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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

103 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

allevamenti di animali da pelliccia, che [...] intendiamo abolire definitivamente

La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 980-984; Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021) ha vietato l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni, volpi, cani procione, cincillà e animali di qualsiasi specie per ricavarne la pelliccia. Gli allevamenti autorizzati potevano tenere gli animali già presenti fino al 30 giugno 2022, senza riproduzione. La legge ha istituito anche un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per indennizzare gli allevamenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

intendiamo bandire anche le nuove frontiere della biotecnologia “cisgenesi” e “genome editing”

Non risultano atti dei governi valutati che vietino la cisgenesi e il genome editing. Nel periodo queste tecniche sono rimaste soggette alla disciplina europea sugli organismi geneticamente modificati, che ne regola autorizzazione, tracciabilità ed etichettatura senza vietarle. Con la sentenza del 25 luglio 2018 (causa C-528/16) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli organismi ottenuti con le nuove tecniche di mutagenesi sono OGM soggetti a quella disciplina. L'autorizzazione delle prove in campo di organismi ottenuti con editing genomico o cisgenesi è arrivata nel 2023 (decreto-legge 39/2023, art. 9-bis), dopo il periodo valutato, e va in senso opposto alla promessa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

interruzione delle autorizzazioni eccezionali dei prodotti fitosanitari

Le autorizzazioni eccezionali dei prodotti fitosanitari non sono state interrotte. Il regolamento (CE) 1107/2009 (art. 53) permette agli Stati membri di concederle per emergenze fitosanitarie, senza obbligarli a farlo, e il Ministero della salute ha continuato a concederle. Per esempio, il decreto del 12 marzo 2021 ha autorizzato in deroga per 120 giorni, dal 1° maggio 2021, un prodotto a base di abamectina da iniettare nel tronco dei pini. Non risultano atti del governo che abbiano fermato questa pratica.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

obbligo di allegare le schede di sicurezza dei prodotti ai decreti dirigenziali che autorizzano le deroghe

Non risultano atti del governo che impongano di allegare le schede di sicurezza dei prodotti ai decreti dirigenziali che autorizzano le deroghe, cioè le autorizzazioni eccezionali all'uso di prodotti fitosanitari per non più di 120 giorni previste dall'art. 53 del regolamento (CE) 1107/2009. Il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è rimasto quello del decreto interministeriale del 22 gennaio 2014: una bozza di aggiornamento è stata messa in consultazione dal 31 luglio al 15 ottobre 2019, ma non risulta adottata entro la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introduzione dell'obbligo di indicazione della dichiarazione dell'identità e della concentrazione della sostanza utilizzata

Non risultano atti del governo che introducano l'obbligo di dichiarare identità e concentrazione della sostanza utilizzata nei trattamenti con prodotti fitosanitari. Il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari resta quello del decreto interministeriale del 22 gennaio 2014: una bozza di aggiornamento è stata messa in consultazione dal 31 luglio al 15 ottobre 2019, ma non risulta adottata entro la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

[...] che la tossicità di un prodotto fitosanitario, sia calcolata non solo in base al principio attivo, ma anche [...] della formulazione del prodotto

Non risultano atti del governo che prevedano di calcolare la tossicità di un prodotto fitosanitario sulla formulazione completa e non solo sul principio attivo. La valutazione dei prodotti segue il regolamento (CE) 1107/2009, di competenza dell'Unione europea, e nel periodo non risulta alcun atto nazionale su questo punto. Il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari resta quello del decreto interministeriale del 22 gennaio 2014: una bozza di aggiornamento è stata messa in consultazione dal 31 luglio al 15 ottobre 2019, ma non risulta adottata entro la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

definizione di un'unica autorità di riferimento per i cittadini con funzione di coordinamento di tutti gli organismi di controllo previsti

Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 (Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021), che adegua le norme nazionali al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, ha designato il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali come autorità competenti per i controlli sull'immissione in commercio e sull'uso dei prodotti fitosanitari (art. 2, comma 1). Al Ministero della salute ha affidato il coordinamento dei controlli tra tutte le autorità competenti (art. 2, comma 9) e il ruolo di organismo unico di coordinamento, a cui le autorità trasmettono ogni anno gli esiti dei controlli (art. 3). Non è stata però istituita un'autorità di riferimento per i cittadini: i controlli restano affidati a più amministrazioni, sono esclusi quelli sulle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi e la protezione delle piante dagli organismi nocivi resta al Ministero delle politiche agricole (art. 2, comma 3).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

identificazione di un ente terzo, pubblico, che effettui la sperimentazione indipendente

Non risultano atti del governo che individuino un ente pubblico terzo incaricato della sperimentazione indipendente sui prodotti fitosanitari. Il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari resta quello del decreto interministeriale del 22 gennaio 2014: una bozza di aggiornamento è stata messa in consultazione dal 31 luglio al 15 ottobre 2019, ma non risulta adottata entro la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

implementazione delle risorse a favore dei servizi fitosanitari regionali e nazionali, e dei controlli che vigilino sul rispetto del PAN

Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021) ha istituito il Fondo per la protezione delle piante, con 3,5 milioni di euro l'anno dal 2021, da ripartire tra i servizi fitosanitari regionali per le attività contro gli organismi nocivi delle piante; sul fondo gravano anche i costi della partecipazione italiana all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (art. 57). Il decreto ha inoltre fissato la dotazione di personale del servizio fitosanitario e consentito alle regioni, dal 2022, di superare i limiti di spesa per le assunzioni indispensabili alla difesa fitosanitaria (art. 17). Queste risorse riguardano la protezione delle piante dagli organismi nocivi, non i controlli sul rispetto del Piano d'azione nazionale sull'uso dei prodotti fitosanitari: per questa parte non risultano stanziamenti dedicati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rivedere urgentemente il quadro normativo vigente, al fine di introdurre deroghe che consentano interventi mirati di lotta biologica, con l'utilizzo di antagonisti naturali

Il d.P.R. 5 luglio 2019, n. 102 (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 2019) ha riscritto l'art. 12 del d.P.R. 357/1997: l'immissione in natura di specie non autoctone resta vietata, ma può essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente, su istanza delle regioni, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico e previo studio del rischio. Il decreto del Ministero dell'ambiente del 2 aprile 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020) ha fissato i criteri e i contenuti dello studio del rischio anche per le specie usate come agenti di controllo biologico. Con il decreto n. 42967 del 9 giugno 2020 il Ministero ha autorizzato sei regioni e le due province autonome a rilasciare l'antagonista naturale Trissolcus japonicus contro la cimice asiatica (Halyomorpha halys); nel 2021 il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente ha dato parere favorevole al rinnovo, e il Ministero della transizione ecologica ha autorizzato alcune regioni a introdurre un secondo antagonista, Ganaspis brasiliensis, contro il moscerino Drosophila suzukii.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

proponiamo che in tema di elettromagnetismo l’Italia uniformi i propri limiti a quelli previsti dalla normativa europea

Non risultano atti che abbiano allineato i limiti italiani di esposizione elettromagnetica a quelli europei. I limiti restano quelli fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, richiamato dall'articolo 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (articolo 38, comma 6, convertito dalla legge 120/2020) ha riformulato l'articolo 8 della legge 36/2001 per impedire ai comuni di introdurre limitazioni generalizzate. Ha ribadito che limiti, valori di attenzione e obiettivi di qualità spettano allo Stato, ma non li ha modificati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Dovranno essere finalmente definiti e attribuiti i costi esterni del trasporto su gomma

Non risultano atti del governo, tra giugno 2018 e ottobre 2022, che definiscano e attribuiscano i costi esterni del trasporto su gomma. Nelle leggi di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) e 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), nel testo originario, l'espressione «costi esterni» compare una sola volta: nell'art. 1, comma 297, della legge n. 145/2018, dove il contributo alle imprese ferroviarie per il trasporto merci «tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale», senza quantificare né attribuire i costi del trasporto su gomma. Nell'elenco dei disegni di legge di iniziativa del governo della XVIII legislatura non figura alcuna proposta sul tema.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Sarà poi rivisto il sistema dei sussidi secondo l'approccio del danno arrecato

La revisione dei sussidi ambientalmente dannosi è stata avviata solo in parte. La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 98-99) ha previsto presso il Ministero dell'ambiente una Commissione con il compito di elaborare, entro il 31 ottobre 2020, una proposta per ridefinire dal 2021 le esenzioni su trasporto merci, navale e aereo, agricoltura e usi civili. La Commissione si è insediata il 13 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 il Ministero ha aperto una consultazione pubblica sulle prime proposte, riferite a sette esenzioni sui prodotti energetici. Lo stesso testo (comma 630) ha escluso dal gasolio commerciale i veicoli di categoria Euro 3 o inferiore dal 1° ottobre 2020 e quelli di categoria Euro 4 o inferiore dal 1° gennaio 2021. Le leggi di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e 2022 (legge n. 234/2021), nel testo originario, non contengono norme sui sussidi ambientalmente dannosi: non risulta adottata, entro il 22 ottobre 2022, una ridefinizione complessiva del sistema dei sussidi secondo il criterio del danno ambientale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

saranno contemplati strumenti di supporto per finanziare l’acquisto a fronte della rottamazione - vendita di un mezzo con motore endotermico

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 1031-1038) ha introdotto dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un contributo per chi acquista e immatricola un'auto nuova a basse emissioni (CO2 fino a 70 g/km e prezzo sotto 50.000 euro IVA esclusa). Il contributo è di 6.000 euro per emissioni fino a 20 g/km e di 2.500 euro tra 21 e 70 g/km se si consegna per la rottamazione un veicolo Euro 1-4. In assenza di rottamazione il contributo è ridotto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introduzione di meccanismi bonus-malus su acquisto o possesso di veicoli alimentati a benzina o gasolio, al di sopra di una certa potenza

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, commi 1031 e 1042-1045) ha introdotto dal 1° marzo 2019 un meccanismo bonus-malus sull'acquisto di auto nuove. Il bonus è il contributo per i veicoli con CO2 fino a 70 g/km. Il malus è un'imposta all'immatricolazione per i veicoli con oltre 160 g/km di CO2 (da 1.100 a 2.500 euro). La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, comma 651) ha poi rimodulato l'imposta per il 2021, con soglie più alte. La misura riguarda l'acquisto e l'emissione di CO2, non la potenza né il possesso del veicolo. La legge n. 160/2019 ha aggiunto una tassazione maggiore dei fringe benefit per le auto aziendali più inquinanti (art. 1, comma 632).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico degli aeroporti adeguando la normativa di riferimento ai nuovi standard e aggiornando le mappe acustiche aeroportuali

Non risultano atti dei governi valutati che adeguino in modo generale la normativa sull'inquinamento acustico degli aeroporti a nuovi standard. Nel periodo si registra solo un provvedimento su un singolo scalo: il decreto del Ministro dell'ambiente n. 345 del 18 dicembre 2018, che approva il piano di contenimento e abbattimento del rumore dell'aeroporto di Ciampino. La disciplina generale resta quella dei decreti legislativi 13/2005 e 194/2005, del decreto legislativo 42/2017 e del regolamento UE 598/2014. Quanto alle mappe acustiche, il loro aggiornamento ogni cinque anni, anche nel 2022, è un obbligo dei gestori aeroportuali già previsto dal decreto legislativo 194/2005 (articolo 3-bis), non un atto dei governi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

fermare le grandi navi a Venezia [...] prevedendo l’applicazione immediata del limite massimo di 40mila tonnellate di stazza previsti dalla legge;

Il decreto-legge 103 del 20 luglio 2021 del governo Draghi (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20/7/2021, convertito dalla legge 125/2021) ha dichiarato monumento nazionale il Bacino di San Marco, il Canale di San Marco e il Canale della Giudecca. Dal 1° agosto 2021 vi è vietato il transito di navi con stazza lorda superiore a 25.000 GT, o lunghezza oltre 180 metri, o altezza oltre 35 metri, o che usino in manovra combustibile con zolfo pari o superiore allo 0,1 per cento: un limite più stringente delle 40mila tonnellate citate dal programma. Il divieto riguarda queste vie d'acqua del centro di Venezia e non l'intera laguna. Il decreto ha previsto contributi per le compagnie di navigazione e per il gestore del terminal e punti di attracco temporanei.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici anche nel periodo di produzione della melata dei fruttiferi

La legge 313/2004 (art. 4) affida alle Regioni il compito di fissare limiti e divieti, con le relative sanzioni, per i trattamenti con fitosanitari ed erbicidi tossici per le api durante la fioritura. Il decreto-legge 104/2020, all'art. 58-ter inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, ha esteso questi limiti anche al caso di «presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero»: una formula che può comprendere la melata, ma non la nomina. Non è un divieto nazionale diretto: limiti, divieti e sanzioni restano affidati alle Regioni.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

creazione di corridoi ecologici per la protezione degli impollinatori

Il programma prometteva la creazione di corridoi ecologici per proteggere gli impollinatori. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che istituiscano o finanzino corridoi ecologici dedicati agli impollinatori: non ve ne sono nelle leggi di bilancio dal 2019 al 2022 né tra i disegni di legge del governo. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, commi 859-860) ha rifinanziato il fondo per la filiera apistica destinando una parte, tra l'altro, all'incentivazione dell'impollinazione con le api, che è un'altra misura. Nel marzo 2026 l'ISPRA indica che il Piano di azione nazionale per la tutela degli impollinatori, previsto dalla Strategia nazionale per la biodiversità 2030, era ancora in fase di redazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

È necessario sanzionare chi non fornisce i dati senza adeguata motivazione.

Il programma chiedeva di sanzionare chi non fornisce dati ambientali senza adeguata motivazione. L'accesso all'informazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 195/2005, il cui testo, nella versione vigente al 21 ottobre 2022, non è stato modificato dopo il 2010 e non prevede sanzioni per le autorità che negano o omettono l'informazione. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano una sanzione di questo tipo.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Intendiamo introdurre il principio di sostenibilità ambientale in luogo di sviluppo sostenibile

Il programma proponeva di introdurre il principio di sostenibilità ambientale al posto di quello di sviluppo sostenibile nel codice dell'ambiente. L'art. 3-quater del decreto legislativo 152/2006, nel testo vigente al 21 ottobre 2022, continua a prevedere il «principio dello sviluppo sostenibile». Non risultano disegni di legge del governo né atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che sostituiscano il principio.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il primo principio introdotto è quello della separazione della tutela predisposta in favore delle risorse naturali, dalla tutela della salute umana

Il programma proponeva di introdurre nel Codice dell'ambiente il principio della tutela delle risorse naturali separata da quella della salute umana. Nel testo vigente al 22 ottobre 2022 gli articoli da 3-bis a 3-sexies del decreto legislativo 152/2006 (principi generali) sono identici a quelli in vigore il 1° giugno 2018. La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2022, in vigore dal 9 marzo 2022) ha aggiunto all'articolo 9 della Costituzione il comma «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». La norma non enuncia però il principio promesso né rende giuridicamente rilevante ogni pregiudizio alle risorse naturali a prescindere da un danno alla salute. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che introducano quel principio.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

L’accesso alle informazioni ambientali relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio deve essere, a nostro parere, riconosciuto come un diritto fondamentale

Il programma chiedeva di riconoscere l'accesso alle informazioni ambientali come diritto fondamentale. L'articolo 3-sexies del decreto legislativo 152/2006 consente già a chiunque, senza dimostrare un interesse giuridicamente rilevante, di accedere alle informazioni sullo stato dell'ambiente e del paesaggio. Il suo testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018, e la riforma costituzionale del 2022 (legge costituzionale 1/2022, che ha modificato gli articoli 9 e 41) non menziona l'accesso alle informazioni. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che riconoscano questo diritto come fondamentale.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Infine occorrono sistemi di captazione, filtro e accumulo delle piogge provenienti dai tetti nonché di vasche di invaso

Il programma prevedeva, nei progetti di nuova edificazione e di recupero edilizio, sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque piovane dai tetti e vasche di invaso, con la detrazione fiscale del 65% dell'ecobonus. Tra il 1 giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 non risultano atti del governo né leggi che impongano questi sistemi agli edifici o li incentivino con una detrazione. Le proposte di legge su questo tema, presentate da parlamentari del M5S nel 2018 (Camera C. 51 e Senato S. 636, sull'incentivo per le opere di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche), non hanno mai iniziato l'esame: la prima è stata assegnata alla commissione Finanze il 26 giugno 2018, la seconda alla commissione competente l'8 novembre 2018. Il decreto ministeriale 23 giugno 2022 sui criteri ambientali minimi per l'edilizia (GU n. 183 del 6 agosto 2022) prevede una rete separata di raccolta delle acque meteoriche, ma solo nei progetti di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica degli appalti pubblici, per le acque delle superfici scolanti (marciapiedi, aree pedonali, giardini, strade) e non per quelle dei tetti; è entrato in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione, cioè dopo la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026