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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

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Le schede

Promessa per promessa

17 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

La Cassa integrazione guadagni deve essere ricondotta ai suoi compiti propri, di ammortizzatore per le sole crisi aziendali di natura temporanea

La promessa chiedeva di limitare la Cassa integrazione alle crisi aziendali temporanee. Come nelle schede corrispondenti di «Il conto», la riforma degli ammortizzatori sociali non è stata fatta nel periodo. La legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 45) ha delegato il Governo a ridefinire incentivi all'occupazione e ammortizzatori sociali entro il 30 aprile 2000: sono stati adottati decreti su altre parti della delega, come quelli sui lavori socialmente utili (decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181), ma non sugli ammortizzatori. Il governo Amato II ha adottato solo misure temporanee per il 2001, con il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158 (convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248). Alla fine del mandato (11 giugno 2001) la Cassa integrazione non era stata ridefinita.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Nel caso di crisi aziendali non temporanee, la cassa integrazione viene sostituita da un Fondo per la mobilità

La promessa era sostituire la cassa integrazione, nelle crisi aziendali non temporanee, con un Fondo per la mobilità. La legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 45) ha delegato il Governo a riordinare incentivi all'occupazione e ammortizzatori sociali, prevedendo anche fondi di categoria per l'integrazione salariale. I decreti legislativi adottati in base a quella delega (21 aprile 2000, n. 181 e n. 185) riguardano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'autoimpiego; non risultano decreti che abbiano riformato la cassa integrazione o istituito un Fondo per la mobilità. L'indennità di mobilità esisteva già dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, che la legge 144 richiama come istituto vigente. L'esito è lo stesso delle schede corrispondenti di «Il conto».

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

avrebbero l'obbligo di accettazione della prima chiamata al lavoro o di svolgere lavori socialmente utili

La promessa prevedeva che i lavoratori in mobilità con sussidio avessero l'obbligo di accettare la prima chiamata al lavoro o di svolgere lavori socialmente utili. Un obbligo di questo tipo esisteva già: l'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 prevedeva la cancellazione dalla lista di mobilità e la perdita dell'indennità per chi rifiutava un lavoro equivalente o l'impiego in opere o servizi di pubblica utilità. Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 lo ha confermato nella nuova disciplina dei lavori socialmente utili: i percettori dell'indennità di mobilità e della cassa integrazione straordinaria a zero ore possono esservi assegnati (artt. 4 e 7) e il rifiuto ingiustificato comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista di mobilità (art. 9). Il fondo per la mobilità che avrebbe sostituito la cassa integrazione, citato nella stessa tesi, è oggetto della scheda corrispondente di «Il conto» e non è stato istituito.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

l'istituzione di una Agenzia pubblica, che sostituisca le attuali strutture del collocamento

Il programma prometteva un'Agenzia pubblica, con statuto autonomo dalla pubblica amministrazione, al posto delle strutture del collocamento. Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (GU n. 5 dell'8 gennaio 1998) ha trasferito il collocamento a Regioni e Province: i servizi sono gestiti dalle Province tramite «centri per l'impiego», da organizzare entro il 31 dicembre 1998, e ogni Regione affida assistenza tecnica e monitoraggio a una propria struttura con personalità giuridica (art. 4). L'art. 8 sopprime, dalla costituzione dei centri e comunque non oltre il 1° gennaio 1999, gli uffici periferici del Ministero del lavoro, tra cui le sezioni circoscrizionali per l'impiego. Le vecchie strutture sono state quindi sostituite, ma da uffici provinciali e non da un'Agenzia autonoma come indicava il programma.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

definire un sistema di incentivi volto a rendere conveniente per le parti sociali redistribuire [...] i frutti dell'aumento di produttività [...] di riduzioni di orario

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 13, comma 2) ha previsto che un decreto del Ministro del lavoro, da emanare entro sessanta giorni, riducesse o rimodulasse i contributi previdenziali in funzione delle riduzioni d'orario stabilite nei contratti collettivi, per fasce fino a 40 ore settimanali, nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione. Non risulta emanato un decreto che abbia reso operativi questi sgravi per le riduzioni d'orario dei lavoratori a tempo pieno. Il decreto interministeriale del 12 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2000), adottato in base al decreto legislativo n. 61 del 2000 sul lavoro a tempo parziale, ha concesso sgravi solo per le nuove assunzioni a tempo parziale e indeterminato stipulate entro il 30 giugno 2000. Non è stato attuato un sistema di incentivi che renda conveniente alle parti sociali tradurre gli aumenti di produttività in riduzioni d'orario.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

prevedendo la possibilità per il lavoratore di usufruire di periodi di congedo autofinanziati

La promessa prevedeva la possibilità per il lavoratore di usufruire di periodi di congedo autofinanziati. La legge 8 marzo 2000, n. 53 (GU n. 60 del 13 marzo 2000), approvata durante il governo D'Alema II, all'art. 5 permette ai lavoratori con almeno cinque anni di anzianità nella stessa azienda o amministrazione di chiedere un congedo per la formazione fino a undici mesi, continuativi o frazionati, nell'arco della vita lavorativa. Il congedo non è retribuito e il lavoratore può riscattare il periodo o versare i contributi a proprio carico. Il datore può differire o respingere la richiesta per comprovate esigenze organizzative. L'art. 6 prevede inoltre congedi per la formazione continua, con monte ore e retribuzione definiti dai contratti collettivi.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

favorisca il movimento dei lavoratori all'interno dell'impresa, rendendo più elastica la determinazione delle mansioni all'interno di qualifiche definite

Non risultano atti del governo che abbiano reso più elastica la determinazione delle mansioni nel lavoro privato. L'art. 2103 del codice civile, nella formulazione data dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori (1970), è rimasto in vigore fino al d.lgs. 81/2015. Nel periodo gli unici interventi sulle mansioni inferiori riguardavano casi specifici, come i lavoratori disabili con la legge 12 marzo 1999, n. 68. La legge 196/1997 (pacchetto Treu) ha introdotto altre forme di flessibilità, ma non ha toccato la disciplina delle mansioni.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

adotti una disciplina dei cosiddetti "contratti atipici", per regolamentare il lavoro interinale

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (GU n. 154 del 4 luglio 1997, S.O. n. 136), detta «pacchetto Treu», ha introdotto la fornitura di lavoro temporaneo, cioè il lavoro interinale, con una disciplina negli artt. 1-11: il contratto con cui un'impresa autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore lavoratori assunti da essa per esigenze temporanee. Gli artt. 1-11 sono stati abrogati solo dal decreto legislativo 276/2003. La promessa di regolare il lavoro interinale è stata quindi attuata dal governo Prodi I.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

adotti una disciplina dei cosiddetti "contratti atipici", per [...] ampliare l'ambito di applicazione del lavoro a termine

Non risultano atti del governo che abbiano ampliato in via generale i casi in cui si può apporre un termine al contratto di lavoro, allora fissati dalla legge 18 aprile 1962, n. 230. La legge 24 giugno 1997, n. 196 è intervenuta sul contratto a termine solo con l'articolo 12, che ha modificato le conseguenze della prosecuzione del rapporto dopo la scadenza. La legge 8 marzo 2000, n. 53 (articolo 10) ha aggiunto solo ipotesi circoscritte: l'assunzione a termine con un mese di anticipo per sostituire chi è in astensione per maternità e la sostituzione delle lavoratrici autonome in maternità. Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che ha sostituito la legge del 1962 ammettendo il termine per ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, è stato deliberato in via preliminare il 28 giugno 2001 e in via definitiva il 9 agosto 2001, dopo la fine del governo Amato II.

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Programma 1996 · valutata sui governi D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

incentivare, anche con opportune innovazioni sul modo di calcolo degli oneri sociali, il lavoro a tempo parziale

Il decreto legislativo 61/2000 sul lavoro a tempo parziale, all'art. 5, ha previsto agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato part-time che aumentano l'occupazione. Il decreto interministeriale Lavoro-Tesoro del 12 aprile 2000 (GU del 3 giugno 2000) le ha rese operative: per tre anni è ridotta l'aliquota contributiva dei datori di lavoro privati che assumono a tempo parziale persone senza occupazione, per contratti stipulati dal 3 giugno al 31 dicembre 2000 (dopo il 30 giugno con autorizzazione europea, arrivata il 4 luglio 2000). L'INPS ne ha dato istruzioni con la circolare n. 145 del 4 agosto 2000. È la riduzione dei contributi sociali per il part-time promessa dal programma, in linea con la scheda corrispondente di «Il conto» sul lavoro a tempo parziale.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

L'introduzione di un moderno sistema di apprendistato (da costruirsi ex-novo rispetto all'attuale istituto)

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 16) ha riformato l'apprendistato: consentito in tutti i settori ai giovani dai 16 ai 24 anni (26 nelle aree degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali europei), con durata da 18 mesi a 4 anni, formazione esterna all'azienda obbligatoria per ottenere gli sgravi contributivi (normalmente almeno 120 ore medie l'anno) e agevolazioni sperimentali per i tutori. La legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 68) ha inserito l'apprendistato tra i canali per assolvere l'obbligo formativo fino ai 18 anni. L'istituto non è stato però costruito ex novo: l'art. 16 modifica la legge 25/1955, abrogandone solo due norme, e non estende l'apprendistato ai livelli professionali medio-alti né prevede diplomi come indicato dal programma.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Sono da valorizzare inoltre i periodi di tirocinio sul lavoro, prevedendo anche forme di sostegno economico alle imprese

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 18) ha introdotto i tirocini formativi e di orientamento, regolati dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (G.U. n. 108 del 12 maggio 1998). L'art. 18, comma 1, lettera g), prevede il rimborso, totale o parziale, degli oneri sostenuti dalle imprese per i tirocini di giovani del Mezzogiorno presso imprese di altre regioni, compresi vitto e alloggio. L'art. 26, comma 6, prevede il rimborso del premio INAIL pagato dai datori di lavoro che hanno attivato tirocini. Un decreto direttoriale del Ministero del lavoro del 22 gennaio 2001 ha disciplinato i rimborsi alle imprese. Il sostegno è però circoscritto ai tirocini dei giovani del Sud e al premio assicurativo.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

rimuovere i vincoli all'esercizio in forma associata delle professioni e alla mobilità sia nazionale che internazionale

L'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (governo Prodi I) ha abrogato l'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che vietava di costituire società di assistenza e consulenza professionale in forma diversa dallo studio associato. Il decreto che doveva fissare i requisiti per l'esercizio in forma societaria non è stato emanato, dopo il parere negativo del Consiglio di Stato. Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (governo Amato II) ha disciplinato lo stabilimento in Italia degli avvocati di altri Paesi dell'Unione europea e ha istituito la società tra avvocati, ma solo per quella professione. Per le altre professioni la rimozione dei vincoli è rimasta incompiuta: la legge del 1939 è stata abrogata del tutto solo nel 2011.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la flessibilità intertemporale dei tempi di lavoro, prevedendo a tale scopo un Fondo Nazionale per la riorganizzazione degli orari di lavoro

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 13) ha permesso ai contratti collettivi di calcolare l'orario normale come media su un periodo fino a un anno e ha previsto incentivi contributivi alla riduzione e rimodulazione degli orari, nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione. La legge 8 marzo 2000, n. 53 (art. 9) ha destinato, nello stesso Fondo, fino a 40 miliardi di lire l'anno dal 2000 a contributi per le aziende che applicano accordi sulla flessibilità degli orari a favore dei genitori; per l'annualità 2001 sono stati approvati i primi 13 progetti. Non è stato però istituito un fondo nazionale autonomo per la riorganizzazione degli orari di lavoro: si tratta di quote di un fondo esistente, con finalità più ristrette. La promessa è attuata in parte.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

prevedere la possibilità per tutti, donne e uomini, di prendersi delle pause attraverso i congedi parentali, familiari, per progetti personali

La legge 8 marzo 2000, n. 53 (governo D'Alema II, Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000) ha introdotto per lavoratrici e lavoratori i congedi parentali: nei primi otto anni di vita del figlio ciascun genitore può astenersi dal lavoro, fino a dieci mesi in totale tra i due (undici se il padre ne usa almeno tre). L'art. 4 prevede congedi per gravi motivi familiari, fino a due anni, e l'art. 5 congedi per la formazione, fino a undici mesi nell'arco della vita lavorativa, per chi ha almeno cinque anni di anzianità. Queste pause non sono retribuite, tranne l'indennità del 30 per cento per una parte del congedo parentale. Nessuna norma parla di «progetti personali», ma il congedo formativo copre attività scelte dal lavoratore.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

specifiche incentivazioni per favorire il reingresso al lavoro delle persone ultraquarantenni e in particolare delle donne con figli

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 13, comma 4, governo Prodi I) ha previsto uno sgravio contributivo maggiorato per i contratti a tempo parziale con lavoratrici che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività, da definire con decreto ministeriale. Il decreto interministeriale 12 aprile 2000 ha concesso sgravi per le assunzioni a tempo parziale e indeterminato, considerando a parte le donne con figli minori. La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 7, governo Amato II) ha introdotto un credito d'imposta per l'assunzione stabile di persone con almeno 25 anni senza lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. Non risultano invece incentivi riservati alle persone sopra i quarant'anni.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

rivedendo quindi i meccanismi di collocamento, per trovare una corretta corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro

La legge 12 marzo 1999, n. 68 (governo D'Alema I, Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999) ha riformato il collocamento dei disabili, sostituendo la vecchia disciplina. L'art. 2 introduce il «collocamento mirato», che serve a valutare le capacità lavorative delle persone con disabilità e a inserirle «nel posto adatto», con analisi dei posti di lavoro e forme di sostegno. Così il collocamento è legato alle capacità di ciascuno, come chiedeva la tesi.

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