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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
Leggi le 391 promesse troppo generiche per essere verificate

59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

79 schede

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Sopprimere i controlli sugli atti amministrativi delle Regioni e degli enti locali e attribuire i compiti ispettivi alla Corte dei Conti

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17), approvata sotto il governo Prodi I, ha ristretto i controlli preventivi di legittimità: sugli atti amministrativi della Regione solo ai regolamenti e agli atti di attuazione degli obblighi comunitari (comma 32), su quelli degli enti locali solo a statuti, regolamenti del consiglio, bilanci e rendiconto (comma 33). Le delibere su appalti di importo rilevante e su assunzioni e piante organiche sono controllate solo se lo chiede una quota dei consiglieri (comma 38). I controlli non sono stati soppressi del tutto e non risultano atti dei governi valutati che abbiano attribuito alla Corte dei conti i compiti ispettivi promessi. L'abolizione dei controlli sugli atti di Regioni ed enti locali è arrivata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, entrata in vigore l'8 novembre 2001, dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Dare agli enti locali ampia autonomia organizzativa, eliminando i vincoli legislativi sugli organici e sulle assunzioni di personale

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 6, comma 9) ha affidato al regolamento di ogni ente locale la disciplina delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, e (art. 17, comma 70) ha permesso al sindaco e al presidente della provincia di nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti a un albo. I vincoli di legge sul personale non sono però spariti: la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 39, comma 19) ha chiesto a regioni ed enti locali di adeguare i propri ordinamenti ai principi della programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. L'autonomia organizzativa è stata dunque ampliata, ma non è stata eliminata ogni limitazione legislativa su organici e assunzioni.

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in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Rafforzare la presenza delle Regioni nell'Unione Europea, con forme autonome di rappresentanza nelle sedi comunitarie

La promessa era rafforzare la presenza delle Regioni nell'Unione europea con forme autonome di rappresentanza nelle sedi comunitarie. La facoltà delle Regioni di aprire propri uffici di collegamento presso le istituzioni dell'Unione e l'invio di funzionari regionali presso la Rappresentanza permanente d'Italia erano già previsti dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 (art. 58), approvata prima dell'inizio del mandato. La legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997, art. 13) ha fissato in quattro i funzionari regionali presso la Rappresentanza permanente, designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, e ha confermato un posto di esperto riservato a un funzionario regionale. Ha previsto inoltre che i presidenti delle Regioni indichino al Governo le questioni di loro interesse da considerare nelle direttive alla Rappresentanza, ha fissato almeno ogni sei mesi la sessione della Conferenza Stato-Regioni dedicata alle politiche comunitarie e ha consentito uffici comuni anche con regioni o enti di altri Paesi dell'Unione. La riforma del Titolo V della Costituzione, approvata in via definitiva dal Parlamento l'8 marzo 2001, confermata dal referendum del 7 ottobre 2001 e in vigore dall'8 novembre 2001 (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ha poi stabilito che le Regioni partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari nelle materie di loro competenza. La presenza delle Regioni è stata rafforzata, ma le forme autonome di rappresentanza erano già state introdotte prima del mandato.

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in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

prevedendo forme di finanziamento pubblico in condizioni di parità delle forze politiche soprattutto attraverso l'accesso gratuito o agevolato a servizi

La promessa chiedeva un finanziamento pubblico dei partiti in condizioni di parità, soprattutto con accesso gratuito o agevolato a servizi. Nel periodo la forma principale è stata il denaro: la legge 2 gennaio 1997, n. 2 ha destinato ai partiti lo 0,4 per cento dell'IRPEF indicato dai contribuenti, e la legge 3 giugno 1999, n. 157 l'ha sostituita con il rimborso delle spese elettorali. Sul fronte dei servizi la legge 157/1999 (art. 5) ha esentato da alcune imposte gli atti dei partiti, ha esteso le agevolazioni comunali per le occupazioni temporanee di suolo pubblico e ha consentito a comuni e province di mettere a disposizione senza compenso strutture per le loro iniziative. La legge 22 febbraio 2000, n. 28 ha previsto messaggi politici autogestiti gratuiti sulle emittenti nazionali. Una parte della promessa è dunque attuata, ma non nella forma prevalente indicata dal programma.

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in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

regole rigorose e controlli effettivi e indipendenti (affidati ad esempio alla Corte dei Conti) su tutte le forme di finanziamento privato

La legge 2 gennaio 1997, n. 2 ha introdotto nuove regole sul finanziamento privato dei partiti. L'art. 5 prevede una detrazione del 22% per le erogazioni liberali tra 500.000 lire e 50 milioni, purché versate con bonifico bancario o postale. L'art. 8 impone un rendiconto annuale con la relazione dei revisori dei conti, da pubblicare sui quotidiani e da trasmettere al Presidente della Camera. La regolarità dei rendiconti è verificata da un collegio di cinque revisori ufficiali dei conti, nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere (art. 8, comma 14). Il controllo riguarda però la corretta redazione del rendiconto: non è un controllo della Corte dei conti né una verifica di tutte le forme di finanziamento privato, diretto e indiretto, come indicava il programma.

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in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Si propone, prima ancora di avere introdotto queste riforme, l'immediata abolizione della prassi della reiterazione dei decreti legge

La promessa era l'abolizione immediata della reiterazione dei decreti-legge. Il governo Prodi I continuò a reiterare: il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, riproduceva senza modifiche una norma di decreti decaduti. Con la sentenza n. 360 (17 ottobre 1996) la Corte costituzionale dichiarò illegittima la reiterazione dei decreti non convertiti. Dopo la sentenza il governo smise di riemettere interi decreti decaduti, ma uno studio del 2001 rileva che continuò a riprodurre singole disposizioni in decreti successivi. La fine della prassi è dovuta alla Corte più che a un atto del governo.

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in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Deve essere ridotto il numero dei ministri che partecipano al consiglio dei ministri senza escludere l'introduzione di figure di ministri "juniores"

Il governo Prodi I fu nominato con 20 ministri oltre al presidente del Consiglio, affidando ad alcuni ministri due dicasteri; il governo Amato II ha giurato con 23 ministri, sei dei quali senza portafoglio. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (governo D'Alema I) ha ridotto i ministeri a 12, ma «a decorrere dalla prossima legislatura», cioè dopo la fine dei governi valutati. La riduzione è quindi stabilita da un atto adottato nel mandato, ma non ha ridotto il Consiglio dei ministri durante il mandato. Non risulta introdotta la figura dei ministri «juniores».

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in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va abolita la necessità di organizzare le funzioni governative e amministrative centrali attraverso ministeri

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (governo D'Alema I) ha riformato l'organizzazione del Governo: ha ridotto e accorpato i ministeri e ha istituito le agenzie, strutture amministrative autonome dai ministeri. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ha riordinato la Presidenza del Consiglio. L'organizzazione per ministeri non è stata però abolita: i ministeri sono rimasti l'architettura di base, con il numero fissato per legge, e la riduzione era prevista con decorrenza differita all'inizio della legislatura successiva.

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in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Intendiamo ridurre il numero dei ministeri e dei ministri articolando la struttura del governo intorno ai seguenti gruppi

Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (governo Prodi I) ha unificato dal 1° gennaio 1998 i ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (governo D'Alema I), in attuazione della legge 59/1997, ha poi stabilito che «a decorrere dalla prossima legislatura» i ministeri fossero 12, accorpando le funzioni per grandi aree, come economia e finanze, attività produttive, infrastrutture e trasporti, lavoro, salute e politiche sociali. Questa riduzione ha avuto effetto solo con il governo formato nel giugno 2001, dopo la fine dei governi valutati. Durante il mandato il numero dei ministri non è sceso: il governo Prodi I fu nominato con 20 ministri, il governo Amato II ha giurato con 23. La riforma è stata dunque adottata nel mandato, ma applicata solo dopo.

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in parteEuropa

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

utilizzando a pieno i fondi assegnati all'Italia e potenziando la capacità di progettare e di ottenere risorse aggiuntive

La promessa era di usare a pieno i fondi europei assegnati all'Italia e di rafforzare la capacità di progettazione. Per il Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 delle regioni dell'Obiettivo 1 (Mezzogiorno), il Ministero del Tesoro indicava pagamenti pari al 38% delle risorse disponibili a fine 1997 e al 42,4% a fine marzo 1998, con l'obiettivo del 55% per la fine del 1998. Il documento ufficiale sul Quadro 2000-2006 segnala gravi ritardi nella prima fase di attuazione, tre riprogrammazioni (1997, 1998, 1999) e un forte miglioramento del coordinamento centrale; a chiusura del ciclo, con pagamenti eseguiti in parte dopo la fine del governo Amato II, la spesa ha raggiunto il 97,2% del costo programmato (99% per il Fondo europeo di sviluppo regionale, circa 92% per il Fondo sociale e il FEOGA). I fondi sono stati quasi interamente spesi, ma non per intero e dopo ritardi e riprogrammazioni.

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in parteistituzioni

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

trasformare la Scuola Superiore della pubblica amministrazione in un centro di eccellenza che recluti e formi i dirigenti

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 (governo D'Alema I) ha riordinato la Scuola superiore della pubblica amministrazione, definita «istituzione di alta cultura e formazione» e incaricata, tra l'altro, dei cicli di formazione iniziale dei dirigenti. L'art. 28 del d.lgs. 29/1993, nel testo in vigore dal novembre 1998, prevede che i vincitori dei concorsi per dirigente seguano un ciclo formativo organizzato dalla Scuola. Il reclutamento però non passò alla Scuola: l'accesso alla dirigenza restò affidato a concorsi per esami indetti dalla Presidenza del Consiglio, sui quali la Scuola esprimeva solo un parere.

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in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

vincitori di concorsi riservati a chi abbia rilevanti esperienze professionali nell'avvocatura, nella pubblica amministrazione

La legge 13 febbraio 2001, n. 48 (in vigore dal 27 marzo 2001) ha previsto, con l'articolo 14, un concorso per esame per la nomina a magistrato di tribunale riservato agli avvocati con almeno cinque anni di esercizio effettivo o con cinque anni di funzioni giudiziarie onorarie, per un massimo di un decimo dei posti. Il programma indicava però anche i professionisti della pubblica amministrazione, dell'amministrazione giudiziaria e i docenti universitari, che non sono compresi. Inoltre l'articolo 22 subordina l'efficacia di queste norme all'attuazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, quindi non risultano concorsi riservati svolti entro la fine del governo Amato II.

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in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

L'organizzazione delle circoscrizioni giudiziarie deve essere rivista, eliminando i rami secchi e ridimensionando gli uffici di dimensioni eccessive

Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (governo Prodi I), in attuazione della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, ha soppresso l'ufficio del pretore e trasferito le sue competenze al tribunale, sostituendo le sezioni distaccate delle preture con sezioni distaccate di tribunale; la riforma è diventata efficace il 2 giugno 1999, data fissata dalla legge 16 giugno 1998, n. 188. Il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491 (governo D'Alema I) ha istituito i tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e ha spostato comuni dai circondari di Milano, Torino e Palermo ai tribunali vicini, per alleggerire gli uffici più grandi. Non risultano invece atti che abbiano soppresso o accorpato tribunali di piccole dimensioni.

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in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

le competenze del giudice di pace, che devono essere aumentate nelle cause in campo automobilistico, dei danni alle persone, dei rapporti contrattuali

Il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (art. 98), adottato dal governo D'Alema II, ha attribuito al giudice di pace dal 15 gennaio 2000 i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, prima di competenza del pretore. Non sono invece cambiate le competenze civili del giudice di pace nelle altre materie indicate: l'art. 7 del codice di procedura civile è rimasto nel testo in vigore dal dicembre 1995 fino al 2009, con i limiti di 5 milioni di lire per le cause su beni mobili e di 30 milioni per il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti. Non risultano atti dei governi Prodi, D'Alema e Amato che abbiano esteso la competenza civile per i danni alle persone o per i rapporti contrattuali. Il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha dato al giudice di pace una competenza penale, anche per le lesioni colpose, ma riguarda il processo penale ed è entrato in vigore il 2 gennaio 2002.

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in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Il giudice amministrativo [...] dovrà essere competente per tutte le controversie in cui sia parte l'amministrazione come autorità

La promessa chiedeva che il giudice amministrativo fosse competente per tutte le controversie con l'amministrazione come autorità, superando la distinzione tra diritti e interessi legittimi. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (artt. 33-35) ha affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sui pubblici servizi e quelle su urbanistica ed edilizia, con il potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto. La legge 21 luglio 2000, n. 205 (art. 7) ha riscritto quegli articoli confermando le due materie. Una parte significativa è stata dunque attuata, ma non è stata estesa la competenza a tutte le controversie con l'amministrazione.

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in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

istituzione di pene alternative alla detenzione

Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (GU n. 234 del 6 ottobre 2000) ha introdotto due nuove pene, la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, che il giudice di pace applica, in alternativa alla pena pecuniaria, al posto della reclusione o dell'arresto (art. 52): la permanenza domiciliare da 6 a 45 giorni, il lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 6 mesi. Valgono però solo per i reati di competenza del giudice di pace, non per la giustizia penale in generale. Il decreto doveva entrare in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione; il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, convertito dalla legge 3 maggio 2001, n. 163, lo ha rinviato al 2 gennaio 2002, dopo la fine dei governi valutati. La legge 27 maggio 1998, n. 165 aveva esteso le misure alternative nella fase di esecuzione della pena, come la detenzione domiciliare, ma non ha introdotto nuove pene.

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in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

introduzione di una forma di responsabilità penale della persona giuridica, ad esempio per i reati connessi alla politica di impresa

Il governo Amato II ha attuato la delega della legge 29 settembre 2000, n. 300 (art. 11) con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che introduce la responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, accertata dal giudice penale nello stesso processo. La delega comprendeva anche i reati contro l'incolumità pubblica, l'omicidio e le lesioni colpose per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e i reati ambientali. Il decreto l'ha esercitata solo per corruzione, concussione e truffe e frodi ai danni dello Stato o di enti pubblici; gli altri reati sono stati aggiunti anni dopo. Inoltre la legge definisce questa responsabilità «amministrativa» e non penale.

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in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

si dovranno potenziare le pene non detentive già esistenti, come la pena pecuniaria, proporzionata al reddito del condannato

Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (governo Amato II), sulla competenza penale del giudice di pace, ha previsto la pena pecuniaria anche per i reati di sua competenza puniti con il solo carcere, in alternativa alle nuove pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (art. 52); il decreto è entrato in vigore il 2 gennaio 2002. Le multe previste hanno però importi fissi in lire, ad esempio da 1 a 5 milioni. Non è stato introdotto un sistema in cui la multa sia proporzionata al reddito: è rimasta la regola del codice penale in vigore dal 1981 (art. 133-bis), che consente al giudice di aumentare la multa fino al triplo o di ridurla fino a un terzo secondo le condizioni economiche del condannato. La pena pecuniaria è stata quindi estesa, ma non resa proporzionata al reddito.

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in partesicurezza

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Istituire "unità territoriali di pubblica sicurezza"

La legge 26 marzo 2001, n. 128 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001, governo Amato II), all'art. 17, prevede direttive annuali del ministro dell'Interno per piani coordinati di controllo del territorio, in ogni provincia e nei maggiori centri urbani, affidati a Polizia di Stato, Carabinieri e, per i suoi compiti, Guardia di finanza, con contingenti della polizia municipale su richiesta al sindaco o in base a intese; i piani prevedono anche presidi mobili di quartiere nelle grandi città. Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279 (governo D'Alema I) ha aperto ai sindaci il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il coordinamento è stato quindi previsto, ma non sono state istituite «unità territoriali di pubblica sicurezza» come strutture stabili.

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in partesicurezza

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

dando ai cittadini un riferimento sicuro come il poliziotto di quartiere, o la volante o la stazione mobile di quartiere

La legge 26 marzo 2001, n. 128 (art. 17), in vigore dal 4 maggio 2001, prevede che il ministro dell'Interno impartisca direttive annuali per piani coordinati di controllo del territorio, in ogni provincia e nei maggiori centri urbani, affidati a Polizia di Stato, Carabinieri e, per i suoi compiti, Guardia di finanza, con contingenti della polizia municipale su richiesta al sindaco o in base a intese con lui; i piani prevedono anche presidi mobili di quartiere nelle grandi città. Questo corrisponde in parte alla promessa: una presenza di quartiere coordinata e la stazione mobile. La legge è entrata in vigore poco più di un mese prima della fine del governo Amato II e non risulta documentata l'istituzione dei presidi entro quella data. Il testo non istituisce la figura del poliziotto di quartiere: il programma «Poliziotto di quartiere» è partito il 18 dicembre 2002, con il governo successivo.

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in partegiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Promuovere una legge a favore delle vittime di tutte le forme di criminalità, con possibilità di riparazione diretta del danno da parte dei colpevoli

Nel mandato sono state approvate leggi per categorie specifiche di vittime, non una legge per le vittime di tutte le forme di criminalità. La legge 23 novembre 1998, n. 407 ha dettato nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; la legge 23 febbraio 1999, n. 44 ha disciplinato il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, con una somma a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale per i danneggiati da attività estorsive. La legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, con 20 miliardi di lire l'anno. La riparazione del danno da parte del colpevole è stata prevista solo nel processo davanti al giudice di pace: il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (art. 35) estingue il reato se l'imputato ha risarcito e riparato il danno, ma è entrato in vigore il 2 gennaio 2002.

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in parteesteri

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la tendenza ad aumentare gradualmente l'esercito di tipo professionale pur mantenendo il servizio di leva

La promessa chiedeva di aumentare gradualmente la componente professionale delle Forze armate mantenendo il servizio di leva. La legge 14 novembre 2000, n. 331 (GU n. 269 del 17 novembre 2000) ha delegato il governo a sostituire gradualmente, entro sette anni, i militari di leva con volontari e personale civile della difesa (art. 3), e ha previsto che in futuro si ricorra al reclutamento obbligatorio solo in caso di guerra o di grave crisi internazionale (art. 2). Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (GU n. 133 dell'11 giugno 2001) ha attuato la delega e ha sospeso il servizio obbligatorio di leva dal 1° gennaio 2007 (art. 7). La parte professionale è stata quindi ampliata, ma gli stessi atti hanno fissato la fine della leva obbligatoria in tempo di pace, invece di mantenerla accanto ai volontari.

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in partefisco

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la soppressione: [...] di numerose tasse di concessione governativa

Nel mandato sono state soppresse quattro tasse di concessione governativa. Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 36) ha abolito quella per l'attribuzione del numero di partita IVA; la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 17, commi 8 e 21) quelle sull'abbonamento all'autoradio e, dal 1° gennaio 1998, sulle patenti di guida; la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 11, comma 1) quella sulle patenti nautiche. La tariffa allegata al d.P.R. 641/1972 è però rimasta in vigore per gran parte delle altre voci, come passaporti, porto d'armi, telefonia mobile e iscrizione agli albi.

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in partefisco

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la radicale riorganizzazione: [...] della imposta di registro

La promessa era una radicale riorganizzazione dell'imposta di registro, dentro un programma di semplificazione del fisco. I governi valutati sono intervenuti soprattutto sulla gestione dell'imposta. Il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 ha affidato dal 1999 al dipartimento del territorio la gestione degli atti immobiliari presso gli uffici del registro. Il d.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9 ha introdotto la registrazione degli atti immobiliari con procedure telematiche, su un modello unico informatico e con autoliquidazione dei tributi, da attivare in modo progressivo con decreti ministeriali. La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, c. 164) ha cambiato il calcolo del valore di rendite e pensioni ai fini del registro. La disciplina dell'imposta, contenuta nel testo unico del 1986, non è stata riordinata nel suo complesso.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026