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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
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59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

250 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il potere di scegliere i ministri e di proporne al Capo dello Stato la revoca in caso di dissenso rispetto all'indirizzo governativo

Non risultano atti che abbiano attribuito al presidente del Consiglio il potere di scegliere i ministri e di proporne la revoca. L'articolo 92 della Costituzione, che affida al presidente della Repubblica la nomina dei ministri su proposta del presidente del Consiglio, è rimasto nella formulazione del 1948. La commissione parlamentare per le riforme costituzionali presieduta da Massimo D'Alema ha presentato alle Camere, nel novembre 1997, un progetto di revisione della seconda parte della Costituzione. La Camera ne ha avviato l'esame nel gennaio 1998, ma l'esame si è interrotto senza approvazione per il venir meno dell'intesa tra le forze politiche che avevano promosso l'iniziativa.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 1996 · valutata sul governo D'Alema I · 6 dicembre 1995

disponendo di un'unica struttura tecnica centrale deputata all'elaborazione di tutti i progetti di legge governativi

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (GU n. 205 del 1° settembre 1999, S.O.) ha riordinato la Presidenza del Consiglio. L'art. 6 organizza «in un apposito Dipartimento» (affari giuridici e legislativi) le funzioni di coordinamento dell'attività normativa del governo, che già dal 1988 spettavano a un ufficio centrale della Presidenza (art. 23 della legge 400/1988). Il Dipartimento cura la valutazione d'impatto della regolazione, la qualità del linguaggio normativo e la verifica degli effetti finanziari, ma coordina i testi e non li elabora. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, della stessa data, all'art. 7, comma 2, lettera d), ha anzi confermato presso gli uffici di diretta collaborazione di ciascun ministro un settore giuridico-legislativo incaricato dell'«elaborazione di testi normativi del Governo». La redazione dei progetti di legge è quindi rimasta divisa tra i ministeri. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano affidato a un'unica struttura centrale l'elaborazione di tutti i progetti di legge, gli emendamenti e i regolamenti del governo, come chiedeva il programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il potere di opporre un veto alle iniziative ed agli emendamenti parlamentari tendenti ad accrescere la spesa

Non risultano atti dei governi Prodi I, D'Alema I e II e Amato II che abbiano attribuito al Presidente del Consiglio o al governo un potere di veto sulle iniziative e sugli emendamenti parlamentari che aumentano la spesa. Le riforme della contabilità approvate nel mandato, la legge 3 aprile 1997, n. 94 sulla struttura del bilancio dello Stato e la legge 25 giugno 1999, n. 208, non prevedono un potere di questo tipo, e la Costituzione non è stata modificata in questo senso. L'unico testo del periodo che toccava il tema è il progetto della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali (testo del 4 novembre 1997, art. 103), organo del Parlamento e non del governo: ammetteva le modifiche al bilancio solo nel rispetto dell'equilibrio e, «in caso di opposizione del Governo», chiedeva la maggioranza assoluta per approvare maggiori oneri. Non era un veto, e il progetto non è mai stato approvato dalle Camere.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Deve essere ridotto il numero dei ministri che partecipano al consiglio dei ministri senza escludere l'introduzione di figure di ministri "juniores"

Il governo Prodi I fu nominato con 20 ministri oltre al presidente del Consiglio, affidando ad alcuni ministri due dicasteri; il governo Amato II ha giurato con 23 ministri, sei dei quali senza portafoglio. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (governo D'Alema I) ha ridotto i ministeri a 12, ma «a decorrere dalla prossima legislatura», cioè dopo la fine dei governi valutati. La riduzione è quindi stabilita da un atto adottato nel mandato, ma non ha ridotto il Consiglio dei ministri durante il mandato. Non risulta introdotta la figura dei ministri «juniores».

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va abolita la necessità di organizzare le funzioni governative e amministrative centrali attraverso ministeri

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (governo D'Alema I) ha riformato l'organizzazione del Governo: ha ridotto e accorpato i ministeri e ha istituito le agenzie, strutture amministrative autonome dai ministeri. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ha riordinato la Presidenza del Consiglio. L'organizzazione per ministeri non è stata però abolita: i ministeri sono rimasti l'architettura di base, con il numero fissato per legge, e la riduzione era prevista con decorrenza differita all'inizio della legislatura successiva.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Intendiamo ridurre il numero dei ministeri e dei ministri articolando la struttura del governo intorno ai seguenti gruppi

Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (governo Prodi I) ha unificato dal 1° gennaio 1998 i ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (governo D'Alema I), in attuazione della legge 59/1997, ha poi stabilito che «a decorrere dalla prossima legislatura» i ministeri fossero 12, accorpando le funzioni per grandi aree, come economia e finanze, attività produttive, infrastrutture e trasporti, lavoro, salute e politiche sociali. Questa riduzione ha avuto effetto solo con il governo formato nel giugno 2001, dopo la fine dei governi valutati. Durante il mandato il numero dei ministri non è sceso: il governo Prodi I fu nominato con 20 ministri, il governo Amato II ha giurato con 23. La riforma è stata dunque adottata nel mandato, ma applicata solo dopo.

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mantenutaistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Per i Ministeri compresi nei gruppi 3, 4, 5, si prevede un forte processo di trasferimento delle funzioni [...] alle regioni ed agli enti locali

La legge 15 marzo 1997, n. 59 (governo Prodi I) ha delegato il conferimento di funzioni a Regioni ed enti locali. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, in vigore dal 6 maggio 1998) l'ha attuata, trasferendo funzioni dello Stato in materia di sviluppo economico e attività produttive, territorio, ambiente e infrastrutture, servizi alla persona (sanità, servizi sociali, istruzione, formazione professionale). Il trasferimento ha riguardato i settori dei ministeri produttivi, del territorio e sociali indicati nella tesi.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

innalzamento del numero di sottoscrizioni necessario per proporre il referendum

Il numero di firme per richiedere il referendum abrogativo è fissato dall'art. 75 della Costituzione (500.000 elettori) e, secondo il testo pubblicato su Normattiva, non è stato mai modificato. Innalzarlo richiedeva una legge costituzionale. La Commissione bicamerale per le riforme istituzionali approvò nel giugno 1997 una norma che portava le firme da 500.000 a 800.000, ma la proposta non è diventata legge costituzionale nel corso del mandato. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano aumentato le firme.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

divieto di raccolta contestuale di sottoscrizioni per più referendum

La promessa chiedeva di vietare la raccolta contestuale di firme per più referendum. Non risultano atti dei governi Prodi, D'Alema e Amato né leggi approvate tra il 1996 e il 2001 che abbiano introdotto questo divieto. Le norme della legge 25 maggio 1970, n. 352 sulla raccolta e sul deposito delle firme per il referendum abrogativo (artt. 7, 27 e 28) sono rimaste nel testo del 1970 per tutto il periodo e non contengono alcuna norma di questo tipo.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

limitazione del numero di referendum che possono svolgersi contemporaneamente

La promessa era limitare il numero di referendum che si possono svolgere contemporaneamente. Nel periodo non risulta alcuna legge, ordinaria o costituzionale, che abbia introdotto un limite. Con il d.P.R. 29 marzo 2000 furono indetti più referendum abrogativi per la stessa data, il 21 maggio 2000, senza alcun tetto al loro numero. La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presieduta da D'Alema (1997-98) non ha prodotto una revisione approvata dal Parlamento.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

anticipazione del giudizio di ammissibilità ad una fase anteriore alla raccolta delle sottoscrizioni

La disciplina del referendum abrogativo non è stata cambiata nel senso promesso. Secondo la legge 25 maggio 1970, n. 352, le richieste si depositano in Cassazione dal 1° gennaio al 30 settembre, l'Ufficio centrale ne verifica la regolarità e solo dopo la Corte costituzionale decide sull'ammissibilità con sentenza da pubblicare entro il 10 febbraio (artt. 32 e 33). Questi articoli non sono stati modificati durante il mandato. Il giudizio di ammissibilità non è quindi stato anticipato alla fase che precede la raccolta delle firme.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

abolizione delle norme che vietano lo svolgimento contemporaneo di referendum e di elezioni

Le norme che separano referendum ed elezioni politiche sono nella legge 25 maggio 1970, n. 352. L'art. 31 vieta di depositare richieste di referendum nell'anno che precede la scadenza di una delle Camere e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali. L'art. 34 sospende il referendum già indetto se le Camere sono sciolte in anticipo, con ripresa dei termini dal 365° giorno dopo le elezioni. Secondo Normattiva, l'art. 31 è ancora nel testo del 1970 e l'art. 34 è stato toccato solo da una deroga del 1987. Non risultano atti dei governi del periodo 1996-2001 che abbiano abrogato o attenuato questi divieti.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

divieto di quesiti "manipolativi" che richiedono l'abrogazione di parti di leggi prive di autonomo significato

Non risultano atti del governo né leggi approvate tra il 1996 e il 2001 che abbiano introdotto il divieto di quesiti «manipolativi» nel referendum abrogativo. La legge 25 maggio 1970, n. 352 affida il giudizio di ammissibilità dei quesiti alla Corte costituzionale (art. 33). All'Ufficio centrale presso la Cassazione lascia solo il controllo di conformità delle richieste alla legge (art. 32). Nei testi storici, gli articoli della legge sul referendum abrogativo non hanno versioni modificate in quel periodo. L'ammissibilità dei quesiti manipolativi è quindi rimasta affidata alla giurisprudenza costituzionale.

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non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

I poteri ispettivi del ministro della giustizia vanno regolamentati in modo da evitare che interferiscano nell'autonomia della magistratura

La promessa chiedeva di regolamentare i poteri ispettivi del ministro della Giustizia in modo da non interferire con l'autonomia della magistratura. Non risultano atti dei governi Prodi I, D'Alema I e II e Amato II che abbiano disciplinato questi poteri. La legge che regola l'Ispettorato generale, la legge 12 agosto 1962, n. 1311, è stata modificata nel 1980 e nel 1988 (legge 6 ottobre 1988, n. 432) e poi solo nel 2024, senza interventi nel periodo 1996-2001.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la possibilità di ricorso diretto alla Corte a tutela della autonomia dei comuni

La promessa era dare ai Comuni la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte costituzionale a difesa della propria autonomia. La riforma del Titolo V, approvata in via definitiva dal Parlamento l'8 marzo 2001, confermata dal referendum del 7 ottobre 2001 e promulgata come legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in vigore dall'8 novembre 2001), ha riscritto l'articolo 127 della Costituzione: il ricorso diretto è riconosciuto al Governo contro le leggi regionali e alle Regioni contro le leggi dello Stato o di altre Regioni, non ai Comuni. La stessa riforma ha previsto per gli enti locali un Consiglio delle autonomie locali, organo di consultazione con la Regione, non un accesso alla Corte. Non risultano altri atti dei governi valutati che abbiano aperto ai Comuni il ricorso diretto alla Corte.

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non mantenutaistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il ricorso diretto dei singoli cittadini che lamentino violazioni di diritti fondamentali, una volta esauriti i rimedi ordinari previsti

La promessa prevedeva il ricorso diretto dei singoli cittadini alla Corte costituzionale per violazioni di diritti fondamentali, dopo aver esaurito i rimedi ordinari. Nel periodo 1996-2001 non è stata approvata alcuna riforma costituzionale che lo introduca: l'articolo 134 della Costituzione elenca ancora solo i giudizi sulle leggi, i conflitti di attribuzione e le accuse al Presidente della Repubblica. La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali ha approvato un articolato sul sistema delle garanzie il 4 novembre 1997, ma l'Assemblea della Camera non lo ha esaminato: i lavori sono stati interrotti definitivamente il 9 giugno 1998.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

sancendo nella Costituzione i nuovi diritti dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche

Il programma chiedeva di sancire nella Costituzione i nuovi diritti dei cittadini verso le amministrazioni pubbliche: essere sentiti, essere informati, partecipare, avere decisioni tempestive e motivate. Nel mandato (maggio 1996 - giugno 2001) la Costituzione non è stata modificata in questo senso. Il progetto di revisione della seconda parte della Costituzione presentato dalla Commissione bicamerale nel novembre 1997 è stato esaminato dalla Camera dal gennaio 1998, ma l'esame si è interrotto senza conclusione. La riforma del Titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), approvata in via definitiva l'8 marzo 2001, confermata dal referendum del 7 ottobre 2001 e in vigore dall'8 novembre 2001, riguarda il riparto di competenze tra Stato ed enti territoriali. Non risultano atti del governo che abbiano inserito in Costituzione tali diritti.

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in parteEuropa

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

utilizzando a pieno i fondi assegnati all'Italia e potenziando la capacità di progettare e di ottenere risorse aggiuntive

La promessa era di usare a pieno i fondi europei assegnati all'Italia e di rafforzare la capacità di progettazione. Per il Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 delle regioni dell'Obiettivo 1 (Mezzogiorno), il Ministero del Tesoro indicava pagamenti pari al 38% delle risorse disponibili a fine 1997 e al 42,4% a fine marzo 1998, con l'obiettivo del 55% per la fine del 1998. Il documento ufficiale sul Quadro 2000-2006 segnala gravi ritardi nella prima fase di attuazione, tre riprogrammazioni (1997, 1998, 1999) e un forte miglioramento del coordinamento centrale; a chiusura del ciclo, con pagamenti eseguiti in parte dopo la fine del governo Amato II, la spesa ha raggiunto il 97,2% del costo programmato (99% per il Fondo europeo di sviluppo regionale, circa 92% per il Fondo sociale e il FEOGA). I fondi sono stati quasi interamente spesi, ma non per intero e dopo ritardi e riprogrammazioni.

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mantenutaeconomia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

modificando in profondità il bilancio dello Stato, introducendo strumenti moderni di pianificazione finanziaria e indicatori di efficienza

La promessa era di modificare in profondità il bilancio dello Stato, con strumenti moderni di pianificazione finanziaria e indicatori di efficienza. La legge 3 aprile 1997, n. 94 (GU n. 81 dell'8 aprile 1997) ha riformato l'art. 2 della legge 468/1978: il bilancio è articolato in unità previsionali di base, ciascuna affidata a un unico centro di responsabilità amministrativa, e ogni stato di previsione è accompagnato da una nota preliminare che indica gli obiettivi e gli indicatori di efficacia ed efficienza con cui valutare i risultati. Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (GU n. 195 del 22 agosto 1997) ha applicato la nuova struttura dal bilancio del 1998, con le unità previsionali di base come oggetto dell'approvazione parlamentare, e ha introdotto la contabilità analitica per centri di costo. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (GU n. 193 del 18 agosto 1999) ha poi previsto nelle amministrazioni il controllo di gestione, che verifica efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

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in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

trasformare la Scuola Superiore della pubblica amministrazione in un centro di eccellenza che recluti e formi i dirigenti

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 (governo D'Alema I) ha riordinato la Scuola superiore della pubblica amministrazione, definita «istituzione di alta cultura e formazione» e incaricata, tra l'altro, dei cicli di formazione iniziale dei dirigenti. L'art. 28 del d.lgs. 29/1993, nel testo in vigore dal novembre 1998, prevede che i vincitori dei concorsi per dirigente seguano un ciclo formativo organizzato dalla Scuola. Il reclutamento però non passò alla Scuola: l'accesso alla dirigenza restò affidato a concorsi per esami indetti dalla Presidenza del Consiglio, sui quali la Scuola esprimeva solo un parere.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

l'istituzione di una scuola per le attività giurisdizionali che formi i futuri magistrati ed avvocati

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17, commi 113-114) ha delegato il governo a introdurre gradualmente il diploma di una scuola di specializzazione come condizione di ammissione al concorso in magistratura, con insegnamenti affidabili anche a magistrati, notai e avvocati. Il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (GU n. 269 del 18 novembre 1997, art. 16) ha istituito la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali, con una formazione comune per magistratura, avvocatura e notariato. Il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 (GU n. 24 del 31 gennaio 2000) ne ha stabilito l'istituzione nelle università a partire dall'anno accademico 2000/2001, cioè nel mandato del governo Amato II.

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in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

vincitori di concorsi riservati a chi abbia rilevanti esperienze professionali nell'avvocatura, nella pubblica amministrazione

La legge 13 febbraio 2001, n. 48 (in vigore dal 27 marzo 2001) ha previsto, con l'articolo 14, un concorso per esame per la nomina a magistrato di tribunale riservato agli avvocati con almeno cinque anni di esercizio effettivo o con cinque anni di funzioni giudiziarie onorarie, per un massimo di un decimo dei posti. Il programma indicava però anche i professionisti della pubblica amministrazione, dell'amministrazione giudiziaria e i docenti universitari, che non sono compresi. Inoltre l'articolo 22 subordina l'efficacia di queste norme all'attuazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, quindi non risultano concorsi riservati svolti entro la fine del governo Amato II.

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non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sul governo Prodi I · 6 dicembre 1995

si regolerà l'accesso, innanzitutto mediante una scuola forense obbligatoria [...] quest'ultimo deve avere una durata di uno o al massimo due anni

Il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (GU n. 269 del 18 novembre 1997), all'art. 16, ha previsto le scuole di specializzazione per le professioni legali. Le istituiscono le università e formano insieme aspiranti magistrati, avvocati e notai. Si accede per concorso e i posti sono fissati ogni anno con decreto ministeriale, in misura non inferiore al 10 per cento dei laureati in giurisprudenza. Le scuole quindi non sono obbligatorie per diventare avvocato, e il decreto non collega il loro diploma all'accesso al tirocinio forense né ne fissa la durata. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano regolato l'accesso alla professione forense con una scuola obbligatoria, un esame finale per l'ammissione al tirocinio e un tirocinio di uno o due anni, come prometteva il programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Alla formazione del magistrato, infine, deve essere dedicata molta attenzione [...] con valutazioni periodiche dell'idoneità e delle attitudini

Non risultano atti del governo che abbiano introdotto la formazione dei magistrati prima e dopo l'assegnazione delle funzioni con valutazioni periodiche dell'idoneità e delle attitudini. Nel mandato il governo ha adottato il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (concorso per uditore giudiziario e scuole di specializzazione per le professioni legali), ed è stata approvata la legge 13 febbraio 2001, n. 48 (aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura). Entrambi riguardano il reclutamento e la preparazione iniziale, non la formazione successiva né le verifiche periodiche. Una nuova disciplina della progressione economica e di funzioni dei magistrati è arrivata solo con il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026