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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
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59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

250 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, metalli, materiali domestici pericolosi (siamo al 2,5%, occorre arrivare almeno al 15%)

La promessa era di portare la raccolta differenziata dal 2,5% ad almeno il 15%. Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ha fissato gli obiettivi di raccolta differenziata: 15% entro marzo 1999, 25% entro marzo 2001 e 35% entro marzo 2003. Secondo il rapporto sui rifiuti dell'APAT e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la raccolta differenziata è passata dal 7,2% del 1996 al 14,4% del 2000, restando sotto il 15% e lontana dal 25% previsto per il 2001. Secondo l'ISPRA ha poi toccato il 17,4% nel 2001, anno in cui il mandato è terminato a giugno. L'obiettivo è stato quindi inserito nella legge e la raccolta è raddoppiata, ma la soglia del 15% è stata superata solo nei dati del 2001, e non alla scadenza fissata dal decreto.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutaambiente

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il recupero, riutilizzo e riciclaggio degli imballaggi, adeguando anche il recepimento della direttiva comunitaria

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi, governo Prodi I) ha attuato la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, insieme alle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE sui rifiuti. Il Titolo II (artt. 34-43) disciplina la gestione degli imballaggi. L'art. 37 obbliga produttori e utilizzatori a raggiungere obiettivi finali e intermedi di recupero e di riciclaggio, fissati nell'allegato E, e a comunicare ogni anno i dati dal 1998. Alla data del voto la direttiva non era ancora recepita.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Sottoporre a valutazione di impatto ambientale tutti gli impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi, le discariche per i rifiuti urbani [...] superiore alle 25000 tonnellate

La valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni era stata disciplinata dal DPR 12 aprile 1996, un atto di indirizzo adottato dal governo Dini prima del mandato e pubblicato nella GU n. 210 del 7 settembre 1996. Nel mandato il decreto del Presidente del Consiglio 3 settembre 1999 (GU n. 302 del 27 dicembre 1999) ne ha riscritto le categorie sui rifiuti. Sono sottoposti a VIA tutti gli impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi, gli impianti di incenerimento o trattamento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno e le discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità superiore a 100.000 metri cubi. Per gli impianti più piccoli, come le discariche sotto questa soglia e gli inceneritori di rifiuti urbani oltre 10 tonnellate al giorno, è prevista una verifica preliminare che decide se serve la VIA. Per i rifiuti pericolosi la promessa è realizzata; per discariche e inceneritori le soglie sono espresse in modo diverso dalle 25.000 tonnellate del programma e sotto soglia la VIA non è obbligatoria.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutainfrastrutture

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

ad un piano nazionale di approvvigionamento di gas naturale liquefatto che, attraverso la valutazione di impatto ambientale, individui gli attracchi per le metaniere

Non risultano atti del governo che abbiano adottato un piano nazionale per l'approvvigionamento di gas naturale liquefatto con l'individuazione degli attracchi per le metaniere. Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che ha recepito la direttiva europea sul mercato del gas, disciplina l'accesso e le tariffe dei terminali di GNL. Prevede inoltre che le opere per i terminali, compresi gli impianti di rigassificazione, siano dichiarate di pubblica utilità dopo l'approvazione del singolo progetto, ma non contiene una pianificazione dei punti di approdo. Non risulta altro atto che abbia indicato i punti di approdo delle navi metaniere.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutainfrastrutture

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Occorre una nuova legge urbanistica che sostituisca la legge 1150 del 1942

Nei mandati dei governi valutati non è stata approvata una nuova legge urbanistica: la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (GU n. 244 del 16 ottobre 1942) è ancora in vigore, con le modifiche successive. Nella XIII legislatura sono state discusse in Parlamento proposte di legge sul governo del territorio, ma nessuna è diventata legge prima della fine della legislatura. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano sostituito la legge del 1942 con una nuova legge-quadro urbanistica.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteinfrastrutture

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Il lancio di un piano di opere di "pubblica utilità" [...] miri al restauro, alla manutenzione, al recupero territoriale e urbano

Il governo ha promosso programmi di riqualificazione urbana, ma non un piano nazionale di opere di pubblica utilità rivolto al restauro, alla manutenzione e al recupero come descritto dal programma. Il decreto del ministro dei Lavori pubblici 8 ottobre 1998 (GU n. 278 del 27 novembre 1998) ha promosso i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST). Con il decreto del 19 aprile 2000 (GU n. 136 del 13 giugno 2000) sono stati ammessi al finanziamento 48 programmi, poi altri 2 con il decreto del 14 dicembre 2000 e altri 28 con il decreto del 28 marzo 2001. La legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 32) ha stanziato 30 miliardi di lire per il 2001, 205 per il 2002 e 295 per il 2003 per i programmi di riqualificazione urbana. Gli interventi riguardano però programmi selezionati con bando, e non risulta un piano complessivo di restauro e manutenzione.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutaistruzione

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Legge quadro per l'istruzione che preveda: estensione dell'obbligo scolastico, riordino dei cicli formativi, riforma della scuola per l'infanzia

La legge 10 febbraio 2000, n. 30 (governo D'Alema II) è la legge quadro sul riordino dei cicli dell'istruzione. Articola il sistema in scuola dell'infanzia, di durata triennale (art. 2), scuola di base e scuola secondaria, e fissa l'obbligo scolastico dal sesto al quindicesimo anno di età (art. 1). L'obbligo di istruzione era già stato elevato da otto a dieci anni, nove in prima applicazione, con la legge 20 gennaio 1999, n. 9. La legge 30/2000 prevedeva un'attuazione graduale ed è stata abrogata dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.

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in parteistruzione

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Istituzione di agenzie indipendenti e rafforzamento degli strumenti legislativi esistenti per lo sviluppo e la valutazione della qualità del sistema formativo

Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 (governo D'Alema I) ha trasformato il Centro europeo dell'educazione nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INValSI), con compiti di valutazione di efficienza ed efficacia del sistema scolastico. La legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 2, ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, con autonomia operativa. L'INValSI è vigilato dal Ministero e il Comitato opera con autonomia operativa: non sono agenzie indipendenti in senso pieno.

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non mantenutaistruzione

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Aumento delle risorse in percentuale sul PIL

Secondo la serie del Ministero dell'istruzione, la spesa pubblica per istruzione e formazione è scesa dal 4,87% del PIL nel 1995 al 4,86% nel 1996, al 4,57% nel 1997 e al 4,55% sia nel 1998 sia nel 1999; per il 2000 il dato provvisorio è 4,63%. Anche i conti delle amministrazioni pubbliche per funzione dell'ISTAT danno una quota ferma o in lieve calo: 4,5% del PIL nel 1996 e 4,4% nel 2000 e nel 2001. L'aumento delle risorse per l'istruzione in percentuale del PIL non è stato realizzato.

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in parteistruzione

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

innalzamento a 10 anni della durata dell'obbligo scolastico, rispetto agli attuali 8 anni, con diritto formativo fino a 18 anni

La legge 20 gennaio 1999, n. 9 (governo D'Alema I) ha elevato l'obbligo di istruzione da otto a dieci anni dall'anno scolastico 1999-2000, ma in prima applicazione, fino a un riordino generale del sistema scolastico, ne ha fissato la durata a nove anni. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, che ha riordinato i cicli, ha poi fissato l'obbligo scolastico dal sesto al quindicesimo anno di età, cioè sempre nove anni. Il diritto-dovere alla formazione fino a 18 anni è stato introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in modo progressivo dal 1999-2000. Nel mandato l'obbligo di istruzione è dunque salito a nove anni, non a dieci.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Attuazione dell'autonomia scolastica, autonomia che si esprime su tre piani: didattica, di bilancio [...] gestione del personale

La legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 21, governo Prodi I) ha avviato l'autonomia scolastica, attuata dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1999, governo D'Alema I): autonomia didattica e organizzativa e, dal 1° settembre 2000, funzioni di amministrazione e gestione, anche sullo stato giuridico ed economico del personale (art. 14). Reclutamento a tempo indeterminato, graduatorie e mobilità tra scuole sono rimasti all'amministrazione (art. 15). L'autonomia di bilancio è stata disciplinata dal decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 (Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2001, governo Amato II), con il programma annuale di ogni scuola. La scheda corrispondente di «Il conto» per il governo Prodi I è «in parte» perché comprende anche il prolungamento dell'obbligo scolastico, che qui non è in esame.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Provvedimenti urgenti per la formazione degli insegnanti dei vari ordini e gradi di scuola (come previsto dalla Legge 341)

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 341/1990 e rimasti senza attuazione dal 1990, sono stati resi operativi con il decreto del ministro dell'università, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, del 26 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998), che ne ha fissato i criteri generali. Secondo la Società italiana per lo studio della storia contemporanea, le SSIS sono partite nell'anno accademico 1999/2000, con 10.229 posti disponibili e 8.038 immatricolati. La formazione degli insegnanti prevista dalla legge è quindi entrata in funzione durante il mandato dei governi valutati.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Correzione e miglioramento della riforma della scuola elementare (Legge 148/90). In particolare, un impegno a realizzare l'unitarietà dell'insegnamento

La promessa era correggere e migliorare la riforma della scuola elementare della legge 5 giugno 1990, n. 148, in particolare realizzando l'unitarietà dell'insegnamento. Il regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) ha abrogato dal 1° settembre 2000 le norme del testo unico della scuola (d.lgs. 297/1994) che riprendevano la legge del 1990 sui moduli organizzativi di tre docenti su due classi (art. 121) e buona parte delle regole sulla programmazione didattica (art. 128), lasciando l'organizzazione alle scuole. È rimasta la contitolarità della classe tra i docenti del modulo (art. 128, c. 4). Non risultano atti dei governi valutati che abbiano disciplinato in modo specifico l'unitarietà dell'insegnamento. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 sul riordino dei cicli, in vigore dal 9 marzo 2000, prevedeva una scuola di base di sette anni con un «percorso educativo unitario», ma ne affidava l'attuazione a un programma quinquennale e a regolamenti successivi; è stata abrogata dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

L'introduzione di un moderno sistema di apprendistato (da costruirsi ex-novo rispetto all'attuale istituto)

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 16) ha riformato l'apprendistato: consentito in tutti i settori ai giovani dai 16 ai 24 anni (26 nelle aree degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali europei), con durata da 18 mesi a 4 anni, formazione esterna all'azienda obbligatoria per ottenere gli sgravi contributivi (normalmente almeno 120 ore medie l'anno) e agevolazioni sperimentali per i tutori. La legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 68) ha inserito l'apprendistato tra i canali per assolvere l'obbligo formativo fino ai 18 anni. L'istituto non è stato però costruito ex novo: l'art. 16 modifica la legge 25/1955, abrogandone solo due norme, e non estende l'apprendistato ai livelli professionali medio-alti né prevede diplomi come indicato dal programma.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Sono da valorizzare inoltre i periodi di tirocinio sul lavoro, prevedendo anche forme di sostegno economico alle imprese

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 18) ha introdotto i tirocini formativi e di orientamento, regolati dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (G.U. n. 108 del 12 maggio 1998). L'art. 18, comma 1, lettera g), prevede il rimborso, totale o parziale, degli oneri sostenuti dalle imprese per i tirocini di giovani del Mezzogiorno presso imprese di altre regioni, compresi vitto e alloggio. L'art. 26, comma 6, prevede il rimborso del premio INAIL pagato dai datori di lavoro che hanno attivato tirocini. Un decreto direttoriale del Ministero del lavoro del 22 gennaio 2001 ha disciplinato i rimborsi alle imprese. Il sostegno è però circoscritto ai tirocini dei giovani del Sud e al premio assicurativo.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va istituito un vero e proprio sistema di Istruzione Tecnica Superiore, cioè un canale post-secondario parallelo all'università

L'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ha istituito il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), a cui si accede di norma dopo il diploma. È rivolto a giovani e adulti, occupati e non. I corsi sono programmati dalle Regioni e progettati da università, scuole superiori, enti di ricerca, centri di formazione accreditati e imprese, e rilasciano una certificazione valida su tutto il territorio nazionale. Il regolamento attuativo è il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, che disciplina anche il riconoscimento dei crediti nei percorsi universitari.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

istituire un sistema di valutazione dei risultati delle strutture, gestito da una Agenzia che sia soggetto terzo rispetto a governo e autonomie universitarie

La promessa chiedeva un sistema di valutazione delle università gestito da un'agenzia terza rispetto a governo e atenei. La legge 19 ottobre 1999, n. 370 ha riordinato la valutazione: nuclei di valutazione obbligatori in ogni ateneo (art. 1) e un Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario di nove membri, al posto del precedente Osservatorio (art. 2). Il Comitato ha autonomia operativa e i suoi membri sono nominati sentite le Commissioni parlamentari, ma la nomina spetta al ministro, il programma annuale di valutazioni esterne è approvato dal ministro e il Comitato svolge anche compiti consultivi su sua richiesta. Non è dunque l'agenzia terza promessa.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

bisogna realizzare l'obiettivo 'europeo' di portare alla laurea 350.000-400.000 studenti all'anno (contro i 100.000 attuali)

La promessa era portare a 350.000-400.000 i laureati all'anno, contro i 100.000 indicati dal programma. Secondo l'ISTAT i laureati dell'anno solare 1998 sono stati 129.307. Secondo i dati del Ministero dell'università, nell'intero anno solare 2001 sono stati 171.806, meno della metà dell'obiettivo. La riforma che ha introdotto la laurea triennale (decreto ministeriale n. 509 del 1999) ha prodotto i primi 1.267 laureati nel 2001: i suoi effetti sul numero complessivo sono successivi al periodo dei governi valutati.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il legislatore delibera il principio del numero programmato per tutta l'istituzione universitaria

La promessa chiedeva che il legislatore adottasse il principio del numero programmato per l'intero sistema universitario. La legge 2 agosto 1999, n. 264 (G.U. n. 183 del 6 agosto 1999) programma a livello nazionale gli accessi a medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria, architettura, alle professioni sanitarie, a scienze della formazione primaria e ad alcune scuole di specializzazione, oltre che ai corsi di nuova istituzione (art. 1). Prevede inoltre che le università programmino gli accessi ai corsi che richiedono laboratori ad alta specializzazione, sistemi informatici o posti-studio personalizzati, o con tirocinio obbligatorio (art. 2). La stessa legge vieta di introdurre altri corsi ad accesso programmato oltre a quelli previsti (art. 4, comma 2): la programmazione riguarda quindi solo i corsi elencati e non tutta l'istituzione universitaria.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

un meccanismo di preferenze espresse e di graduatorie assicura a ciascun candidato l'ammissione in una delle sedi universitarie

La legge 2 agosto 1999, n. 264 (GU n. 183 del 6 agosto 1999) ha programmato a livello nazionale gli accessi a medicina, odontoiatria, architettura e altri corsi. L'art. 4 prevede l'ammissione con prove di cultura generale e verifica dell'attitudine, e i risultati vanno comunicati entro quindici giorni. Non prevede però un meccanismo di preferenze e graduatorie che assicuri a ogni candidato un posto in una sede universitaria: chi non rientra nei posti programmati resta escluso. Non risultano altri atti del governo in questo senso.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Riformare le modalità di selezione dei docenti, separando i posti (lasciati alle decisioni autonome delle università) dalla certificazione delle capacità dei candidati

La legge 3 luglio 1998, n. 210 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998) ha trasferito alle università le procedure per coprire i posti di professore e di ricercatore e le nomine; le modalità sono state fissate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. Per i professori la commissione di ogni valutazione comparativa propone fino a due idonei per posto: l'università che ha bandito il posto può nominarne uno o nessuno, e gli idonei possono essere chiamati anche da altre università entro tre anni. La legge ha quindi lasciato agli atenei la scelta dei posti e ha in parte distinto il giudizio di idoneità dal singolo posto, ma l'idoneità resta legata a una procedura bandita per un posto e limitata a due candidati: non è stata istituita una certificazione delle capacità separata dai posti.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

facendo in modo che le risorse finanziarie dello Stato siano distribuite tra gli atenei [...] sulla base di criteri di produttività scientifica e didattica

La promessa era che le risorse dello Stato fossero distribuite tra gli atenei in base a produttività scientifica e didattica, qualità dei servizi ed efficienza. Il fondo di finanziamento ordinario aveva già una quota di riequilibrio dalla legge 537/1993. Durante i governi valutati la quota è stata ripartita con decreti ministeriali annuali e, dal 1998, con un nuovo modello dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario: 55% sulla domanda di formazione, 20% sui risultati della formazione e 25% su quelli della ricerca. La componente di ricerca non è mai stata applicata per mancanza di indicatori, e il riparto si è basato per il 70% sugli studenti e per il 30% sui risultati della didattica. Inoltre la quota di riequilibrio valeva solo tra il 7,0% (1997) e l'8,5% (2001) del fondo: il resto restava ripartito sulla spesa storica.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Affiancare agli strumenti di tipo diretto per il finanziamento della ricerca e sviluppo, strumenti indiretti e automatici tramite l'utilizzo della leva fiscale

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (governo Prodi I), all'art. 5 «Incentivi per la ricerca scientifica», ha introdotto un credito d'imposta per le piccole e medie imprese e le imprese artigiane che investono in ricerca. Dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 spetta un credito di 15 milioni di lire per ogni nuovo assunto con titolo di ricerca, fino a 60 milioni, se aumenta il personale, e pari al 60 per cento dei nuovi contratti di ricerca con università ed enti pubblici. Lo strumento riguarda solo alcune imprese, ma è un incentivo fiscale che affianca i finanziamenti diretti, come la tesi chiedeva.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

si dovranno creare istituzioni di reale interfaccia, riformando adeguatamente enti come il CNR e l'ENEA

Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (GU n. 29 del 5 febbraio 1999) ha riordinato il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), definito ente nazionale di ricerca con competenza scientifica generale. Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (GU n. 46 del 25 febbraio 1999) ha riordinato l'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, che svolge anche funzioni di agenzia con servizi alla pubblica amministrazione. Entrambi sono stati adottati dal governo D'Alema I in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. La riforma dei due enti indicati nella promessa è quindi avvenuta nel mandato.

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