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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

153 schede

in parteistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Al fine di stabilire un tetto a stipendi e rimborsi parlamentari, nonché ricondurre il sistema dei vitalizi al sistema pensionistico

La promessa riguardava due cose. Sui vitalizi la parte è stata attuata: la Camera il 12 luglio 2018 e il Senato il 16 ottobre 2018 hanno ricalcolato con il metodo contributivo i vitalizi per gli anni di mandato fino al 2011, dal 1° gennaio 2019, e la legge di bilancio 2019 ha imposto lo stesso alle Regioni (scheda corrispondente di «Il conto»). Sul tetto a stipendi e rimborsi non risultano leggi né delibere delle Camere che nel periodo abbiano introdotto un limite nuovo: alla Camera indennità, diaria e rimborso per l'esercizio del mandato restano agli importi ridotti fissati tra il 2006 e il 2012. Un disegno di legge di senatori del M5S per ridurre l'indennità (S. 2161, presentato il 30 marzo 2021) è stato assegnato alla commissione Affari costituzionali del Senato il 29 aprile 2021, ma l'esame non è mai iniziato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l' obbligo di osservare codici etici o di autoregolamentazione nella pubblicità, nei vari mezzi di comunicazione, [...] nelle società del settore pubblico e privato

Non è stato introdotto un obbligo generale di osservare codici etici o di autoregolamentazione nella pubblicità e nelle società pubbliche e private, ma due atti del periodo intervengono sui contenuti discriminatori. Il decreto-legge 121/2021, con una norma aggiunta dalla legge di conversione 156/2021, ha inserito nel codice della strada il divieto di pubblicità sulle strade e sui veicoli con messaggi sessisti o stereotipi di genere offensivi. Il nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo 208/2021, art. 43, comma 2) affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, il compito di promuovere codici di co-regolamentazione e di autoregolamentazione per far rispettare il divieto di comunicazioni commerciali discriminatorie, anche in base al sesso. Per gli altri mezzi di comunicazione e per le società non risultano obblighi analoghi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assicurando l'impiego dei prodotti agroalimentari a filiera corta nelle mense scolastiche, degli ospedali e in altri ambiti della Pubblica Amministrazione

Il decreto del Ministro dell'ambiente del 10 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020) ha adottato i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e per le derrate alimentari. Valgono per le mense scolastiche, per quelle di uffici, università e caserme e per quelle di ospedali, strutture assistenziali e detentive. Il chilometro zero e la filiera corta sono però solo un criterio premiante, cioè danno punti nelle gare, e non un obbligo di impiego di questi prodotti. La legge 17 maggio 2022, n. 61, di iniziativa parlamentare, ha definito i prodotti a chilometro zero e quelli da filiera corta e ha permesso a Stato, regioni ed enti locali di favorire l'incontro tra i produttori e i gestori della ristorazione collettiva, senza renderne obbligatorio l'impiego nelle mense.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il Movimento 5 Stelle propone che sia indicata in etichetta la provenienza delle materie prime

Non è stato introdotto l'obbligo generale di indicare in etichetta l'origine delle materie prime. Il decreto-legge 135/2018, con una norma aggiunta dalla legge di conversione 12/2019, ha modificato la legge 4/2011 per affidare a un decreto la scelta dei casi in cui indicare la provenienza è obbligatorio. Il decreto del 1° aprile 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 170 dell'8 luglio 2020) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo per la pasta di semola di grano duro, il riso e i derivati del pomodoro, introdotto nel 2017. Il decreto del 6 agosto 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 16 settembre 2020) ha esteso l'obbligo alle carni suine trasformate. Restano esclusi molti altri alimenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

obbligare all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile, impostare limite di spesa

L'articolo 9-quater del decreto-legge 87/2018, inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, ha previsto che l'accesso a slot machine e videolottery sia consentito solo con la tessera sanitaria, per impedire il gioco ai minori, e che dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi senza meccanismi contro l'accesso dei minori siano rimossi, con una sanzione di 10.000 euro per apparecchio. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (art. 27, comma 4) ha poi limitato l'obbligo, per le slot, a quelle collegate a un sistema di gioco da remoto, la cui introduzione è stata rinviata più volte. Non risulta invece alcun limite di spesa legato alla tessera.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

registrazione delle somme giocate, per ogni comune e forma di azzardo; massima pubblicità e consultabilità dei dati per i cittadini

La legge di conversione del decreto dignità (art. 9-ter del decreto-legge 87/2018, legge 96/2018) ha affidato al Ministero dell'economia, d'intesa con il Ministero della salute, il monitoraggio dell'offerta di gioco con una banca dati sul volume e sulla distribuzione territoriale del gioco, con una relazione annuale alle Camere. La legge 145/2018 (art. 1, comma 569) ha messo a disposizione dei comuni, dal 1° luglio 2019, gli orari di funzionamento delle videolottery; con l'applicativo S.M.A.R.T. dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli i comuni vedono anche i volumi di gioco per comune e tipo di gioco, ma l'accesso è riservato agli enti locali. I dati pubblici per comune esistevano già: quelli del 2016 sono stati pubblicati nel marzo 2018 e quelli del 2019, per il solo gioco fisico, nel marzo 2020. Non è stata introdotta una pubblicazione periodica aperta ai cittadini che copra ogni forma di gioco.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

recuperare integralmente tutte le risorse economiche sottratte in questi anni con le diverse misure di finanza pubblica, [...] attraverso il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale

Il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale a carico dello Stato è stato aumentato: 114.439 milioni di euro nel 2019, con aumenti di 2.000 milioni nel 2020 e di altri 1.500 nel 2021 (legge 145/2018, art. 1, comma 514), poi 121.370,1 milioni nel 2021, anche per misure legate al Covid-19 (legge 178/2020, art. 1, comma 403), e 124.061 milioni nel 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 258). Secondo i conti delle amministrazioni pubbliche dell'Istat, la spesa pubblica per la sanità è passata dal 6,7% del PIL nel 2018 al 7,8% nel 2020, nell'emergenza, ed è scesa al 6,9% nel 2022, sotto i livelli del 2009-2015 (tra il 7,0% e il 7,4%). Le risorse sono cresciute, ma non risulta un recupero integrale e stabile di quelle ridotte negli anni precedenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

dare attuazione all’articolo 14 della Legge n°161/2014 prevedendo per le Regioni [...] disposizioni in ordine alla carenza delle figure professionali dei settori dell’emergenza/urgenza

Nessun atto ha adottato piani di assunzione per il personale dell'emergenza-urgenza, con oneri e tempi di attuazione per le Regioni, come chiedeva il programma. Il governo Draghi ha però adottato due misure mirate a questo settore con la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234). I commi 272-273 dell'art. 1 hanno consentito ai medici con almeno 36 mesi di servizio nel sistema 118 di accedere agli incarichi convenzionali a tempo indeterminato del 118 anche senza il diploma di formazione in medicina generale. I commi 293-294 hanno previsto un'indennità specifica per medici e personale sanitario dei pronto soccorso, da definire nei contratti collettivi, con 90 milioni di euro l'anno dal 2022. Le altre misure sul personale del periodo, come l'ammissione degli specializzandi ai concorsi (legge 145/2018) e i reclutamenti per il Covid-19, erano generali e non riguardavano in modo specifico l'emergenza-urgenza.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

realizzare un sistema di controllo centralizzato, anche attraverso funzioni ispettive demandate al Ministero della salute

Il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria (decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020) affida al Ministero il calcolo annuale degli indicatori per ogni Regione e prevede audit del Ministro con le singole Regioni e la segnalazione al Ministro dei casi di inerzia. Il Patto per la salute 2019-2021, firmato in Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre 2019, ha aggiunto l'«Intervento di potenziamento dei Lea»: la Regione con gravi criticità deve presentare un piano e, se non lo fa o il piano non è adeguato, il Ministro della salute lo predispone dopo una diffida. Non sono state invece attribuite al Ministero funzioni ispettive né poteri sanzionatori sulle Regioni. Il decreto-legge 35/2019 (artt. 8 e 9) ha previsto il supporto di Agenas e della Guardia di finanza solo per i commissari della Calabria.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

un nuovo sistema di valutazione dei LEA che sia più obiettivo ed aderente alla realtà e attraverso l’effettiva integrazione con il piano nazionale esiti (PNE)

Il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, di concerto con il Ministro dell'economia (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019), ha introdotto il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, dopo l'intesa con le Regioni del 13 dicembre 2018. Sostituisce i decreti precedenti con un insieme di indicatori su prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera e con un punteggio regionale sui livelli essenziali di assistenza, ed è in vigore dal 1° gennaio 2020. Tra gli indicatori ospedalieri ce ne sono alcuni di esito, come la mortalità a 30 giorni dopo un bypass aorto-coronarico o un ictus. Il decreto non prevede però alcun collegamento con il Programma nazionale esiti, la cui integrazione era indicata espressamente nella promessa.

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in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

piano ordinario ed esaustivo di assunzioni dei sanitari mancanti

Il governo non ha adottato un piano ordinario e complessivo di assunzioni dei sanitari mancanti. Ha invece alzato il tetto di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale (decreto-legge 35/2019, art. 11) e ha consentito per l'emergenza Covid assunzioni straordinarie in deroga ai limiti di spesa: la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 423) le ha prorogate al 2021 e quella 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 268) ha permesso di assumere a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2022, il personale sanitario reclutato a termine con almeno diciotto mesi di servizio. Si tratta di misure su porzioni del personale e in gran parte temporanee, non di un piano che copra tutti i posti mancanti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre l’obbligo di dichiarazione pubblica affinché siano rese conoscibili tutte le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti dell’area sanitaria e amministrativa

La legge 31 maggio 2022, n. 62 (cosiddetto Sunshine Act, di iniziativa parlamentare, in vigore dal 26 giugno 2022) rende conoscibili i rapporti economici tra imprese e operatori sanitari. Le erogazioni sopra i 100 euro, o sopra i 1.000 euro l'anno, e gli accordi di consulenza, docenza o partecipazione a eventi vanno pubblicati in un registro telematico pubblico del Ministero della salute, «Sanità trasparente». L'obbligo di comunicazione è però delle imprese, non dei professionisti. Il registro doveva essere istituito entro sei mesi, con modalità fissate da un decreto del Ministro della salute. Gli obblighi si applicano dal secondo semestre successivo all'avviso di avvio del registro in Gazzetta Ufficiale, quindi non potevano operare entro il 22 ottobre 2022, fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre rigorosi strumenti di verifica che consentano di annullare l’accreditamento e il convenzionamento laddove non siano rispettate tutte le condizione contrattuali

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 15, in vigore dal 27 agosto 2022) ha modificato le regole su accreditamento e accordi contrattuali delle strutture private. Per le nuove strutture e attività, l'accreditamento tiene conto anche dei risultati già ottenuti e degli esiti dei controlli. Le strutture con cui stipulare gli accordi si scelgono periodicamente con avviso pubblico, valutando l'attività svolta e gli esiti dei controlli. Non alimentare il fascicolo sanitario elettronico è «grave inadempimento» degli accordi. Le modalità dei controlli sono rimesse a un decreto del Ministro della salute, il cui termine scadeva il 25 novembre 2022, dopo il periodo valutato. Non c'è un sistema generale che revochi accreditamento e convenzionamento per qualsiasi condizione contrattuale violata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’introduzione di misure volte a rendere uniforme, pubblico e tracciabile l’intero processo dell’e-procurement

La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, art. 1, commi 411-415) aveva previsto ordini elettronici per gli acquisti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il governo Conte I li ha attuati con il decreto del Ministro dell'economia del 7 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2018). Il decreto fa passare gli ordini di beni e servizi dal Nodo di smistamento degli ordini (NSO) della Ragioneria generale dello Stato. Il decreto del 27 dicembre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2020) ha reso obbligatorio il sistema dal 1° febbraio 2020 per i beni e dal 1° gennaio 2021 per i servizi. Dal 2021 per i beni e dal 2022 per i servizi non si possono pagare fatture senza gli estremi dell'ordine. Il regolamento 12 agosto 2021, n. 148 ha poi disciplinato la digitalizzazione e la tracciabilità delle procedure di gara per tutte le amministrazioni. Restano fuori la programmazione dei fabbisogni, la logistica e le giacenze, e non c'è una pubblicazione dell'intera filiera degli acquisti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre l'obbligo di trasparenza e pubblicità nella contrattazione del prezzo dei farmaci fra l'agenzia italiana del farmaco e le case farmaceutiche

Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 agosto 2019 (firmato dalla ministra Grillo, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020), previsto dalla legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 553), ha fissato per via normativa criteri e fasi con cui l'Aifa negozia i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e richiama nelle premesse la necessaria trasparenza. Impone alle aziende di fornire all'Aifa informazioni su prezzi e condizioni di rimborso in altri Paesi, contributi pubblici alla ricerca e, a regime, dati annui di vendita, fatturato, costi di marketing e status brevettuale. Il decreto però non prevede la pubblicazione degli accordi negoziali: la trasparenza riguarda la procedura e le informazioni dovute all'Aifa, non l'esito per il pubblico.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere che le case farmaceutiche forniscano tutta la documentazione disponibile relativa alle fasi di ricerca e sviluppo di un medicinale

Il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020) impone alle aziende, per accedere alla negoziazione di prezzo e rimborso, di presentare all'Aifa la documentazione scientifica ed economica, la quantificazione dei contributi pubblici ai programmi di ricerca e sviluppo e ogni altra informazione utile, incluso lo status brevettuale (art. 2, comma 2). Quando non esistono medicinali comparatori, l'azienda deve motivare la proposta di prezzo anche in funzione dei costi di ricerca e sviluppo e di produzione sostenuti (art. 3, comma 7). Il decreto però non obbliga a consegnare in ogni caso tutta la documentazione disponibile sulle fasi di ricerca e sviluppo del medicinale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre, con legge ordinaria, la licenza obbligatoria quando per problemi di sanità pubblica, la tutela della salute dei cittadini deve prevalere

La legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 77/2021, ha inserito nel codice della proprietà industriale l'art. 70-bis (art. 56-quater del decreto), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2021. La norma consente licenze obbligatorie su brevetti rilevanti per medicinali e dispositivi medici essenziali, concesse con decreto del Ministro della salute e del Ministro dello sviluppo economico, con adeguata remunerazione al titolare. È però limitata ai casi di emergenza nazionale sanitaria dichiarata e a difficoltà di approvvigionamento, non a ogni caso in cui la salute pubblica debba prevalere sulla proprietà intellettuale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

definizione di un'unica autorità di riferimento per i cittadini con funzione di coordinamento di tutti gli organismi di controllo previsti

Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 (Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021), che adegua le norme nazionali al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, ha designato il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali come autorità competenti per i controlli sull'immissione in commercio e sull'uso dei prodotti fitosanitari (art. 2, comma 1). Al Ministero della salute ha affidato il coordinamento dei controlli tra tutte le autorità competenti (art. 2, comma 9) e il ruolo di organismo unico di coordinamento, a cui le autorità trasmettono ogni anno gli esiti dei controlli (art. 3). Non è stata però istituita un'autorità di riferimento per i cittadini: i controlli restano affidati a più amministrazioni, sono esclusi quelli sulle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi e la protezione delle piante dagli organismi nocivi resta al Ministero delle politiche agricole (art. 2, comma 3).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

adottando un piano nazionale di eradicazione del virus dell'epatite C

L'articolo 25-sexies del decreto-legge 162/2019, inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in vigore dal 1° marzo 2020), ha previsto uno screening nazionale gratuito dell'epatite C «al fine di prevenire, eliminare ed eradicare» il virus. Era destinato ai nati dal 1969 al 1989, alle persone seguite dai servizi per le dipendenze e ai detenuti, con 30 milioni per il 2020 e 41,5 milioni per il 2021. Il decreto del Ministro della salute del 14 maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'8 luglio 2021) ne ha definito criteri e modalità. Si tratta però di un programma sperimentale per il biennio 2020-2021, non di un piano nazionale organico di eradicazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere incentivi fiscali per coloro che investono in ricerca sulle malattie rare o su farmaci orfani

L'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175 (testo unico sulle malattie rare, in vigore dal 12 dicembre 2021) prevede, dal 2022, un credito d'imposta del 65% sulle spese di ricerca su malattie rare e farmaci orfani, fino a 200.000 euro l'anno per beneficiario e 10 milioni di spesa complessiva annua. Può usarlo chi svolge la ricerca o chi finanzia progetti di enti di ricerca. Il credito richiede però un regolamento del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi. Il regolamento non è stato emanato entro il 22 ottobre 2022: a marzo 2026 il suo iter non era ancora concluso, quindi nel periodo il credito non era utilizzabile.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

garantire gli screening neonatali necessari ad individuare tutte le malattie per le quali esiste una terapia

La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 544) ha esteso lo screening neonatale obbligatorio, previsto dalla legge 167/2016 per le malattie metaboliche ereditarie, alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale, con 4 milioni l'anno in più dal 2019. Ha anche previsto che il Ministero della salute riveda almeno ogni due anni l'elenco delle patologie in base alle nuove evidenze. Nel periodo però il decreto che aggiorna l'elenco nazionale delle patologie non è stato adottato: nel giugno 2023 il Ministero indicava ancora in corso l'iter di approvazione. La legge 175/2021 sulle malattie rare ha poi destinato fondi anche allo sviluppo di test di screening neonatale per le malattie rare curabili.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

determinare e garantire i livelli essenziali delle prestazioni a tutela dei diritti civili e sociali

I livelli essenziali delle prestazioni sono stati definiti solo per alcuni servizi. Il decreto-legge 4/2019 ha qualificato come livello essenziale il reddito di cittadinanza. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 797) ha fissato come livello essenziale dei servizi sociali un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, commi 159-171) ha dato una definizione generale dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e ha individuato i primi sei, tra cui i progetti per la vita indipendente e il «dopo di noi», rinviando gli altri a decreti successivi; il comma 172 ha fissato per gli asili nido un livello minimo del 33% dei posti da raggiungere entro il 2027. La legge 227/2021 ha delegato il governo a definire le procedure per i livelli essenziali delle prestazioni per le persone con disabilità, con decreti arrivati dopo la fine del governo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

intervenire presso le aziende con incentivi per sensibilizzarle e incentivare l'assunzione di persone con disabilità e caregiver

Nel periodo non risultano nuovi incentivi alle aziende per l'assunzione di persone con disabilità né di caregiver. Le leggi di bilancio hanno però rifinanziato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che sostiene le assunzioni: 10 milioni per il 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 520) e 5 milioni per il 2020 (legge 160/2019, art. 1, comma 332). Si tratta dell'incentivo già previsto dalla legge 68/1999, esteso con più risorse; per i caregiver non risulta alcuna misura di questo tipo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

tutelando anche la donna che scelga di non portare avanti una gravidanza attraverso la presenza di personale non obiettore e percorsi assistenziali protetti

Non risultano atti dei governi che impongano o garantiscano la presenza di personale non obiettore nelle strutture. La circolare del Ministero della salute del 12 agosto 2020 (prot. 27166) ha aggiornato le linee di indirizzo sull'aborto farmacologico: ha esteso il metodo fino a 63 giorni (9 settimane) di gestazione e ha ammesso che si svolga in day hospital, in strutture ambulatoriali pubbliche collegate all'ospedale e nei consultori, senza ricovero obbligatorio. Ha dunque ampliato le modalità di accesso al percorso assistenziale, ma non incide sulla presenza di personale non obiettore, ed è un indirizzo alle Regioni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026