Salta al contenuto
Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
Leggi le 391 promesse troppo generiche per essere verificate

59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

250 schede

mantenutainfrastrutture

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

procedure di rilascio delle licenze

La promessa chiedeva regole sulle procedure di rilascio delle licenze nelle telecomunicazioni. La legge 31 luglio 1997, n. 249 (art. 4) ha subordinato l'installazione e l'esercizio delle reti e la fornitura di servizi di telecomunicazioni a licenze e autorizzazioni della nuova Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da rilasciare sulla base del regolamento previsto dal decreto-legge 545/1996. Il regolamento è stato adottato con il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, e le procedure per le licenze individuali sono state fissate con il decreto ministeriale 25 novembre 1997. L'Autorità ha poi modificato quel decreto con la delibera n. 217/99 per adeguarlo alla direttiva europea sulle licenze.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutaeconomia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va infine definita un'unica Autorità di settore per TV e telefonia

La legge 31 luglio 1997, n. 249 (GU n. 177 del 31 luglio 1997) ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 1, comma 1), un'unica autorità per telecomunicazioni e radiotelevisione. L'art. 1, comma 3, la articola in due commissioni: una per le infrastrutture e le reti e una per i servizi e i prodotti, oltre al consiglio. È la stessa struttura indicata dalla promessa, cioè una sola Autorità con un'unità per le infrastrutture e una per i contenuti. La legge è in vigore dal 1° agosto 1997, durante il governo Prodi I.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

attraverso la definizione di criteri più selettivi per il loro riconoscimento, innalzando i limiti quantitativi e qualitativi per la concentrazione dell'offerta

Durante i governi valutati il Parlamento ha approvato la legge 5 marzo 2001, n. 57, che all'articolo 7 ha delegato il governo a modernizzare il settore agricolo, indicando tra i fini quello di favorire la concentrazione dell'offerta, senza fissare criteri per il riconoscimento delle associazioni di produttori. Il decreto legislativo emanato in base a questa delega (18 maggio 2001, n. 228), che fissa requisiti nazionali per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, come l'obbligo per i soci di far vendere all'organizzazione almeno il 75% del prodotto e soglie minime di produttori e di volume commercializzato, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 giugno 2001, dopo la fine del governo Amato II (11 giugno 2001). Non risultano altri atti del governo che abbiano reso più selettivi i criteri di riconoscimento entro quella data.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

un'agenzia, a capitale misto pubblico-privato, rivolta a sostenere i prodotti delle piccole e medie imprese

La promessa era di creare, sull'esempio di Francia e Germania, un'agenzia a capitale misto pubblico-privato per sostenere all'estero i prodotti agroalimentari delle piccole e medie imprese. Non risultano atti del governo, tra il 1996 e il 2001, che l'abbiano istituita. L'atto più vicino è l'art. 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aggiunto dall'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, costituito con decreto ministeriale del 28 marzo 2001. È un organismo ministeriale con compiti di censimento e tutela, non un'agenzia con capitale privato che offra servizi commerciali alle imprese.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il passaggio lento e graduale dall'imposizione basata sulle tariffe catastali alla tassazione a bilancio

Non risultano atti del governo che abbiano avviato il passaggio dalla tassazione agricola basata sulle tariffe catastali a quella a bilancio. Il reddito agrario e quello dominicale sono rimasti determinati su base catastale. La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 50) ha mantenuto questo sistema e, in attesa delle nuove tariffe d'estimo, ha rivalutato i redditi dominicali dell'80 per cento e quelli agrari del 70 per cento ai fini delle imposte sui redditi.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteeconomia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Governare con gli incentivi [...] favorendo, in particolare: - l'adeguamento dimensionale, la riconversione aziendale e la mobilità sul territorio delle imprese commerciali

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma del commercio, ha previsto un indennizzo per i titolari di piccoli esercizi che cessano l'attività, per favorirne la ricollocazione professionale (art. 25, commi 7-9: 20 miliardi di lire per il 1998 e 40 per ciascuno degli anni 1999 e 2000), finanziamenti alle società dei consorzi di garanzia fidi, anche per favorirne le fusioni (art. 24, fino a 80 miliardi nel 1998), e centri di assistenza tecnica per l'ammodernamento della rete distributiva (art. 23). La legge 7 agosto 1997, n. 266 (art. 16) aveva istituito un fondo per cofinanziare interventi regionali nel commercio e nel turismo e aumentato il fondo per il credito agevolato al commercio. Sono stati quindi introdotti incentivi alla riconversione e all'ammodernamento. Il decreto favorisce anche le concentrazioni di esercizi, ma con regole sulle autorizzazioni e non con incentivi, e non risultano incentivi dedicati alla mobilità sul territorio delle imprese commerciali.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteeconomia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Modificare la politica di concessione delle licenze per grandi superfici, che devono procedere sulla base della presentazione di un progetto di impatto urbanistico ed economico

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998, in vigore dal 9 maggio 1998) ha cambiato il regime delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento richiedono un'autorizzazione del comune, decisa da una conferenza di servizi con rappresentanti di regione, provincia e comune, con il parere favorevole necessario del rappresentante della regione. La decisione si basa sulla conformità ai criteri di programmazione regionali, che comprendono la compatibilità dell'impatto territoriale e ambientale (mobilità, traffico, inquinamento), i criteri urbanistici e la salvaguardia della rete distributiva esistente. La domanda dell'impresa, però, indica solo i requisiti, i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita: la legge non richiede la presentazione di un progetto di impatto urbanistico ed economico.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutaeconomia

Programma 1996 · valutata sul governo Prodi I · 6 dicembre 1995

Semplificare l'esercizio dell'attività commerciale riducendo drasticamente il numero di interlocutori [...] introducendo regolamenti orientati all'utente e procedure di silenzio-assenso

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (GU n. 95 del 24 aprile 1998, S.O. n. 80), la riforma del commercio, ha semplificato l'avvio delle attività. Nel testo originario l'apertura di un esercizio di vicinato era soggetta a sola comunicazione al comune, con avvio decorsi trenta giorni. Per le medie strutture di vendita l'art. 8, comma 4, prevede che il comune decida entro un termine non superiore a novanta giorni e che, se non comunica il diniego, la domanda si consideri accolta. L'interlocutore è il comune e vale il silenzio-assenso, come promesso. Le regole sono state poi cambiate dal decreto legislativo 59/2010.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutaeconomia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

una riforma della legislazione turistica che delegiferi tutti gli aspetti programmatici e si limiti a fissare alcune essenziali regole

La legge 29 marzo 2001, n. 135, «Riforma della legislazione nazionale del turismo» (GU n. 92 del 20 aprile 2001), approvata durante il governo Amato II, fissa i principi fondamentali della politica del turismo e le competenze di Stato e Regioni, e disciplina strumenti di programmazione, sistemi turistici locali, tutela del turista e semplificazioni per le imprese. L'articolo 2, comma 4 affida a un decreto del Presidente del Consiglio, d'intesa con le Regioni, i principi e gli obiettivi per lo sviluppo del sistema turistico, con terminologie e standard minimi comuni; l'articolo 11, comma 6 abroga la vecchia legge quadro (legge 17 maggio 1983, n. 217) dall'entrata in vigore di quel decreto. Il decreto è stato adottato il 13 settembre 2002, dopo la fine del mandato, ma la riforma legislativa promessa è stata approvata nel mandato.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

occorre quindi un insieme di nuove norme, confluenti in un apposito "statuto" per l'imprenditore artigiano

Non risulta che il governo abbia proposto o approvato uno statuto dell'impresa artigiana al posto della legge quadro 8 agosto 1985, n. 443. Sono state approvate solo modifiche puntuali alla legge del 1985: la legge 20 maggio 1997, n. 133 (artigiane le s.r.l. con socio unico e le società in accomandita semplice) e l'art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (s.r.l. artigiane). Non è stata fatta la riforma organica promessa.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

procedere nella liberalizzazione delle locazioni

La legge 9 dicembre 1998, n. 431 (governo D'Alema I, in vigore dal 30 dicembre 1998) ha superato l'equo canone: l'art. 14 abroga gli artt. 12-26 e altri articoli della legge 392/1978 e l'art. 11 del decreto-legge 333/1992 (patti in deroga). I contratti in corso sono proseguiti con le vecchie regole fino alla scadenza.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteinfrastrutture

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

semplificare le procedure nei cambiamenti di destinazione d'uso, negli accorpamenti e nei frazionamenti

La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, comma 60), in vigore dal 1° gennaio 1997, ha esteso la denuncia di inizio attività a una serie di interventi edilizi, tra cui la manutenzione straordinaria e le opere interne alle singole unità immobiliari, e ha affidato alle leggi regionali la scelta di quali mutamenti d'uso subordinare a concessione e quali ad autorizzazione. Per gli accorpamenti e i frazionamenti non è stata introdotta una procedura semplificata specifica: la definizione di manutenzione straordinaria (art. 31 della legge 457/1978, rimasta invariata nel periodo e ripresa nel testo unico dell'edilizia del 6 giugno 2001) escludeva gli interventi che alterano le superfici delle singole unità immobiliari o ne cambiano la destinazione d'uso. La semplificazione è quindi parziale.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutainfrastrutture

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Il primo obiettivo è quindi portare l'acqua da bere in tutte le case

L'obiettivo era portare l'acqua potabile in tutte le case. Al censimento del 21 ottobre 2001, quattro mesi dopo la fine del mandato, le abitazioni occupate da residenti servite da acqua potabile erano il 99,0 per cento in Italia, il 98,6 al Sud e il 96,5 nelle Isole: circa una casa su cento ne era ancora priva. Anche i problemi di rifornimento, che la tesi indicava come la ragione dell'obiettivo, restavano diffusi: secondo l'ISTAT nel 2002 il 14,7 per cento delle famiglie lamentava irregolarità nell'erogazione dell'acqua.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

a preparare e realizzare un piano di difesa delle acque nell'intero territorio nazionale

Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (governo Prodi I), ha imposto ad autorità di bacino e regioni di adottare piani stralcio per l'assetto idrogeologico, con la perimetrazione delle aree a rischio; per il bacino del Po il piano è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio 24 maggio 2001. Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (governo D'Alema I) ha previsto piani di tutela delle acque per la qualità dei corpi idrici, con obiettivi di bacino entro il 2001 e piani regionali entro il 31 dicembre 2003, dopo la fine dei governi valutati. Non è stato adottato un piano nazionale di difesa delle acque.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutaambiente

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

assicurando in particolare piena operatività ed efficienza all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Il regolamento sull'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) è stato adottato con il DPR 4 giugno 1997, n. 335, in vigore dal 21 ottobre 1997. Ha articolato l'agenzia in cinque dipartimenti e in un'area dei servizi giuridici, amministrativi e gestionali. Il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (art. 38) ha poi istituito l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a cui sono trasferite le funzioni dell'ANPA e dei servizi tecnici nazionali. Non è stato possibile verificare l'organico effettivo dell'Agenzia negli anni successivi. L'esito è coerente con la scheda corrispondente di «Il conto» sulla stessa misura.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Proponiamo quindi un grande piano nazionale di opere di pubblica utilità a difesa del suolo e dei bacini idrogeografici

La promessa era un grande piano nazionale di opere di pubblica utilità a difesa del suolo e dei bacini. Dopo le frane in Campania del maggio 1998, il governo adottò il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. La legge chiedeva alle autorità di bacino e alle Regioni di adottare entro il 30 giugno 1999 piani stralcio per l'assetto idrogeologico, con la perimetrazione delle aree a rischio, e affidava al Comitato dei ministri previsto dalla legge sulla difesa del suolo, d'intesa con le Regioni, programmi di interventi urgenti per ridurre il rischio. Autorizzò 100 miliardi di lire per il 1998 per la perimetrazione delle aree a rischio e, per gli interventi, 110 miliardi per il 1998 e 495 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, aggiunse 110 miliardi per il 2000 per gli stessi interventi e misure per le aree a rischio molto elevato. Fu un insieme di programmi urgenti e di piani di bacino, non un unico piano nazionale di opere; non sono disponibili dati verificati su quante opere siano state realizzate nel periodo.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutaambiente

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

avviare e/o completare una mappatura delle aree di rischio idrogeologico con una diffusa rete di prevenzione

Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo le frane di Sarno) ha imposto alle autorità di bacino e alle Regioni di individuare e perimetrare le aree a rischio idrogeologico, con piani stralcio da adottare entro il 30 giugno 1999 e misure di salvaguardia immediate; scaduto il termine, la competenza passava al Consiglio dei ministri. Lo stesso decreto ha previsto un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteoidropluviometrico, con funzioni di preallarme e allarme (art. 2, comma 7). Il Ministero dell'ambiente ha classificato nel 1999 tutti i comuni italiani per livello di attenzione al rischio idrogeologico e scrive che la redazione dei piani straordinari con la perimetrazione delle aree esposte a rischio si è completata nella quasi totalità dei casi entro il 1999. La mappatura nazionale del rischio idrogeologico è quindi stata avviata e in gran parte realizzata nel mandato.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

recepire pienamente la direttiva europea sulla valutazione di impatto ambientale

Il d.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 della legge 146/1994, ha esteso la valutazione di impatto ambientale ai progetti dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE, affidandola alle regioni. Fu deliberato dal Consiglio dei ministri il 1° aprile 1996, prima del mandato, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996. Il decreto del Presidente del Consiglio 3 settembre 1999 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999) lo ha modificato e integrato. La Corte di giustizia europea, con la sentenza del 23 novembre 2006 (causa C-486/04), ha però stabilito che il decreto del 1999 violava la direttiva: consentiva di esentare dalla valutazione impianti di recupero di rifiuti oltre 100 tonnellate al giorno e fissava un criterio inadeguato per decidere quali progetti dell'allegato II sottoporre alla procedura. Il recepimento è stato quindi ampliato, ma non è stato pieno.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

E' qui opportuno intervenire con il riconoscimento di incentivi o di benefici fiscali a chi modifichi gli impianti o esegua gli interventi di manutenzione

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 1) ha introdotto una detrazione Irpef del 41% per le spese di recupero edilizio, ridotta al 36% per le spese del 2000. Vi rientrano espressamente le opere per il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti, compresi quelli a metano. La circolare del Ministero delle finanze 24 febbraio 1998, n. 57 ha precisato che il risparmio energetico comprende le opere del decreto ministeriale 15 febbraio 1992, agevolate anche senza lavori edilizi. Tra queste ci sono le caldaie ad alto rendimento, i sistemi di regolazione della temperatura e la trasformazione degli impianti centralizzati in impianti autonomi a gas. Non risultano invece agevolazioni per la manutenzione ordinaria degli impianti delle singole abitazioni, ammessa solo sulle parti comuni degli edifici.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

attuare la recente legge quadro sul rumore (28/10/95, n. 447), sia attraverso la tempestiva emanazione della normativa (tecnica ed amministrativa) di esecuzione

La promessa chiedeva di attuare la legge quadro sul rumore (legge 26 ottobre 1995, n. 447) con i decreti di esecuzione. Nel periodo sono stati adottati, tra gli altri, il DPCM 14 novembre 1997 (valori limite delle sorgenti sonore), il DPCM 5 dicembre 1997 (requisiti acustici degli edifici), il DPR 11 dicembre 1997, n. 496 (aeromobili civili), il decreto ministeriale 16 marzo 1998 (tecniche di misura), il DPCM 31 marzo 1998 (tecnico competente) e il DPR 18 novembre 1998, n. 459 (rumore ferroviario). Il regolamento sul rumore del traffico stradale è arrivato solo con il DPR 30 marzo 2004, n. 142, cioè dopo il mandato. L'attuazione è dunque avanzata ma non completa.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutainfrastrutture

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Occorre altresì rifinanziare ed assegnare le risorse per la realizzazione di sistemi per il trasporto rapido di massa (legge 211/92)

La promessa era rifinanziare e assegnare le risorse per i sistemi di trasporto rapido di massa della legge 26 febbraio 1992, n. 211. La legge 18 giugno 1998, n. 194 (art. 3, comma 4) ha previsto la prosecuzione degli interventi della legge 211/1992, con proposte al CIPE per il finanziamento dei piani. Ha destinato 75 miliardi di lire già stanziati e autorizzato un ulteriore limite di impegno trentennale di 20 miliardi di lire per il 1998. Una quota è riservata all'integrazione del contributo statale a interventi già approvati.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteinfrastrutture

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va lanciato un grande progetto merci [...] Il progetto merci va quindi chiaramente definito nel contratto di programma con le Ferrovie dello Stato

La promessa chiedeva un grande progetto per aumentare in modo significativo le merci trasportate su ferro, da definire nel contratto di programma con le Ferrovie dello Stato. Gli atti del periodo hanno inserito nel contratto voci dedicate alle merci: il primo addendum al contratto 1994-2000, firmato il 16 luglio 1998, ha destinato 854 milioni di euro su 3.763 all'intermodalità e alle linee trasversali, e il secondo addendum ha finanziato interventi per lo sviluppo del traffico merci e per impianti e terminali merci (165 milioni su 4.235). Il contratto di programma 2001-2005, firmato il 2 maggio 2001, prima attuazione del nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica, comprende tra i criteri di priorità degli investimenti il potenziamento della rete per il trasporto delle merci in logica intermodale. Non risulta però un progetto merci definito come tale, con obiettivi propri: gli interventi sono voci di programmi di investimento più ampi.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

rendendo obbligatorio l'uso di beni prodotti con materiali riciclati nella costruzione di opere pubbliche e nelle forniture alle Amministrazioni e agli Enti pubblici

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi, art. 19, comma 4) ha imposto alle Regioni di emanare entro sei mesi norme perché gli uffici pubblici coprano almeno il 40 per cento del fabbisogno annuale di carta con carta riciclata. È un obbligo limitato alla carta e indiretto, perché passa dalle Regioni. Non risulta un obbligo di usare beni di materiali riciclati nelle opere pubbliche né nelle altre forniture. La quota minima del 30 per cento di manufatti e beni in materiale riciclato per uffici pubblici e società a prevalente capitale pubblico è stata prevista dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 52, comma 56) e regolata dal decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, quindi dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

con imposte di fabbricazione sui beni non significativamente riciclabili

Non risultano atti del governo che abbiano introdotto imposte di fabbricazione sui beni poco riciclabili. Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi, Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997) ha riorganizzato la gestione degli imballaggi con il Consorzio nazionale imballaggi e un contributo ambientale a carico di produttori e utilizzatori, destinato al recupero, che non è un'imposta di fabbricazione. Lo stesso decreto (art. 56) ha abrogato quasi per intero il decreto-legge n. 397 del 1988, compreso l'articolo che aveva introdotto l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica: l'unico tributo di questo tipo esistente è stato quindi soppresso, non esteso.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026