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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

672 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

un’ indennità aggiuntiva proporzionata alla retribuzione complessiva, dovuta al lavoratore per l’intera durata del contratto di lavoro a tempo determinato

Il decreto-legge 87/2018, convertito dalla legge 96/2018, non ha introdotto alcuna indennità aggiuntiva per il lavoratore a termine. L'unica misura economica sui contratti a termine è a carico del datore di lavoro: il contributo addizionale già dovuto all'INPS è aumentato di 0,5 punti percentuali a ogni rinnovo (art. 3, comma 2, del decreto, nel testo della legge di conversione). Nel testo del d.lgs. 81/2015 vigente a ottobre 2022 gli artt. 19-29 prevedono solo l'indennità risarcitoria fissata dal giudice (da 2,5 a 12 mensilità) quando il contratto è trasformato a tempo indeterminato. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che riconoscano al lavoratore un'indennità proporzionata alla retribuzione per la durata del contratto a termine.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

verrà definito un quadro normativo unitario da applicare ai dipendenti dalle piattaforme digitali o ai lavoratori della gig-economy

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (GU n. 207 del 4 settembre 2019), convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 (GU n. 257 del 2 novembre 2019), ha introdotto due tutele diverse, non un quadro unitario. Ha esteso la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente anche quando l'organizzazione passa da piattaforme digitali (art. 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015). Ha poi inserito nel d.lgs. 81/2015 il capo V-bis (artt. 47-bis e seguenti), con livelli minimi di tutela solo per i lavoratori autonomi che consegnano beni in ambito urbano tramite piattaforme: contratto scritto e informazioni, compenso minimo orario in assenza di contratti collettivi (applicato dopo dodici mesi), divieto di discriminazione e di esclusione per il rifiuto delle consegne, assicurazione INAIL. Il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha aggiornato gli obblighi informativi richiamati. Non risulta una disciplina unitaria per tutti i lavoratori delle piattaforme e della gig economy.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la previsione di sistemi di audit interni per prevenire e contrastare le disparità di genere

Non è stato introdotto un obbligo generale di sistemi di audit interni, ma la legge 5 novembre 2021, n. 162 (GU n. 275 del 18 novembre 2021, in vigore dal 3 dicembre 2021) ha rafforzato i controlli sulla parità di genere in azienda. L'obbligo del rapporto biennale sulla situazione del personale (art. 46 del codice delle pari opportunità) è esteso dalle aziende con oltre 100 dipendenti a quelle con oltre 50; il rapporto va redatto in modalità telematica, con dati su retribuzioni per sesso, assunzioni, selezione, carriere e conciliazione, e l'Ispettorato del lavoro ne verifica la veridicità. Dal 1° gennaio 2022 la legge ha istituito la certificazione della parità di genere (art. 46-bis), volontaria, i cui parametri sono stati fissati con il decreto del 29 aprile 2022 (GU n. 152 del 1° luglio 2022). La legge è il testo unificato di più proposte parlamentari, la prima delle quali è la C. 522 (prima firmataria Ciprini, M5S), ed è stata approvata durante il governo Draghi, che rientra nel periodo valutato per questo programma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’implementazione di misure premiali per le aziende che rimuovono le discriminazioni

La legge 5 novembre 2021, n. 162 (art. 5, «Premialità di parità»), in vigore dal 3 dicembre 2021, ha previsto premi per le aziende private con la certificazione della parità di genere. Per il 2022 ha concesso un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino all'1% e a un massimo di 50.000 euro l'anno per azienda, nel limite di 50 milioni di euro; ha inoltre dato un punteggio premiale nella valutazione di progetti per aiuti di Stato e nei bandi di gara pubblici. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 138) ha destinato alla certificazione e ai relativi benefici contributivi il Fondo per la parità salariale di genere, portato a 52 milioni di euro l'anno dal 2023. I parametri della certificazione sono stati fissati con il decreto del 29 aprile 2022 e le regole dell'esonero con il decreto interministeriale firmato il 20 ottobre 2022, due giorni prima della fine del governo Draghi. La legge è il testo unificato di più proposte parlamentari, la prima delle quali è la C. 522 (prima firmataria Ciprini, M5S).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’ innalzamento delle indennità di maternità dall’80% al 100%

L'indennità di maternità non è stata portata al 100% della retribuzione. L'art. 22 del d.lgs. 151/2001, nel testo vigente a ottobre 2022, riconosce ancora un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità. Le leggi di bilancio 2019-2022 non hanno modificato la misura: la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (comma 239) ha solo esteso di tre mesi l'indennità per alcune lavoratrici autonome e professioniste con redditi bassi. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che portino l'indennità dall'80% al 100%.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

un premio di 150 euro al mese, per 3 anni, a maternità conclusa, per le donne che rientrano al lavoro

Non è stato introdotto un premio di 150 euro al mese per tre anni alle madri che rientrano al lavoro. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 137) ha previsto, in via sperimentale solo per il 2022, un esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per un massimo di un anno dal rientro dopo il congedo obbligatorio di maternità. È una riduzione dei contributi a carico della lavoratrice, non un importo mensile, dura un anno e non tre, e vale per chi rientra entro il 31 dicembre 2022; le istruzioni operative sono nella circolare INPS n. 102 del 19 settembre 2022. Non risultano altri atti dei governi valutati con il premio promesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sgravi contributivi per le imprese che mantengono al lavoro le lavoratrici dopo la nascita dei figli

Non risultano atti dei governi valutati che diano sgravi contributivi alle imprese per mantenere al lavoro le lavoratrici dopo la nascita dei figli. Le misure vicine hanno altri beneficiari o presupposti. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, commi 16-17) ha esonerato dai contributi, per il 2021 e il 2022, le assunzioni di donne che aumentano l'occupazione, non il mantenimento in servizio delle madri. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 137) ha esonerato solo per il 2022 il 50% dei contributi a carico della lavoratrice madre, non quelli dell'impresa. La legge 162/2021 (art. 5) concede lo sgravio dell'1% alle aziende con la certificazione della parità di genere, a prescindere dal mantenimento in servizio delle madri.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’introduzione dell’IVA al 4% per l’acquisto di prodotti neonatali, per l’infanzia e per la terza età

L'IVA al 4% per i prodotti neonatali, per l'infanzia e per la terza età non è stata introdotta. Nel testo del d.P.R. 633/1972 vigente a ottobre 2022 la tabella A non prevede l'aliquota del 4% per pannolini o altri prodotti per neonati e per l'infanzia, né per una categoria di prodotti per la terza età; restano al 4% solo voci già previste prima del 2018, come protesi e ausili per invalidi. Nel mandato la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 13) ha ridotto al 10% l'aliquota su assorbenti e tamponi per l'igiene femminile, prodotti diversi da quelli promessi. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano ridotto l'IVA sui prodotti per neonati, infanzia e terza età.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

aumentare l’importo detraibile per l’assunzione di colf e badanti

L'importo detraibile per l'assunzione di colf e badanti non è stato aumentato. Nel testo unico delle imposte sui redditi vigente a ottobre 2022 la detrazione del 19% per gli addetti all'assistenza personale in caso di non autosufficienza è ancora limitata a spese fino a 2.100 euro, per redditi complessivi fino a 40.000 euro (art. 15, comma 1, lettera i-septies). Anche la deduzione dei contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza familiare resta fissata a 3 milioni di lire, cioè 1.549,37 euro (art. 10, comma 2). Le leggi di bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022, nel testo originario, non modificano queste norme. Non risultano atti dei governi valutati che alzino la detrazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il rifinanziamento del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per realizzare asili nido pubblici

Il Piano straordinario per i servizi socio-educativi non è stato rifinanziato con questo nome, ma nel periodo sono state stanziate nuove risorse statali per costruire e ampliare asili nido pubblici. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, commi 59-60) ha istituito il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia» per costruire e riqualificare edifici dei comuni: 100 milioni di euro l'anno dal 2021 al 2023 e 200 milioni dal 2024 al 2034. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, comma 791) ha aumentato il fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido (100 milioni per il 2022, fino a 300 milioni l'anno dal 2026) e la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 172) ha portato queste risorse a 120 milioni per il 2022, fino a 1.100 milioni l'anno dal 2027, per arrivare a posti per il 33% dei bambini di 3-36 mesi. Con il PNRR il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il 2 dicembre 2021 un avviso da 3 miliardi di euro per nuove strutture di asili nido e scuole dell'infanzia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la banca delle ore come strumento per superare lo straordinario

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano la banca delle ore come strumento per superare il lavoro straordinario. Il d.lgs. 66/2003 sull'orario di lavoro, nel testo vigente a ottobre 2022, non prevede una banca delle ore, e lo stesso vale per il d.lgs. 81/2015 e per il d.lgs. 105/2022 sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le leggi di bilancio 2019-2022, nel testo originario, non contengono la formula.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la possibilità per il lavoratore di determinare l’inizio e il termine dell’orario di lavoro nell’ambito di una fascia di presenza obbligatoria

Nel periodo valutato non risultano atti del governo che diano al lavoratore il diritto di scegliere l'inizio e la fine dell'orario entro una fascia di presenza obbligatoria. L'unica disciplina generale del lavoro agile, la legge 22 maggio 2017, n. 81, precedente al mandato, lo definisce come modalità stabilita per accordo tra le parti, «senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro», entro i soli limiti di durata massima dell'orario. Il testo in vigore alla fine del periodo (ottobre 2022) non attribuisce al lavoratore la facoltà di fissare l'orario in una fascia di presenza.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Investimento di 2 miliardi di euro.

Il programma prometteva 2 miliardi di euro per le politiche attive del lavoro, senza indicare in quanti anni. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 258) ha destinato ai centri per l'impiego fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha portato questa somma a 467,2 milioni per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020, ma ha finanziato a parte le 4.000 assunzioni già previste (120 milioni nel 2019 e 160 milioni l'anno dal 2020) e ha aggiunto un piano straordinario di potenziamento (160 milioni nel 2019, 130 nel 2020 e 50 nel 2021, art. 12, comma 3) e altre assunzioni nei centri per l'impiego (120 milioni nel 2020 e 304 milioni l'anno dal 2021, art. 12, comma 3-bis). Per il triennio 2019-2021 queste autorizzazioni di spesa nazionali superano insieme i 2 miliardi. Il governo Draghi ha poi adottato il programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) con il decreto del ministro del Lavoro del 5 novembre 2021, con 4,4 miliardi di euro del PNRR per il 2021-2025. Si tratta di stanziamenti, cioè limiti massimi di spesa, non di somme effettivamente spese.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la creazione di un Osservatorio nazionale del Mercato del Lavoro che colleghi l’offerta formativa alle esigenze dei settori produttivi

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 99, GU n. 128 del 19 maggio 2020), confermato nella conversione, ha istituito presso il Ministero del lavoro l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro. Tra i suoi compiti: studiare i dati sull'occupazione, individuare i fabbisogni generati dai cambiamenti del mercato e sostenere l'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale, in base ai nuovi profili richiesti. L'articolo affida all'Osservatorio anche il compito di promuovere osservatori regionali e consente al ministro di avvalersi di un comitato scientifico. Il comitato è stato istituito con un decreto ministeriale del dicembre 2021 (n. 250) e la sua composizione, con rappresentanti di ISTAT, INPS, INAIL, ANPAL, INAPP, regioni e Banca d'Italia, è stata fissata con il decreto ministeriale n. 30 del 23 febbraio 2022. L'organismo nasce nel quadro dell'emergenza Covid, ma la norma non ne fissa una scadenza.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

L’ammontare è attualmente fissato sui 780€ mensili per persona singola e parametrato sulla base della scala OCSE modificata per nuclei familiari più numerosi.

Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (GU n. 23 del 28 gennaio 2019), convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con erogazioni dall'aprile 2019. La cifra promessa è stata raggiunta solo come tetto. Per un single il beneficio è formato da un'integrazione del reddito fino a 6.000 euro l'anno (500 al mese), più, per chi paga un affitto, fino a 3.360 euro l'anno (280 al mese), per un massimo di 9.360 euro l'anno, cioè 780 al mese. Chi ha un mutuo sulla casa riceve al massimo 1.800 euro l'anno in più (150 al mese), chi vive in casa di proprietà senza mutuo resta a 500 euro, e l'importo scende con gli altri redditi. Per i nuclei più numerosi non è stata adottata la scala OCSE modificata promessa, ma una scala propria: 1 per il primo componente, più 0,4 per ogni altro adulto e 0,2 per ogni minore, fino a un massimo di 2,1 (2,2 con persone con disabilità grave o non autosufficienti). Gli importi sono rimasti invariati fino alla fine del periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Proponiamo, dunque, la redazione di un testo unico in tema di costituzione e agevolazioni per le operazioni di Workers buy out

Il testo unico sul workers buyout non è stato adottato: un disegno di legge delega di iniziativa parlamentare (S. 1669) non è stato approvato nella legislatura. Sono state introdotte solo singole agevolazioni per le cooperative costituite dai lavoratori. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, comma 12) rende non imponibile la NASpI anticipata destinata a sottoscrivere capitale di una cooperativa di lavoro. La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 253) esonera per 24 mesi dal 100% dei contributi a carico del datore, fino a 6.000 euro annui, le cooperative costituite dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 83/2012. Sono misure sparse in più leggi, non il testo unico promesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

garantirà a tutti i lavoratori il diritto di poter eleggere le proprie rappresentanze sindacali e di essere eletti, [...] tra tutte le sigle dei lavoratori

Nel periodo valutato non è stata approvata alcuna legge sull'elezione e la candidatura alle rappresentanze sindacali aperte a tutte le sigle. Secondo il dossier del Servizio studi della Camera del 13 luglio 2022, alle previsioni dell'art. 39 della Costituzione diverse dalla libertà sindacale nei luoghi di lavoro «non si è data attuazione», e la proposta di legge sulla rappresentanza sindacale (A.C. 707, iniziativa parlamentare) era stata assegnata alla commissione Lavoro solo l'8 luglio 2022. La materia restava regolata da accordi tra le parti sociali (Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre un regime di incompatibilità tra incarico politico-istituzionale e carica di amministratore e/o dirigente di società cooperativa o consorzio di cooperative

Non risultano atti del governo né leggi approvate nel periodo che introducano un regime di incompatibilità tra incarico politico-istituzionale e carica di amministratore o dirigente di cooperative o consorzi. La legge di bilancio per il 2018 (legge 205/2017, art. 1, comma 936), precedente al mandato, aveva rafforzato la vigilanza sulle cooperative e imposto un organo di amministrazione collegiale di almeno tre persone, ma non prevede incompatibilità con cariche politiche, e nel periodo valutato non risultano norme che le abbiano aggiunte.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la fissazione di stringenti parametri di liquidità, di solidità finanziaria, di trasparenza, d’informazione, di pubblicità dei bilanci e degli investimenti da parte delle cooperative

Non risultano atti del governo nel periodo che fissino per le cooperative parametri di liquidità, solidità finanziaria, trasparenza e pubblicità dei bilanci e degli investimenti. La legge di bilancio per il 2018 (legge 205/2017, art. 1, comma 936), precedente al mandato, aveva rafforzato la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, con cancellazione dall'albo e scioglimento per le cooperative che si sottraggono ai controlli o non rispettano la mutualità, e aveva reso collegiale l'organo amministrativo, senza introdurre parametri di questo tipo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

eliminare il criterio del massimo ribasso per l'aggiudicazione degli appalti pubblici

Il criterio del minor prezzo, il «massimo ribasso» del programma, non è stato eliminato. Lo «sblocca cantieri» (decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) ha abrogato due delle ipotesi in cui il codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 50/2016, art. 95, comma 4) lo ammetteva, ma lo ha lasciato per i servizi e le forniture standardizzati. Ha inoltre introdotto l'art. 36, comma 9-bis, che per i contratti sotto soglia consente di aggiudicare con il minor prezzo o con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (art. 1, comma 3) ha poi permesso alle stazioni appaltanti di scegliere il prezzo più basso nelle procedure negoziate sotto soglia, con esclusione automatica delle offerte anomale, e il regime è stato prorogato fino al 30 giugno 2023. La legge delega per il nuovo codice (legge 21 giugno 2022, n. 78, art. 1, comma 2, lettera t) chiede di individuare i casi in cui si può usare il solo criterio del prezzo, non di eliminarlo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

propone un superamento della cosiddetta "riforma Fornero" attraverso la messa a regime dei parametri di "quota 41" e "quota 100"

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (art. 14) ha introdotto «quota 100»: pensione anticipata con 62 anni di età e 38 di contributi, ma solo in via sperimentale per il triennio 2019-2021, non a regime. Per il 2022 la legge di bilancio (legge 234/2021, art. 1, comma 87) l'ha sostituita con requisiti di 64 anni e 38 di contributi (la cosiddetta quota 102). «Quota 41» per tutti non è stata adottata: l'accesso con 41 anni di contributi resta limitato ai lavoratori precoci, per i quali lo stesso decreto (art. 17) ha escluso fino al 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita. La riforma Fornero non è stata superata in modo stabile.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'introduzione della staffetta generazionale nelle aziende

Non è stata introdotta una «staffetta generazionale» generale per tutte le aziende. La legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha convertito il decreto-legge 34/2019 (art. 26-quater, GU n. 151 del 29 giugno 2019), ha però introdotto il contratto di espansione (art. 41 del decreto legislativo 148/2015). Le imprese possono concordare con il ministero del Lavoro e i sindacati l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato e, in cambio, l'uscita anticipata, fino a 60 mesi prima della pensione, di lavoratori anziani, con indennità a carico dell'azienda, e riduzioni d'orario. All'inizio la misura era sperimentale per il 2019 e il 2020 e riservata alle imprese con più di 1.000 dipendenti. È stata poi prorogata al 2021 con soglie più basse e, con la legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 215), al 2022 e al 2023 per le imprese con almeno 50 dipendenti. Resta uno strumento volontario e temporaneo, legato a piani di riorganizzazione, diverso da una staffetta estesa a tutte le aziende.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

un ampliamento delle categorie di lavori da considerare usuranti

L'elenco dei lavori usuranti del decreto legislativo 67/2011 (art. 1, comma 1) non risulta ampliato nel periodo. È stato invece esteso l'elenco dei lavori gravosi che danno accesso all'APE sociale: la legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, art. 1, comma 92 e allegato 3, GU del 31 dicembre 2021) lo porta da 15 raggruppamenti, con 67 codici ISTAT, a 23 tipi di professione, con 215 codici, e per edili e ceramisti abbassa a 32 anni i contributi richiesti. L'APE sociale è però prorogata anno per anno (al 31 dicembre 2022) e riguarda i lavori «gravosi», categoria distinta da quella dei lavori usuranti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

un allargamento della possibilità di usufruire della cosiddetta "opzione donna"

L'«opzione donna», la pensione anticipata calcolata interamente con il sistema contributivo prevista dalla legge 243/2004 (art. 1, comma 9), era riservata alle lavoratrici che avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2015. L'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) l'ha riaperta alle lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 per le autonome) maturati entro il 31 dicembre 2018, senza adeguamento alla speranza di vita. Le leggi di bilancio successive hanno spostato il termine di un anno ogni volta: al 31 dicembre 2019 (legge 160/2019, art. 1, comma 476), al 31 dicembre 2020 (legge 178/2020, art. 1, comma 336) e al 31 dicembre 2021 (legge 234/2021, art. 1, comma 94). La possibilità di usarla è stata così estesa a quattro nuove leve di lavoratrici, con un'età minima più alta di quella originaria della legge 243/2004 (57 anni per le dipendenti e 58 per le autonome, poi adeguati alla speranza di vita).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026