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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

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Le schede

Promessa per promessa

250 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

E' urgente la revisione del catasto, oggi fonte di sperequazioni e ingiustizie, facendovi partecipare i Comuni

La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi 154 e 155) ha disposto la revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo. La revisione è regolata dal DPR 23 marzo 1998, n. 138, che affida ai Comuni la delimitazione delle microzone (art. 2) e li fa partecipare alla determinazione delle tariffe (art. 6). Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (art. 66) ha poi attribuito ai Comuni la conservazione e l'aggiornamento degli atti del catasto e la revisione degli estimi e del classamento. Le nuove tariffe d'estimo non sono però entrate in vigore. Le rendite sono rimaste fondate sui valori di mercato del biennio 1988-1989, rivalutate del 5% dalla stessa legge 662/1996 (art. 3, comma 48) in attesa delle nuove tariffe.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

La Cassa integrazione guadagni deve essere ricondotta ai suoi compiti propri, di ammortizzatore per le sole crisi aziendali di natura temporanea

La promessa chiedeva di limitare la Cassa integrazione alle crisi aziendali temporanee. Come nelle schede corrispondenti di «Il conto», la riforma degli ammortizzatori sociali non è stata fatta nel periodo. La legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 45) ha delegato il Governo a ridefinire incentivi all'occupazione e ammortizzatori sociali entro il 30 aprile 2000: sono stati adottati decreti su altre parti della delega, come quelli sui lavori socialmente utili (decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181), ma non sugli ammortizzatori. Il governo Amato II ha adottato solo misure temporanee per il 2001, con il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158 (convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248). Alla fine del mandato (11 giugno 2001) la Cassa integrazione non era stata ridefinita.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Nel caso di crisi aziendali non temporanee, la cassa integrazione viene sostituita da un Fondo per la mobilità

La promessa era sostituire la cassa integrazione, nelle crisi aziendali non temporanee, con un Fondo per la mobilità. La legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 45) ha delegato il Governo a riordinare incentivi all'occupazione e ammortizzatori sociali, prevedendo anche fondi di categoria per l'integrazione salariale. I decreti legislativi adottati in base a quella delega (21 aprile 2000, n. 181 e n. 185) riguardano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'autoimpiego; non risultano decreti che abbiano riformato la cassa integrazione o istituito un Fondo per la mobilità. L'indennità di mobilità esisteva già dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, che la legge 144 richiama come istituto vigente. L'esito è lo stesso delle schede corrispondenti di «Il conto».

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

avrebbero l'obbligo di accettazione della prima chiamata al lavoro o di svolgere lavori socialmente utili

La promessa prevedeva che i lavoratori in mobilità con sussidio avessero l'obbligo di accettare la prima chiamata al lavoro o di svolgere lavori socialmente utili. Un obbligo di questo tipo esisteva già: l'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 prevedeva la cancellazione dalla lista di mobilità e la perdita dell'indennità per chi rifiutava un lavoro equivalente o l'impiego in opere o servizi di pubblica utilità. Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 lo ha confermato nella nuova disciplina dei lavori socialmente utili: i percettori dell'indennità di mobilità e della cassa integrazione straordinaria a zero ore possono esservi assegnati (artt. 4 e 7) e il rifiuto ingiustificato comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista di mobilità (art. 9). Il fondo per la mobilità che avrebbe sostituito la cassa integrazione, citato nella stessa tesi, è oggetto della scheda corrispondente di «Il conto» e non è stato istituito.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

l'istituzione di una Agenzia pubblica, che sostituisca le attuali strutture del collocamento

Il programma prometteva un'Agenzia pubblica, con statuto autonomo dalla pubblica amministrazione, al posto delle strutture del collocamento. Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (GU n. 5 dell'8 gennaio 1998) ha trasferito il collocamento a Regioni e Province: i servizi sono gestiti dalle Province tramite «centri per l'impiego», da organizzare entro il 31 dicembre 1998, e ogni Regione affida assistenza tecnica e monitoraggio a una propria struttura con personalità giuridica (art. 4). L'art. 8 sopprime, dalla costituzione dei centri e comunque non oltre il 1° gennaio 1999, gli uffici periferici del Ministero del lavoro, tra cui le sezioni circoscrizionali per l'impiego. Le vecchie strutture sono state quindi sostituite, ma da uffici provinciali e non da un'Agenzia autonoma come indicava il programma.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

definire un sistema di incentivi volto a rendere conveniente per le parti sociali redistribuire [...] i frutti dell'aumento di produttività [...] di riduzioni di orario

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 13, comma 2) ha previsto che un decreto del Ministro del lavoro, da emanare entro sessanta giorni, riducesse o rimodulasse i contributi previdenziali in funzione delle riduzioni d'orario stabilite nei contratti collettivi, per fasce fino a 40 ore settimanali, nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione. Non risulta emanato un decreto che abbia reso operativi questi sgravi per le riduzioni d'orario dei lavoratori a tempo pieno. Il decreto interministeriale del 12 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2000), adottato in base al decreto legislativo n. 61 del 2000 sul lavoro a tempo parziale, ha concesso sgravi solo per le nuove assunzioni a tempo parziale e indeterminato stipulate entro il 30 giugno 2000. Non è stato attuato un sistema di incentivi che renda conveniente alle parti sociali tradurre gli aumenti di produttività in riduzioni d'orario.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

prevedendo la possibilità per il lavoratore di usufruire di periodi di congedo autofinanziati

La promessa prevedeva la possibilità per il lavoratore di usufruire di periodi di congedo autofinanziati. La legge 8 marzo 2000, n. 53 (GU n. 60 del 13 marzo 2000), approvata durante il governo D'Alema II, all'art. 5 permette ai lavoratori con almeno cinque anni di anzianità nella stessa azienda o amministrazione di chiedere un congedo per la formazione fino a undici mesi, continuativi o frazionati, nell'arco della vita lavorativa. Il congedo non è retribuito e il lavoratore può riscattare il periodo o versare i contributi a proprio carico. Il datore può differire o respingere la richiesta per comprovate esigenze organizzative. L'art. 6 prevede inoltre congedi per la formazione continua, con monte ore e retribuzione definiti dai contratti collettivi.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

favorisca il movimento dei lavoratori all'interno dell'impresa, rendendo più elastica la determinazione delle mansioni all'interno di qualifiche definite

Non risultano atti del governo che abbiano reso più elastica la determinazione delle mansioni nel lavoro privato. L'art. 2103 del codice civile, nella formulazione data dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori (1970), è rimasto in vigore fino al d.lgs. 81/2015. Nel periodo gli unici interventi sulle mansioni inferiori riguardavano casi specifici, come i lavoratori disabili con la legge 12 marzo 1999, n. 68. La legge 196/1997 (pacchetto Treu) ha introdotto altre forme di flessibilità, ma non ha toccato la disciplina delle mansioni.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

adotti una disciplina dei cosiddetti "contratti atipici", per regolamentare il lavoro interinale

La legge 24 giugno 1997, n. 196 (GU n. 154 del 4 luglio 1997, S.O. n. 136), detta «pacchetto Treu», ha introdotto la fornitura di lavoro temporaneo, cioè il lavoro interinale, con una disciplina negli artt. 1-11: il contratto con cui un'impresa autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore lavoratori assunti da essa per esigenze temporanee. Gli artt. 1-11 sono stati abrogati solo dal decreto legislativo 276/2003. La promessa di regolare il lavoro interinale è stata quindi attuata dal governo Prodi I.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

adotti una disciplina dei cosiddetti "contratti atipici", per [...] ampliare l'ambito di applicazione del lavoro a termine

Non risultano atti del governo che abbiano ampliato in via generale i casi in cui si può apporre un termine al contratto di lavoro, allora fissati dalla legge 18 aprile 1962, n. 230. La legge 24 giugno 1997, n. 196 è intervenuta sul contratto a termine solo con l'articolo 12, che ha modificato le conseguenze della prosecuzione del rapporto dopo la scadenza. La legge 8 marzo 2000, n. 53 (articolo 10) ha aggiunto solo ipotesi circoscritte: l'assunzione a termine con un mese di anticipo per sostituire chi è in astensione per maternità e la sostituzione delle lavoratrici autonome in maternità. Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che ha sostituito la legge del 1962 ammettendo il termine per ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, è stato deliberato in via preliminare il 28 giugno 2001 e in via definitiva il 9 agosto 2001, dopo la fine del governo Amato II.

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Programma 1996 · valutata sui governi D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

incentivare, anche con opportune innovazioni sul modo di calcolo degli oneri sociali, il lavoro a tempo parziale

Il decreto legislativo 61/2000 sul lavoro a tempo parziale, all'art. 5, ha previsto agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato part-time che aumentano l'occupazione. Il decreto interministeriale Lavoro-Tesoro del 12 aprile 2000 (GU del 3 giugno 2000) le ha rese operative: per tre anni è ridotta l'aliquota contributiva dei datori di lavoro privati che assumono a tempo parziale persone senza occupazione, per contratti stipulati dal 3 giugno al 31 dicembre 2000 (dopo il 30 giugno con autorizzazione europea, arrivata il 4 luglio 2000). L'INPS ne ha dato istruzioni con la circolare n. 145 del 4 agosto 2000. È la riduzione dei contributi sociali per il part-time promessa dal programma, in linea con la scheda corrispondente di «Il conto» sul lavoro a tempo parziale.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

rafforzare l'esperienza della Società per l'imprenditoria giovanile

Il programma chiedeva di «rafforzare l'esperienza» della Società per l'imprenditoria giovanile, senza obiettivi, risorse o risultati misurabili. Il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 (governo D'Alema I) ha istituito Sviluppo Italia e le ha conferito le partecipazioni di diverse società pubbliche, tra cui IG-Società per l'imprenditoria giovanile, che è stata così assorbita in un'agenzia più ampia. Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (GU n. 156 del 6 luglio 2000) ha poi riordinato gli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, tra cui quelli per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nelle aree svantaggiate. Gli atti mostrano che l'attività è proseguita in una nuova struttura, ma non permettono di dire se sia stata «rafforzata»: la promessa non indica un parametro su cui misurarlo. L'istituzione di Sviluppo Italia è valutata nella scheda corrispondente di «Il conto».

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

nuove regole per il governo degli organi societari, per il voto in assemblea, per la trasparenza dell'informazione a tutti gli azionisti

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza, governo Prodi I), in vigore dal 1° luglio 1998, ha dettato nuove regole per le società quotate: obblighi di informazione al pubblico (art. 114), comunicazione delle partecipazioni rilevanti e pubblicità dei patti parasociali (artt. 120 e 122), voto per corrispondenza e disciplina delle deleghe di voto in assemblea (artt. 127 e 136 e seguenti), un sindaco eletto dalla minoranza (art. 148). Le regole riguardano le società con azioni quotate, cioè il mercato dei capitali di cui parla la promessa; la riforma generale del diritto societario è arrivata solo nel 2003.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

una revisione delle regole per il trasferimento di pacchetti di controllo delle società quotate

Il Testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, governo Prodi I, in vigore dal 1 luglio 1998) ha riscritto la disciplina dei passaggi di controllo delle società quotate. L'art. 106 impone l'offerta pubblica di acquisto totalitaria a chi, acquistando azioni a titolo oneroso, supera la soglia del 30% del capitale con diritto di voto, a un prezzo non inferiore alla media tra il prezzo medio ponderato degli ultimi dodici mesi e il prezzo massimo pagato dall'offerente.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

una chiara definizione dei doveri di responsabilità degli amministratori e sull'effettiva possibilità di accesso degli azionisti al giudizio dei tribunali

Il testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore dal 1° luglio 1998) ha dato agli azionisti di minoranza delle società quotate due strumenti per rivolgersi ai tribunali: la denuncia al tribunale per gravi irregolarità di amministratori e sindaci, con almeno il 5% del capitale (art. 128), e l'azione sociale di responsabilità contro amministratori, sindaci e direttori generali, esercitabile da soci iscritti da almeno sei mesi che rappresentino almeno il 5% del capitale o la minor quota fissata dall'atto costitutivo (art. 129). Non risultano invece atti adottati nel mandato che abbiano ridefinito in modo organico i doveri degli amministratori: il disegno di legge delega sulla riforma del diritto societario, presentato dal governo alla Camera il 20 giugno 2000, non è stato approvato entro la fine della legislatura.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

assegnandole tutte le competenze antitrust (quelle sui media e il credito [...]) ed estendendo la sua sfera di azione anche ai settori soggetti a regolazione

La legge 31 luglio 1997, n. 249 (governo Prodi I) ha abrogato la norma che affidava al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'applicazione delle regole antitrust nei settori della radiodiffusione e dell'editoria: da allora le applica l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il parere obbligatorio della nuova Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha assorbito le altre funzioni del Garante e vigila sulle posizioni dominanti nel settore. Nel credito, invece, la tutela della concorrenza è rimasta alla Banca d'Italia: è passata all'Autorità garante solo con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo la fine dei governi valutati.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

E' pertanto necessario introdurre una previsione analoga per quanto riguarda il mercato italiano

La legge 10 ottobre 1990, n. 287 consente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di segnalare al Parlamento e al Governo le norme che distorcono la concorrenza (art. 21) e di esprimere pareri (art. 22), ma non prevede un controllo sugli aiuti pubblici alle imprese. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano introdotto una disciplina nazionale analoga a quella europea per limitare gli aiuti che distorcono la concorrenza. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (governo Prodi I) ha fissato i principi per le procedure di concessione e il monitoraggio degli incentivi alle imprese, senza un controllo dei loro effetti sul mercato.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

costituzione di un'Agenzia delle innovazioni

Non risultano atti dei governi Prodi, D'Alema e Amato che abbiano istituito un'Agenzia delle innovazioni per le piccole imprese, con una struttura centrale ridotta e punti di assistenza tecnica decentrati. Il d.lgs. 9 gennaio 1999, n. 1 ha creato Sviluppo Italia S.p.A., società per la promozione di attività produttive e nuova imprenditorialità, tra i cui scopi figura lo sviluppo della domanda di innovazione. Si tratta però di una società di sviluppo generale, con particolare riferimento al Mezzogiorno, non dell'agenzia descritta dalla promessa.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Obiettivo finale é consentire ad ogni editore di avere un solo canale generalista via etere terrestre e di cedere quelli in più

La promessa era portare ogni editore a un solo canale generalista via etere terrestre, con la cessione dei canali in più. La legge 31 luglio 1997, n. 249 ha vietato di rilasciare a uno stesso soggetto concessioni per più del 20 per cento delle reti televisive nazionali analogiche su frequenze terrestri (art. 2, c. 6): un tetto percentuale, non il limite di un solo canale. Le reti eccedenti potevano continuare a trasmettere su frequenze terrestri, in contemporanea via satellite o via cavo, fino a un termine da fissare dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base allo sviluppo dell'utenza via satellite e via cavo (art. 3, c. 6-7). Alla RAI la legge chiedeva un piano per trasformare una delle sue reti in un'emittente senza pubblicità, non la cessione di una rete (art. 3, c. 9). Il termine per il passaggio delle reti eccedenti al satellite o al cavo fu fissato dall'Autorità al 31 dicembre 2003 solo con la delibera n. 346 del 7 agosto 2001, dopo la fine dei governi valutati. La Corte costituzionale (sent. n. 466/2002) ha giudicato illegittima la mancanza nella legge di un termine certo e ha stabilito che non potesse superare il 31 dicembre 2003.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

L'obiettivo intermedio consiste nella contestuale cessione di una delle reti generaliste da parte sia della RAI che di Fininvest

La legge 31 luglio 1997, n. 249 ha fissato un limite del 20 per cento delle reti televisive nazionali analogiche per soggetto (art. 2, comma 6) e ha obbligato le reti in eccesso a trasmettere esclusivamente via satellite o via cavo, ma solo dalla data che l'Autorità avrebbe indicato in seguito (art. 3, commi 6 e 7). Nessuna rete generalista è stata ceduta né da RAI né da Fininvest durante il mandato. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha indicato il 31 dicembre 2003 come termine con la delibera n. 346 del 7 agosto 2001, dopo la fine del governo Amato II. La Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non fissava un termine finale certo e non prorogabile (sentenza n. 466 del 2002).

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Il canone annuo coprirà i costi del servizio pubblico [...] la rete generalista della RAI potrà competere sul libero mercato della pubblicità solo per una parte

La legge 31 luglio 1997, n. 249 (art. 3, comma 9) ha imposto alla RAI di presentare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 1998, un piano per trasformare una delle sue reti in un'emittente senza risorse pubblicitarie, entro un termine da fissare poi dall'Autorità. La RAI presentò il progetto «Nuova Rai Tre», su cui la Commissione parlamentare di vigilanza diede parere favorevole. Il termine fu fissato solo dopo il mandato, con la delibera dell'Autorità n. 346 del 7 agosto 2001, al 31 dicembre 2003: nel mandato nessuna rete RAI ha rinunciato alla pubblicità. Non risultano inoltre atti che abbiano fatto coprire dal canone i costi del servizio pubblico, premessa della limitazione promessa.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

è necessario un nuovo statuto che recepisca le linee strategiche del servizio pubblico, e le fonti di nomina degli organi di governo della RAI

Non risultano atti, tra il 1996 e il 2001, che abbiano dato alla RAI un nuovo statuto con le linee strategiche del servizio pubblico o cambiato le fonti di nomina dei suoi organi. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha riscritto in via transitoria le regole sul consiglio di amministrazione. Ha lasciato però la nomina dei cinque consiglieri ai Presidenti di Camera e Senato d'intesa, aggiungendo la revoca su proposta di due terzi della Commissione di vigilanza. Il disegno di legge del governo sul sistema delle comunicazioni (Atto Senato n. 1138), presentato nel luglio 1996 e contenente norme sulla RAI, non è stato approvato entro la fine della legislatura. Le regole di nomina sono cambiate solo con la legge 3 maggio 2004, n. 112.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

disposizioni a favore della concorrenza nella realizzazione e nell'esercizio di reti TLC e TV-cavo

La promessa chiedeva norme a favore della concorrenza nelle reti di telecomunicazione e nella TV via cavo. La legge 31 luglio 1997, n. 249 (art. 4) ha subordinato a una licenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'installazione non in esclusiva delle reti via cavo e l'esercizio delle reti di telecomunicazione. Il DPR 19 settembre 1997, n. 318 ha abolito i diritti esclusivi, comprese le restrizioni alla capacità di trasmissione delle reti TV via cavo, e ha previsto l'interconnessione tra le reti pubbliche, comprese quelle via cavo. La telefonia vocale è rimasta in esclusiva fino al 1° gennaio 1998.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

limiti ed obblighi del gestore oggi monopolista nella realizzazione e nella gestione di reti TLC e TV-cavo

La promessa era fissare limiti e obblighi per l'operatore allora monopolista nella realizzazione e gestione delle reti di telecomunicazioni e di televisione via cavo. Il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (G.U. 22 settembre 1997) affida all'Autorità il compito di assicurare l'interconnessione delle reti pubbliche, comprese quelle televisive via cavo, e obbliga gli operatori a negoziarla (art. 4). Agli operatori con notevole forza di mercato impone in più obblighi di non discriminazione nell'interconnessione (art. 4, comma 7) e la separazione contabile tra reti e servizi (art. 9). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sull'applicazione.

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