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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

61 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

La cosiddetta “tassa sulla terra” deve essere, pertanto, eliminata anche su queste categorie di agricoltori

Il programma chiedeva di estendere l'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che lavorano terreni presi in affitto o in comodato. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, comma 758, lettera a), che ha riscritto la disciplina dell'IMU, esenta i terreni «posseduti e condotti» da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola: l'esenzione resta legata al possesso del terreno (proprietà o altro diritto reale) da parte di chi lo coltiva, come già prevedeva la legge di stabilità 2016. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi, né norme nelle leggi di bilancio dal 2019 al 2022, che estendano l'esenzione ai terreni presi in affitto o in comodato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

i Comuni devono dimostrare che il gettito della tassa di soggiorno è destinato esclusivamente alla promozione e ad attività legate al turismo

Non risultano atti del periodo che obblighino i comuni a dimostrare la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno. Il vincolo di destinazione esisteva già: l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 destina il gettito a interventi in materia di turismo, alla manutenzione e al recupero dei beni culturali e ambientali locali e ai relativi servizi pubblici locali, con lo stesso testo al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Le norme del periodo sull'imposta riguardano la dichiarazione del gestore, le sanzioni e i ristori ai comuni per le minori entrate (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 180; decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 40), non la rendicontazione dell'uso del gettito.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

La tassa sui rifiuti (TARI) pagata dalle imprese del settore alberghiero viene ridotta per le attività stagionali in base all’effettiva produzione di rifiuti

Non risultano atti del periodo che riducano in modo stabile la TARI delle imprese alberghiere stagionali in base ai rifiuti effettivamente prodotti. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 consentiva già ai comuni tariffe commisurate ai rifiuti prodotti (articolo 1, comma 652) e riduzioni per i locali e le aree scoperte a uso stagionale o non continuativo (comma 659, lettera c): la lettera c) ha lo stesso testo al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Il comma 652 è cambiato solo in un punto: la facoltà dei comuni di usare i coefficienti tariffari dell'allegato 1 al d.P.R. 158/1999 anche inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento, prima limitata agli anni fino al 2019, vale ora senza scadenza, fino a diversa regolazione dell'ARERA (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 57-bis, inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157). È una facoltà generale dei comuni, non una riduzione per le attività stagionali. L'unico intervento statale specifico del periodo è temporaneo e legato al Covid: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (articolo 6) ha istituito per il 2021 un fondo da 600 milioni per ridurre la TARI delle categorie economiche interessate da chiusure e restrizioni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Rimodulare l’IVA che grava sulle attività turistiche in armonia con i nostri principali competitor europei.

Non risultano atti del periodo che abbassino l'aliquota IVA sui servizi turistici. Le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive (numero 120) e la somministrazione di alimenti e bevande (numero 121) restano nella parte III della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l'aliquota ridotta del 10 per cento già indicata nel programma. Il numero 121 ha lo stesso testo al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022; il numero 120 cambia solo nella parte sulle prestazioni di ricovero e cura. Nelle leggi di bilancio 2019-2022 e nei decreti-legge del periodo esaminati non compaiono riduzioni di aliquota per il settore. Il disegno di legge di delega per la riforma fiscale presentato dal Governo (atto Camera 3343) è stato approvato dalla Camera il 22 giugno 2022 ma non è diventato legge nel periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Vogliamo ridurre il peso dell’IMU sugli immobili alberghieri nei periodi di bassa stagione

Non è stata introdotta una riduzione stabile dell'IMU sugli immobili alberghieri legata alla bassa stagione o alla chiusura. Sono state però adottate esenzioni temporanee per l'emergenza Covid: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 177) ha escluso la prima rata 2020 per gli immobili di categoria D/2 e le altre strutture turistiche i cui proprietari sono anche gestori, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (articolo 78) la seconda rata 2020 e la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, comma 599) la prima rata 2021. L'esenzione vale a prescindere dalla stagione e dal tasso di occupazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

digitalizzazione delle imprese turistiche mediante sistemi di credito d’imposta;

Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (governo Draghi, in vigore dal 7 novembre 2021) ha introdotto due crediti d'imposta per la digitalizzazione del turismo. L'art. 4 riconosce ad agenzie di viaggio e tour operator un credito del 50% dei costi di sviluppo digitale, fino a un massimo cumulato di 25.000 euro, utilizzabile in compensazione e cedibile. L'art. 1 prevede per alberghi e altre imprese turistiche un credito d'imposta fino all'80% delle spese per interventi di miglioramento ricettivo, con un contributo a fondo perduto maggiorato se almeno il 15% dell'intervento è per digitalizzazione e innovazione tecnologica.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Abbiamo intenzione di disciplinare la Sharing Economy [...] le piattaforme, [...] siano collegate con l’Agenzia delle entrate, [...] le transazioni in denaro avvengano solo per vie elettroniche

Nel periodo valutato il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nel testo convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha aggiunto l'art. 13-quater sulle locazioni brevi e sulle attività ricettive. Se il gestore di un portale non ha nominato un rappresentante fiscale, le società residenti dello stesso gruppo rispondono in solido per la ritenuta del 21% sui canoni. I dati delle comunicazioni sulle presenze alle questure sono forniti in forma aggregata dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate, che li usa per l'analisi del rischio fiscale insieme a quelli trasmessi dagli intermediari. È istituita una banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve, con un codice identificativo che titolari, intermediari e gestori di portali devono pubblicare, pena una sanzione da 500 a 5.000 euro. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, commi 595-597) ha limitato il regime fiscale agevolato a chi destina alla locazione breve non più di quattro appartamenti, presumendo imprenditoriale l'attività oltre quel limite, anche se svolta tramite portali, e ha riscritto la norma sulla banca dati. Il regolamento sulla banca dati è il decreto ministeriale 29 settembre 2021, n. 161 (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2021, in vigore dal 1° dicembre 2021). Il regime fiscale degli affitti brevi con obblighi per i portali era già nel decreto-legge 50/2017. Non risultano una disciplina organica della sharing economy né l'obbligo di pagamenti solo elettronici.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rimodulazione delle accise in base alle dimensione dei birrifici

La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 690) ha riscritto l'art. 35, comma 3-bis, del testo unico sulle accise: alla birra dei piccoli birrifici indipendenti con produzione annua fino a 10.000 ettolitri si applica l'aliquota ridotta del 40 per cento. Prima non erano previste aliquote ridotte in base alla dimensione del birrificio. Il decreto del Ministro dell'economia del 4 giugno 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019) ha dato attuazione alla norma, che per il comma 691 della stessa legge è efficace dal 1° luglio 2019. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, comma 985) ha poi esteso la modulazione per il solo 2022: riduzione del 50 per cento fino a 10.000 ettolitri, del 30 per cento fino a 30.000 e del 20 per cento fino a 60.000.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

tracciabilità della filiera, prevedendo ad esempio l'obbligo per i contribuenti che applicano il regime speciale di annotare in apposito registro gli acquisti

La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 692-698) ha introdotto un regime fiscale per i raccoglitori occasionali di funghi, tartufi e altri prodotti selvatici. Chi acquista da loro senza applicare la ritenuta deve emettere un documento d'acquisto con data, nome e codice fiscale del cedente, estremi del versamento dell'imposta sostitutiva, natura e quantità del prodotto e importo (comma 697). La stessa norma rinvia, per la trasmissione dei dati, alla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture, che però era stata abolita dal 1° gennaio 2019. Non è previsto un registro degli acquisti per i contribuenti in regime speciale, né una tracciabilità generale della filiera.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assoggettando le piattaforme petrolifere all’imposta municipale propria (IMU)

Il programma proponeva di assoggettare le piattaforme petrolifere all'IMU, ripristinando la potestà dei comuni. L'articolo 38 del decreto-legge 124/2019 (governo Conte II, convertito dalla legge 157/2019) ha istituito dal 2020 l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine, che sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale e segue, per quanto compatibili, le regole dell'IMU. Riguarda le piattaforme con struttura emersa destinate alla coltivazione di idrocarburi nel mare territoriale, con aliquota del 10,6 per mille. Il gettito però è per 7,6 punti allo Stato e per 3 punti ai comuni, che non possono modificare l'aliquota; i comuni beneficiari sono stati individuati con decreto del 28 aprile 2022 (governo Draghi). Le piattaforme sono quindi tassate con un tributo apposito, non con l'IMU, e la parte ai comuni è minoritaria.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Dovrà essere creato un apposito Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove confluirà il gettito dall’applicazione dell’aliquota IMU sulle piattaforme petrolifere

Il programma prevedeva un fondo nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico, alimentato dal gettito dell'IMU sulle piattaforme petrolifere e ripartito tra i comuni confinanti. L'articolo 38 del decreto-legge 124/2019 (governo Conte II), che tassa le piattaforme dal 2020, non istituisce alcun fondo: il gettito si divide tra lo Stato (7,6 per mille) e i comuni individuati con decreto interministeriale (3 per mille), e per il 2020 le somme sono riassegnate a un capitolo del Ministero dell'interno. Non risultano atti del governo che abbiano creato il fondo promesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

le maggiori perdite saranno interamente deducibili con una maggiorazione del 20 per cento, in quote costanti

Non risultano atti del governo né leggi approvate tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 che rendano deducibili, con maggiorazione del 20 per cento in quote costanti, le perdite del creditore su un credito transatto. Le leggi di bilancio 2019-2022 non prevedono questa maggiorazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

qualora il creditore rifiuti l'accordo transattivo, le eventuali svalutazioni e perdite registrate nei quattro anni successivi sui relativi crediti non saranno fiscalmente deducibili

Non risultano atti del governo né leggi approvate tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 che rendano non deducibili, per quattro anni, svalutazioni e perdite del creditore che rifiuta l'accordo con il debitore. Le leggi di bilancio 2019-2022 non contengono questa sanzione fiscale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

attraverso la definizione e l’attribuzione al prezzo finale dei costi esterni provocati dall’utilizzo di qualunque forma di energia

Non risultano atti dei governi del periodo che definiscano i costi esterni dell'energia e li attribuiscano ai prezzi finali. L'unico intervento in questa direzione è della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 631): per «proteggere l'ambiente» dalle emissioni di gas serra e polveri sottili ha riscritto le accise sui combustibili usati per produrre energia elettrica, portando quella sul carbone da 2,60 a 11,80 euro per tonnellata e lasciando quasi invariate le altre (per il gas naturale da 0,4493 a 0,45 euro per mille metri cubi). La misura riguarda un solo uso dell'energia e non fissa le aliquote in base a una stima dei costi esterni; riscaldamento, trasporti e gli altri consumi non sono stati toccati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Riduzione carico fiscale complessivo per famiglie e imprese

La promessa si misura sulla pressione fiscale calcolata dall'ISTAT (imposte e contributi sociali in rapporto al Pil). Nella serie attuale, ricostruita dall'ISTAT nel settembre 2026, era 41,9% nel 2017 e 41,7% nel 2018; è salita al 42,4% nel 2019, al 42,8% nel 2020 e al 42,4% nel 2021, ed è tornata al 41,6% nel 2022. A fine periodo il livello è quindi sostanzialmente uguale a quello di partenza. I governi hanno ridotto alcune imposte, come il carico sul lavoro dipendente con il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, e l'Irpef con la legge di bilancio 2022, ma una riduzione del carico fiscale complessivo non risulta.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riduzione dal 41 al 37% per i redditi fra 28.000 e 100.000 euro e riduzione dal 43 al 42% [...]

La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 2) ha riformato l'Irpef con aliquote del 23% fino a 15.000 euro, 25% fino a 28.000, 35% fino a 50.000 e 43% oltre. Prima erano 23, 27, 38, 41 e 43% (soglie 15.000, 28.000, 55.000 e 75.000). Per i redditi fra 28.000 e 50.000 euro l'aliquota è scesa dal 38% al 35%, più di quanto promesso (37%), ma sopra i 50.000 euro è salita al 43% (prima 38% fino a 55.000 e 41% fino a 75.000) e l'aliquota massima non è scesa dal 43% al 42%. La riduzione è quindi parziale e non ha la struttura indicata dal programma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riduzione al 23% per i redditi fra 10.000 e 28.000 (oggi si arriva fino al 27%)

La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 2) ha ridotto dal 27% al 25% l'aliquota Irpef per i redditi fra 15.000 e 28.000 euro, che erano il secondo scaglione. Il 23% è rimasto limitato ai redditi fino a 15.000 euro, quindi l'aliquota unica del 23% fino a 28.000 euro promessa dal programma non è stata introdotta. Il primo e il secondo scaglione non sono stati accorpati.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

innalzamento fino a 10.000 della no tax area

Nel periodo valutato la no tax area, cioè il reddito fino al quale le detrazioni per lavoro o pensione azzerano l'Irpef, non è stata portata a 10.000 euro. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 2) ha modificato queste detrazioni: per i pensionati la detrazione piena di 1.955 euro vale fino a 8.500 euro di reddito (prima 1.880 euro fino a 8.000) e per i lavoratori autonomi quella di 1.265 euro fino a 5.500 euro (prima 1.104 euro fino a 4.800). Per i lavoratori dipendenti la detrazione resta di 1.880 euro e azzera l'imposta fino a poco più di 8.000 euro di reddito, come prima. Nessuna categoria arriva a 10.000 euro.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la riduzione di alcune detrazioni sul reddito di contribuenti con reddito pro capite superiore a 100.000 euro annui

La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 629) ha ridotto le detrazioni Irpef per gli oneri previsti dall'art. 15 del Tuir per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, fino ad azzerarle a 240.000 euro. Restano esclusi gli interessi sui mutui e le spese sanitarie. La riduzione di alcune detrazioni per i redditi alti è stata quindi attuata, ma da una soglia di 120.000 euro invece dei 100.000 indicati dal programma.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la riduzione del cuneo fiscale nella componente INAIL (riduzione dell’1%, che vale 2,5 miliardi)

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 1121 e 1122) ha disposto la revisione delle tariffe dei premi e contributi INAIL dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, con minori entrate per l'istituto di 410 milioni di euro nel 2019, 525 milioni nel 2020 e 600 milioni nel 2021, in aggiunta alle riduzioni già previste dalla legge di stabilità 2014. Le nuove tariffe sono state approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019. Il programma indicava una riduzione da 2,5 miliardi: quella adottata è inferiore.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il dimezzamento dell’Irap (11-12 miliardi)

L'Irap non è stata dimezzata nel periodo valutato. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 8) l'ha eliminata soltanto per le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni; per società e altri soggetti l'imposta è rimasta. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 24) aveva cancellato una sola volta il saldo 2019 e la prima rata dell'acconto 2020 per chi aveva ricavi fino a 250 milioni di euro. Il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, che prevedeva il superamento dell'Irap, è stato approvato dalla Camera il 22 giugno 2022 ma non ha concluso l'iter per la fine anticipata della legislatura.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introduzione di un regime fiscale con il quale si stabilizza, per un determinato arco temporale (triennio o biennio), il reddito imponibile dichiarato [...]

Nel periodo valutato non risulta un regime fiscale che stabilizzi per due o tre anni il reddito imponibile di imprese e professionisti. Il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, approvato dal governo Draghi il 5 ottobre 2021, è stato esaminato dalla Camera fino al 22 giugno 2022 ma non è diventato legge per la fine anticipata della legislatura. Il concordato preventivo biennale è stato introdotto dopo, dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (GU n. 43 del 21 febbraio 2024), e vale solo come contesto.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

elevare “a regime” la percentuale di deducibilità in misura pari almeno il 40% del costo

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 12; Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018) ha portato dal 20 al 40 per cento la quota deducibile dell'IMU sugli immobili strumentali. Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (art. 3, convertito dalla legge 58/2019) l'ha poi portata al 50 per cento per il 2019, al 60 per cento per il 2020 e il 2021 e al 70 per cento dal 2022. La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 772-773) ha stabilito la deducibilità piena dal periodo d'imposta 2022, con il 60 per cento per il 2020 e il 2021. Il traguardo del 40 per cento è stato quindi raggiunto già dal Conte I e superato dopo.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

aumento di diecimila euro delle soglie di fatturato di ciascuna categoria Ateco per l'accesso al regime e il mantenimento dello stesso

Alla data del voto le soglie di ricavi o compensi per il regime forfettario andavano da 25.000 a 50.000 euro a seconda del codice Ateco (allegato 4 della legge 190/2014). La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 9, Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018) ha sostituito le soglie con un'unica soglia di 65.000 euro per tutte le attività. L'aumento va da 15.000 a 40.000 euro a seconda della categoria, quindi supera i 10.000 euro promessi per ciascuna. La soglia di 65.000 euro è rimasta in vigore fino alla fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026