dei governi valutati.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il legislatore delibera il principio del numero programmato per tutta l'istituzione universitaria

La promessa chiedeva che il legislatore adottasse il principio del numero programmato per l'intero sistema universitario. La legge 2 agosto 1999, n. 264 (G.U. n. 183 del 6 agosto 1999) programma a livello nazionale gli accessi a medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria, architettura, alle professioni sanitarie, a scienze della formazione primaria e ad alcune scuole di specializzazione, oltre che ai corsi di nuova istituzione (art. 1). Prevede inoltre che le università programmino gli accessi ai corsi che richiedono laboratori ad alta specializzazione, sistemi informatici o posti-studio personalizzati, o con tirocinio obbligatorio (art. 2). La stessa legge vieta di introdurre altri corsi ad accesso programmato oltre a quelli previsti (art. 4, comma 2): la programmazione riguarda quindi solo i corsi elencati e non tutta l'istituzione universitaria.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

un meccanismo di preferenze espresse e di graduatorie assicura a ciascun candidato l'ammissione in una delle sedi universitarie

La legge 2 agosto 1999, n. 264 (GU n. 183 del 6 agosto 1999) ha programmato a livello nazionale gli accessi a medicina, odontoiatria, architettura e altri corsi. L'art. 4 prevede l'ammissione con prove di cultura generale e verifica dell'attitudine, e i risultati vanno comunicati entro quindici giorni. Non prevede però un meccanismo di preferenze e graduatorie che assicuri a ogni candidato un posto in una sede universitaria: chi non rientra nei posti programmati resta escluso. Non risultano altri atti del governo in questo senso.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Riformare le modalità di selezione dei docenti, separando i posti (lasciati alle decisioni autonome delle università) dalla certificazione delle capacità dei candidati

La legge 3 luglio 1998, n. 210 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998) ha trasferito alle università le procedure per coprire i posti di professore e di ricercatore e le nomine; le modalità sono state fissate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. Per i professori la commissione di ogni valutazione comparativa propone fino a due idonei per posto: l'università che ha bandito il posto può nominarne uno o nessuno, e gli idonei possono essere chiamati anche da altre università entro tre anni. La legge ha quindi lasciato agli atenei la scelta dei posti e ha in parte distinto il giudizio di idoneità dal singolo posto, ma l'idoneità resta legata a una procedura bandita per un posto e limitata a due candidati: non è stata istituita una certificazione delle capacità separata dai posti.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

facendo in modo che le risorse finanziarie dello Stato siano distribuite tra gli atenei [...] sulla base di criteri di produttività scientifica e didattica

La promessa era che le risorse dello Stato fossero distribuite tra gli atenei in base a produttività scientifica e didattica, qualità dei servizi ed efficienza. Il fondo di finanziamento ordinario aveva già una quota di riequilibrio dalla legge 537/1993. Durante i governi valutati la quota è stata ripartita con decreti ministeriali annuali e, dal 1998, con un nuovo modello dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario: 55% sulla domanda di formazione, 20% sui risultati della formazione e 25% su quelli della ricerca. La componente di ricerca non è mai stata applicata per mancanza di indicatori, e il riparto si è basato per il 70% sugli studenti e per il 30% sui risultati della didattica. Inoltre la quota di riequilibrio valeva solo tra il 7,0% (1997) e l'8,5% (2001) del fondo: il resto restava ripartito sulla spesa storica.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

si dovranno creare istituzioni di reale interfaccia, riformando adeguatamente enti come il CNR e l'ENEA

Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (GU n. 29 del 5 febbraio 1999) ha riordinato il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), definito ente nazionale di ricerca con competenza scientifica generale. Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (GU n. 46 del 25 febbraio 1999) ha riordinato l'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, che svolge anche funzioni di agenzia con servizi alla pubblica amministrazione. Entrambi sono stati adottati dal governo D'Alema I in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. La riforma dei due enti indicati nella promessa è quindi avvenuta nel mandato.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Per quanto riguarda lo spettacolo occorrono nuove leggi di settore, laddove non ci sono - teatro, musica

La promessa chiedeva nuove leggi di settore sullo spettacolo dove mancavano, in particolare per teatro e musica. Il governo Prodi I ha presentato il disegno di legge sulla «Disciplina generale dell'attività teatrale» (Camera, n. 3433, 18 marzo 1997): approvato dalla Camera il 27 luglio 1999, è rimasto all'esame della commissione del Senato. Il testo unificato sulle attività musicali, che comprendeva un disegno di legge del governo, è stato approvato dal Senato il 20 settembre 2000, ma la discussione alla Camera, iniziata il 19 febbraio 2001, non si è conclusa. Nel periodo sono state approvate solo norme parziali, come la legge 15 dicembre 1998, n. 444 per la riapertura e il restauro dei teatri e la trasformazione degli enti lirici in fondazioni (decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367), settore che una legge l'aveva già.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va inoltre riformato l'attuale finanziamento pubblico per lo spettacolo, prevedendo un sistema misto Stato-Regioni

La promessa era di riformare il finanziamento pubblico dello spettacolo con un sistema misto Stato-Regioni. Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ha trasformato gli enti lirici in fondazioni di diritto privato a cui possono concorrere, oltre allo Stato, altri soggetti pubblici e privati, con un rappresentante della regione nel consiglio di amministrazione e criteri di riparto della quota statale fissati sentita la Conferenza Stato-regioni. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (art. 156) ha lasciato allo Stato i compiti di rilievo nazionale e ha previsto che lo Stato programmi e promuova, insieme a regioni ed enti locali, la presenza di teatro, musica e danza sul territorio, con i fondi della legge 163 del 1985. Il Fondo unico per lo spettacolo è però rimasto un fondo statale ripartito dal Ministero, senza quote affidate alle regioni: non risulta una riforma complessiva del finanziamento.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Irrobustire e ampliare i poteri delle soprintendenze

Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (GU n. 250 del 26 ottobre 1998), che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, ha previsto che le soprintendenze competenti su complessi di beni di eccezionale valore possano diventare autonome sul piano scientifico, finanziario, organizzativo e contabile (art. 8). Ha inoltre istituito il soprintendente regionale, che coordina le soprintendenze della regione e ne programma la spesa (art. 7). In precedenza la legge 8 ottobre 1997, n. 352 (art. 9) aveva dato autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria alla soprintendenza archeologica di Pompei. Sono interventi sull'organizzazione e sull'autonomia; non risultano invece atti del governo che abbiano ampliato in modo generale i poteri di tutela delle soprintendenze.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Occorre effettuare un censimento dell'associazionismo sportivo

Non risultano atti del governo che prevedano un censimento dell'associazionismo sportivo per individuare le realtà legittimate ad affiancare il CONI. Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 sul riordino del CONI affida al consiglio nazionale dell'ente i provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, di società e associazioni sportive, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, senza prevedere un censimento. L'Istat ha svolto una rilevazione censuaria sulle istituzioni non profit riferita al 31 dicembre 1999, che comprende anche quelle sportive, ma è un'indagine statistica generale e non serve a stabilire quali associazioni siano riconosciute.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

E' fondamentale riformare l'ISEF: trasformarlo in un corso universitario

Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (GU n. 131 dell'8 giugno 1998), adottato dal governo Prodi I in attuazione della delega della legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17, comma 115), disciplina la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), cioè l'ISEF statale di Roma e gli istituti pareggiati, e istituisce la facoltà e i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. Il decreto è entrato in vigore il 23 giugno 1998.

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