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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

672 schede

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Rivedere la tecnica di finanziamento dell’edilizia sanitaria ammettendo il project financing solo se sussistono gli elementi e/o le condizioni giustappunto rilevate dalla Corte dei Conti

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che rivedano il finanziamento dell'edilizia sanitaria limitando la finanza di progetto alle condizioni indicate dalla Corte dei conti. Le leggi di bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022 non contengono norme sulla finanza di progetto in sanità. Le regole generali restano quelle dell'art. 180 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 50/2016), già in vigore prima del 2018 e non modificate su questi punti nel periodo. Il contributo pubblico non può superare il 49% del costo dell'investimento e il rischio di costruzione passa al privato. Gli interventi del periodo sull'edilizia ospedaliera riguardano il finanziamento degli investimenti, non le condizioni per usare la finanza di progetto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riformare e riordinare gli ordini professionali della sanità, in un’ottica di diffuso e rilevante accorpamento per area

Il riordino degli ordini sanitari è stato fatto con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018), cioè prima del programma (21 febbraio 2018) e prima dell'inizio del governo Conte I (1 giugno 2018). L'articolo 4 della legge ha riscritto la disciplina degli ordini: elenca gli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; gli ordini delle professioni infermieristiche e dei tecnici sanitari comprendono più professioni, ciascuna con il proprio albo. Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano proseguito il riordino con ulteriori accorpamenti per area. Risultano solo decreti attuativi della legge 3/2018, come il decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2019 sulla composizione del consiglio direttivo degli Ordini delle professioni infermieristiche, che applicano l'assetto già stabilito dalla legge.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riduzione del 50% della tassa dovuta dagli iscritti

Il riordino degli ordini sanitari è stato fatto con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018), cioè prima del programma (21 febbraio 2018) e prima dell'inizio del governo Conte I (1 giugno 2018). La legge lascia agli ordini la proposta della tassa annuale, da approvare in assemblea, e stabilisce che sono finanziati solo con i contributi degli iscritti. Non risultano atti, nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022, che abbiano imposto una riduzione del 50% della tassa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assoggettamento alla tesoreria unica e al controllo della Corte dei Conti

Il riordino degli ordini sanitari è stato fatto con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018), cioè prima del programma (21 febbraio 2018) e prima dell'inizio del governo Conte I (1 giugno 2018). Gli ordini sono definiti enti dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute e finanziati solo dai contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica. La legge non li assoggetta alla tesoreria unica né a un controllo della Corte dei conti. Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risultano atti che l'abbiano fatto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

obbligo di iscrizione e di versamento della tassa d’iscrizione solo per chi fattivamente lavori

Il riordino degli ordini sanitari è stato fatto con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018), cioè prima del programma (21 febbraio 2018) e prima dell'inizio del governo Conte I (1 giugno 2018). La legge richiede l'iscrizione all'albo per esercitare ciascuna professione sanitaria e lascia agli ordini la proposta della tassa annuale, approvata dall'assemblea degli iscritti, che può essere diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti. Non prevede però che l'obbligo di iscrizione e di versamento della tassa valga solo per chi lavora effettivamente: la cancellazione dall'albo avviene per i casi elencati dalla legge, tra cui la rinunzia e la morosità nel pagamento dei contributi. Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risultano atti dei governi valutati che abbiano introdotto questa limitazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riduzione del numero dei componenti dei consigli

Il riordino degli ordini sanitari è stato fatto con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, in vigore dal 15 febbraio 2018), cioè prima del programma (21 febbraio 2018) e prima dell'inizio del governo Conte I (1 giugno 2018). La legge fissa il consiglio direttivo di ogni ordine a sette, nove o quindici componenti secondo il numero di iscritti, salvo il rinvio a un decreto del Ministro della salute per i tecnici sanitari e per le professioni infermieristiche. Il decreto dell'11 giugno 2019 sulle professioni infermieristiche ha mantenuto le stesse tre fasce. Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risultano atti dei governi valutati che abbiano ridotto ulteriormente i componenti dei consigli.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

eliminare i ticket sui farmaci senza che ciò pesi sulle tasche dei cittadini italiani

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano eliminato i ticket sui farmaci. L'unica abolizione di una quota di compartecipazione è quella sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (il cosiddetto superticket), disposta dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 446) con effetto dal 1° settembre 2020: riguarda visite ed esami, non i medicinali.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre l'obbligo di trasparenza e pubblicità nella contrattazione del prezzo dei farmaci fra l'agenzia italiana del farmaco e le case farmaceutiche

Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 agosto 2019 (firmato dalla ministra Grillo, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020), previsto dalla legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 553), ha fissato per via normativa criteri e fasi con cui l'Aifa negozia i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e richiama nelle premesse la necessaria trasparenza. Impone alle aziende di fornire all'Aifa informazioni su prezzi e condizioni di rimborso in altri Paesi, contributi pubblici alla ricerca e, a regime, dati annui di vendita, fatturato, costi di marketing e status brevettuale. Il decreto però non prevede la pubblicazione degli accordi negoziali: la trasparenza riguarda la procedura e le informazioni dovute all'Aifa, non l'esito per il pubblico.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere che le case farmaceutiche forniscano tutta la documentazione disponibile relativa alle fasi di ricerca e sviluppo di un medicinale

Il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020) impone alle aziende, per accedere alla negoziazione di prezzo e rimborso, di presentare all'Aifa la documentazione scientifica ed economica, la quantificazione dei contributi pubblici ai programmi di ricerca e sviluppo e ogni altra informazione utile, incluso lo status brevettuale (art. 2, comma 2). Quando non esistono medicinali comparatori, l'azienda deve motivare la proposta di prezzo anche in funzione dei costi di ricerca e sviluppo e di produzione sostenuti (art. 3, comma 7). Il decreto però non obbliga a consegnare in ogni caso tutta la documentazione disponibile sulle fasi di ricerca e sviluppo del medicinale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre, con legge ordinaria, la licenza obbligatoria quando per problemi di sanità pubblica, la tutela della salute dei cittadini deve prevalere

La legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 77/2021, ha inserito nel codice della proprietà industriale l'art. 70-bis (art. 56-quater del decreto), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2021. La norma consente licenze obbligatorie su brevetti rilevanti per medicinali e dispositivi medici essenziali, concesse con decreto del Ministro della salute e del Ministro dello sviluppo economico, con adeguata remunerazione al titolare. È però limitata ai casi di emergenza nazionale sanitaria dichiarata e a difficoltà di approvvigionamento, non a ogni caso in cui la salute pubblica debba prevalere sulla proprietà intellettuale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

avviando un processo di riordino della governance politica e dirigenziale dell’AIFA affinché sia garantita trasparenza, separazione di funzioni

Nel periodo 1 giugno 2018 - 22 ottobre 2022 non risulta un riordino della governance dell'Aifa orientato a trasparenza, separazione delle funzioni e decisioni collegiali. Risultano solo due interventi: l'art. 13, comma 1-bis, del decreto-legge 35/2019 (introdotto dalla legge 25 giugno 2019, n. 60), che ha istituito i posti di direttore amministrativo e di direttore tecnico-scientifico a supporto del direttore generale, al fine di monitorare le carenze di medicinali, rinviando a un decreto l'adeguamento dell'organizzazione; e il Patto per la salute 2019-2021 (18 dicembre 2019), che prevede soltanto di definire una strategia di riordino di Aifa, Istituto superiore di sanità e Agenas per superare frammentazione e duplicazioni. Le funzioni e le modalità di nomina dei due direttori sono state disciplinate solo dal decreto del Ministro della salute 8 gennaio 2024, n. 3, successivo al periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

definizione di un'unica autorità di riferimento per i cittadini con funzione di coordinamento di tutti gli organismi di controllo previsti

Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 (Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021), che adegua le norme nazionali al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, ha designato il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali come autorità competenti per i controlli sull'immissione in commercio e sull'uso dei prodotti fitosanitari (art. 2, comma 1). Al Ministero della salute ha affidato il coordinamento dei controlli tra tutte le autorità competenti (art. 2, comma 9) e il ruolo di organismo unico di coordinamento, a cui le autorità trasmettono ogni anno gli esiti dei controlli (art. 3). Non è stata però istituita un'autorità di riferimento per i cittadini: i controlli restano affidati a più amministrazioni, sono esclusi quelli sulle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi e la protezione delle piante dagli organismi nocivi resta al Ministero delle politiche agricole (art. 2, comma 3).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre un nuovo aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (che dovrebbe avere cadenza annuale)

Non risultano atti dei governi valutati che abbiano disposto un nuovo aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale con la rinegoziazione di tutte le categorie terapeutiche di farmaci, come chiedeva il programma. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 553-554) ha disciplinato i criteri della negoziazione dei prezzi e la possibilità per l'Aifa di riavviare le trattative sugli accordi in essere, citando il prontuario solo come termine di confronto. L'obbligo per l'Aifa di rivedere e aggiornare ogni anno il prontuario è stato introdotto solo dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 376), fuori dal periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rimuovere i vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto («patent linkage»)

L'articolo 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, presentata dal governo Draghi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2022 e in vigore dal 27 agosto) ha abrogato il comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 158/2012. Quella norma vietava di classificare i farmaci equivalenti a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla scadenza del brevetto, legando di fatto le procedure alla scadenza. Ora i produttori possono chiedere all'AIFA l'autorizzazione all'immissione in commercio, il prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare. Il rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale parte dalla scadenza della protezione sul principio attivo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assicurare la liberalizzazione della vendita dei medicinali di fascia C presso le parafarmacie

Non risultano atti del governo che consentano la vendita in parafarmacia dei medicinali di fascia C soggetti a ricetta medica. Le leggi di bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022 (leggi 145/2018, 160/2019, 178/2020 e 234/2021) e la legge annuale sulla concorrenza 2021 (legge 118/2022) non contengono disposizioni in tal senso. Restano le regole precedenti: le parafarmacie vendono i farmaci senza obbligo di ricetta (decreto-legge 223/2006, art. 5) e, dal 2011, i farmaci di fascia C venduti senza ricetta, esclusi quelli di un elenco del Ministero della salute per cui l'obbligo di ricetta permane (decreto-legge 201/2011, art. 32).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre disposizioni normative efficaci rispetto all'importazione di medicinali che, sebbene registrati anche in Italia, sono di fatto indisponibili

Non risultano atti del governo che introducano nuove norme sull'importazione di medicinali registrati in Italia ma di fatto indisponibili. Le leggi di bilancio 2019-2022 e la legge sulla concorrenza (legge 118/2022) non contengono disposizioni di questo tipo. Nel periodo il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (art. 13, convertito dalla legge 60/2019) è intervenuto sulle carenze per un'altra via: consente all'AIFA di bloccare temporaneamente le esportazioni dei farmaci a rischio di carenza o indisponibilità e allunga a quattro mesi il preavviso che le aziende devono dare quando interrompono la vendita di un medicinale. L'importazione dei medicinali indisponibili è rimasta regolata dalle procedure già esistenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

adottando un piano nazionale di eradicazione del virus dell'epatite C

L'articolo 25-sexies del decreto-legge 162/2019, inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in vigore dal 1° marzo 2020), ha previsto uno screening nazionale gratuito dell'epatite C «al fine di prevenire, eliminare ed eradicare» il virus. Era destinato ai nati dal 1969 al 1989, alle persone seguite dai servizi per le dipendenze e ai detenuti, con 30 milioni per il 2020 e 41,5 milioni per il 2021. Il decreto del Ministro della salute del 14 maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'8 luglio 2021) ne ha definito criteri e modalità. Si tratta però di un programma sperimentale per il biennio 2020-2021, non di un piano nazionale organico di eradicazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

identificazione di un ente terzo, pubblico, che effettui la sperimentazione indipendente

Non risultano atti del governo che individuino un ente pubblico terzo incaricato della sperimentazione indipendente sui prodotti fitosanitari. Il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari resta quello del decreto interministeriale del 22 gennaio 2014: una bozza di aggiornamento è stata messa in consultazione dal 31 luglio al 15 ottobre 2019, ma non risulta adottata entro la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere incentivi fiscali per coloro che investono in ricerca sulle malattie rare o su farmaci orfani

L'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175 (testo unico sulle malattie rare, in vigore dal 12 dicembre 2021) prevede, dal 2022, un credito d'imposta del 65% sulle spese di ricerca su malattie rare e farmaci orfani, fino a 200.000 euro l'anno per beneficiario e 10 milioni di spesa complessiva annua. Può usarlo chi svolge la ricerca o chi finanzia progetti di enti di ricerca. Il credito richiede però un regolamento del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi. Il regolamento non è stato emanato entro il 22 ottobre 2022: a marzo 2026 il suo iter non era ancora concluso, quindi nel periodo il credito non era utilizzabile.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

garantire gli screening neonatali necessari ad individuare tutte le malattie per le quali esiste una terapia

La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 544) ha esteso lo screening neonatale obbligatorio, previsto dalla legge 167/2016 per le malattie metaboliche ereditarie, alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale, con 4 milioni l'anno in più dal 2019. Ha anche previsto che il Ministero della salute riveda almeno ogni due anni l'elenco delle patologie in base alle nuove evidenze. Nel periodo però il decreto che aggiorna l'elenco nazionale delle patologie non è stato adottato: nel giugno 2023 il Ministero indicava ancora in corso l'iter di approvazione. La legge 175/2021 sulle malattie rare ha poi destinato fondi anche allo sviluppo di test di screening neonatale per le malattie rare curabili.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutawelfare

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre un assegno per l’assistenza personale per la vita indipendente e autodeterminata delle persone con handicap grave

Nel periodo non è stato introdotto un assegno per l'assistenza personale delle persone con disabilità grave. La legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021) ha delegato il governo a riformare la disciplina della disabilità, prevedendo anche modelli di assistenza personale autogestita per la vita indipendente, con un termine di venti mesi: i decreti legislativi sono arrivati dopo la fine del governo Draghi. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 170) ha inserito fra i primi livelli essenziali dei servizi sociali i progetti per la vita indipendente e il «dopo di noi». La legge di bilancio 2020 ha istituito il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza e quella del 2022 ha aumentato il Fondo per le non autosufficienze, senza però creare un assegno.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

determinare e garantire i livelli essenziali delle prestazioni a tutela dei diritti civili e sociali

I livelli essenziali delle prestazioni sono stati definiti solo per alcuni servizi. Il decreto-legge 4/2019 ha qualificato come livello essenziale il reddito di cittadinanza. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 797) ha fissato come livello essenziale dei servizi sociali un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, commi 159-171) ha dato una definizione generale dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e ha individuato i primi sei, tra cui i progetti per la vita indipendente e il «dopo di noi», rinviando gli altri a decreti successivi; il comma 172 ha fissato per gli asili nido un livello minimo del 33% dei posti da raggiungere entro il 2027. La legge 227/2021 ha delegato il governo a definire le procedure per i livelli essenziali delle prestazioni per le persone con disabilità, con decreti arrivati dopo la fine del governo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

intervenire presso le aziende con incentivi per sensibilizzarle e incentivare l'assunzione di persone con disabilità e caregiver

Nel periodo non risultano nuovi incentivi alle aziende per l'assunzione di persone con disabilità né di caregiver. Le leggi di bilancio hanno però rifinanziato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che sostiene le assunzioni: 10 milioni per il 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 520) e 5 milioni per il 2020 (legge 160/2019, art. 1, comma 332). Si tratta dell'incentivo già previsto dalla legge 68/1999, esteso con più risorse; per i caregiver non risulta alcuna misura di questo tipo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutawelfare

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Stanziare fondi per retribuire i disability manager.

Non risultano atti del governo che stanzino fondi per retribuire i disability manager. La figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità esiste dal 2017 (articolo 39-ter del decreto legislativo 165/2001, per le amministrazioni con più di 200 dipendenti) ed è prevista «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Né le leggi di bilancio 2019-2022 né il decreto-legge 80/2021 contengono stanziamenti dedicati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026