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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

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Le schede

Promessa per promessa

250 schede

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la radicale riorganizzazione: [...] della imposta di registro

La promessa era una radicale riorganizzazione dell'imposta di registro, dentro un programma di semplificazione del fisco. I governi valutati sono intervenuti soprattutto sulla gestione dell'imposta. Il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 ha affidato dal 1999 al dipartimento del territorio la gestione degli atti immobiliari presso gli uffici del registro. Il d.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9 ha introdotto la registrazione degli atti immobiliari con procedure telematiche, su un modello unico informatico e con autoliquidazione dei tributi, da attivare in modo progressivo con decreti ministeriali. La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, c. 164) ha cambiato il calcolo del valore di rendite e pensioni ai fini del registro. La disciplina dell'imposta, contenuta nel testo unico del 1986, non è stata riordinata nel suo complesso.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la radicale riorganizzazione: [...] della imposta sul possesso di autoveicoli, natanti e aeromobili

La tassa di possesso degli autoveicoli è stata riorganizzata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 17). Dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore sono tassati in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali, con nuove tariffe uguali in tutte le Regioni; dal 1° gennaio 1999 riscossione, accertamento e contenzioso passano alle Regioni a statuto ordinario, e i tabaccai possono incassare la tassa. Dal 1998 cessa anche l'obbligo di esporre il contrassegno di pagamento. Per i natanti la tassa annuale di stazionamento sulle imbarcazioni da diporto era ancora dovuta nel 2003 con le regole precedenti, e non risultano interventi del governo sull'imposta sugli aeromobili.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

L'introduzione nella amministrazione di una unica e telematica "rete fiscale e contributiva"

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (G.U. n. 174 del 28 luglio 1997) attua la delega della legge 662/1996, che chiedeva di modernizzare la gestione delle dichiarazioni «in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti». Ha introdotto la dichiarazione unificata annuale e ha previsto che i contributi INPS e i premi INAIL siano determinati nella dichiarazione dei redditi. Ha disciplinato la presentazione delle dichiarazioni per via telematica, obbligatoria per i centri di assistenza fiscale dal 1998, e il versamento unitario di imposte e contributi dovuti a Stato, regioni ed enti previdenziali, con compensazione dei crediti. Una struttura di gestione ripartisce poi le somme tra gli enti. Il sistema unisce così per via telematica gestione fiscale e contributiva, come prometteva il programma.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

possibilità di pagare le imposte con qualunque mezzo di pagamento (assegni, carte di credito, bonifici bancari, ecc.)

La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 134, lettera e) ha delegato il governo a razionalizzare i versamenti delle imposte con «mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni». Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ha introdotto il versamento unificato con delega a banche convenzionate (art. 19), estendibile a Poste Italiane. All'art. 23 stabilisce che i contribuenti possono pagare anche con carte di debito, di credito e prepagate, con assegni bancari e circolari o con altri sistemi di pagamento. Le modalità operative sono rinviate a una convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

L'amministrazione deve inoltre creare nelle grandi città uffici a livello territoriale, per rispondere alle richieste dei contribuenti

La promessa chiedeva uffici territoriali nelle grandi città per rispondere ai contribuenti e offrire consulenza e assistenza tributaria. Gli uffici delle entrate, che riuniscono in un solo ufficio le competenze prima divise per imposta, erano previsti dal DPR 27 marzo 1992, n. 287, ma la loro attivazione è iniziata solo dalla metà del 1997. Secondo un documento della Commissione Finanze della Camera, il processo è stato poi accelerato e completato con le Agenzie fiscali, operative dal 1° gennaio 2001; l'Agenzia delle Entrate colloca la fine di questa fase nel 2002, con quasi 400 uffici al posto di oltre 1.000. I nuovi uffici dedicavano ampio spazio ad assistenza e informazione, ma alla fine del mandato la rete non era completa e non risulta un programma specifico per le grandi città.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

di riorganizzare l'amministrazione finanziaria secondo criteri aziendalistici, con operatori opportunamente selezionati e qualificati, pagati a prezzi di mercato

La promessa era riorganizzare l'amministrazione finanziaria con criteri aziendali, con personale selezionato, qualificato e pagato a prezzi di mercato. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ha istituito le agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio) con autonomia organizzativa e contabile e criteri di efficienza ed economicità. Le agenzie sono diventate operative il 1° gennaio 2001, con il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390. Il personale è regolato dal contratto collettivo e dalle norme sul lavoro privato, ma tra gli atti consultati non risulta una retribuzione a prezzi di mercato: la parte organizzativa è attuata, quella sul trattamento del personale no.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

l'introduzione di una norma generale antielusiva, alla stessa stregua di altri paesi europei

La promessa chiedeva una norma generale antielusiva, come in altri paesi europei. L'articolo 7 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (G.U. n. 249 del 24 ottobre 1997) ha inserito nel d.P.R. 600/1973 l'articolo 37-bis. Esso rende inopponibili al fisco gli atti privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti e a ottenere risparmi di imposta altrimenti indebiti. La norma si applica però solo a un elenco di operazioni (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di crediti e altre), quindi non copre tutti i comportamenti elusivi.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

L'autonomia tributaria regionale dovrà realizzarsi con forme di compartecipazioni ai grandi tributi erariali (IRPEF e/o IVA)

Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (GU n. 62 del 15 marzo 2000), emanato dal governo D'Alema II, ha soppresso dal 2001 alcuni trasferimenti erariali alle Regioni a statuto ordinario, tra cui quelli per la spesa sanitaria (art. 1). Li ha sostituiti con una compartecipazione regionale all'IVA, pari al 25,7 per cento del gettito del penultimo anno (art. 2), con l'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF dallo 0,5 allo 0,9 per cento e dall'1 all'1,4 per cento, compensato da una riduzione di 0,4 punti delle aliquote IRPEF statali (art. 3), e con una quota più alta dell'accisa sulla benzina (art. 4). La promessa chiedeva compartecipazioni a IRPEF e/o IVA: è stata realizzata con l'IVA. Il decreto è in vigore dal 30 marzo 2000; la compartecipazione si applica dal 2001.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

prevede trasferimenti perequativi di tipo orizzontale tra Regioni, in cui quelle più ricche contribuiscono ad integrare le risorse di quelle meno dotate

Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2000) ha soppresso dal 2001 i trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario e li ha sostituiti con una compartecipazione regionale all'IVA. Una parte di questo gettito confluisce in un Fondo perequativo nazionale per la «solidarietà interregionale»: le regioni con maggiore capacità fiscale concorrono al fondo e le quote spettanti a ciascuna regione dipendono dalla capacità fiscale, le cui distanze dalla media sono ridotte del 90%, e da fabbisogni sanitari, popolazione e dimensione. Il meccanismo però passa dallo Stato, che trattiene e redistribuisce il gettito, e non da trasferimenti diretti tra regioni: le analisi della SVIMEZ (2001) e di Strusi e Sabbadini (2005) lo descrivono come perequazione sostanzialmente verticale, con elementi orizzontali. La promessa è attuata in parte.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Ci si muoverà verso il superamento della Tosap e la sua trasformazione in un sistema di canoni e tariffe

La promessa era di muoversi verso il superamento della Tosap e la sua trasformazione in un sistema di canoni e tariffe da gestire in autonomia. L'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (GU n. 298 del 23 dicembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998) ha consentito a comuni e province di escludere con regolamento la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di sostituirla con un canone a carico del titolare della concessione, determinato in base a una tariffa fissata dall'ente. La norma è una facoltà degli enti, non un obbligo.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Per le Province dovrebbe bastare l'attribuzione delle imposta di trascrizione al PRA e sulle assicurazioni RC auto

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (governo Prodi I) ha attribuito alle Province i due tributi indicati dalla tesi. L'art. 56 ha consentito alle Province di istituire con regolamento un'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità al Pubblico registro automobilistico, con gettito alla Provincia e tariffe maggiorabili fino al 20 per cento. L'art. 60 ha assegnato alle Province, dal 1° gennaio 1999, il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

una riduzione degli scaglioni da sette a non più di quattro, con l'innalzamento dell'aliquota iniziale e l'abbassamento di quelle più elevate

Fino al 1997 l'IRPEF aveva sette scaglioni, con aliquote dal 10 al 51 per cento. Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 46), adottato in base alla delega della legge 662/1996, ha ridotto gli scaglioni a cinque dal 1998, con aliquote del 18,5, 26,5, 33,5, 39,5 e 45,5 per cento (circolare del Ministero delle finanze n. 3 del 9 gennaio 1998). L'aliquota iniziale è stata quindi alzata e quelle più elevate abbassate, come promesso, ma gli scaglioni sono scesi a cinque e non «a non più di quattro». Nel 2001 gli scaglioni erano ancora cinque: le leggi finanziarie successive hanno ridotto singole aliquote, non il loro numero.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

un aumento delle detrazioni di imposta sui redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo

Le detrazioni IRPEF per i redditi da lavoro sono state aumentate per entrambe le categorie. Nel 1997 la detrazione per il lavoro dipendente era di 784.634 lire, più un'ulteriore detrazione fino a 312.000 lire per i redditi più bassi, e quella per il lavoro autonomo e d'impresa di 213.570 lire. L'articolo 48 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ha riscritto l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi dal periodo d'imposta 1998, portandole fino a 1.680.000 lire per il lavoro dipendente e a 700.000 lire per il lavoro autonomo e d'impresa; lo stesso decreto ha fissato al 18,5% l'aliquota del primo scaglione. La legge 488/1999, il decreto-legge 268/2000 e la legge 388/2000 hanno poi alzato gli importi massimi a 2.220.000 e 1.110.000 lire.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

una revisione dell'ulteriore detrazione oggi esistente commisurandola al reddito complessivo del contribuente

Nel 1995 l'«ulteriore detrazione» Irpef (art. 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi) spettava ai lavoratori dipendenti con un reddito di lavoro dipendente fino a 14,5 milioni di lire, con importi decrescenti fino a 14.825.000 lire. Era quindi commisurata a una sola componente del reddito, come rilevava il programma. Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 48) ha riscritto l'art. 13 dal 1998 e ha fuso l'ulteriore detrazione con quella base in un'unica detrazione per lavoro dipendente. La nuova detrazione è però graduata sull'ammontare dei soli redditi di lavoro dipendente, non sul reddito complessivo del contribuente. Le leggi finanziarie per il 2000 e il 2001 ne hanno aumentato gli importi senza cambiare la base di calcolo. Sono graduate sul reddito complessivo solo due detrazioni minori introdotte nel 1999 e nel 2000 (art. 13, commi 2-ter e 2-quater), riservate a chi possiede esclusivamente alcuni tipi di reddito. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano commisurato l'ulteriore detrazione, o la detrazione che l'ha sostituita, al reddito complessivo.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

una revisione del sistema di detrazioni per carichi familiari al fine di aumentarne l'entità per il coniuge a carico, ma soprattutto [...] per i figli

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (governo Prodi I), all'articolo 47, ha riscritto dal 1998 le detrazioni per carichi di famiglia: per ogni figlio e per ogni altro familiare a carico indicato dall'articolo 433 del codice civile, come i genitori conviventi, ha fissato 336.000 lire, contro le 94.437 lire per figlio e le 130.592 lire per altro familiare in vigore fino ad allora. La legge finanziaria 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 6), approvata dal Parlamento il 18 dicembre 1999, ha portato lo stesso importo a 408.000 lire per il 2000, 516.000 per il 2001 e 552.000 dal 2002, con 240.000 lire in più per ogni figlio sotto i tre anni. La finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 2) lo ha aumentato ancora per i redditi fino a 100 milioni di lire: 552.000 lire per il 2001 e 588.000 dal 2002, e 616.000 e 652.000 per i figli successivi al primo. Per il coniuge a carico, il decreto del Presidente del Consiglio 26 luglio 1996 ha portato dal 1996 la detrazione da 817.552 lire a un importo che scende con il reddito, da 1.057.552 lire fino a 30 milioni a 817.552 oltre i 100 milioni. Gli aumenti hanno riguardato il coniuge e, in misura molto maggiore, i figli e gli altri familiari a carico, come chiedeva il programma.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la nostra proposta concentra l'imposizione in capo agli intermediari

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (governo Prodi I, in attuazione della delega della legge 662/1996) ha riordinato la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. Ha introdotto i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7), nei quali l'imposta sostitutiva è applicata e versata da banche, società di intermediazione e gestori, senza che il contribuente debba dichiarare quei redditi. I due regimi sono a scelta del contribuente, in alternativa alla dichiarazione. Il decreto è entrato in vigore il 1° luglio 1998.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la tassazione delle attività finanziarie sia estesa non solo agli interessi, ma anche al risultato netto delle gestioni finanziarie

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (governo Prodi I), in vigore dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione dei redditi finanziari oltre gli interessi. Ha introdotto un regime opzionale per le gestioni patrimoniali, con imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato maturato nell'anno, cioè sulla differenza tra il valore del patrimonio a fine e a inizio anno al netto di oneri e commissioni (art. 7). Il decreto ha riscritto anche la tassazione delle plusvalenze e dei redditi da strumenti derivati (art. 3).

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Le aliquote vanno tendenzialmente uniformate

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (governo Prodi I, in vigore dal 1° luglio 1998) ha riordinato la tassazione dei redditi finanziari, introducendo un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze del 12,5%, elevata al 27% per le partecipazioni qualificate (art. 5). Le aliquote non sono state però uniformate: dopo la riforma gli interessi su conti correnti e depositi bancari restavano soggetti a una ritenuta del 27%, quelli sulle obbligazioni con scadenza di almeno diciotto mesi al 12,5%. Nel mandato non è stata adottata un'aliquota unica; l'avvicinamento ha riguardato soprattutto le plusvalenze.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Riteniamo percorribile la via della suddivisione del reddito di impresa in due componenti da sottoporre a diversa imposizione

Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 (governo Prodi I, Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998) ha introdotto la «dual income tax», che divide il reddito d'impresa in due parti. L'art. 1 tassa al 19 per cento la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'aumento del capitale investito rispetto al 30 settembre 1996, fissata ogni anno con decreto ministeriale; il resto del reddito sconta l'aliquota ordinaria, con un'aliquota media non inferiore al 27 per cento. A differenza della tesi, l'agevolazione riguardava solo i nuovi apporti di capitale e non tutto il capitale proprio. Il decreto è stato abrogato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

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Per le case date in affitto, proponiamo: [...] la riduzione della percentuale di tassabilità del reddito effettivo

La legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, governo D'Alema I) ha ridotto di un ulteriore 30 per cento il reddito imponibile del proprietario per i contratti a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa (art. 8, comma 1). Per tutti gli altri affitti la quota imponibile è rimasta quella precedente: il canone ridotto forfettariamente del 15 per cento (art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi). La riduzione promessa è quindi arrivata solo per una parte dei contratti.

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Per le case date in affitto, proponiamo: [...] la riduzione di imponibile per morosità dell'inquilino

La legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8, comma 5, ha aggiunto all'art. 23 del Tuir una norma sui canoni di locazione abitativa non percepiti. I redditi da locazione di immobili abitativi, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte già versate sui canoni scaduti e non percepiti è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

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Per le case date in affitto, proponiamo: [...] la riduzione dell'imposta di registro sui contratti

La promessa era ridurre l'imposta di registro sui contratti di affitto. La legge 9 dicembre 1998, n. 431 (art. 8, c. 1) ha previsto che, per i contratti a canone concordato stipulati nei comuni ad alta tensione abitativa, la base imponibile dell'imposta proporzionale di registro sia assunta nella misura minima del 70% del canone annuo. La riduzione vale solo per questi contratti e non per le locazioni in generale.

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Per le case abitate dai proprietari proponiamo una progressiva riduzione dell'imposta di registro sui trasferimenti

La legge finanziaria 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 7, comma 6) ha ridotto dal 4 al 3 per cento l'aliquota dell'imposta di registro che si applicava, tra l'altro, all'acquisto agevolato della prima casa. All'inizio del mandato l'aliquota per le case di abitazione non di lusso acquistate con i requisiti per l'agevolazione era del 4 per cento. Lo stesso articolo ha ridotto di un quarto anche l'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) per i trasferimenti di abitazioni. La riduzione è avvenuta in un solo passaggio nel mandato, non in più tappe come lasciava intendere «progressiva».

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Per le case abitate dai proprietari proponiamo [...] un ampliamento della deducibilità IRPEF

La legge 13 maggio 1999, n. 133 (art. 18) ha sostituito la precedente agevolazione per l'abitazione principale con una deduzione dal reddito complessivo fino a 1.100.000 lire, elevata a 1.400.000 lire per il 1999. La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 2) ha poi portato la deduzione, dal periodo d'imposta 2000, da 1.800.000 lire fino all'intera rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Già la legge 27 dicembre 1997, n. 449 aveva introdotto la detrazione del 41 per cento delle spese di recupero edilizio e quella del 19 per cento degli interessi sui mutui per costruire l'abitazione principale. La deducibilità IRPEF per la casa abitata dal proprietario è stata dunque ampliata, come promesso.

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