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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
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59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

250 schede

non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

maggiore distinzione tra funzioni del giudice e funzioni del pubblico ministero, con una restrizione delle possibilità di passare dalle une alle altre

Il governo Prodi I presentò al Senato il 27 novembre 1996 il disegno di legge S. 1799 sulle funzioni dei magistrati, che subordinava il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti a un corso e a un giudizio di idoneità e lo vietava all'interno dello stesso distretto. L'esame in commissione non si è concluso e il disegno di legge non è diventato legge. Nel periodo dei governi valutati il passaggio restava quindi senza limiti di legge: le prime incompatibilità sono state introdotte da una circolare del Consiglio superiore della magistratura del 2003 e la disciplina restrittiva dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il referendum del 21 maggio 2000, che mirava a eliminare il passaggio di funzioni, non raggiunse il quorum.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Gli incarichi direttivi dovranno essere in futuro temporanei

Non risultano atti dei governi valutati che abbiano reso temporanei gli incarichi direttivi dei magistrati. Il disegno di legge del governo su funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (Senato n. 1799, presentato il 27 novembre 1996) non prevedeva la temporaneità e non è stato approvato; le proposte in materia sono rimaste di iniziativa parlamentare. La temporaneità è stata introdotta solo dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (art. 45), dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il servizio dell'ufficiale giudiziario deve essere rivisto in chiave libero-professionale, considerandolo un privato che esercita una pubblica funzione

Non risultano atti del governo né leggi, tra il 1996 e il 2001, che abbiano trasformato il servizio dell'ufficiale giudiziario in una professione libera. Ancora nel 2004 una proposta di legge presentata alla Camera per istituire la professione di ufficiale giudiziario osservava che in Italia questa figura aveva soltanto i caratteri del funzionario dello Stato. La trasformazione in senso libero-professionale è rimasta oggetto di proposte di legge anche nelle legislature successive.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

È necessario creare una circoscrizione giudiziaria di base, il circondario, che unifichi i tribunali e le preture

Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (governo Prodi I) ha istituito il giudice unico di primo grado, attuando la delega della legge 16 luglio 1997, n. 254. L'art. 1 sopprime l'ufficio del pretore e trasferisce le sue competenze al tribunale; l'art. 2 sopprime l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale. Il decreto disciplina anche le sezioni distaccate del tribunale. La riforma è diventata efficace il 2 giugno 1999 per il civile e all'inizio del 2000 per il penale, sotto il governo D'Alema.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

L'organizzazione delle circoscrizioni giudiziarie deve essere rivista, eliminando i rami secchi e ridimensionando gli uffici di dimensioni eccessive

Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (governo Prodi I), in attuazione della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, ha soppresso l'ufficio del pretore e trasferito le sue competenze al tribunale, sostituendo le sezioni distaccate delle preture con sezioni distaccate di tribunale; la riforma è diventata efficace il 2 giugno 1999, data fissata dalla legge 16 giugno 1998, n. 188. Il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491 (governo D'Alema I) ha istituito i tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e ha spostato comuni dai circondari di Milano, Torino e Palermo ai tribunali vicini, per alleggerire gli uffici più grandi. Non risultano invece atti che abbiano soppresso o accorpato tribunali di piccole dimensioni.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

le competenze del giudice di pace, che devono essere aumentate nelle cause in campo automobilistico, dei danni alle persone, dei rapporti contrattuali

Il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (art. 98), adottato dal governo D'Alema II, ha attribuito al giudice di pace dal 15 gennaio 2000 i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, prima di competenza del pretore. Non sono invece cambiate le competenze civili del giudice di pace nelle altre materie indicate: l'art. 7 del codice di procedura civile è rimasto nel testo in vigore dal dicembre 1995 fino al 2009, con i limiti di 5 milioni di lire per le cause su beni mobili e di 30 milioni per il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti. Non risultano atti dei governi Prodi, D'Alema e Amato che abbiano esteso la competenza civile per i danni alle persone o per i rapporti contrattuali. Il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha dato al giudice di pace una competenza penale, anche per le lesioni colpose, ma riguarda il processo penale ed è entrato in vigore il 2 gennaio 2002.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

si limiterà la possibilità dell'appello per le cause relative a rapporti patrimoniali di modesto importo

La promessa era limitare l'appello nelle cause patrimoniali di modesto importo, salvo il ricorso in Cassazione. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano introdotto una nuova limitazione dell'appello. Il testo degli articoli 113 e 339 del codice di procedura civile è rimasto invariato per tutto il mandato: erano inappellabili, come già prima del 1996, le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace, cioè nelle cause di valore non superiore a due milioni di lire. La riforma del giudice unico di primo grado del 1998 non ha modificato questi articoli.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

si propone di ammettere i ricorsi solo in caso di effettivo difetto assoluto di motivazione

Non risultano atti del governo che abbiano ristretto il ricorso per cassazione civile al solo «difetto assoluto di motivazione». L'art. 360 del codice di procedura civile, nel testo in vigore dal 10 dicembre 1994 al 1° marzo 2006, ha ammesso per tutto il mandato il ricorso «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia», un motivo più ampio di quanto promesso. La formula è stata riscritta solo con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 e poi con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

è necessario potenziare le sezioni-stralcio, per definire l'ingente arretrato pendente in sede civile

La legge 22 luglio 1997, n. 276 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1997) ha istituito le sezioni stralcio nei tribunali per definire i procedimenti civili pendenti al 30 aprile 1995. Ha previsto la nomina di mille giudici onorari aggregati, con l'obiettivo di chiudere l'arretrato in cinque anni. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, ha poi modificato i requisiti per la nomina dei giudici destinati alle sezioni stralcio. La promessa era potenziare questo strumento per smaltire l'arretrato civile: la legge lo ha fatto.

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non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

anche attraverso l'istituzione di un "tribunale per la famiglia"

Non risultano atti del governo, tra il 1996 e il 2001, che abbiano istituito un «tribunale per la famiglia». Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è stato previsto solo dalla legge delega 26 novembre 2021, n. 206, e disciplinato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Sono passati più di vent'anni dalla fine dei governi valutati. Nel periodo le controversie familiari restavano divise tra il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario.

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non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Ciò richiede la riorganizzazione dei tribunali amministrativi con l'introduzione di un secondo grado di giudizio decentrato

La promessa prevedeva la riorganizzazione dei tribunali amministrativi con un secondo grado di giudizio decentrato. La legge 21 luglio 2000, n. 205 (G.U. 26 luglio 2000, n. 173), principale riforma della giustizia amministrativa del periodo, ha agito sul processo (per esempio le sentenze succintamente motivate e l'esecuzione delle sentenze non sospese) e sull'organizzazione (organici, consiglio di presidenza, autonomia finanziaria), ma non ha istituito un appello a livello regionale. Le sentenze dei TAR hanno continuato a essere appellate davanti al Consiglio di Stato.

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non mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

separando le funzioni di consulenza e di controllo del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti dalla funzione di giurisdizione

La promessa era separare, nel Consiglio di Stato e nella Corte dei conti, le funzioni consultive e di controllo da quella giurisdizionale. La principale riforma del periodo, la legge 21 luglio 2000, n. 205 sulla giustizia amministrativa, è intervenuta sul processo amministrativo, sugli organici e sull'organizzazione, ma non ha separato le funzioni: ha anzi disciplinato i pareri del Consiglio di Stato, rendendoli pubblici (art. 15), e per i giudizi pensionistici della Corte dei conti ha introdotto il giudice unico (art. 5). Non risultano atti dei governi valutati che abbiano attuato la separazione.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Il giudice amministrativo [...] dovrà essere competente per tutte le controversie in cui sia parte l'amministrazione come autorità

La promessa chiedeva che il giudice amministrativo fosse competente per tutte le controversie con l'amministrazione come autorità, superando la distinzione tra diritti e interessi legittimi. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (artt. 33-35) ha affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sui pubblici servizi e quelle su urbanistica ed edilizia, con il potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto. La legge 21 luglio 2000, n. 205 (art. 7) ha riscritto quegli articoli confermando le due materie. Una parte significativa è stata dunque attuata, ma non è stata estesa la competenza a tutte le controversie con l'amministrazione.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

istituzione di pene alternative alla detenzione

Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (GU n. 234 del 6 ottobre 2000) ha introdotto due nuove pene, la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, che il giudice di pace applica, in alternativa alla pena pecuniaria, al posto della reclusione o dell'arresto (art. 52): la permanenza domiciliare da 6 a 45 giorni, il lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 6 mesi. Valgono però solo per i reati di competenza del giudice di pace, non per la giustizia penale in generale. Il decreto doveva entrare in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione; il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, convertito dalla legge 3 maggio 2001, n. 163, lo ha rinviato al 2 gennaio 2002, dopo la fine dei governi valutati. La legge 27 maggio 1998, n. 165 aveva esteso le misure alternative nella fase di esecuzione della pena, come la detenzione domiciliare, ma non ha introdotto nuove pene.

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mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

a proposito dell'abuso d'ufficio, bisogna distinguere fra l'illecito soltanto amministrativo e l'abuso penalmente rilevante

La legge 16 luglio 1997, n. 234 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1997, in vigore dal 9 agosto 1997) ha riscritto l'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio. Il reato richiede ora che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisca in violazione di norme di legge o di regolamento, o non si astenga in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, e procuri intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrechi ad altri un danno ingiusto. Le irregolarità amministrative prive di questi elementi non sono più reato. La distinzione tra illecito solo amministrativo e abuso penalmente rilevante è stata dunque tracciata dalla legge durante il governo Prodi I.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

introducendo la concussione ambientale, riconducendo la concussione alla tipologia dell'estorsione

La promessa chiedeva di introdurre la concussione ambientale e di ricondurre la concussione alla tipologia dell'estorsione. Non risultano atti del governo che abbiano introdotto queste modifiche tra il 1996 e il 2001: le proposte di modifica del codice penale in materia di corruzione e concussione presentate in quella legislatura erano d'iniziativa parlamentare e non furono approvate. L'art. 317 del codice penale, sulla concussione, è stato riformato solo in seguito, con la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha spostato la concussione per induzione nel nuovo art. 319-quater, e con la legge 27 maggio 2015, n. 69, che lo ha nuovamente sostituito.

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in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

introduzione di una forma di responsabilità penale della persona giuridica, ad esempio per i reati connessi alla politica di impresa

Il governo Amato II ha attuato la delega della legge 29 settembre 2000, n. 300 (art. 11) con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che introduce la responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, accertata dal giudice penale nello stesso processo. La delega comprendeva anche i reati contro l'incolumità pubblica, l'omicidio e le lesioni colpose per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e i reati ambientali. Il decreto l'ha esercitata solo per corruzione, concussione e truffe e frodi ai danni dello Stato o di enti pubblici; gli altri reati sono stati aggiunti anni dopo. Inoltre la legge definisce questa responsabilità «amministrativa» e non penale.

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mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la giustizia penale minore, che può essere affidata al giudice di pace snellendo le forme processuali

La legge 24 novembre 1999, n. 468 (GU n. 293 del 15 dicembre 1999) ha delegato il governo a disciplinare la competenza penale del giudice di pace. La delega è stata esercitata con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (GU n. 234 del 6 ottobre 2000, S.O. n. 166), che attribuisce al giudice di pace la competenza penale per i reati minori con un procedimento semplificato e sanzioni proprie. La data di entrata in vigore, inizialmente il 4 aprile 2001, è stata poi rinviata al 2 gennaio 2002, dopo la fine del mandato. L'atto che realizza la promessa è però stato adottato entro il mandato.

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mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

verrà introdotta la figura del giudice monocratico in primo grado

Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 ha istituito il giudice unico di primo grado: ha soppresso l'ufficio del pretore, trasferendone le competenze al tribunale, e ha introdotto il tribunale in composizione monocratica sia nel processo civile (nuovo articolo 50-bis del codice di procedura civile) sia in quello penale. Il decreto è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1998 ed è diventato efficace il 2 giugno 1999. Per la ripartizione dei reati tra giudice collegiale e monocratico un decreto-legge del 1999 ha poi differito le norme al 2 gennaio 2000, sempre durante il mandato.

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mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sul governo D'Alema I · 6 dicembre 1995

l'accordo tra le parti deve intervenire nel corso delle indagini o al massimo prima della conclusione dell'udienza preliminare

L'art. 33 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (GU n. 296 del 18 dicembre 1999, in vigore dal 2 gennaio 2000) ha sostituito il comma 1 dell'art. 446 del codice di procedura penale. Da allora le parti possono chiedere il patteggiamento «fino alla presentazione delle conclusioni» nell'udienza preliminare. Prima il limite era l'apertura del dibattimento di primo grado. Il termine più ampio resta solo per il giudizio direttissimo, e per il giudizio immediato valgono i termini dell'art. 458. La regola generale promessa, cioè accordo entro l'udienza preliminare, è quindi diventata legge: la legge è stata promulgata durante il governo D'Alema I ed è entrata in vigore all'inizio del governo D'Alema II.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

l'appello dovrebbe essere limitato alla prospettazione della violazione di regole procedurali e di valutazione

Non risultano atti del governo che abbiano limitato l'appello penale alla violazione di regole procedurali e di valutazione: nel mandato l'appello è rimasto un giudizio di merito. La legge 16 dicembre 1999, n. 479 è andata anzi nella direzione opposta per il giudizio abbreviato, abrogando il comma 2 dell'articolo 443 del codice di procedura penale, che impediva all'imputato di appellare le condanne alla sola pena pecuniaria, e togliendo il limite all'appello contro le sentenze che applicavano sanzioni sostitutive. La prima limitazione di rilievo all'appello è la legge 20 febbraio 2006, n. 46, dopo la fine dei governi valutati, che ha reso in via generale inappellabili le sentenze di proscioglimento: una misura diversa da quella proposta dal programma.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

La custodia cautelare dovrà attuarsi in circuito separato da quello dell'espiazione di pena

La legge sull'ordinamento penitenziario del 1975 (legge 26 luglio 1975, n. 354) distingueva già gli istituti di custodia preventiva da quelli per l'esecuzione delle pene (artt. 59 e 60) e prevedeva la separazione degli imputati dai condannati (art. 14). Il nuovo regolamento penitenziario, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (governo Amato II), organizza in sezioni gli istituti di custodia cautelare (art. 31), ma non istituisce un circuito distinto. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano realizzato un circuito per la custodia cautelare separato da quello dell'esecuzione delle pene.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

l'esecuzione della pena, che potrà essere anticipata sotto forma di custodia cautelare [...] dopo condanne di primo grado superiori a 5-10 anni

Non risultano atti dei governi valutati che abbiano introdotto l'esecuzione anticipata della pena dopo condanne di primo grado di una certa entità. Il governo Amato II ha rafforzato il legame tra condanna e custodia cautelare: con il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 e poi con la legge 26 marzo 2001, n. 128 (art. 14), il giudice che condanna deve valutare le esigenze cautelari tenendo conto anche dell'esito del processo, e dopo una condanna in appello la misura è obbligatoria per alcuni delitti gravi commessi da recidivi. La custodia resta però subordinata alle esigenze cautelari e non è legata all'entità della pena inflitta in primo grado, come proponeva il programma.

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in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

si dovranno potenziare le pene non detentive già esistenti, come la pena pecuniaria, proporzionata al reddito del condannato

Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (governo Amato II), sulla competenza penale del giudice di pace, ha previsto la pena pecuniaria anche per i reati di sua competenza puniti con il solo carcere, in alternativa alle nuove pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (art. 52); il decreto è entrato in vigore il 2 gennaio 2002. Le multe previste hanno però importi fissi in lire, ad esempio da 1 a 5 milioni. Non è stato introdotto un sistema in cui la multa sia proporzionata al reddito: è rimasta la regola del codice penale in vigore dal 1981 (art. 133-bis), che consente al giudice di aumentare la multa fino al triplo o di ridurla fino a un terzo secondo le condizioni economiche del condannato. La pena pecuniaria è stata quindi estesa, ma non resa proporzionata al reddito.

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