Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018
Rivedere la tecnica di finanziamento dell’edilizia sanitaria ammettendo il project financing solo se sussistono gli elementi e/o le condizioni giustappunto rilevate dalla Corte dei Conti
Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che rivedano il finanziamento dell'edilizia sanitaria limitando la finanza di progetto alle condizioni indicate dalla Corte dei conti. Le leggi di bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022 non contengono norme sulla finanza di progetto in sanità. Le regole generali restano quelle dell'art. 180 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 50/2016), già in vigore prima del 2018 e non modificate su questi punti nel periodo. Il contributo pubblico non può superare il 49% del costo dell'investimento e il rischio di costruzione passa al privato. Gli interventi del periodo sull'edilizia ospedaliera riguardano il finanziamento degli investimenti, non le condizioni per usare la finanza di progetto.
- Fonte: programma elettorale, capitolo "Salute", Finanza di progetto in Sanità (Project Financing), p. 10
- Prova: Articolo 180 del decreto legislativo 50/2016 (codice dei contratti pubblici): rischio di costruzione a carico del privato (comma 3) e contributo pubblico non oltre il 49% dell'investimento (comma 6), regole anteriori al periodo e non modificate su questi punti fino a ottobre 2022.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026