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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

124 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

venga intrapreso un percorso di riforma del quadro normativo penale attuale, in modo da assicurare idonea rilevanza ai reati consumati nello specifico settore alimentare

Il governo Conte II ha presentato alla Camera il 6 marzo 2020 il disegno di legge «Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari» (A.C. 2427). Il testo riformava i reati contro la salute pubblica e il commercio di alimenti (adulterazione, agropirateria, frodi) e la responsabilità degli enti. La Commissione giustizia ne ha iniziato l'esame il 28 maggio 2020 e ha approvato alcuni emendamenti il 3 novembre 2020, ma il testo non è mai arrivato al voto dell'Aula e il suo iter si è interrotto con la fine della XVIII legislatura. Non risultano altri atti che abbiano adottato la riforma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

i cui capitali illecitamente accumulati potranno sempre essere sottoposti alla misura della ‘confisca allargata’ quando interviene la condanna definitiva

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel testo convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (GU n. 301 del 24 dicembre 2019, in vigore dal 25 dicembre), ha inserito l'articolo 12-ter nel decreto legislativo 74/2000. In caso di condanna, o di patteggiamento, per i delitti di dichiarazione fraudolenta (articoli 2 e 3), di emissione di fatture false (articolo 8) e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11) si applica la confisca allargata dell'articolo 240-bis del codice penale, se superate soglie di 100.000 o 200.000 euro a seconda del reato. Restano fuori altri delitti tributari, come l'omessa e l'infedele dichiarazione. La norma vale per le condotte successive al 25 dicembre 2019. Prima, la confisca allargata non era prevista per i reati tributari. L'articolo è rimasto in questa forma fino al 22 ottobre 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

E' necessario provvedere alla raccolta e al coordinamento di tutte le disposizioni sanzionatorie ai fini di una riorganizzazione sistematica

Il programma chiedeva di raccogliere e coordinare le disposizioni sanzionatorie ambientali in modo sistematico. Il ministro dell'ambiente del governo Conte II ha preparato nel 2020 il disegno di legge «Terra mia» sui reati ambientali, ma il testo è stato rinviato più volte e non è stato approvato dal Consiglio dei ministri: l'esame previsto il 22 ottobre 2020 è saltato per il dissenso di una parte della maggioranza. Negli elenchi dei disegni di legge presentati dal governo nella XVIII legislatura non ne risulta alcuno in materia di sanzioni ambientali. Non risultano atti del governo che abbiano riordinato la normativa sanzionatoria ambientale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Si intende prevedere il sequestro preventivo di beni, commisurato al danno ambientale e ai costi di ripristino e non più all'illecito profitto

Il programma prevedeva un sequestro preventivo di beni commisurato al danno ambientale e ai costi di ripristino, invece che al profitto illecito. Il disegno di legge «Terra mia» preparato nel 2020 dal ministro dell'ambiente del governo Conte II, che interveniva su sequestro, confisca e misure di prevenzione in materia ambientale, non è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Negli elenchi dei disegni di legge presentati dal governo nella XVIII legislatura non ne risulta alcuno su questo tema. Non risultano atti del governo che abbiano modificato in questo senso il sequestro.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre la V.D.S. (valutazione del danno sanitario per tutte le attività antropiche impattanti) nonchè il reato di frode in materia ambientale.

Il programma prevedeva la valutazione del danno sanitario per tutte le attività impattanti e il reato di frode in materia ambientale. La valutazione del danno sanitario esisteva già, dal decreto-legge 207/2012, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale come l'ex Ilva, e la valutazione di impatto sanitario nella procedura di VIA dal decreto legislativo 104/2017: nel periodo valutato nessuna delle due è stata estesa a tutte le attività impattanti. Il disegno di legge «Terra mia» del 2020 sui reati ambientali non è stato approvato dal Consiglio dei ministri e negli elenchi dei disegni di legge presentati dal governo nella XVIII legislatura non ne risulta alcuno su questi temi. Non risultano atti del governo che abbiano introdotto la valutazione del danno sanitario per tutte le attività impattanti o il reato di frode ambientale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la creazione di una Procura Specializzata contro i reati finanziari, con maggiori mezzi e personale esperto

Non risultano atti del governo né leggi che abbiano istituito una procura specializzata contro i reati finanziari. La legge 26 marzo 2019, n. 28 (Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2019, in vigore dal 16 aprile 2019) ha istituito una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. All'articolo 3, comma 1, lettera b), le ha affidato il compito di analizzare e valutare le condizioni per istituire una procura nazionale per i reati bancari e finanziari sul modello della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Si tratta di una valutazione, non dell'istituzione dell'ufficio: la commissione ha chiuso i lavori con la relazione conclusiva approvata il 6 ottobre 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Creeremo sezioni specializzate nei tribunali civili in sede distrettuale per contenzioso in materia bancaria

Non risultano atti del governo né leggi che abbiano creato sezioni specializzate nei tribunali civili per il contenzioso bancario. Le sezioni specializzate esistenti sono quelle in materia di impresa (decreto legislativo 168/2003). Nel testo in vigore a ottobre 2022, l'articolo 3 le rende competenti su proprietà industriale, diritto d'autore, antitrust, rapporti societari e, dal 19 maggio 2021, anche sulle azioni di classe. Non prevede una competenza specifica per le controversie bancarie. Neppure la legge delega per la riforma del processo civile (legge 26 novembre 2021, n. 206) prevede sezioni dedicate al contenzioso bancario.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sanzioni amministrative pecuniarie pari ad un minimo di 300.000 euro fino a un massimo del 10 per cento del fatturato

Non risultano atti del governo né leggi approvate tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 che prevedano sanzioni amministrative da 300.000 euro fino al 10 per cento del fatturato per chi non rispetta un piano di ammortamento concordato con il debitore. Il meccanismo di accordo a cui la sanzione era legata non è stato introdotto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

False comunicazioni sociali: da 3 a 6 anni di reclusione

Il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 del codice civile) è punito con la reclusione da uno a cinque anni, dalla riforma della legge 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 la pena non è stata modificata e non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da tre a sei anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

False comunicazioni sociali per quotata: da 5 a 10 anni di reclusione

Le false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 del codice civile) sono punite con la reclusione da tre a otto anni, dalla legge 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 la pena non è stata modificata e non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da cinque a dieci anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Aggiotaggio: da 3 a 6 anni di reclusione

L'aggiotaggio (art. 2637 del codice civile) è punito con la reclusione da uno a cinque anni, pena in vigore dal 12 maggio 2005. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da tre a sei anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Manipolazione del mercato: da 6 a 12 anni di reclusione

La manipolazione del mercato (art. 185 del testo unico della finanza) era punita con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da 20.000 a 5 milioni di euro: il testo dell'articolo indica da uno a sei anni, ma la legge 262/2005 (art. 39) ha raddoppiato le pene del testo unico. Il decreto legislativo 107/2018, che ha adeguato la norma al regolamento europeo sugli abusi di mercato, e la legge 238/2021 hanno modificato altre parti dell'articolo lasciando la pena invariata. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da sei a dodici anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Illecita influenza sull’assemblea e infedeltà patrimoniale: da 3 a 6 anni

Nel periodo valutato le pene per queste due fattispecie non sono state cambiate. Secondo il testo del Codice civile vigente al 21 ottobre 2022, l'illecita influenza sull'assemblea (art. 2636) e l'infedeltà patrimoniale (art. 2634) restano punite con la reclusione da sei mesi a tre anni, come dal 2002. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che le portino da 3 a 6 anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Formazione fittizia del capitale: da 3 a sei anni, raddoppiati in caso di società quotata.

Nel periodo valutato la pena per la formazione fittizia del capitale non è stata cambiata. Secondo il testo del Codice civile vigente al 21 ottobre 2022, l'art. 2632 punisce il reato con la reclusione fino a un anno, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2004, senza raddoppio per le società quotate. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che portino la pena da 3 a 6 anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: da 3 a sei anni

Nel periodo valutato la pena per questo reato non è stata cambiata. Secondo il testo del Codice civile vigente al 21 ottobre 2022, l'art. 2627 punisce l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve con l'arresto fino a un anno, nel testo in vigore dal 16 aprile 2002. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che portino la pena da 3 a 6 anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

istituzione e formazione di giudici di ruolo specializzati nella materia tributaria reclutati mediante pubblico concorso

La legge 31 agosto 2022, n. 130 (GU n. 204 del 1° settembre 2022, in vigore dal 16 settembre), nata da un disegno di legge del governo Draghi, ha istituito la magistratura tributaria professionale: il nuovo art. 1-bis del decreto legislativo 545/1992 fissa un organico di 448 magistrati nelle corti di primo grado e 128 in quelle di secondo grado, e il nuovo art. 4 prevede il reclutamento con concorso pubblico per esami. Il ruolo è stato quindi istituito nel periodo, ma la formazione e il reclutamento dei giudici no. I primi magistrati dovevano arrivare con il transito di magistrati di altre giurisdizioni, da avviare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, e poi con i concorsi: entro il 22 ottobre 2022 nessun magistrato tributario di ruolo era in funzione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il M5S mira in primo luogo a ridurre la durata dei processi.

I governi della legislatura hanno adottato le riforme del processo penale e civile (legge 27 settembre 2021, n. 134; legge 26 novembre 2021, n. 206; decreti legislativi 10 ottobre 2022, nn. 149 e 150, pubblicati il 17 ottobre 2022) e avviato il reclutamento a tempo determinato di un massimo di 16.500 addetti all'ufficio per il processo (decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80), ma gran parte delle nuove regole processuali è entrata in applicazione dopo il 22 ottobre 2022. Secondo i dati del Ministero della giustizia pubblicati dall'ISTAT, il tempo medio stimato per concludere una causa civile in tutti i gradi di giudizio (disposition time) era di 2.512 giorni nel 2019, 3.089 nel 2020, anno della pandemia, e 2.215 nel 2022 (-11,8% sul 2019). Nel penale i giorni erano 1.392 nel 2019, 1.947 nel 2020 e 1.253 nel 2022 (-10,0%). La durata è dunque scesa rispetto al 2019, ma in misura limitata; la serie non comprende il 2018.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

propone la sospensione della prescrizione dal momento dell'inizio del processo (ovvero con l'assunzione della qualità di imputato)

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (GU 16 gennaio 2019), art. 1, comma 1, lettera e), ha sospeso il corso della prescrizione dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino all'esecutività della sentenza che definisce il giudizio, con effetto dal 1° gennaio 2020. Non è la sospensione fin dall'assunzione della qualità di imputato promessa dal programma, ma un blocco che scatta dopo il primo grado. La legge 27 settembre 2021, n. 134 (GU 4 ottobre 2021) ha sostituito questa regola: la prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado (art. 161-bis del codice penale), e il processo diventa improcedibile se l'appello non si conclude entro due anni o il giudizio di cassazione entro uno, salvo proroghe. Nessun atto ha anticipato lo stop della prescrizione all'inizio del processo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riteniamo che sia indispensabile in questo momento introdurre lo strumento delle videoriprese

Non risultano atti del governo o del Parlamento che nel periodo 2018-2022 abbiano disciplinato le videoriprese investigative. Gli interventi sulle intercettazioni del periodo (legge 3/2019, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7) riguardano intercettazioni telefoniche, ambientali e captatore informatico, non le videoriprese; lo stesso vale per le riforme penali del 2021 e del 2022 (legge 134/2021 e decreto legislativo 150/2022), nei cui testi il termine non compare.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Abrogazione del decreto legislativo Orlando riguardante le intercettazioni.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (riforma Orlando delle intercettazioni) non è stato abrogato, ma alcune sue parti centrali sono state cancellate o riscritte. Il governo Conte I ne ha rinviato più volte l'applicazione, dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 al decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, e la legge 9 gennaio 2019, n. 3 ne ha abrogato l'art. 6, comma 2, che limitava l'uso del captatore informatico nei domicili. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 (convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7) ha riscritto la regola che vietava di trascrivere le conversazioni irrilevanti (art. 268, commi 2-bis e 2-ter, del codice di procedura penale) e ha abrogato la procedura di selezione introdotta dal decreto Orlando (artt. 268-bis, 268-ter, 268-quater e 493-bis), conservando altre parti della riforma, come l'archivio delle intercettazioni tenuto dalla procura. La disciplina così modificata si applica ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 (decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Con la condanna al lavoro di pubblica utilità obbligatorio chi ha commesso un reato dovrà intraprendere un percorso per risarcire la collettività

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma del processo penale, GU 17 ottobre 2022) ha introdotto il lavoro di pubblica utilità sostitutivo tra le pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-bis del codice penale; artt. 53 e 56-bis della legge 689/1981), applicabile alle condanne fino a tre anni. Non è però obbligatorio: il giudice «può» sostituire la pena (art. 53) e, per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, serve il consenso dell'imputato (art. 545-bis del codice di procedura penale). Alla fine del mandato il decreto non era ancora in vigore: il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, del governo successivo, ne ha fissato l'entrata in vigore al 30 dicembre 2022. Non risultano atti che abbiano reso obbligatoria questa pena.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Qualora un magistrato decida di intraprendere una carriera politica, deve essere consapevole del fatto che non potrà mai più tornare a vestire la toga

La legge 17 giugno 2022, n. 71 (GU 20 giugno 2022, in vigore dal giorno dopo) all'art. 19 prevede che i magistrati che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, consigliere regionale, presidente di regione, sindaco o consigliere comunale, a fine mandato siano collocati fuori ruolo oppure ricollocati in ruolo ma destinati ad attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti. L'art. 20 applica la stessa regola ai magistrati non eletti che hanno fatto parte del Governo o di una giunta regionale o comunale. Le norme valgono per le cariche assunte dopo l'entrata in vigore della legge. Per i magistrati candidati e non eletti l'art. 18 prevede invece un ritorno in ruolo con limiti per tre anni.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il MoVimento 5 Stelle vuole prevedere un premio per chi denuncia fatti illeciti. Un premio ed un fondo che permetta di pagare le spese legali

Non risultano atti del governo o del Parlamento che nel periodo 2018-2022 abbiano introdotto un premio per chi segnala illeciti o un fondo per le sue spese legali. La legge sul whistleblowing, la 179 del 30 novembre 2017, è precedente e prevede tutele nel rapporto di lavoro, non premi. La legge di delegazione europea 4 agosto 2022, n. 127 (GU 26 agosto 2022), all'art. 13 ha delegato il governo ad attuare la direttiva europea 2019/1937 sulla protezione dei segnalanti senza prevedere premi o fondi tra i criteri. Il decreto attuativo, decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, è successivo alla fine del mandato.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Con l’abolizione del “divieto di reformatio in peius” verrebbero scoraggiati appelli strumentali

Il divieto di reformatio in peius in appello è rimasto in vigore. L'art. 597, comma 3, del codice di procedura penale, secondo cui il giudice non può irrogare una pena più grave quando l'appellante è il solo imputato, ha lo stesso testo del 1989 anche alla data del 21 ottobre 2022. Le riforme penali del periodo (legge 134/2021, decreto legislativo 150/2022) non toccano l'articolo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026