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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

672 schede

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

un nuovo sistema di valutazione dei LEA che sia più obiettivo ed aderente alla realtà e attraverso l’effettiva integrazione con il piano nazionale esiti (PNE)

Il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, di concerto con il Ministro dell'economia (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019), ha introdotto il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, dopo l'intesa con le Regioni del 13 dicembre 2018. Sostituisce i decreti precedenti con un insieme di indicatori su prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera e con un punteggio regionale sui livelli essenziali di assistenza, ed è in vigore dal 1° gennaio 2020. Tra gli indicatori ospedalieri ce ne sono alcuni di esito, come la mortalità a 30 giorni dopo un bypass aorto-coronarico o un ictus. Il decreto non prevede però alcun collegamento con il Programma nazionale esiti, la cui integrazione era indicata espressamente nella promessa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riordinare il sistema di accesso alle prestazioni nell’ottica di ridurne i tempi di attesa

Con l'intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019 il governo Conte I ha adottato il Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2019-2021. Il piano rende obbligatorie le classi di priorità con tempi massimi (per le visite, per esempio, entro 10 giorni per la classe «breve»), impone che tutte le agende, comprese quelle delle strutture private accreditate e della libera professione, siano gestite dai centri unici di prenotazione, e obbliga le Regioni ad adottare un proprio piano entro 60 giorni. La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 510-512) ha stanziato 150 milioni di euro per il 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per ammodernare i sistemi di prenotazione elettronica. La promessa riguardava il riordino dell'accesso, non il risultato: per questo la scheda corrispondente di «Il conto», che giudica la riduzione dei tempi, è «non valutabile», e questa scheda non giudica se i tempi di attesa siano poi diminuiti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere che l’individuazione dei dirigenti, sia gestionali-amministrativi e sia sanitari, avvenga sempre in base all’ordine delle graduatorie e nel rispetto del principio di rotazione

Non risultano atti del governo che impongano di scegliere i dirigenti sanitari e amministrativi secondo l'ordine delle graduatorie e con rotazione. L'unica norma vicina è nel decreto-legge 35/2019, come convertito dalla legge 60/2019 (art. 11, comma 5-bis, in vigore dal 2 luglio 2019): per 18 mesi, nelle Regioni commissariate, la rosa dei candidati a direttore generale è proposta secondo una graduatoria di merito, e nelle Regioni in piano di rientro il presidente può scegliere anche fuori dall'ordine, con motivazione. È una norma temporanea e limitata ai direttori generali. Il divieto di inserire nella rosa chi è già stato direttore generale per due volte consecutive nella stessa azienda era già previsto prima del 2018 dal decreto legislativo 171/2016 e non è stato esteso nel periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

obbligo di allegare le schede di sicurezza dei prodotti ai decreti dirigenziali che autorizzano le deroghe

Non risultano atti del governo che impongano di allegare le schede di sicurezza dei prodotti ai decreti dirigenziali che autorizzano le deroghe, cioè le autorizzazioni eccezionali all'uso di prodotti fitosanitari per non più di 120 giorni previste dall'art. 53 del regolamento (CE) 1107/2009. Il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è rimasto quello del decreto interministeriale del 22 gennaio 2014: una bozza di aggiornamento è stata messa in consultazione dal 31 luglio al 15 ottobre 2019, ma non risulta adottata entro la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

individuare una commissione terza ed imparziale diversa da quella di selezione che valuti l’operato dei direttori generali, amministrativi e sanitari

Non risultano atti del governo che istituiscano una commissione terza e imparziale, diversa da quella di selezione, per valutare l'operato dei direttori generali. Nel testo del decreto legislativo 171/2016, ancora in vigore a ottobre 2022, la valutazione dei candidati è affidata a una commissione regionale nominata dal presidente della Regione, e la verifica dopo 24 mesi spetta alla Regione. Il decreto-legge 35/2019 non ha cambiato questo assetto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la decadenza, la revoca e il divieto di rinnovo degli incarichi dirigenziali [...] in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti

Non risultano atti del governo che prevedano la decadenza, la revoca e il divieto di rinnovo degli incarichi dirigenziali sanitari dopo una condanna, anche non definitiva, della Corte dei conti. Nel decreto legislativo 171/2016, nel testo vigente a ottobre 2022, la decadenza del direttore generale è prevista per gravi motivi, grave disavanzo, violazione di legge e violazione degli obblighi di trasparenza, ma non per condanna contabile.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere un periodo di “sospensione” durante il quale non possono essere conferiti nuovi incarichi dirigenziali

Nel programma il periodo di «sospensione» era la sanzione per i dirigenti sanitari decaduti o revocati: un tempo durante il quale non possono ricevere nuovi incarichi. Non risultano atti del governo che lo abbiano introdotto. Per i soli direttori generali il decreto legislativo 171/2016 prevedeva già prima del 2018 la cancellazione dei decaduti dall'elenco nazionale degli idonei, con reinserimento solo dopo una nuova selezione. Questa regola non è stata cambiata né estesa agli altri dirigenti tra il 2018 e il 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre meccanismi imparziali e trasparenti di selezione e valutazione sulla dirigenza in tutti quegli enti vigilati dal Ministero della salute [...] come ad esempio presso l’Aifa

Non risultano atti del governo che abbiano modificato le regole di selezione e valutazione della dirigenza degli enti vigilati dal Ministero della salute, come l'Aifa, per renderle più imparziali e trasparenti (il Ministero ha pubblicato avvisi per la selezione del direttore generale dell'Aifa il 13 luglio 2018 e il 24 ottobre 2019, ma senza cambiare le regole). Il Patto per la salute 2019-2021, firmato in Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre 2019, contiene solo l'impegno a definire una strategia di riordino degli enti vigilati (Aifa, Istituto superiore di sanità, Agenas). La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 429) ha aumentato di 40 unità la dotazione organica dell'Aifa, di cui 10 della dirigenza sanitaria, senza cambiare le regole di selezione dei vertici.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

istituire un organismo indipendente che verifichi gli aspetti gestionali e clinici delle strutture sanitarie, accerti i requisiti per l'accreditamento

Non risultano atti del governo che istituiscano un organismo indipendente per verificare gli aspetti gestionali e clinici delle strutture sanitarie e accertare i requisiti di accreditamento. La legge sulla concorrenza 2021 (legge 118/2022, art. 15, in vigore dal 27 agosto 2022) ha rivisto i criteri di accreditamento e convenzionamento delle strutture private e ha previsto un decreto del Ministro della salute sul monitoraggio, ma non crea alcun organismo indipendente.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

consentire l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia solo per quelle aziende che abbiano adottato un sistema di gestione informatizzata dell'ALPI, dalla prenotazione alla fatturazione

Non risultano atti del governo che consentano l'attività libero professionale intramoenia solo alle aziende con un sistema informatizzato di gestione, dalla prenotazione alla fatturazione. La disciplina resta quella della legge 120/2007: le sue note di aggiornamento non segnalano, tra il 2018 e il 2022, modifiche su questo punto. Le leggi di bilancio 2019-2022 e i decreti-legge 18/2020, 34/2020 e 104/2020 non contengono norme sull'intramoenia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre un limite agli introiti della ALPI, così che i compensi aggiuntivi derivanti da tale attività non superino il 150% dello stipendio

Non risultano atti del governo che pongano un limite ai compensi dell'attività libero professionale intramoenia pari al 150% dello stipendio. La disciplina dell'intramoenia (legge 120/2007) non è stata modificata in questo senso tra il 2018 e il 2022 e le leggi di bilancio 2019-2022 non contengono norme sul tema.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sblocco del turnover

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ha abolito il blocco automatico del turnover del personale sanitario nelle Regioni che non ripianavano il disavanzo, previsto dalla legge 311/2004 (art. 11, comma 4-ter, inserito in sede di conversione). Lo stesso articolo ha cambiato il tetto alla spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale. Dal 2019 il limite è la spesa del 2018 o, se superiore, quella prevista dalla legge 191/2009 (la spesa del 2004 ridotta dell'1,4%). Il limite cresce ogni anno di una quota dell'aumento del Fondo sanitario regionale. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 269) ha portato questa quota dal 5 al 10% e l'ha legata a una metodologia per calcolare i fabbisogni di personale. Il tetto di spesa resta, ma il blocco automatico delle sostituzioni non c'è più.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introduzione dell'obbligo di indicazione della dichiarazione dell'identità e della concentrazione della sostanza utilizzata

Non risultano atti del governo che introducano l'obbligo di dichiarare identità e concentrazione della sostanza utilizzata nei trattamenti con prodotti fitosanitari. Il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari resta quello del decreto interministeriale del 22 gennaio 2014: una bozza di aggiornamento è stata messa in consultazione dal 31 luglio al 15 ottobre 2019, ma non risulta adottata entro la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

piano ordinario ed esaustivo di assunzioni dei sanitari mancanti

Il governo non ha adottato un piano ordinario e complessivo di assunzioni dei sanitari mancanti. Ha invece alzato il tetto di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale (decreto-legge 35/2019, art. 11) e ha consentito per l'emergenza Covid assunzioni straordinarie in deroga ai limiti di spesa: la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 423) le ha prorogate al 2021 e quella 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 268) ha permesso di assumere a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2022, il personale sanitario reclutato a termine con almeno diciotto mesi di servizio. Si tratta di misure su porzioni del personale e in gran parte temporanee, non di un piano che copra tutti i posti mancanti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

consentire che il medico neolaureato abbia accesso nella struttura sanitaria per conseguire le abilità teoriche e tecnico-pratiche necessarie allo svolgimento della specializzazione medica prescelta

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che permettano al medico neolaureato di formarsi alla specializzazione scelta all'interno della struttura sanitaria. L'accesso alla formazione specialistica resta quello del decreto legislativo 368/1999, per concorso e presso le scuole universitarie. La misura più vicina riguarda i medici già iscritti a una scuola di specializzazione. La legge 145/2018 (art. 1, commi 547-548-bis, come modificati dal decreto-legge 35/2019) li ammette ai concorsi del Servizio sanitario nazionale, nel testo vigente a ottobre 2022 dal terzo anno di corso. Consente inoltre alle aziende di assumerli a tempo parziale, con la formazione pratica in azienda, e di inquadrarli a tempo indeterminato quando conseguono il titolo. Il decreto-legge 18/2020 (art. 102) ha reso abilitante la laurea in medicina, senza cambiare l'accesso alla specializzazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

realizzare il cosiddetto "Ospedale d'insegnamento" integrato da un punto di vista didattico-formativo da parte degli Atenei

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che istituiscano l'«Ospedale d'insegnamento» o affidino la formazione specialistica alle strutture sanitarie al posto delle università. La formazione resta disciplinata dal decreto legislativo 368/1999: scuole di specializzazione universitarie, con una rete formativa di strutture accreditate. Nel periodo è stata adottata una misura più limitata. Il decreto-legge 35/2019, convertito dalla legge 60/2019, ha inserito nella legge 145/2018 il comma 548-bis. Le aziende sanitarie possono assumere a tempo parziale gli specializzandi idonei ai concorsi, ammessi dal terzo anno di corso, con la formazione pratica svolta in azienda. Gli specializzandi restano iscritti alla scuola e la formazione teorica resta alle università.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'istituzione di un organismo indipendente che definisca il fabbisogno formativo del servizio sanitario nazionale

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che istituiscano un organismo indipendente per definire il fabbisogno formativo del Servizio sanitario nazionale. Resta in vigore la procedura dell'articolo 35 del decreto legislativo 368/1999: le Regioni indicano il fabbisogno di specialisti e il Ministro della salute, con università ed economia, determina ogni anno il numero da formare. La legge 145/2018 (art. 1, comma 516, lettera c) e il decreto-legge 35/2019 (art. 11) prevedono la valutazione dei fabbisogni di personale e una metodologia, ma senza creare un organismo indipendente.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre sistemi di controllo regionale della qualità dell’insegnamento universitario basati sul coinvolgimento diretto degli specializzandi

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano nuovi sistemi regionali di controllo della qualità dell'insegnamento nella formazione specialistica, basati sugli specializzandi e accompagnati da sanzioni per gli atenei. L'assetto è rimasto quello del decreto legislativo 368/1999. L'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica fissa gli standard e monitora i risultati (art. 43). In ogni Regione con scuole di specializzazione opera già dal 1999 un osservatorio regionale, con tre rappresentanti dei medici in formazione, che verifica le attività assistenziali degli specializzandi (art. 44). Le leggi di bilancio del periodo non hanno modificato queste norme.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rompere il legame esistente tra aziende produttrici di prodotti e servizi della salute e i professionisti che vi operano, vietando ogni legame promozionale diretto

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che vietino i legami promozionali diretti tra aziende produttrici e professionisti che operano nel pubblico. La legge 31 maggio 2022, n. 62 (Sunshine Act, di iniziativa parlamentare, in vigore dal 26 giugno 2022) impone invece la pubblicità delle erogazioni e degli accordi delle imprese verso operatori e organizzazioni sanitarie. È una norma di trasparenza, che fa salve le regole già esistenti sulla pubblicità dei farmaci (titolo VIII del decreto legislativo 219/2006) e non introduce divieti nuovi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre l’obbligo di dichiarazione pubblica affinché siano rese conoscibili tutte le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti dell’area sanitaria e amministrativa

La legge 31 maggio 2022, n. 62 (cosiddetto Sunshine Act, di iniziativa parlamentare, in vigore dal 26 giugno 2022) rende conoscibili i rapporti economici tra imprese e operatori sanitari. Le erogazioni sopra i 100 euro, o sopra i 1.000 euro l'anno, e gli accordi di consulenza, docenza o partecipazione a eventi vanno pubblicati in un registro telematico pubblico del Ministero della salute, «Sanità trasparente». L'obbligo di comunicazione è però delle imprese, non dei professionisti. Il registro doveva essere istituito entro sei mesi, con modalità fissate da un decreto del Ministro della salute. Gli obblighi si applicano dal secondo semestre successivo all'avviso di avvio del registro in Gazzetta Ufficiale, quindi non potevano operare entro il 22 ottobre 2022, fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

[...] che la tossicità di un prodotto fitosanitario, sia calcolata non solo in base al principio attivo, ma anche [...] della formulazione del prodotto

Non risultano atti del governo che prevedano di calcolare la tossicità di un prodotto fitosanitario sulla formulazione completa e non solo sul principio attivo. La valutazione dei prodotti segue il regolamento (CE) 1107/2009, di competenza dell'Unione europea, e nel periodo non risulta alcun atto nazionale su questo punto. Il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari resta quello del decreto interministeriale del 22 gennaio 2014: una bozza di aggiornamento è stata messa in consultazione dal 31 luglio al 15 ottobre 2019, ma non risulta adottata entro la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

estendendo la tracciabilità dei flussi finanziari, previste dall’art. 3 della legge 136 del 2010, anche ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che estendano la tracciabilità dei flussi finanziari della legge 136/2010 ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate. L'articolo 3 della legge, nel testo vigente al 22 ottobre 2022, riguarda appaltatori, subappaltatori e concessionari di finanziamenti pubblici legati a lavori, servizi e forniture pubblici, e non cita le strutture accreditate. Le leggi di bilancio 2019-2022 non contengono modifiche in questo senso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre rigorosi strumenti di verifica che consentano di annullare l’accreditamento e il convenzionamento laddove non siano rispettate tutte le condizione contrattuali

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 15, in vigore dal 27 agosto 2022) ha modificato le regole su accreditamento e accordi contrattuali delle strutture private. Per le nuove strutture e attività, l'accreditamento tiene conto anche dei risultati già ottenuti e degli esiti dei controlli. Le strutture con cui stipulare gli accordi si scelgono periodicamente con avviso pubblico, valutando l'attività svolta e gli esiti dei controlli. Non alimentare il fascicolo sanitario elettronico è «grave inadempimento» degli accordi. Le modalità dei controlli sono rimesse a un decreto del Ministro della salute, il cui termine scadeva il 25 novembre 2022, dopo il periodo valutato. Non c'è un sistema generale che revochi accreditamento e convenzionamento per qualsiasi condizione contrattuale violata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesanità

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’introduzione di misure volte a rendere uniforme, pubblico e tracciabile l’intero processo dell’e-procurement

La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, art. 1, commi 411-415) aveva previsto ordini elettronici per gli acquisti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il governo Conte I li ha attuati con il decreto del Ministro dell'economia del 7 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2018). Il decreto fa passare gli ordini di beni e servizi dal Nodo di smistamento degli ordini (NSO) della Ragioneria generale dello Stato. Il decreto del 27 dicembre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2020) ha reso obbligatorio il sistema dal 1° febbraio 2020 per i beni e dal 1° gennaio 2021 per i servizi. Dal 2021 per i beni e dal 2022 per i servizi non si possono pagare fatture senza gli estremi dell'ordine. Il regolamento 12 agosto 2021, n. 148 ha poi disciplinato la digitalizzazione e la tracciabilità delle procedure di gara per tutte le amministrazioni. Restano fuori la programmazione dei fabbisogni, la logistica e le giacenze, e non c'è una pubblicazione dell'intera filiera degli acquisti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026