Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018
un’ indennità aggiuntiva proporzionata alla retribuzione complessiva, dovuta al lavoratore per l’intera durata del contratto di lavoro a tempo determinato
Il decreto-legge 87/2018, convertito dalla legge 96/2018, non ha introdotto alcuna indennità aggiuntiva per il lavoratore a termine. L'unica misura economica sui contratti a termine è a carico del datore di lavoro: il contributo addizionale già dovuto all'INPS è aumentato di 0,5 punti percentuali a ogni rinnovo (art. 3, comma 2, del decreto, nel testo della legge di conversione). Nel testo del d.lgs. 81/2015 vigente a ottobre 2022 gli artt. 19-29 prevedono solo l'indennità risarcitoria fissata dal giudice (da 2,5 a 12 mensilità) quando il contratto è trasformato a tempo indeterminato. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che riconoscano al lavoratore un'indennità proporzionata alla retribuzione per la durata del contratto a termine.
- Fonte: programma elettorale, capitolo "Lavoro", 5. Contratti di lavoro, p. 4
- Prova: Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018 (legge 96/2018 con il testo coordinato del DL 87/2018): l'art. 3, comma 2, aumenta di 0,5 punti il contributo addizionale a ogni rinnovo del contratto a termine; non c'è alcuna indennità a favore del lavoratore. Il testo vigente del d.lgs. 81/2015 (Normattiva, versione al 12 ottobre 2022) non la prevede.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026