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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
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59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

82 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Attribuire alle Regioni la funzione legislativa, ad eccezione delle materie espressamente riservate allo Stato

La riforma del titolo V della Costituzione riscrive l'art. 117: spetta alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Il testo nasce dall'esame, insieme ad altre proposte, del disegno di legge costituzionale presentato dal governo D'Alema il 18 marzo 1999. Il Parlamento lo ha approvato in via definitiva l'8 marzo 2001, con il voto del Senato a maggioranza assoluta, e il testo è stato pubblicato nella GU n. 59 del 12 marzo 2001, prima della fine del governo Amato II. Dopo il referendum confermativo del 7 ottobre 2001, che lo ha approvato con il 64,2 per cento dei voti, è stato promulgato come legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (GU n. 248 del 24 ottobre 2001), in vigore dall'8 novembre 2001. L'atto decisivo, il voto finale delle Camere, è quindi avvenuto nel mandato.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Dare piena autonomia alle Regioni nella disciplina della propria forma di governo e nella definizione degli Statuti regionali

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999, in vigore dal 6 gennaio 2000) ha riscritto l'articolo 123 della Costituzione. Il nuovo testo prevede che ogni Regione abbia uno statuto che, «in armonia con la Costituzione», ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta, senza il visto del Commissario del governo; il governo può solo impugnarlo davanti alla Corte costituzionale. La legge ha anche stabilito che il presidente della Giunta sia eletto a suffragio universale e diretto, salvo diversa scelta dello statuto. La legge è stata approvata dal Parlamento e promulgata il 22 novembre 1999.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Dare alle regioni la possibilità di realizzare accordi interregionali per scopi sovraregionali in ambiti non riservati allo Stato

La riforma del titolo V della Costituzione è nata dal disegno di legge costituzionale del governo D'Alema (A.C. 5830, presentato il 18 marzo 1999), esaminato insieme ad altre proposte. Il Parlamento l'ha approvata in via definitiva durante il mandato: la seconda deliberazione si è conclusa al Senato l'8 marzo 2001 e il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2001 per l'eventuale referendum. Dopo il referendum confermativo del 7 ottobre 2001 è stata promulgata come legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (GU n. 248 del 24 ottobre 2001), in vigore dall'8 novembre 2001, cioè dopo la fine del governo Amato II (11 giugno 2001). Il nuovo articolo 117 dispone che la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l'individuazione di organi comuni. Poiché il voto finale del Parlamento è avvenuto nel mandato, la promessa si considera attuata.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

sopprimere il potere governativo di rinvio delle leggi regionali, salva l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale

La riforma del Titolo V della Costituzione, approvata in via definitiva dal Parlamento l'8 marzo 2001 durante il governo Amato II, ha riscritto l'art. 127 della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 8). Prima il Governo poteva rinviare al Consiglio regionale una legge regionale che riteneva eccedente la competenza della Regione o contraria agli interessi nazionali. Con il nuovo testo il rinvio non esiste più: il Governo può solo promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Il testo approvato è stato confermato dal referendum del 7 ottobre 2001, promulgato il 18 ottobre ed è entrato in vigore l'8 novembre 2001.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il segretario comunale, scelto dal sindaco nell'ambito di un apposito albo di idonei

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (governo Prodi I), art. 17, comma 70, prevede che il sindaco e il presidente della provincia nominino il segretario «scegliendolo tra gli iscritti all'albo» dei segretari comunali e provinciali, istituito dal comma 75; la nomina dura quanto il mandato del sindaco o del presidente. L'albo è gestito da un'Agenzia autonoma, istituita dal comma 76 e disciplinata dal regolamento approvato con d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998). La scelta del segretario da un albo di idonei è quindi passata al sindaco.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Dare agli enti locali ampia autonomia finanziaria, attraverso l'ampliamento dell'autonomia impositiva e la compartecipazione ai tributi erariali

Tra il 1997 e il 2000 i governi hanno ampliato l'autonomia impositiva di comuni e province e introdotto una compartecipazione a un tributo erariale. Il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha dato a province e comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo fattispecie imponibili, soggetti passivi e aliquota massima (art. 52), e ha permesso alle province di istituire l'imposta provinciale di trascrizione, con tariffa aumentabile fino al 20 per cento (art. 56). Il d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 ha istituito dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'Irpef, poi estesa alle province, con facoltà dei comuni di aumentarne l'aliquota fino a 0,5 punti (art. 1). La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 67) ha istituito per il 2002 una compartecipazione dei comuni delle regioni a statuto ordinario al gettito Irpef pari al 4,5 per cento, riducendo di pari importo i trasferimenti erariali. La compartecipazione era prevista per il solo 2002.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Per i Ministeri compresi nei gruppi 3, 4, 5, si prevede un forte processo di trasferimento delle funzioni [...] alle regioni ed agli enti locali

La legge 15 marzo 1997, n. 59 (governo Prodi I) ha delegato il conferimento di funzioni a Regioni ed enti locali. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, in vigore dal 6 maggio 1998) l'ha attuata, trasferendo funzioni dello Stato in materia di sviluppo economico e attività produttive, territorio, ambiente e infrastrutture, servizi alla persona (sanità, servizi sociali, istruzione, formazione professionale). Il trasferimento ha riguardato i settori dei ministeri produttivi, del territorio e sociali indicati nella tesi.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

modificando in profondità il bilancio dello Stato, introducendo strumenti moderni di pianificazione finanziaria e indicatori di efficienza

La promessa era di modificare in profondità il bilancio dello Stato, con strumenti moderni di pianificazione finanziaria e indicatori di efficienza. La legge 3 aprile 1997, n. 94 (GU n. 81 dell'8 aprile 1997) ha riformato l'art. 2 della legge 468/1978: il bilancio è articolato in unità previsionali di base, ciascuna affidata a un unico centro di responsabilità amministrativa, e ogni stato di previsione è accompagnato da una nota preliminare che indica gli obiettivi e gli indicatori di efficacia ed efficienza con cui valutare i risultati. Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (GU n. 195 del 22 agosto 1997) ha applicato la nuova struttura dal bilancio del 1998, con le unità previsionali di base come oggetto dell'approvazione parlamentare, e ha introdotto la contabilità analitica per centri di costo. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (GU n. 193 del 18 agosto 1999) ha poi previsto nelle amministrazioni il controllo di gestione, che verifica efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

l'istituzione di una scuola per le attività giurisdizionali che formi i futuri magistrati ed avvocati

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17, commi 113-114) ha delegato il governo a introdurre gradualmente il diploma di una scuola di specializzazione come condizione di ammissione al concorso in magistratura, con insegnamenti affidabili anche a magistrati, notai e avvocati. Il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (GU n. 269 del 18 novembre 1997, art. 16) ha istituito la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali, con una formazione comune per magistratura, avvocatura e notariato. Il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 (GU n. 24 del 31 gennaio 2000) ne ha stabilito l'istituzione nelle università a partire dall'anno accademico 2000/2001, cioè nel mandato del governo Amato II.

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mantenutagiustizia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

È necessario creare una circoscrizione giudiziaria di base, il circondario, che unifichi i tribunali e le preture

Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (governo Prodi I) ha istituito il giudice unico di primo grado, attuando la delega della legge 16 luglio 1997, n. 254. L'art. 1 sopprime l'ufficio del pretore e trasferisce le sue competenze al tribunale; l'art. 2 sopprime l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale. Il decreto disciplina anche le sezioni distaccate del tribunale. La riforma è diventata efficace il 2 giugno 1999 per il civile e all'inizio del 2000 per il penale, sotto il governo D'Alema.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

è necessario potenziare le sezioni-stralcio, per definire l'ingente arretrato pendente in sede civile

La legge 22 luglio 1997, n. 276 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1997) ha istituito le sezioni stralcio nei tribunali per definire i procedimenti civili pendenti al 30 aprile 1995. Ha previsto la nomina di mille giudici onorari aggregati, con l'obiettivo di chiudere l'arretrato in cinque anni. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, ha poi modificato i requisiti per la nomina dei giudici destinati alle sezioni stralcio. La promessa era potenziare questo strumento per smaltire l'arretrato civile: la legge lo ha fatto.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

a proposito dell'abuso d'ufficio, bisogna distinguere fra l'illecito soltanto amministrativo e l'abuso penalmente rilevante

La legge 16 luglio 1997, n. 234 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1997, in vigore dal 9 agosto 1997) ha riscritto l'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio. Il reato richiede ora che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisca in violazione di norme di legge o di regolamento, o non si astenga in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, e procuri intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrechi ad altri un danno ingiusto. Le irregolarità amministrative prive di questi elementi non sono più reato. La distinzione tra illecito solo amministrativo e abuso penalmente rilevante è stata dunque tracciata dalla legge durante il governo Prodi I.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la giustizia penale minore, che può essere affidata al giudice di pace snellendo le forme processuali

La legge 24 novembre 1999, n. 468 (GU n. 293 del 15 dicembre 1999) ha delegato il governo a disciplinare la competenza penale del giudice di pace. La delega è stata esercitata con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (GU n. 234 del 6 ottobre 2000, S.O. n. 166), che attribuisce al giudice di pace la competenza penale per i reati minori con un procedimento semplificato e sanzioni proprie. La data di entrata in vigore, inizialmente il 4 aprile 2001, è stata poi rinviata al 2 gennaio 2002, dopo la fine del mandato. L'atto che realizza la promessa è però stato adottato entro il mandato.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

verrà introdotta la figura del giudice monocratico in primo grado

Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 ha istituito il giudice unico di primo grado: ha soppresso l'ufficio del pretore, trasferendone le competenze al tribunale, e ha introdotto il tribunale in composizione monocratica sia nel processo civile (nuovo articolo 50-bis del codice di procedura civile) sia in quello penale. Il decreto è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1998 ed è diventato efficace il 2 giugno 1999. Per la ripartizione dei reati tra giudice collegiale e monocratico un decreto-legge del 1999 ha poi differito le norme al 2 gennaio 2000, sempre durante il mandato.

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Programma 1996 · valutata sul governo D'Alema I · 6 dicembre 1995

l'accordo tra le parti deve intervenire nel corso delle indagini o al massimo prima della conclusione dell'udienza preliminare

L'art. 33 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (GU n. 296 del 18 dicembre 1999, in vigore dal 2 gennaio 2000) ha sostituito il comma 1 dell'art. 446 del codice di procedura penale. Da allora le parti possono chiedere il patteggiamento «fino alla presentazione delle conclusioni» nell'udienza preliminare. Prima il limite era l'apertura del dibattimento di primo grado. Il termine più ampio resta solo per il giudizio direttissimo, e per il giudizio immediato valgono i termini dell'art. 458. La regola generale promessa, cioè accordo entro l'udienza preliminare, è quindi diventata legge: la legge è stata promulgata durante il governo D'Alema I ed è entrata in vigore all'inizio del governo D'Alema II.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la creazione di circuiti differenziali per soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, per soggetti a bassa pericolosità

Il regolamento penitenziario, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (governo Amato II), all'art. 115 prevede in ogni regione un sistema di istituti differenziato per tipologia detentiva, con regimi di «custodia attenuata» per detenuti di non rilevante pericolosità e istituti o sezioni a trattamento intensificato per tossicodipendenti e malati; l'art. 32 prevede istituti o sezioni appositi per i detenuti che richiedono particolari cautele. Per la criminalità organizzata, la circolare dell'amministrazione penitenziaria del 9 luglio 1998, n. 3479 (governo Prodi I), ha istituito il circuito a elevato indice di vigilanza, per detenuti per terrorismo ed eversione e per mafiosi usciti dal regime del 41-bis. Una prima differenziazione in circuiti esisteva già dalla circolare del 21 aprile 1993: nel mandato è stata riorganizzata e ha avuto una base regolamentare.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Per l'ONU si deve proporre una maggiore rappresentatività ed efficacia del Consiglio di sicurezza attraverso [...] una terza categoria di candidati

Dal 1993 l'Italia sosteneva all'ONU una propria proposta di allargamento del Consiglio di sicurezza: 8-10 nuovi seggi non permanenti, sui quali far ruotare più spesso (due anni ogni sei) 24-30 Paesi scelti dall'Assemblea generale, in ciascun gruppo regionale, tra quelli che contribuiscono di più agli obiettivi e alle attività delle Nazioni Unite. È la categoria intermedia indicata dal programma, con il criterio dell'effettivo contributo. Durante il mandato i governi hanno continuato a proporla e ad aggiornarla nel Gruppo di lavoro dell'Assemblea generale sulla riforma del Consiglio. Nel novembre 1998 l'Italia ha promosso con altri Paesi la risoluzione 53/30, approvata all'unanimità, secondo cui le decisioni sulla riforma richiedono la maggioranza dei due terzi degli Stati membri. La promessa era di proporre la riforma, non di ottenerla: il Consiglio non è stato riformato.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la fissazione [...] di parametri finanziari e di una programmazione pluriennale della spesa relativa alle trasformazioni da operare

La legge 14 novembre 2000, n. 331 (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2000) ha delegato il governo a trasformare gradualmente le Forze armate in professionali, con riduzione dell'organico a 190.000 unità secondo un andamento coerente con gli oneri indicati nella tabella A allegata. L'onere è fissato per legge: 43, 362 e 618 miliardi di lire per il 2000, 2001 e 2002, poi, dal 2003, nel limite massimo annuale della tabella A, con onere a regime di 1.096 miliardi di lire dal 2020. Se dal 2003 al 2020 la crescita degli oneri supera quella del PIL prevista nel documento di programmazione economico-finanziaria, interviene la legge finanziaria. La legge ha quindi fissato parametri finanziari e una programmazione pluriennale della spesa per la trasformazione.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Si deve portare a termine nei prossimi due anni il risanamento della finanza pubblica

La promessa era di portare a termine in due anni il risanamento della finanza pubblica; il programma indicava come traguardo l'indebitamento netto sotto il limite di Maastricht del 3% del PIL, con l'esame europeo del 1998 basato sui conti del 1997. Secondo la serie dell'Istat sui conti delle amministrazioni pubbliche, l'indebitamento netto è sceso dal 7,0% del PIL nel 1996 al 2,7% nel 1997, ed è rimasto sotto il 3% negli anni seguenti (2,7% nel 1998, 1,9% nel 1999). Il 3 maggio 1998 il Consiglio europeo ha stabilito che l'Italia rispettava i criteri per entrare nella moneta unica. Il debito pubblico restava molto sopra il 60% del PIL: 121,6% nel 1997, in calo dal 124,0% del 1996, secondo il rapporto sulla convergenza dell'Istituto monetario europeo.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

occorre anzitutto un intervento aggiuntivo per il 1996

Un mese dopo l'insediamento, il governo Prodi I ha adottato il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica», convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Il decreto interveniva sul 1996 con misure di spesa (per esempio sulla spesa farmaceutica, con una riclassificazione dei farmaci per risparmiare 200 miliardi di lire nel 1996) e di entrata. È la manovra correttiva aggiuntiva per l'anno in corso chiesta dalla tesi. Coerente con la scheda corrispondente di «Il conto» sul contenimento del fabbisogno.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

ad assicurare una riduzione della quota della spesa pubblica sul prodotto interno lordo di due-tre punti percentuali

Secondo l'Istat la spesa totale delle amministrazioni pubbliche è scesa dal 52,5% del PIL nel 1995 al 50,1% nel 1997, al 48,7% nel 1998 e al 47,9% nel 1999: oltre quattro punti e mezzo in meno, più dei due-tre indicati. Il 45,9% del 2000 è abbassato dagli incassi una tantum delle licenze UMTS (13.815 milioni di euro), registrati in riduzione della spesa in conto capitale; nel 2001 la spesa è risalita al 47,8%. Il calo viene dalla minore spesa per interessi sul debito: al netto degli interessi la spesa è rimasta intorno al 41% del PIL dal 1995 al 1999. Il traguardo sul totale della spesa è stato raggiunto, in coerenza con la scheda corrispondente di «Il conto» sul discorso di fiducia del governo Prodi I, ma senza una riduzione della spesa per funzioni pubbliche in rapporto al PIL.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

La votazione del bilancio sulla base di un'aggregazione che individui i centri di responsabilità politica e amministrativa

La legge 3 aprile 1997, n. 94 (governo Prodi I) ha riformato il bilancio dello Stato: il Parlamento vota le previsioni di entrata e di spesa per unità previsionali di base, determinate per aree omogenee di attività, e a ciascuna unità corrisponde un unico centro di responsabilità amministrativa che ne cura la gestione (art. 1, comma 2). Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 ha individuato le unità e ha reso il titolare di ciascun centro responsabile della gestione e dei risultati (art. 3). Il voto del bilancio è così organizzato sui centri di responsabilità, come promesso.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la soppressione: [...] dei contributi sanitari, della tassa sulla salute, dell'ILOR e dell'ICIAP (da assorbire in una imposta regionale)

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (governo Prodi I) ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e, dal 1° gennaio 1998, ha abolito (art. 36) i contributi per il Servizio sanitario nazionale, l'ILOR e l'ICIAP. Tra i contributi aboliti c'era anche il contributo sanitario chiamato comunemente «tassa sulla salute». Le imposte soppresse sono state sostituite in gran parte dall'IRAP; per i contributi a carico di lavoratori dipendenti e pensionati la compensazione è passata dalla revisione dell'IRPEF. La soppressione delle voci indicate nelle Tesi, con il passaggio a un'imposta regionale, è stata attuata.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la radicale riorganizzazione: [...] della imposta di successione

L'imposta di successione è stata riscritta dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 69), del governo Amato II. La legge ha abrogato la tariffa allegata al testo unico (d.lgs. 346/1990) e l'ha sostituita con aliquote proporzionali sulla quota di ciascun erede: 4, 6 e 8 per cento secondo il grado di parentela. L'imposta si applica solo sulla parte della quota che supera 350 milioni di lire, o 1 miliardo per i discendenti minorenni e le persone con handicap grave. Anche l'imposta sulle donazioni è stata riordinata con aliquote del 3, 5 e 7 per cento. La legge ha inoltre abrogato altre norme del testo unico e modificato i criteri di determinazione dell'attivo ereditario. Le nuove regole si applicano alle successioni con dichiarazione in scadenza dopo il 31 dicembre 2000 e alle donazioni dal 1° gennaio 2001.

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