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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

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  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
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59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

31 schede

non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

I poteri ispettivi del ministro della giustizia vanno regolamentati in modo da evitare che interferiscano nell'autonomia della magistratura

La promessa chiedeva di regolamentare i poteri ispettivi del ministro della Giustizia in modo da non interferire con l'autonomia della magistratura. Non risultano atti dei governi Prodi I, D'Alema I e II e Amato II che abbiano disciplinato questi poteri. La legge che regola l'Ispettorato generale, la legge 12 agosto 1962, n. 1311, è stata modificata nel 1980 e nel 1988 (legge 6 ottobre 1988, n. 432) e poi solo nel 2024, senza interventi nel periodo 1996-2001.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

l'istituzione di una scuola per le attività giurisdizionali che formi i futuri magistrati ed avvocati

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17, commi 113-114) ha delegato il governo a introdurre gradualmente il diploma di una scuola di specializzazione come condizione di ammissione al concorso in magistratura, con insegnamenti affidabili anche a magistrati, notai e avvocati. Il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (GU n. 269 del 18 novembre 1997, art. 16) ha istituito la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali, con una formazione comune per magistratura, avvocatura e notariato. Il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 (GU n. 24 del 31 gennaio 2000) ne ha stabilito l'istituzione nelle università a partire dall'anno accademico 2000/2001, cioè nel mandato del governo Amato II.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

vincitori di concorsi riservati a chi abbia rilevanti esperienze professionali nell'avvocatura, nella pubblica amministrazione

La legge 13 febbraio 2001, n. 48 (in vigore dal 27 marzo 2001) ha previsto, con l'articolo 14, un concorso per esame per la nomina a magistrato di tribunale riservato agli avvocati con almeno cinque anni di esercizio effettivo o con cinque anni di funzioni giudiziarie onorarie, per un massimo di un decimo dei posti. Il programma indicava però anche i professionisti della pubblica amministrazione, dell'amministrazione giudiziaria e i docenti universitari, che non sono compresi. Inoltre l'articolo 22 subordina l'efficacia di queste norme all'attuazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, quindi non risultano concorsi riservati svolti entro la fine del governo Amato II.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sul governo Prodi I · 6 dicembre 1995

si regolerà l'accesso, innanzitutto mediante una scuola forense obbligatoria [...] quest'ultimo deve avere una durata di uno o al massimo due anni

Il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (GU n. 269 del 18 novembre 1997), all'art. 16, ha previsto le scuole di specializzazione per le professioni legali. Le istituiscono le università e formano insieme aspiranti magistrati, avvocati e notai. Si accede per concorso e i posti sono fissati ogni anno con decreto ministeriale, in misura non inferiore al 10 per cento dei laureati in giurisprudenza. Le scuole quindi non sono obbligatorie per diventare avvocato, e il decreto non collega il loro diploma all'accesso al tirocinio forense né ne fissa la durata. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano regolato l'accesso alla professione forense con una scuola obbligatoria, un esame finale per l'ammissione al tirocinio e un tirocinio di uno o due anni, come prometteva il programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Alla formazione del magistrato, infine, deve essere dedicata molta attenzione [...] con valutazioni periodiche dell'idoneità e delle attitudini

Non risultano atti del governo che abbiano introdotto la formazione dei magistrati prima e dopo l'assegnazione delle funzioni con valutazioni periodiche dell'idoneità e delle attitudini. Nel mandato il governo ha adottato il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (concorso per uditore giudiziario e scuole di specializzazione per le professioni legali), ed è stata approvata la legge 13 febbraio 2001, n. 48 (aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura). Entrambi riguardano il reclutamento e la preparazione iniziale, non la formazione successiva né le verifiche periodiche. Una nuova disciplina della progressione economica e di funzioni dei magistrati è arrivata solo con il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

maggiore distinzione tra funzioni del giudice e funzioni del pubblico ministero, con una restrizione delle possibilità di passare dalle une alle altre

Il governo Prodi I presentò al Senato il 27 novembre 1996 il disegno di legge S. 1799 sulle funzioni dei magistrati, che subordinava il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti a un corso e a un giudizio di idoneità e lo vietava all'interno dello stesso distretto. L'esame in commissione non si è concluso e il disegno di legge non è diventato legge. Nel periodo dei governi valutati il passaggio restava quindi senza limiti di legge: le prime incompatibilità sono state introdotte da una circolare del Consiglio superiore della magistratura del 2003 e la disciplina restrittiva dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il referendum del 21 maggio 2000, che mirava a eliminare il passaggio di funzioni, non raggiunse il quorum.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Gli incarichi direttivi dovranno essere in futuro temporanei

Non risultano atti dei governi valutati che abbiano reso temporanei gli incarichi direttivi dei magistrati. Il disegno di legge del governo su funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (Senato n. 1799, presentato il 27 novembre 1996) non prevedeva la temporaneità e non è stato approvato; le proposte in materia sono rimaste di iniziativa parlamentare. La temporaneità è stata introdotta solo dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (art. 45), dopo la fine dei governi valutati.

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non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il servizio dell'ufficiale giudiziario deve essere rivisto in chiave libero-professionale, considerandolo un privato che esercita una pubblica funzione

Non risultano atti del governo né leggi, tra il 1996 e il 2001, che abbiano trasformato il servizio dell'ufficiale giudiziario in una professione libera. Ancora nel 2004 una proposta di legge presentata alla Camera per istituire la professione di ufficiale giudiziario osservava che in Italia questa figura aveva soltanto i caratteri del funzionario dello Stato. La trasformazione in senso libero-professionale è rimasta oggetto di proposte di legge anche nelle legislature successive.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

È necessario creare una circoscrizione giudiziaria di base, il circondario, che unifichi i tribunali e le preture

Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (governo Prodi I) ha istituito il giudice unico di primo grado, attuando la delega della legge 16 luglio 1997, n. 254. L'art. 1 sopprime l'ufficio del pretore e trasferisce le sue competenze al tribunale; l'art. 2 sopprime l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale. Il decreto disciplina anche le sezioni distaccate del tribunale. La riforma è diventata efficace il 2 giugno 1999 per il civile e all'inizio del 2000 per il penale, sotto il governo D'Alema.

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in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

L'organizzazione delle circoscrizioni giudiziarie deve essere rivista, eliminando i rami secchi e ridimensionando gli uffici di dimensioni eccessive

Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (governo Prodi I), in attuazione della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, ha soppresso l'ufficio del pretore e trasferito le sue competenze al tribunale, sostituendo le sezioni distaccate delle preture con sezioni distaccate di tribunale; la riforma è diventata efficace il 2 giugno 1999, data fissata dalla legge 16 giugno 1998, n. 188. Il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491 (governo D'Alema I) ha istituito i tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e ha spostato comuni dai circondari di Milano, Torino e Palermo ai tribunali vicini, per alleggerire gli uffici più grandi. Non risultano invece atti che abbiano soppresso o accorpato tribunali di piccole dimensioni.

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in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

le competenze del giudice di pace, che devono essere aumentate nelle cause in campo automobilistico, dei danni alle persone, dei rapporti contrattuali

Il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (art. 98), adottato dal governo D'Alema II, ha attribuito al giudice di pace dal 15 gennaio 2000 i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, prima di competenza del pretore. Non sono invece cambiate le competenze civili del giudice di pace nelle altre materie indicate: l'art. 7 del codice di procedura civile è rimasto nel testo in vigore dal dicembre 1995 fino al 2009, con i limiti di 5 milioni di lire per le cause su beni mobili e di 30 milioni per il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti. Non risultano atti dei governi Prodi, D'Alema e Amato che abbiano esteso la competenza civile per i danni alle persone o per i rapporti contrattuali. Il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha dato al giudice di pace una competenza penale, anche per le lesioni colpose, ma riguarda il processo penale ed è entrato in vigore il 2 gennaio 2002.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

si limiterà la possibilità dell'appello per le cause relative a rapporti patrimoniali di modesto importo

La promessa era limitare l'appello nelle cause patrimoniali di modesto importo, salvo il ricorso in Cassazione. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano introdotto una nuova limitazione dell'appello. Il testo degli articoli 113 e 339 del codice di procedura civile è rimasto invariato per tutto il mandato: erano inappellabili, come già prima del 1996, le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace, cioè nelle cause di valore non superiore a due milioni di lire. La riforma del giudice unico di primo grado del 1998 non ha modificato questi articoli.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

si propone di ammettere i ricorsi solo in caso di effettivo difetto assoluto di motivazione

Non risultano atti del governo che abbiano ristretto il ricorso per cassazione civile al solo «difetto assoluto di motivazione». L'art. 360 del codice di procedura civile, nel testo in vigore dal 10 dicembre 1994 al 1° marzo 2006, ha ammesso per tutto il mandato il ricorso «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia», un motivo più ampio di quanto promesso. La formula è stata riscritta solo con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 e poi con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

è necessario potenziare le sezioni-stralcio, per definire l'ingente arretrato pendente in sede civile

La legge 22 luglio 1997, n. 276 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1997) ha istituito le sezioni stralcio nei tribunali per definire i procedimenti civili pendenti al 30 aprile 1995. Ha previsto la nomina di mille giudici onorari aggregati, con l'obiettivo di chiudere l'arretrato in cinque anni. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, ha poi modificato i requisiti per la nomina dei giudici destinati alle sezioni stralcio. La promessa era potenziare questo strumento per smaltire l'arretrato civile: la legge lo ha fatto.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

anche attraverso l'istituzione di un "tribunale per la famiglia"

Non risultano atti del governo, tra il 1996 e il 2001, che abbiano istituito un «tribunale per la famiglia». Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è stato previsto solo dalla legge delega 26 novembre 2021, n. 206, e disciplinato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Sono passati più di vent'anni dalla fine dei governi valutati. Nel periodo le controversie familiari restavano divise tra il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Ciò richiede la riorganizzazione dei tribunali amministrativi con l'introduzione di un secondo grado di giudizio decentrato

La promessa prevedeva la riorganizzazione dei tribunali amministrativi con un secondo grado di giudizio decentrato. La legge 21 luglio 2000, n. 205 (G.U. 26 luglio 2000, n. 173), principale riforma della giustizia amministrativa del periodo, ha agito sul processo (per esempio le sentenze succintamente motivate e l'esecuzione delle sentenze non sospese) e sull'organizzazione (organici, consiglio di presidenza, autonomia finanziaria), ma non ha istituito un appello a livello regionale. Le sentenze dei TAR hanno continuato a essere appellate davanti al Consiglio di Stato.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

separando le funzioni di consulenza e di controllo del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti dalla funzione di giurisdizione

La promessa era separare, nel Consiglio di Stato e nella Corte dei conti, le funzioni consultive e di controllo da quella giurisdizionale. La principale riforma del periodo, la legge 21 luglio 2000, n. 205 sulla giustizia amministrativa, è intervenuta sul processo amministrativo, sugli organici e sull'organizzazione, ma non ha separato le funzioni: ha anzi disciplinato i pareri del Consiglio di Stato, rendendoli pubblici (art. 15), e per i giudizi pensionistici della Corte dei conti ha introdotto il giudice unico (art. 5). Non risultano atti dei governi valutati che abbiano attuato la separazione.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Il giudice amministrativo [...] dovrà essere competente per tutte le controversie in cui sia parte l'amministrazione come autorità

La promessa chiedeva che il giudice amministrativo fosse competente per tutte le controversie con l'amministrazione come autorità, superando la distinzione tra diritti e interessi legittimi. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (artt. 33-35) ha affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sui pubblici servizi e quelle su urbanistica ed edilizia, con il potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto. La legge 21 luglio 2000, n. 205 (art. 7) ha riscritto quegli articoli confermando le due materie. Una parte significativa è stata dunque attuata, ma non è stata estesa la competenza a tutte le controversie con l'amministrazione.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

istituzione di pene alternative alla detenzione

Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (GU n. 234 del 6 ottobre 2000) ha introdotto due nuove pene, la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, che il giudice di pace applica, in alternativa alla pena pecuniaria, al posto della reclusione o dell'arresto (art. 52): la permanenza domiciliare da 6 a 45 giorni, il lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 6 mesi. Valgono però solo per i reati di competenza del giudice di pace, non per la giustizia penale in generale. Il decreto doveva entrare in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione; il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, convertito dalla legge 3 maggio 2001, n. 163, lo ha rinviato al 2 gennaio 2002, dopo la fine dei governi valutati. La legge 27 maggio 1998, n. 165 aveva esteso le misure alternative nella fase di esecuzione della pena, come la detenzione domiciliare, ma non ha introdotto nuove pene.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

a proposito dell'abuso d'ufficio, bisogna distinguere fra l'illecito soltanto amministrativo e l'abuso penalmente rilevante

La legge 16 luglio 1997, n. 234 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1997, in vigore dal 9 agosto 1997) ha riscritto l'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio. Il reato richiede ora che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisca in violazione di norme di legge o di regolamento, o non si astenga in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, e procuri intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrechi ad altri un danno ingiusto. Le irregolarità amministrative prive di questi elementi non sono più reato. La distinzione tra illecito solo amministrativo e abuso penalmente rilevante è stata dunque tracciata dalla legge durante il governo Prodi I.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

introducendo la concussione ambientale, riconducendo la concussione alla tipologia dell'estorsione

La promessa chiedeva di introdurre la concussione ambientale e di ricondurre la concussione alla tipologia dell'estorsione. Non risultano atti del governo che abbiano introdotto queste modifiche tra il 1996 e il 2001: le proposte di modifica del codice penale in materia di corruzione e concussione presentate in quella legislatura erano d'iniziativa parlamentare e non furono approvate. L'art. 317 del codice penale, sulla concussione, è stato riformato solo in seguito, con la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha spostato la concussione per induzione nel nuovo art. 319-quater, e con la legge 27 maggio 2015, n. 69, che lo ha nuovamente sostituito.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

introduzione di una forma di responsabilità penale della persona giuridica, ad esempio per i reati connessi alla politica di impresa

Il governo Amato II ha attuato la delega della legge 29 settembre 2000, n. 300 (art. 11) con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che introduce la responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, accertata dal giudice penale nello stesso processo. La delega comprendeva anche i reati contro l'incolumità pubblica, l'omicidio e le lesioni colpose per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e i reati ambientali. Il decreto l'ha esercitata solo per corruzione, concussione e truffe e frodi ai danni dello Stato o di enti pubblici; gli altri reati sono stati aggiunti anni dopo. Inoltre la legge definisce questa responsabilità «amministrativa» e non penale.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la giustizia penale minore, che può essere affidata al giudice di pace snellendo le forme processuali

La legge 24 novembre 1999, n. 468 (GU n. 293 del 15 dicembre 1999) ha delegato il governo a disciplinare la competenza penale del giudice di pace. La delega è stata esercitata con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (GU n. 234 del 6 ottobre 2000, S.O. n. 166), che attribuisce al giudice di pace la competenza penale per i reati minori con un procedimento semplificato e sanzioni proprie. La data di entrata in vigore, inizialmente il 4 aprile 2001, è stata poi rinviata al 2 gennaio 2002, dopo la fine del mandato. L'atto che realizza la promessa è però stato adottato entro il mandato.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

verrà introdotta la figura del giudice monocratico in primo grado

Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 ha istituito il giudice unico di primo grado: ha soppresso l'ufficio del pretore, trasferendone le competenze al tribunale, e ha introdotto il tribunale in composizione monocratica sia nel processo civile (nuovo articolo 50-bis del codice di procedura civile) sia in quello penale. Il decreto è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1998 ed è diventato efficace il 2 giugno 1999. Per la ripartizione dei reati tra giudice collegiale e monocratico un decreto-legge del 1999 ha poi differito le norme al 2 gennaio 2000, sempre durante il mandato.

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