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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

76 schede

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; [...] divieto di finanziamento alla politica.

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che impongano alle società del gioco d'azzardo obblighi specifici di trasparenza finanziaria o che vietino loro di finanziare la politica. La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha reso pubblici i contributi ai partiti superiori a 500 euro l'anno e ha vietato quelli provenienti dall'estero (art. 1, commi 11 e 12), ma con regole generali, senza norme per il settore del gioco. Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un Registro unico degli operatori del gioco pubblico (art. 27) per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata: è un albo degli operatori, non un obbligo di trasparenza sui loro conti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

abolizione dei concessionari

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che aboliscano i concessionari del gioco: il sistema delle concessioni è rimasto e le concessioni in scadenza sono state prorogate. La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 1095-1097) ha prorogato la gestione del Lotto da parte dell'attuale concessionario fino alla nuova gara e le concessioni del Bingo e delle scommesse fino all'aggiudicazione delle nuove e non oltre il 31 dicembre 2019. Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (art. 24) le ha prorogate ancora fino al 31 dicembre 2020. La riforma complessiva dei giochi pubblici che il decreto dignità chiedeva al governo di proporre entro sei mesi (art. 9, comma 6-bis, del decreto-legge 87/2018) non è stata presentata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

eliminazione del machines gambling (Slot machines, videolottery)

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che eliminino slot machine e videolottery. Il decreto dignità (art. 9, comma 6, del decreto-legge 87/2018) e la legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 1051) ne hanno aumentato il prelievo erariale, e la legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, comma 731) lo ha ritoccato ancora. La stessa legge 145/2018 (comma 1098) ha rinviato di un anno, al 31 dicembre 2020, la dismissione delle slot di vecchio tipo da sostituire con apparecchi collegati a un sistema da remoto, e il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (art. 25) ha spostato ancora il termine. Gli apparecchi sono quindi rimasti, con regole tecniche diverse.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

obbligare all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile, impostare limite di spesa

L'articolo 9-quater del decreto-legge 87/2018, inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, ha previsto che l'accesso a slot machine e videolottery sia consentito solo con la tessera sanitaria, per impedire il gioco ai minori, e che dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi senza meccanismi contro l'accesso dei minori siano rimossi, con una sanzione di 10.000 euro per apparecchio. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (art. 27, comma 4) ha poi limitato l'obbligo, per le slot, a quelle collegate a un sistema di gioco da remoto, la cui introduzione è stata rinviata più volte. Non risulta invece alcun limite di spesa legato alla tessera.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

campagne informative nelle scuole e sui media

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano previsto o finanziato campagne informative nazionali sul gioco d'azzardo nelle scuole e sui media. Il decreto-legge 87/2018 ha destinato i proventi delle sanzioni per la pubblicità vietata al Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico del Ministero della salute (art. 9, comma 4), istituito nel 2015 e ripartito tra le regioni per prevenzione, cura e riabilitazione. Le campagne nelle scuole e sui media del periodo risultano iniziative delle singole regioni nell'ambito dei loro piani.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

fissare un tetto massimo all'azzardo

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che fissino un tetto massimo alla spesa o al volume del gioco d'azzardo. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 1051) ha aumentato il prelievo erariale unico sulle slot e sulle videolottery e ha fissato una percentuale minima di somme restituite in vincite (pay-out), cioè una soglia minima e non un tetto alla spesa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

registrazione delle somme giocate, per ogni comune e forma di azzardo; massima pubblicità e consultabilità dei dati per i cittadini

La legge di conversione del decreto dignità (art. 9-ter del decreto-legge 87/2018, legge 96/2018) ha affidato al Ministero dell'economia, d'intesa con il Ministero della salute, il monitoraggio dell'offerta di gioco con una banca dati sul volume e sulla distribuzione territoriale del gioco, con una relazione annuale alle Camere. La legge 145/2018 (art. 1, comma 569) ha messo a disposizione dei comuni, dal 1° luglio 2019, gli orari di funzionamento delle videolottery; con l'applicativo S.M.A.R.T. dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli i comuni vedono anche i volumi di gioco per comune e tipo di gioco, ma l'accesso è riservato agli enti locali. I dati pubblici per comune esistevano già: quelli del 2016 sono stati pubblicati nel marzo 2018 e quelli del 2019, per il solo gioco fisico, nel marzo 2020. Non è stata introdotta una pubblicazione periodica aperta ai cittadini che copra ogni forma di gioco.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

recuperare integralmente tutte le risorse economiche sottratte in questi anni con le diverse misure di finanza pubblica, [...] attraverso il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale

Il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale a carico dello Stato è stato aumentato: 114.439 milioni di euro nel 2019, con aumenti di 2.000 milioni nel 2020 e di altri 1.500 nel 2021 (legge 145/2018, art. 1, comma 514), poi 121.370,1 milioni nel 2021, anche per misure legate al Covid-19 (legge 178/2020, art. 1, comma 403), e 124.061 milioni nel 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 258). Secondo i conti delle amministrazioni pubbliche dell'Istat, la spesa pubblica per la sanità è passata dal 6,7% del PIL nel 2018 al 7,8% nel 2020, nell'emergenza, ed è scesa al 6,9% nel 2022, sotto i livelli del 2009-2015 (tra il 7,0% e il 7,4%). Le risorse sono cresciute, ma non risulta un recupero integrale e stabile di quelle ridotte negli anni precedenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

modificare il criterio di riparto del Fondo Sanitario Nazionale ripensando il meccanismo del fabbisogno regionale standard

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano legato il riparto del Fondo sanitario nazionale a indicatori di bisogno come la morbilità, le carenze infrastrutturali o la deprivazione sociale, come chiedeva il programma. Il governo Draghi ha modificato il criterio in via transitoria, ma in senso diverso: per il 2021 e il 2022 l'85% delle risorse è stato ripartito con i criteri ordinari, basati sulla popolazione pesata per età, e il 15% sulla sola popolazione residente (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, art. 35, e decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, art. 19). Il Patto per la salute 2019-2021, firmato dal governo e dalle regioni il 18 dicembre 2019, ha confermato i criteri esistenti. Un indice di deprivazione è stato introdotto nel riparto solo con l'intesa del 21 dicembre 2022, dopo la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rivedere il calcolo per la definizione dei posti letto eliminando, attraverso una programmazione quinquennale, gli aspetti relativi all'incremento o decremento degli stessi

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano rivisto il calcolo dei posti letto con una programmazione quinquennale che escluda gli effetti della mobilità tra regioni. La norma sullo standard di 3,7 posti letto per mille abitanti (art. 15, comma 13, lettera c, del decreto-legge 95/2012) continua a chiedere alle regioni di tenere conto della mobilità interregionale, con lo stesso testo nel 2018 e nel 2022. Il Patto per la salute 2019-2021 ha previsto la revisione del regolamento sugli standard ospedalieri del 2015, che non risulta adottata nel periodo. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 2) ha reso strutturali almeno 3.500 posti di terapia intensiva e ha previsto 4.225 posti di semi-intensiva per l'emergenza Covid-19, senza cambiare il meccanismo di calcolo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

revisione delle etichette (specificando la composizione, il rischio e i co-formulanti)

Non risultano atti del governo che abbiano disposto una revisione delle etichette dei prodotti fitosanitari per indicare la composizione, il rischio e i coformulanti. Il contenuto delle etichette è fissato dai regolamenti dell'Unione europea, tra cui il regolamento (CE) 1107/2009 e il regolamento (CE) 1272/2008. Lo stesso regolamento 1107/2009 (art. 65) consente però a uno Stato membro di esigere frasi supplementari in etichetta per proteggere la salute o l'ambiente. Nel periodo le norme nazionali sull'uso dei prodotti fitosanitari sono state modificate solo per introdurre gli indicatori di rischio armonizzati, senza interventi sulle etichette.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

dare attuazione all’articolo 14 della Legge n°161/2014 prevedendo per le Regioni [...] disposizioni in ordine alla carenza delle figure professionali dei settori dell’emergenza/urgenza

Nessun atto ha adottato piani di assunzione per il personale dell'emergenza-urgenza, con oneri e tempi di attuazione per le Regioni, come chiedeva il programma. Il governo Draghi ha però adottato due misure mirate a questo settore con la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234). I commi 272-273 dell'art. 1 hanno consentito ai medici con almeno 36 mesi di servizio nel sistema 118 di accedere agli incarichi convenzionali a tempo indeterminato del 118 anche senza il diploma di formazione in medicina generale. I commi 293-294 hanno previsto un'indennità specifica per medici e personale sanitario dei pronto soccorso, da definire nei contratti collettivi, con 90 milioni di euro l'anno dal 2022. Le altre misure sul personale del periodo, come l'ammissione degli specializzandi ai concorsi (legge 145/2018) e i reclutamenti per il Covid-19, erano generali e non riguardavano in modo specifico l'emergenza-urgenza.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

realizzare un sistema di controllo centralizzato, anche attraverso funzioni ispettive demandate al Ministero della salute

Il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria (decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020) affida al Ministero il calcolo annuale degli indicatori per ogni Regione e prevede audit del Ministro con le singole Regioni e la segnalazione al Ministro dei casi di inerzia. Il Patto per la salute 2019-2021, firmato in Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre 2019, ha aggiunto l'«Intervento di potenziamento dei Lea»: la Regione con gravi criticità deve presentare un piano e, se non lo fa o il piano non è adeguato, il Ministro della salute lo predispone dopo una diffida. Non sono state invece attribuite al Ministero funzioni ispettive né poteri sanzionatori sulle Regioni. Il decreto-legge 35/2019 (artt. 8 e 9) ha previsto il supporto di Agenas e della Guardia di finanza solo per i commissari della Calabria.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

un nuovo sistema di valutazione dei LEA che sia più obiettivo ed aderente alla realtà e attraverso l’effettiva integrazione con il piano nazionale esiti (PNE)

Il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, di concerto con il Ministro dell'economia (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019), ha introdotto il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, dopo l'intesa con le Regioni del 13 dicembre 2018. Sostituisce i decreti precedenti con un insieme di indicatori su prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera e con un punteggio regionale sui livelli essenziali di assistenza, ed è in vigore dal 1° gennaio 2020. Tra gli indicatori ospedalieri ce ne sono alcuni di esito, come la mortalità a 30 giorni dopo un bypass aorto-coronarico o un ictus. Il decreto non prevede però alcun collegamento con il Programma nazionale esiti, la cui integrazione era indicata espressamente nella promessa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riordinare il sistema di accesso alle prestazioni nell’ottica di ridurne i tempi di attesa

Con l'intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019 il governo Conte I ha adottato il Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2019-2021. Il piano rende obbligatorie le classi di priorità con tempi massimi (per le visite, per esempio, entro 10 giorni per la classe «breve»), impone che tutte le agende, comprese quelle delle strutture private accreditate e della libera professione, siano gestite dai centri unici di prenotazione, e obbliga le Regioni ad adottare un proprio piano entro 60 giorni. La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 510-512) ha stanziato 150 milioni di euro per il 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per ammodernare i sistemi di prenotazione elettronica. La promessa riguardava il riordino dell'accesso, non il risultato: per questo la scheda corrispondente di «Il conto», che giudica la riduzione dei tempi, è «non valutabile», e questa scheda non giudica se i tempi di attesa siano poi diminuiti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere che l’individuazione dei dirigenti, sia gestionali-amministrativi e sia sanitari, avvenga sempre in base all’ordine delle graduatorie e nel rispetto del principio di rotazione

Non risultano atti del governo che impongano di scegliere i dirigenti sanitari e amministrativi secondo l'ordine delle graduatorie e con rotazione. L'unica norma vicina è nel decreto-legge 35/2019, come convertito dalla legge 60/2019 (art. 11, comma 5-bis, in vigore dal 2 luglio 2019): per 18 mesi, nelle Regioni commissariate, la rosa dei candidati a direttore generale è proposta secondo una graduatoria di merito, e nelle Regioni in piano di rientro il presidente può scegliere anche fuori dall'ordine, con motivazione. È una norma temporanea e limitata ai direttori generali. Il divieto di inserire nella rosa chi è già stato direttore generale per due volte consecutive nella stessa azienda era già previsto prima del 2018 dal decreto legislativo 171/2016 e non è stato esteso nel periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

individuare una commissione terza ed imparziale diversa da quella di selezione che valuti l’operato dei direttori generali, amministrativi e sanitari

Non risultano atti del governo che istituiscano una commissione terza e imparziale, diversa da quella di selezione, per valutare l'operato dei direttori generali. Nel testo del decreto legislativo 171/2016, ancora in vigore a ottobre 2022, la valutazione dei candidati è affidata a una commissione regionale nominata dal presidente della Regione, e la verifica dopo 24 mesi spetta alla Regione. Il decreto-legge 35/2019 non ha cambiato questo assetto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la decadenza, la revoca e il divieto di rinnovo degli incarichi dirigenziali [...] in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti

Non risultano atti del governo che prevedano la decadenza, la revoca e il divieto di rinnovo degli incarichi dirigenziali sanitari dopo una condanna, anche non definitiva, della Corte dei conti. Nel decreto legislativo 171/2016, nel testo vigente a ottobre 2022, la decadenza del direttore generale è prevista per gravi motivi, grave disavanzo, violazione di legge e violazione degli obblighi di trasparenza, ma non per condanna contabile.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere un periodo di “sospensione” durante il quale non possono essere conferiti nuovi incarichi dirigenziali

Nel programma il periodo di «sospensione» era la sanzione per i dirigenti sanitari decaduti o revocati: un tempo durante il quale non possono ricevere nuovi incarichi. Non risultano atti del governo che lo abbiano introdotto. Per i soli direttori generali il decreto legislativo 171/2016 prevedeva già prima del 2018 la cancellazione dei decaduti dall'elenco nazionale degli idonei, con reinserimento solo dopo una nuova selezione. Questa regola non è stata cambiata né estesa agli altri dirigenti tra il 2018 e il 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre meccanismi imparziali e trasparenti di selezione e valutazione sulla dirigenza in tutti quegli enti vigilati dal Ministero della salute [...] come ad esempio presso l’Aifa

Non risultano atti del governo che abbiano modificato le regole di selezione e valutazione della dirigenza degli enti vigilati dal Ministero della salute, come l'Aifa, per renderle più imparziali e trasparenti (il Ministero ha pubblicato avvisi per la selezione del direttore generale dell'Aifa il 13 luglio 2018 e il 24 ottobre 2019, ma senza cambiare le regole). Il Patto per la salute 2019-2021, firmato in Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre 2019, contiene solo l'impegno a definire una strategia di riordino degli enti vigilati (Aifa, Istituto superiore di sanità, Agenas). La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 429) ha aumentato di 40 unità la dotazione organica dell'Aifa, di cui 10 della dirigenza sanitaria, senza cambiare le regole di selezione dei vertici.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

istituire un organismo indipendente che verifichi gli aspetti gestionali e clinici delle strutture sanitarie, accerti i requisiti per l'accreditamento

Non risultano atti del governo che istituiscano un organismo indipendente per verificare gli aspetti gestionali e clinici delle strutture sanitarie e accertare i requisiti di accreditamento. La legge sulla concorrenza 2021 (legge 118/2022, art. 15, in vigore dal 27 agosto 2022) ha rivisto i criteri di accreditamento e convenzionamento delle strutture private e ha previsto un decreto del Ministro della salute sul monitoraggio, ma non crea alcun organismo indipendente.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

consentire l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia solo per quelle aziende che abbiano adottato un sistema di gestione informatizzata dell'ALPI, dalla prenotazione alla fatturazione

Non risultano atti del governo che consentano l'attività libero professionale intramoenia solo alle aziende con un sistema informatizzato di gestione, dalla prenotazione alla fatturazione. La disciplina resta quella della legge 120/2007: le sue note di aggiornamento non segnalano, tra il 2018 e il 2022, modifiche su questo punto. Le leggi di bilancio 2019-2022 e i decreti-legge 18/2020, 34/2020 e 104/2020 non contengono norme sull'intramoenia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre un limite agli introiti della ALPI, così che i compensi aggiuntivi derivanti da tale attività non superino il 150% dello stipendio

Non risultano atti del governo che pongano un limite ai compensi dell'attività libero professionale intramoenia pari al 150% dello stipendio. La disciplina dell'intramoenia (legge 120/2007) non è stata modificata in questo senso tra il 2018 e il 2022 e le leggi di bilancio 2019-2022 non contengono norme sul tema.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sblocco del turnover

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ha abolito il blocco automatico del turnover del personale sanitario nelle Regioni che non ripianavano il disavanzo, previsto dalla legge 311/2004 (art. 11, comma 4-ter, inserito in sede di conversione). Lo stesso articolo ha cambiato il tetto alla spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale. Dal 2019 il limite è la spesa del 2018 o, se superiore, quella prevista dalla legge 191/2009 (la spesa del 2004 ridotta dell'1,4%). Il limite cresce ogni anno di una quota dell'aumento del Fondo sanitario regionale. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 269) ha portato questa quota dal 5 al 10% e l'ha legata a una metodologia per calcolare i fabbisogni di personale. Il tetto di spesa resta, ma il blocco automatico delle sostituzioni non c'è più.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026