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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

672 schede

mantenutawelfare

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

stanziare fondi specifici per favorire il trasporto e la mobilità delle persone con disabilità

La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 489-490) ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, con 5 milioni per il 2019. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 819) ha creato un fondo da 3 milioni per il 2021 e 6 milioni per il 2022 per i comuni che istituiscono posti di sosta gratuiti riservati ai veicoli delle persone con disabilità e alle donne in gravidanza. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 174) ha destinato ai comuni risorse per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità: 30 milioni per il 2022, fino a 120 milioni l'anno dal 2027.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutawelfare

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rendere obbligatorio, per essere accreditati e contrattualizzati, la trasparenza e la pubblicazione dei bilanci e della gestione economica dei servizi

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 15, in vigore dal 27 agosto 2022), presentata dal governo Draghi, ha obbligato le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario a pubblicare sul proprio sito i bilanci certificati e i dati sui servizi erogati e sull'attività svolta. La norma è stata aggiunta all'articolo 41 del decreto legislativo 33/2013, che già prevede che le Regioni includano il rispetto degli obblighi di pubblicità fra i requisiti per l'accreditamento. La stessa legge impone di scegliere con avviso pubblico e criteri trasparenti le strutture private con cui stipulare gli accordi. L'obbligo riguarda le strutture sanitarie e sociosanitarie che lavorano per il servizio sanitario, non i servizi solo sociali convenzionati dai Comuni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

potenziamento e capillare diffusione dei consultori

Il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022), sull'assistenza territoriale, indica come standard un consultorio familiare ogni 20.000 abitanti, con possibilità di uno ogni 10.000 nelle aree interne e rurali, e prevede che l'attività consultoriale possa svolgersi nelle Case della Comunità. Lo standard di un consultorio ogni 20.000 abitanti è già attribuito alla legge 34/1996 dall'Istituto superiore di sanità. Il decreto non stanzia risorse dedicate ai consultori né prevede l'apertura di nuove sedi (parla di consultori «ove presenti»). Nelle leggi di bilancio 2019, 2021 e 2022 non risultano stanziamenti specifici per i consultori. Non risultano quindi atti del governo che abbiano potenziato o diffuso i consultori.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

tutelando anche la donna che scelga di non portare avanti una gravidanza attraverso la presenza di personale non obiettore e percorsi assistenziali protetti

Non risultano atti dei governi che impongano o garantiscano la presenza di personale non obiettore nelle strutture. La circolare del Ministero della salute del 12 agosto 2020 (prot. 27166) ha aggiornato le linee di indirizzo sull'aborto farmacologico: ha esteso il metodo fino a 63 giorni (9 settimane) di gestazione e ha ammesso che si svolga in day hospital, in strutture ambulatoriali pubbliche collegate all'ospedale e nei consultori, senza ricovero obbligatorio. Ha dunque ampliato le modalità di accesso al percorso assistenziale, ma non incide sulla presenza di personale non obiettore, ed è un indirizzo alle Regioni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

garantire la procreazione medicalmente assistita a tutte le coppie, senza creare discriminazioni di sorta tra la fecondazione autologa e quella eterologa

La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 450) ha aumentato di 5 milioni di euro l'anno, per il 2021, 2022 e 2023, il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita (art. 18 della legge 40/2004), per riconoscere un contributo alle coppie con infertilità e sterilità, in particolare alle coppie residenti nelle Regioni dove le prestazioni non sono ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti. Il decreto del Ministro della salute del 5 agosto 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 12 ottobre 2021) ha ripartito tra le Regioni i 5 milioni del 2021, con gli stessi criteri previsti per il 2022 e il 2023. Non risultano invece modifiche alla legge 40/2004 o altri atti che garantiscano a tutte le coppie l'accesso alla procreazione assistita, omologa o eterologa. La possibilità dell'eterologa deriva dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014, precedente al periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Consentire alle donne di scegliere le indagini prenatali ritenute necessarie, ivi incluse le indagini di tipo invasivo come l’amniocentesi e la villocentesi

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che ampliano l'accesso a carico del Servizio sanitario nazionale alle indagini prenatali, comprese amniocentesi e villocentesi, per scelta della donna. Il decreto sui livelli essenziali di assistenza (DPCM 12 gennaio 2017, art. 59 e allegato 10C) esclude dalla partecipazione al costo la diagnosi prenatale invasiva solo a condizioni di rischio indicate nell'allegato, per esempio una probabilità di anomalia cromosomica pari o superiore a 1/300 nel primo trimestre o la presenza di un genitore portatore di alterazioni genetiche. Quel decreto è anteriore al periodo valutato e nel periodo non risulta un atto che ne abbia ampliato le condizioni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

uno sportello psicologico per i disagi dei giovani

Non è stato istituito uno sportello psicologico stabile in ogni scuola. Il decreto-legge 34/2020 (art. 231) ha aumentato di 331 milioni nel 2020 il fondo per il funzionamento delle scuole, anche per servizi di assistenza medico-sanitaria e psicologica, per l'anno scolastico 2020/2021. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 697-698) ha aumentato di 20 milioni di euro per il 2022 il fondo per il funzionamento delle scuole, per servizi di assistenza e supporto psicologico a personale, studenti e famiglie in relazione al Covid-19. Il decreto-legge 73/2021 (art. 33, comma 6-bis) ha inoltre istituito presso il Ministero della salute un fondo di 10 milioni per il 2021 per l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli, con priorità, tra l'altro, al supporto psicologico di bambini e adolescenti in età scolare. Sono misure temporanee, legate all'emergenza.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

implementazione delle risorse a favore dei servizi fitosanitari regionali e nazionali, e dei controlli che vigilino sul rispetto del PAN

Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021) ha istituito il Fondo per la protezione delle piante, con 3,5 milioni di euro l'anno dal 2021, da ripartire tra i servizi fitosanitari regionali per le attività contro gli organismi nocivi delle piante; sul fondo gravano anche i costi della partecipazione italiana all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (art. 57). Il decreto ha inoltre fissato la dotazione di personale del servizio fitosanitario e consentito alle regioni, dal 2022, di superare i limiti di spesa per le assunzioni indispensabili alla difesa fitosanitaria (art. 17). Queste risorse riguardano la protezione delle piante dagli organismi nocivi, non i controlli sul rispetto del Piano d'azione nazionale sull'uso dei prodotti fitosanitari: per questa parte non risultano stanziamenti dedicati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rivedere urgentemente il quadro normativo vigente, al fine di introdurre deroghe che consentano interventi mirati di lotta biologica, con l'utilizzo di antagonisti naturali

Il d.P.R. 5 luglio 2019, n. 102 (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 2019) ha riscritto l'art. 12 del d.P.R. 357/1997: l'immissione in natura di specie non autoctone resta vietata, ma può essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente, su istanza delle regioni, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico e previo studio del rischio. Il decreto del Ministero dell'ambiente del 2 aprile 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020) ha fissato i criteri e i contenuti dello studio del rischio anche per le specie usate come agenti di controllo biologico. Con il decreto n. 42967 del 9 giugno 2020 il Ministero ha autorizzato sei regioni e le due province autonome a rilasciare l'antagonista naturale Trissolcus japonicus contro la cimice asiatica (Halyomorpha halys); nel 2021 il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente ha dato parere favorevole al rinnovo, e il Ministero della transizione ecologica ha autorizzato alcune regioni a introdurre un secondo antagonista, Ganaspis brasiliensis, contro il moscerino Drosophila suzukii.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

anche mediante un incremento della spesa pubblica per l'istruzione, elevata agli standard europei

Secondo i conti delle amministrazioni pubbliche per funzione dell'ISTAT (spesa per l'istruzione in percentuale del PIL), l'Italia ha speso il 4,0% nel 2018 e nel 2019, il 4,3% nel 2020, il 4,2% nel 2021 e il 4,0% nel 2022; la serie coincide con quella pubblicata da Eurostat, che consente il confronto con la media dell'Unione europea: 4,6% nel 2018 e nel 2019, 4,9% nel 2020, 4,7% nel 2021 e 4,6% nel 2022. In valore assoluto la spesa è passata da 70,3 miliardi di euro nel 2018 a 80,1 nel 2022, ma il divario in rapporto al PIL non si è chiuso entro la fine della legislatura e non risulta un atto che abbia portato la spesa alla media europea.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la limitazione del numero di alunni per classe (massimo 20/22)

Non risultano atti che abbiano limitato a 20 o 22 il numero di alunni per classe. Il regolamento sulla formazione delle classi (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81), nel testo vigente a ottobre 2022, prevede ancora classi di scuola primaria di norma da 15 a 26 alunni (fino a 27 con i resti), classi prime della secondaria di primo grado da 18 a 27 alunni e classi iniziali della secondaria di secondo grado di norma con almeno 27 alunni. Il tetto di 20 alunni, di norma, riguarda le classi iniziali con alunni con disabilità ed era già previsto. Il decreto-legge 34/2020 (art. 231-bis) ha previsto che, solo per l'anno scolastico 2020/2021, con ordinanza ministeriale fosse possibile derogare, nei casi necessari per le misure anti-Covid, ai limiti minimo e massimo di alunni per classe: una misura temporanea, non una riduzione generale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ripristinare il tempo pieno e le compresenze nel primo ciclo d’istruzione

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 728-729) ha previsto un decreto del Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza unificata, per stabilire le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria, e ha aumentato il limite di spesa per le assunzioni in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella primaria. Non risulta invece un ripristino generale del tempo pieno né delle compresenze tagliate dalla riforma Gelmini. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 333) cita la compresenza solo come modalità per le ore di educazione motoria nelle classi a tempo pieno.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’assunzione del numero dei dirigenti scolastici necessari eliminando le reggenze

Non risultano atti del governo che prevedano l'assunzione di tutti i dirigenti scolastici necessari per eliminare le reggenze. La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 978-979) ha stabilito che, per l'anno scolastico 2021/2022, alle scuole con meno di 500 alunni (300 in piccole isole, comuni montani e aree con specificità linguistiche) non possono essere assegnati dirigenti con incarico a tempo indeterminato e che esse siano conferite in reggenza, autorizzando una spesa di 13,61 milioni di euro nel 2021 e di 27,23 milioni nel 2022. Un regime di reggenza per le scuole sotto una soglia di alunni era già previsto dal decreto-legge 98/2011 (art. 19, comma 5).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’estensione dei processi decisionali a strutture intermedie competenti periodicamente elette dal collegio docenti

Non risultano atti che estendano i processi decisionali a strutture intermedie elette periodicamente dal collegio dei docenti. La legge 107/2015, art. 1, comma 83, nel testo vigente a ottobre 2022, prevede che sia il dirigente scolastico a individuare fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano. Nel periodo valutato non risultano modifiche in questo senso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’aumento stipendiale di tutto il personale scolastico (Dirigenti, docenti e ATA)

Per i dirigenti scolastici la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 339-340) ha aumentato il fondo per la retribuzione di posizione di 20 milioni di euro dal 2022, più 8,3 milioni nel 2022 e 25 milioni nel 2023. Per il personale statale, scuola compresa, la legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 436 e 440) ha stanziato le risorse per i rinnovi contrattuali 2019-2021 e disposto un'anticipazione dei miglioramenti economici (0,42% dal 1° aprile 2019 e 0,7% dal 1° luglio 2019), e la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 609) ha fatto lo stesso per il triennio 2022-2024 (0,3% da aprile e 0,5% da luglio 2022). Un aumento stipendiale definitivo per docenti e personale ATA non è stato adottato entro il 22 ottobre 2022: il contratto 2019-2021 del comparto istruzione e ricerca è stato sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024, secondo l'ARAN.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Fin dal 2014, abbiamo proposto di mettere a punto un piano di assunzioni pluriennale di tutto il personale precario avente diritto

Sono stati adottati piani di assunzione e di stabilizzazione, ma non un piano pluriennale per tutti i precari aventi diritto. Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 ha previsto una procedura straordinaria per titoli ed esami per posti di docente della secondaria. Il decreto-legge 73/2021 (art. 59) ha poi disposto, per il 2021/2022, l'assegnazione dei posti vacanti con contratto a tempo determinato ai docenti in prima fascia delle graduatorie provinciali con almeno tre annualità di servizio, con percorso di formazione e prova per l'assunzione a tempo indeterminato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

abrogare la chiamata diretta ed eliminare gli ambiti introdotti dalla Legge n.107 del 2015

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 796) ha stabilito che dall'anno scolastico 2019/2020 le procedure di reclutamento e di mobilità dei docenti non possono più attribuire la titolarità su ambito territoriale. Il contratto integrativo sulla mobilità 2019-2022, firmato il 6 marzo 2019, assegna ai docenti la titolarità su scuola. Le norme della legge 107/2015 su ruoli regionali articolati in ambiti e su incarichi proposti dal dirigente scolastico (art. 1, commi 66 e seguenti, 79 e seguenti) non sono state però abrogate e figurano ancora nel testo consolidato, e non risulta approvata alcuna legge di abrogazione. Per questo l'impegno, che parlava di abrogare, è attuato solo in parte.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ripristinare l’inserimento dei docenti idonei ai concorsi nelle graduatorie di merito

Il decreto-legge 73/2021 (art. 59, comma 10, lettera d) aveva limitato le graduatorie dei concorsi ordinari per i docenti ai posti messi a concorso, come già prevedeva la legge 145/2018 (art. 1, comma 792, lettera h) per il concorso della secondaria. Nel periodo valutato la regola è stata corretta una sola volta: l'art. 47, comma 11, del decreto-legge 36/2022, nel testo della legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2022), integra le graduatorie dei concorsi ordinari e di quello per le discipline STEM (art. 59, commi 10, lettera d, e 15, lettera c, del decreto-legge 73/2021) con i candidati idonei che hanno raggiunto il punteggio minimo, nei limiti delle autorizzazioni di spesa. L'inserimento degli idonei è quindi ripristinato solo per quei concorsi e non come regola generale del reclutamento dei docenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Bisogna prevedere, dopo aver analizzato i dati, un piano per eliminare le suddette distorsioni

Non risultano atti del governo Conte I, Conte II o Draghi che contengano un'analisi dei dati e un piano per correggere la distribuzione territoriale dei docenti prodotta dal piano di assunzioni della legge 107/2015 (il programma parla di un esodo di docenti dal Sud al Nord). Il contratto sulla mobilità 2019-2022, firmato il 6 marzo 2019, ripartisce le disponibilità tra mobilità interprovinciale e professionale con aliquote prefissate (il 40% alla mobilità interprovinciale nel 2019/2020, il 30% nel 2020/2021, il 25% nel 2021/2022) e, per i docenti rimasti senza sede, prevede il movimento d'ufficio in base a una tabella di prossimità tra province: sono regole ordinarie di mobilità, non un piano di rientro.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Proponiamo l’internalizzazione di questi servizi, [...] procedendo al relativo scorrimento per la copertura dei circa 12 mila posti

La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 760) ha disposto che dal 1° gennaio 2020 le scuole statali svolgano i servizi di pulizia e ausiliari solo con personale proprio e ha autorizzato una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per assumere il personale delle imprese di pulizia con almeno dieci anni di servizio. Il decreto-legge 126/2019, nel testo convertito dalla legge 159/2019 (art. 2, comma 5), ha fissato la procedura in 11.263 posti di collaboratore scolastico, con assunzioni dal 1° marzo 2020, e ne ha autorizzata una seconda per i posti residui, per chi aveva almeno cinque anni di servizio. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 964) richiama i collaboratori assunti dal 1° marzo 2020 e autorizza la trasformazione a tempo pieno di 4.485 contratti a tempo parziale. I requisiti di servizio (dieci e cinque anni) erano più severi dei tre anni del programma, ma i posti previsti, 11.263, sono prossimi ai circa 12 mila indicati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ripristinare i 2020 posti ATA tagliati in legge di Stabilità 2015

La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, art. 1, comma 334) ha previsto che un decreto ministeriale rivedesse i criteri e i parametri delle dotazioni organiche del personale ATA in modo da ridurre i posti di 2.020 unità dal 2015/2016. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che ripristinino quei 2.020 posti: il comma è ancora nel testo. Le leggi di bilancio 2019 e 2021 hanno aumentato la dotazione organica ATA per altre finalità, cioè la trasformazione a tempo pieno di contratti di assistenti amministrativi e tecnici (legge 145/2018, art. 1, comma 738) e 1.000 posti di assistente tecnico per il primo ciclo (legge 178/2020, art. 1, comma 967), e hanno disposto l'internalizzazione dei servizi di pulizia e la copertura di 2.288 posti già vacanti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ripristinare le supplenze brevi

Il divieto di conferire supplenze brevi al personale ATA, introdotto dalla legge 190/2014 (art. 1, comma 332), è rimasto in vigore per tutto il periodo: la circolare del ministero del 29 luglio 2022 ricorda che i dirigenti scolastici non possono sostituire gli assistenti tecnici, gli assistenti amministrativi (salvo scuole con meno di tre posti in organico) e i collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza. L'unica deroga indicata, per gli assistenti dal trentesimo giorno, viene dalla legge 205/2017 (art. 1, comma 602), approvata prima dei governi valutati. Per l'anno scolastico 2020/2021 il decreto-legge 34/2020 (art. 231-bis) ha consentito incarichi temporanei aggiuntivi di personale ATA per l'emergenza epidemiologica, senza modificare il divieto. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che ripristinino le supplenze brevi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere regolari concorsi per l’assunzione dei DSGA, tutelando chi ha maturato l'esperienza in questo ruolo

Il bando del primo concorso per direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018 sotto il governo Conte I, ha messo a concorso 2.004 posti. Il concorso era previsto dalla legge 205/2017 (art. 1, comma 605), del governo precedente. Il bando ha ammesso anche gli assistenti amministrativi privi della laurea richiesta che avevano svolto almeno tre anni di funzioni di DSGA negli ultimi otto, con una riserva del 30% dei posti al personale ATA di ruolo. Il decreto-legge 126/2019 (art. 2, comma 6) ha poi esteso la progressione ai facenti funzione assistenti amministrativi di ruolo e ha portato al 30% la quota di idonei del concorso. Il regolamento dei concorsi successivi è stato emanato con il decreto ministeriale 28 giugno 2022, n. 146 (Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2022). Nel periodo valutato è stato però bandito un solo concorso: l'impegno a prevedere «regolari concorsi» è attuato solo in parte.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ampliare l'organico ATA sulla base del fabbisogno delle scuole assicurando almeno un collaboratore scolastico per ciascun piano dell’edificio

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che modifichino i criteri di formazione dell'organico ATA o assicurino un collaboratore scolastico per ogni piano dell'edificio. L'organico è stato ritoccato in modo limitato: la legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 738) ha incrementato la dotazione degli assistenti amministrativi e tecnici in corrispondenza della trasformazione a tempo pieno dei loro contratti; la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 967) ha aggiunto 1.000 posti di assistente tecnico, mentre i 2.288 posti ATA di cui al comma 964 erano già vacanti. Per il 2020/2021 il decreto-legge 34/2020 (art. 231-bis) ha consentito incarichi temporanei aggiuntivi, solo per l'emergenza. L'internalizzazione dei servizi di pulizia ha riguardato posti di collaboratore scolastico già previsti in organico e accantonati, che la legge 145/2018 (art. 1, comma 760) ha reso nuovamente disponibili: è una misura distinta, valutata nella scheda dedicata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026