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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

28 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

intervenire presso le aziende con incentivi per sensibilizzarle e incentivare l'assunzione di persone con disabilità e caregiver

Nel periodo non risultano nuovi incentivi alle aziende per l'assunzione di persone con disabilità né di caregiver. Le leggi di bilancio hanno però rifinanziato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che sostiene le assunzioni: 10 milioni per il 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 520) e 5 milioni per il 2020 (legge 160/2019, art. 1, comma 332). Si tratta dell'incentivo già previsto dalla legge 68/1999, esteso con più risorse; per i caregiver non risulta alcuna misura di questo tipo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la visita medica preventiva e periodica dei lavoratori stagionali o a tempo determinato [...] venga effettuata direttamente dai servizi delle ASL territorialmente competenti

Il programma proponeva che la visita medica preventiva e periodica dei lavoratori agricoli stagionali o a tempo determinato fosse effettuata direttamente dalle ASL, senza oneri per lo Stato e per i datori di lavoro. La legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito il decreto-legge 18/2020 (governo Conte II), ha inserito nell'art. 78 i commi da 2-sexies a 2-decies: per i lavoratori a tempo determinato e stagionali addetti a lavorazioni generiche e semplici, gli obblighi di sorveglianza sanitaria si considerano assolti con una visita medica preventiva, senza costi per i lavoratori, effettuata dal medico competente oppure dal dipartimento di prevenzione dell'ASL, a scelta del datore di lavoro o su iniziativa degli enti bilaterali. La visita vale un anno, anche presso altre imprese agricole per lavorazioni con gli stessi rischi. La visita da parte dell'ASL resta però una possibilità e non la regola, e la norma non la rende gratuita per i datori di lavoro: per il resto la sorveglianza sanitaria è ancora affidata al medico competente, a spese del datore di lavoro (decreto legislativo 81/2008, art. 41).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la rivalorizzazione dei centri per l'impiego pubblici

Il programma collegava la lotta al caporalato in agricoltura al rafforzamento dei centri per l'impiego pubblici. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 258) ha destinato al loro potenziamento fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ha autorizzato le Regioni ad assumere fino a 4.000 persone. Il decreto-legge 4/2019 (art. 12) ha poi ridotto quelle risorse a 467,2 milioni di euro per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020 (comma 8), ha previsto un piano straordinario di potenziamento con ulteriori 160 milioni per il 2019, 130 per il 2020 e 50 per il 2021 (comma 3) e ha autorizzato altre assunzioni: fino a 3.000 unità dal 2020 e 4.600 dal 2021 (comma 3-bis). Le assunzioni, affidate alle Regioni, sono avvenute in larga parte dopo il 2019. Come nelle schede corrispondenti di «Il conto», l'esito è «in parte».

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'estensione delle tutele anche agli artigiani e commercianti

Le tutele della legge 22 maggio 2017, n. 81, sul lavoro autonomo non sono state estese ad artigiani e commercianti: l'art. 1, comma 2, esclude ancora gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori, che restano fuori per esempio dalla sospensione dei contributi in caso di malattia o infortunio grave (art. 14). Su maternità e congedi alcune tutele sono state invece ampliate anche per loro. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 239) ha concesso tre mesi in più di indennità di maternità alle lavoratrici autonome, comprese artigiane e commercianti, con reddito inferiore a 8.145 euro. Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, ha riconosciuto ad artigiane e commercianti l'indennità anche prima dei due mesi che precedono il parto in caso di gravidanza a rischio e ha esteso ai padri lavoratori autonomi il congedo parentale prima previsto solo per le madri.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'abolizione del minimale Inps

Il minimale contributivo non è stato abolito. L'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che fissa il livello minimo imponibile per i contributi di artigiani e commercianti, era ancora in vigore al termine del periodo valutato. Per il 2022 il reddito minimo su cui calcolare il contributo era di 16.243 euro. Nel periodo sono stati adottati solo esoneri contributivi temporanei legati all'emergenza Covid-19, come quello previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, commi 20 e seguenti), che non toccano il minimale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la rateizzazione per la restituzione dei contributi, senza interessi di mora

Nel periodo valutato non è stata introdotta una restituzione rateale dei contributi sospesi senza interessi di mora. L'art. 14, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81, già prevedeva la sospensione dei contributi per malattia o infortunio superiori a sessanta giorni e il versamento successivo in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione, senza dire nulla sugli interessi. Quel testo non è stato modificato nel periodo. Le sole norme nuove sugli interessi, nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 941), riguardano i tributi sospesi e prevedono il tasso legale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il riconoscimento della contribuzione figurativa in caso di malattia

Nel periodo valutato non è stata riconosciuta la contribuzione figurativa ai lavoratori autonomi per i periodi di malattia. Non risultano norme in questo senso nelle leggi di bilancio del periodo. La nuova indennità per gli autonomi iscritti alla Gestione separata, l'ISCRO della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, comma 391), è legata al calo del reddito e prevede espressamente che non comporti accredito di contribuzione figurativa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la misura minima di contributi per l'accesso alle tutele, calcolata negli ultimi 36 mesi

Nel periodo valutato non è stata fissata una misura minima di contributi, calcolata sugli ultimi 36 mesi, per accedere alle tutele dei lavoratori autonomi. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, comma 388) subordina l'indennità ISCRO a requisiti diversi: reddito dell'anno precedente inferiore al 50 per cento della media dei tre anni precedenti, reddito non superiore a 8.145 euro, partita IVA attiva da almeno quattro anni e regolarità contributiva. L'indennità è inoltre limitata agli iscritti alla Gestione separata INPS.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

estensione della L. 104/92 anche ai lavoratori autonomi

Il periodo valutato non ha esteso ai lavoratori autonomi i permessi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'art. 33, comma 3, riserva i tre giorni di permesso mensile retribuito al «lavoratore dipendente, pubblico o privato». Il comma è stato riscritto dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022), che ha aggiunto il convivente di fatto tra i beneficiari dell'assistenza, ma ha mantenuto la limitazione ai dipendenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Introduzione di una disciplina dell’equo compenso, che attui effettivamente l’articolo 36 primo comma della Costituzione, rispetto a quanto fatto di recente

Nel periodo valutato non è stata approvata una nuova disciplina dell'equo compenso per tutti i lavoratori autonomi. La proposta di legge C. 3179 (iniziativa parlamentare, prima firmataria Giorgia Meloni) è stata approvata dalla Camera il 13 ottobre 2021; al Senato (S. 2419) la commissione Giustizia ha dato il mandato al relatore il 29 giugno 2022, ma l'esame non è proseguito per lo scioglimento delle Camere. La legge sull'equo compenso è la legge 21 aprile 2023, n. 49 (Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023), successiva alla fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa, non possa essere inferiore ai nove euro l’ora

Nel periodo valutato (giugno 2018 - ottobre 2022) nessuna legge ha introdotto un salario minimo orario di nove euro lordi. Il disegno di legge S. 658, di iniziativa parlamentare (prima firmataria la senatrice Catalfo, M5S), presentato il 12 luglio 2018, fissava un minimo di 9 euro l'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali. È rimasto all'esame della commissione Lavoro del Senato: il fascicolo del Senato lo indica «in corso di esame in commissione» al 10 maggio 2022. Non risultano atti sul salario minimo adottati dai governi Conte I, Conte II e Draghi, come indicano anche le schede corrispondenti di «Il conto» per i primi due.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

applicazione di un coefficiente obbligatorio utile a ridurre la disuguaglianza salariale

Nel periodo valutato non risulta alcun atto che abbia introdotto un coefficiente obbligatorio per collegare le retribuzioni più basse a quelle più alte e ridurre la disuguaglianza salariale. Nelle leggi di bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022 nel testo originario non compaiono disposizioni di questo tipo. Il disegno di legge S. 658 sul salario minimo, esaminato in commissione al Senato senza essere approvato, non prevede un coefficiente di questo genere.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la reintroduzione della causalità per i contratti a tempo determinato

Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (GU n. 161 del 13 luglio 2018), convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (GU n. 186 dell'11 agosto 2018), ha riscritto l'art. 19 del d.lgs. 81/2015. Il contratto a termine può durare fino a 12 mesi senza motivazione; oltre i 12 mesi, e fino a un massimo di 24, serve una causale (esigenze temporanee e oggettive estranee all'attività ordinaria o sostitutive di altri lavoratori, oppure incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria). La causale è richiesta anche per i rinnovi, e la legge di conversione ha previsto che un contratto oltre i 12 mesi senza causale diventi a tempo indeterminato. Le norme valgono per i contratti stipulati dal 14 luglio 2018 e per rinnovi e proroghe successivi al 31 ottobre 2018; non si applicano alle pubbliche amministrazioni. Nel periodo la regola è stata attenuata ma non abolita: per l'emergenza Covid-19 un rinnovo o una proroga, una sola volta e per al massimo 12 mesi, è stato ammesso senza causale fino al 31 dicembre 2021 (decreti-legge 104/2020, art. 8, e 41/2021, art. 17), e il decreto-legge 73/2021 (art. 41-bis, inserito dalla legge 106/2021) ha aggiunto alle causali le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

un’ indennità aggiuntiva proporzionata alla retribuzione complessiva, dovuta al lavoratore per l’intera durata del contratto di lavoro a tempo determinato

Il decreto-legge 87/2018, convertito dalla legge 96/2018, non ha introdotto alcuna indennità aggiuntiva per il lavoratore a termine. L'unica misura economica sui contratti a termine è a carico del datore di lavoro: il contributo addizionale già dovuto all'INPS è aumentato di 0,5 punti percentuali a ogni rinnovo (art. 3, comma 2, del decreto, nel testo della legge di conversione). Nel testo del d.lgs. 81/2015 vigente a ottobre 2022 gli artt. 19-29 prevedono solo l'indennità risarcitoria fissata dal giudice (da 2,5 a 12 mensilità) quando il contratto è trasformato a tempo indeterminato. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che riconoscano al lavoratore un'indennità proporzionata alla retribuzione per la durata del contratto a termine.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

verrà definito un quadro normativo unitario da applicare ai dipendenti dalle piattaforme digitali o ai lavoratori della gig-economy

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (GU n. 207 del 4 settembre 2019), convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 (GU n. 257 del 2 novembre 2019), ha introdotto due tutele diverse, non un quadro unitario. Ha esteso la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente anche quando l'organizzazione passa da piattaforme digitali (art. 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015). Ha poi inserito nel d.lgs. 81/2015 il capo V-bis (artt. 47-bis e seguenti), con livelli minimi di tutela solo per i lavoratori autonomi che consegnano beni in ambito urbano tramite piattaforme: contratto scritto e informazioni, compenso minimo orario in assenza di contratti collettivi (applicato dopo dodici mesi), divieto di discriminazione e di esclusione per il rifiuto delle consegne, assicurazione INAIL. Il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha aggiornato gli obblighi informativi richiamati. Non risulta una disciplina unitaria per tutti i lavoratori delle piattaforme e della gig economy.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la previsione di sistemi di audit interni per prevenire e contrastare le disparità di genere

Non è stato introdotto un obbligo generale di sistemi di audit interni, ma la legge 5 novembre 2021, n. 162 (GU n. 275 del 18 novembre 2021, in vigore dal 3 dicembre 2021) ha rafforzato i controlli sulla parità di genere in azienda. L'obbligo del rapporto biennale sulla situazione del personale (art. 46 del codice delle pari opportunità) è esteso dalle aziende con oltre 100 dipendenti a quelle con oltre 50; il rapporto va redatto in modalità telematica, con dati su retribuzioni per sesso, assunzioni, selezione, carriere e conciliazione, e l'Ispettorato del lavoro ne verifica la veridicità. Dal 1° gennaio 2022 la legge ha istituito la certificazione della parità di genere (art. 46-bis), volontaria, i cui parametri sono stati fissati con il decreto del 29 aprile 2022 (GU n. 152 del 1° luglio 2022). La legge è il testo unificato di più proposte parlamentari, la prima delle quali è la C. 522 (prima firmataria Ciprini, M5S), ed è stata approvata durante il governo Draghi, che rientra nel periodo valutato per questo programma.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’implementazione di misure premiali per le aziende che rimuovono le discriminazioni

La legge 5 novembre 2021, n. 162 (art. 5, «Premialità di parità»), in vigore dal 3 dicembre 2021, ha previsto premi per le aziende private con la certificazione della parità di genere. Per il 2022 ha concesso un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino all'1% e a un massimo di 50.000 euro l'anno per azienda, nel limite di 50 milioni di euro; ha inoltre dato un punteggio premiale nella valutazione di progetti per aiuti di Stato e nei bandi di gara pubblici. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 138) ha destinato alla certificazione e ai relativi benefici contributivi il Fondo per la parità salariale di genere, portato a 52 milioni di euro l'anno dal 2023. I parametri della certificazione sono stati fissati con il decreto del 29 aprile 2022 e le regole dell'esonero con il decreto interministeriale firmato il 20 ottobre 2022, due giorni prima della fine del governo Draghi. La legge è il testo unificato di più proposte parlamentari, la prima delle quali è la C. 522 (prima firmataria Ciprini, M5S).

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sgravi contributivi per le imprese che mantengono al lavoro le lavoratrici dopo la nascita dei figli

Non risultano atti dei governi valutati che diano sgravi contributivi alle imprese per mantenere al lavoro le lavoratrici dopo la nascita dei figli. Le misure vicine hanno altri beneficiari o presupposti. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, commi 16-17) ha esonerato dai contributi, per il 2021 e il 2022, le assunzioni di donne che aumentano l'occupazione, non il mantenimento in servizio delle madri. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 137) ha esonerato solo per il 2022 il 50% dei contributi a carico della lavoratrice madre, non quelli dell'impresa. La legge 162/2021 (art. 5) concede lo sgravio dell'1% alle aziende con la certificazione della parità di genere, a prescindere dal mantenimento in servizio delle madri.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la banca delle ore come strumento per superare lo straordinario

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano la banca delle ore come strumento per superare il lavoro straordinario. Il d.lgs. 66/2003 sull'orario di lavoro, nel testo vigente a ottobre 2022, non prevede una banca delle ore, e lo stesso vale per il d.lgs. 81/2015 e per il d.lgs. 105/2022 sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le leggi di bilancio 2019-2022, nel testo originario, non contengono la formula.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la possibilità per il lavoratore di determinare l’inizio e il termine dell’orario di lavoro nell’ambito di una fascia di presenza obbligatoria

Nel periodo valutato non risultano atti del governo che diano al lavoratore il diritto di scegliere l'inizio e la fine dell'orario entro una fascia di presenza obbligatoria. L'unica disciplina generale del lavoro agile, la legge 22 maggio 2017, n. 81, precedente al mandato, lo definisce come modalità stabilita per accordo tra le parti, «senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro», entro i soli limiti di durata massima dell'orario. Il testo in vigore alla fine del periodo (ottobre 2022) non attribuisce al lavoratore la facoltà di fissare l'orario in una fascia di presenza.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Investimento di 2 miliardi di euro.

Il programma prometteva 2 miliardi di euro per le politiche attive del lavoro, senza indicare in quanti anni. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 258) ha destinato ai centri per l'impiego fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha portato questa somma a 467,2 milioni per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020, ma ha finanziato a parte le 4.000 assunzioni già previste (120 milioni nel 2019 e 160 milioni l'anno dal 2020) e ha aggiunto un piano straordinario di potenziamento (160 milioni nel 2019, 130 nel 2020 e 50 nel 2021, art. 12, comma 3) e altre assunzioni nei centri per l'impiego (120 milioni nel 2020 e 304 milioni l'anno dal 2021, art. 12, comma 3-bis). Per il triennio 2019-2021 queste autorizzazioni di spesa nazionali superano insieme i 2 miliardi. Il governo Draghi ha poi adottato il programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) con il decreto del ministro del Lavoro del 5 novembre 2021, con 4,4 miliardi di euro del PNRR per il 2021-2025. Si tratta di stanziamenti, cioè limiti massimi di spesa, non di somme effettivamente spese.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la creazione di un Osservatorio nazionale del Mercato del Lavoro che colleghi l’offerta formativa alle esigenze dei settori produttivi

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 99, GU n. 128 del 19 maggio 2020), confermato nella conversione, ha istituito presso il Ministero del lavoro l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro. Tra i suoi compiti: studiare i dati sull'occupazione, individuare i fabbisogni generati dai cambiamenti del mercato e sostenere l'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale, in base ai nuovi profili richiesti. L'articolo affida all'Osservatorio anche il compito di promuovere osservatori regionali e consente al ministro di avvalersi di un comitato scientifico. Il comitato è stato istituito con un decreto ministeriale del dicembre 2021 (n. 250) e la sua composizione, con rappresentanti di ISTAT, INPS, INAIL, ANPAL, INAPP, regioni e Banca d'Italia, è stata fissata con il decreto ministeriale n. 30 del 23 febbraio 2022. L'organismo nasce nel quadro dell'emergenza Covid, ma la norma non ne fissa una scadenza.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Proponiamo, dunque, la redazione di un testo unico in tema di costituzione e agevolazioni per le operazioni di Workers buy out

Il testo unico sul workers buyout non è stato adottato: un disegno di legge delega di iniziativa parlamentare (S. 1669) non è stato approvato nella legislatura. Sono state introdotte solo singole agevolazioni per le cooperative costituite dai lavoratori. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, comma 12) rende non imponibile la NASpI anticipata destinata a sottoscrivere capitale di una cooperativa di lavoro. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 253) esonera per 24 mesi dal 100% dei contributi a carico del datore, fino a 6.000 euro annui, le cooperative costituite dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 83/2012. Sono misure sparse in più leggi, non il testo unico promesso.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

garantirà a tutti i lavoratori il diritto di poter eleggere le proprie rappresentanze sindacali e di essere eletti, [...] tra tutte le sigle dei lavoratori

Nel periodo valutato non è stata approvata alcuna legge sull'elezione e la candidatura alle rappresentanze sindacali aperte a tutte le sigle. Secondo il dossier del Servizio studi della Camera del 13 luglio 2022, alle previsioni dell'art. 39 della Costituzione diverse dalla libertà sindacale nei luoghi di lavoro «non si è data attuazione», e la proposta di legge sulla rappresentanza sindacale (A.C. 707, iniziativa parlamentare) era stata assegnata alla commissione Lavoro solo l'8 luglio 2022. La materia restava regolata da accordi tra le parti sociali (Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026