Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995
modificando in profondità il bilancio dello Stato, introducendo strumenti moderni di pianificazione finanziaria e indicatori di efficienza
La promessa era di modificare in profondità il bilancio dello Stato, con strumenti moderni di pianificazione finanziaria e indicatori di efficienza. La legge 3 aprile 1997, n. 94 (GU n. 81 dell'8 aprile 1997) ha riformato l'art. 2 della legge 468/1978: il bilancio è articolato in unità previsionali di base, ciascuna affidata a un unico centro di responsabilità amministrativa, e ogni stato di previsione è accompagnato da una nota preliminare che indica gli obiettivi e gli indicatori di efficacia ed efficienza con cui valutare i risultati. Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (GU n. 195 del 22 agosto 1997) ha applicato la nuova struttura dal bilancio del 1998, con le unità previsionali di base come oggetto dell'approvazione parlamentare, e ha introdotto la contabilità analitica per centri di costo. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (GU n. 193 del 18 agosto 1999) ha poi previsto nelle amministrazioni il controllo di gestione, che verifica efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
- Fonte: programma elettorale, Tesi n. 14 "Una pubblica amministrazione leggera e decentrata"
- Prova: Art. 1 della legge 94/1997 su Normattiva: il bilancio dello Stato è articolato in unità previsionali di base, ognuna affidata a un solo centro di responsabilità amministrativa; ogni stato di previsione ha una nota preliminare con obiettivi e indicatori di efficacia ed efficienza per valutare i risultati.
Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026