Salta al contenuto
Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

672 schede

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedendo un servizio di assistenza psicologica per aiutare gli agenti in difficoltà

Nel 2022 il Ministero della giustizia ha istituito il supporto psicologico per il personale della polizia penitenziaria. L'atto di indirizzo della ministra Cartabia per il 2022 e il documento di programmazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dell'11 gennaio 2022 hanno destinato circa un milione di euro a progetti di sostegno psicologico agli agenti, con una voce di bilancio dedicata. La direttiva del capo del Dipartimento del 4 febbraio 2022 ha fissato le linee guida: i provveditorati regionali individuano gli psicologi e, con gli istituti, elaborano gli interventi. I progetti sono partiti nel 2022, per esempio in Sicilia con una convenzione tra il provveditorato regionale, l'Università di Palermo e l'Ordine degli psicologi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la realizzazione di almeno due nuove strutture (in Campania ed in Lombardia)

Nessuna nuova struttura carceraria in Campania o in Lombardia è stata realizzata tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (art. 7) ha affidato al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il 2019 e il 2020, progetti e procedure per nuove strutture o per aumentare la capienza di quelle esistenti, e nel marzo 2019 il Dipartimento ha proposto un modello di padiglione modulare da costruire dentro istituti già in funzione. Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (art. 1, comma 2, lettera g) ha poi stanziato 132,9 milioni di euro dal 2022 al 2026 per padiglioni e spazi delle strutture penitenziarie per adulti e minori; secondo la Corte dei conti ne fanno parte otto nuovi padiglioni da 80 posti, tra cui Vigevano (Lombardia) e Santa Maria Capua Vetere (Campania), con lavori da concludere entro il 2026. Sono ampliamenti di carceri esistenti, non nuovi istituti, e nel periodo nessuno è stato costruito.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la predisposizione di un piano di rinnovo tecnologico dei sistemi di controllo dei detenuti e delle loro comunicazioni

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano predisposto un piano di rinnovo tecnologico dei sistemi di controllo dei detenuti e delle loro comunicazioni. Nelle scelte di spesa per il 2019 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha destinato circa 3,5 milioni di euro ad apparecchiature di sicurezza, tra cui 40 jammer per inibire i telefoni cellulari, 200 rilevatori manuali di cellulari, 65 rilevatori di traffico voce e dati, 2 apparati IMSI, 90 apparecchi radiografici per i pacchi e 40 metal detector a portale. Sono acquisti di un singolo anno, non un piano di rinnovo dei sistemi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

eliminare la possibilità di trattamento minorile per gli infraventicinquenni, come inserito dall’ultima riforma PD e riportare il trattamento agli under 18

Il governo ha confermato il trattamento minorile fino a 25 anni. Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2018, in vigore dal 10 novembre 2018), approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2018, disciplina l'esecuzione delle pene per i condannati minorenni e per i giovani sotto i venticinque anni. L'art. 9 modifica l'art. 24 del d.lgs. 272/1989: misure e pene si eseguono con le regole per i minorenni anche per chi ha compiuto 18 ma non 25 anni, e viene tolta la cautela specifica per chi ha già compiuto 21 anni. Non risultano atti che riportino il limite a 18 anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

protocolli per corsi di formazione lavorativa obbligatoria in carcere

Non risultano atti che abbiano reso obbligatoria la formazione lavorativa in carcere. Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 (Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2018) ha riscritto l'art. 20 dell'ordinamento penitenziario sul lavoro: la destinazione al lavoro e la partecipazione ai corsi di formazione professionale devono essere «favorite in ogni modo», e dal testo è stata tolta la frase secondo cui il lavoro era obbligatorio per i condannati. Il ministro della giustizia ha firmato protocolli per la formazione professionale dei detenuti, come quello con Enel del 18 dicembre 2019 («Mi riscatto per il futuro»), che però non prevedono corsi obbligatori.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Introduzione della specializzazione di "Esecuzione penale esterna" nel Corpo di Polizia Penitenziaria per i controlli sulle misure alternative

Non è stata istituita una specializzazione «Esecuzione penale esterna» nel Corpo di polizia penitenziaria, ma i suoi compiti di controllo sulle misure alternative sono stati rafforzati. Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 ha previsto che la polizia penitenziaria partecipi, su richiesta e secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, ai controlli sulle prescrizioni relative a dimora, libertà di movimento, frequentazioni e armi (art. 8), e ha aggiunto tra i compiti del Corpo quello di contribuire a verificare il rispetto delle prescrizioni della magistratura di sorveglianza (art. 10). Secondo la relazione del Ministero della giustizia sul 2019, presso gli uffici di esecuzione penale esterna sono stati costituiti nuclei di polizia penitenziaria per questi controlli, in attuazione di un decreto ministeriale del 1° dicembre 2017, adottato dal governo precedente.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Per la liberazione anticipata si calcoleranno 30 giorni ogni 6 mesi avendo però già scontato almeno ¼ della pena

La liberazione anticipata non è stata modificata nel periodo. L'art. 54 della legge 354/1975 prevede una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, nel testo in vigore dal 22 febbraio 2014 e rimasto invariato fino al termine del governo Draghi. Non è stata introdotta la regola di 30 giorni ogni sei mesi con almeno un quarto della pena già scontata. Il decreto legislativo 123/2018 non ha toccato la materia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Abrogazione del Decreto Legislativo Orlando sulla riforma dell’ordinamento penitenziario (in discussione ora).

Il decreto Orlando non è mai entrato in vigore e il governo Conte I ne ha bloccato la parte centrale. Sullo schema del governo Gentiloni (A.G. 17), che eliminava automatismi e preclusioni e ampliava le misure alternative, le commissioni Giustizia di Camera e Senato espressero parere contrario nel luglio 2018. Il 3 agosto 2018 il governo trasmise un nuovo schema (A.G. 39) e adottò il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, senza dare attuazione alla delega su misure alternative e preclusioni. Furono però adottati anche i decreti legislativi 121 e 124 del 2018 (pene dei minorenni, lavoro e vita detentiva), di attuazione della stessa delega.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Le Commissioni territoriali che esaminano le domande di asilo devono essere potenziate e messe nella condizione di lavorare al meglio

Le commissioni territoriali per l'asilo sono state rafforzate nel mandato del governo Conte I, ma in modo limitato. Dal 9 luglio 2018 e poi dal 4 febbraio 2019 sono entrati in servizio 250 e 162 funzionari, assunti con il concorso previsto dal decreto-legge 13/2017 del governo precedente. Il decreto-legge 113/2018 (art. 9, come convertito) ha consentito di istituire sezioni aggiuntive: dal 4 marzo 2019 cinque sezioni temporanee a Milano, Genova, Bologna, Firenze e Roma, in funzione fino al 3 novembre 2019. Il Ministero dell'interno riferisce che le domande pendenti sono scese da 147.873 (gennaio 2018) a 64.216 (31 maggio 2019). Dopo il 2019 non risultano altri interventi sulle commissioni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaesteri

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Abbiamo intenzione di proporre una normativa più puntuale, stringente ed efficace, [...] lo «stop» totale alla vendita di armi ai Paesi in conflitto

Non risultano atti con cui il governo abbia proposto in sede europea una disciplina vincolante per vietare a tutti gli Stati membri la vendita di armi ai Paesi in conflitto. Le misure adottate nel periodo sono nazionali e riguardano due Paesi coinvolti nella guerra in Yemen: nel luglio 2019 furono sospese licenze di esportazione di missili e bombe d'aereo verso Arabia Saudita ed Emirati arabi uniti, e nel gennaio 2021 l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) revocò le licenze per bombe d'aereo rilasciate tra il 2016 e il 2018. La legge 185/1990, che già vieta le esportazioni di armi verso i Paesi in stato di conflitto armato in contrasto con l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, non è stata modificata nel periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il M5S si impegnerà ad ampliare e promuovere la pubblicazione dei bilanci analitici per l’accoglienza degli enti gestori

Non risultano atti del governo che prevedano la pubblicazione dei bilanci analitici degli enti gestori dell'accoglienza. Il decreto-legge 113/2018 e il decreto-legge 130/2020 non contengono obblighi di questo tipo. Il rapporto «Centri d'Italia» 2019 di ActionAid e Openpolis riferisce che il Ministero dell'interno continuava a negare l'accesso al sistema informativo centralizzato sull'accoglienza e che la trasparenza non era avanzata. Per gli anni successivi fino al 22 ottobre 2022 non risultano nuovi strumenti di pubblicazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'estensione delle tutele anche agli artigiani e commercianti

Le tutele della legge 22 maggio 2017, n. 81, sul lavoro autonomo non sono state estese ad artigiani e commercianti: l'art. 1, comma 2, esclude ancora gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori, che restano fuori per esempio dalla sospensione dei contributi in caso di malattia o infortunio grave (art. 14). Su maternità e congedi alcune tutele sono state invece ampliate anche per loro. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 239) ha concesso tre mesi in più di indennità di maternità alle lavoratrici autonome, comprese artigiane e commercianti, con reddito inferiore a 8.145 euro. Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, ha riconosciuto ad artigiane e commercianti l'indennità anche prima dei due mesi che precedono il parto in caso di gravidanza a rischio e ha esteso ai padri lavoratori autonomi il congedo parentale prima previsto solo per le madri.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'abolizione del minimale Inps

Il minimale contributivo non è stato abolito. L'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che fissa il livello minimo imponibile per i contributi di artigiani e commercianti, era ancora in vigore al termine del periodo valutato. Per il 2022 il reddito minimo su cui calcolare il contributo era di 16.243 euro. Nel periodo sono stati adottati solo esoneri contributivi temporanei legati all'emergenza Covid-19, come quello previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, commi 20 e seguenti), che non toccano il minimale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'esclusione dei professionisti dal pagamento dell'Irap

La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 8) ha stabilito che l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, cioè dal 2022. Il comma 9 ha istituito un fondo di 192,252 milioni di euro l'anno dal 2022 per compensare le Regioni della parte di minori entrate non coperta nel finanziamento della sanità. L'esenzione riguarda le persone fisiche: società e associazioni tra professionisti restano soggette all'imposta.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la deducibilità spese per iscrizione ad associazioni e per attestazioni di qualificazione ai sensi della L. 4/2013

Non risultano atti del periodo valutato che abbiano introdotto una deduzione specifica per le spese di iscrizione alle associazioni professionali e per le attestazioni di qualificazione previste dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. L'art. 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, riscritto dall'art. 9 della legge 22 maggio 2017, n. 81, elenca le spese di formazione e aggiornamento, convegni, certificazione delle competenze e garanzia contro il mancato pagamento che i professionisti possono dedurre per intero entro limiti annui. Il testo in vigore il 21 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018 e non nomina le quote associative né le attestazioni della legge 4/2013.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la sospensione, in caso di malattia e infortunio, anche dal versamento di tributi, imposte ed esclusione dagli studi di settore

Non è stata introdotta la sospensione dei versamenti di tributi e imposte per il lavoratore autonomo malato o infortunato, da affiancare a quella dei contributi già prevista dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 (art. 14, comma 3). La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 927-944) ha previsto una sospensione dei termini tributari in caso di ricovero o cure domiciliari del libero professionista iscritto a un albo. Riguarda però gli adempimenti «a carico del cliente» che il professionista esegue in base a un mandato anteriore al ricovero (commi 929 e 934): tutela i suoi clienti, non sospende le imposte dovute dal professionista. Non risultano atti del periodo che escludano dagli studi di settore, dal 2018 sostituiti dagli indici sintetici di affidabilità fiscale, chi è malato o infortunato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la rateizzazione per la restituzione dei contributi, senza interessi di mora

Nel periodo valutato non è stata introdotta una restituzione rateale dei contributi sospesi senza interessi di mora. L'art. 14, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81, già prevedeva la sospensione dei contributi per malattia o infortunio superiori a sessanta giorni e il versamento successivo in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione, senza dire nulla sugli interessi. Quel testo non è stato modificato nel periodo. Le sole norme nuove sugli interessi, nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 941), riguardano i tributi sospesi e prevedono il tasso legale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il riconoscimento della contribuzione figurativa in caso di malattia

Nel periodo valutato non è stata riconosciuta la contribuzione figurativa ai lavoratori autonomi per i periodi di malattia. Non risultano norme in questo senso nelle leggi di bilancio del periodo. La nuova indennità per gli autonomi iscritti alla Gestione separata, l'ISCRO della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, comma 391), è legata al calo del reddito e prevede espressamente che non comporti accredito di contribuzione figurativa.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la misura minima di contributi per l'accesso alle tutele, calcolata negli ultimi 36 mesi

Nel periodo valutato non è stata fissata una misura minima di contributi, calcolata sugli ultimi 36 mesi, per accedere alle tutele dei lavoratori autonomi. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, comma 388) subordina l'indennità ISCRO a requisiti diversi: reddito dell'anno precedente inferiore al 50 per cento della media dei tre anni precedenti, reddito non superiore a 8.145 euro, partita IVA attiva da almeno quattro anni e regolarità contributiva. L'indennità è inoltre limitata agli iscritti alla Gestione separata INPS.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

estensione della L. 104/92 anche ai lavoratori autonomi

Il periodo valutato non ha esteso ai lavoratori autonomi i permessi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'art. 33, comma 3, riserva i tre giorni di permesso mensile retribuito al «lavoratore dipendente, pubblico o privato». Il comma è stato riscritto dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022), che ha aggiunto il convivente di fatto tra i beneficiari dell'assistenza, ma ha mantenuto la limitazione ai dipendenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Introduzione di una disciplina dell’equo compenso, che attui effettivamente l’articolo 36 primo comma della Costituzione, rispetto a quanto fatto di recente

Nel periodo valutato non è stata approvata una nuova disciplina dell'equo compenso per tutti i lavoratori autonomi. La proposta di legge C. 3179 (iniziativa parlamentare, prima firmataria Giorgia Meloni) è stata approvata dalla Camera il 13 ottobre 2021; al Senato (S. 2419) la commissione Giustizia ha dato il mandato al relatore il 29 giugno 2022, ma l'esame non è proseguito per lo scioglimento delle Camere. La legge sull'equo compenso è la legge 21 aprile 2023, n. 49 (Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023), successiva alla fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa, non possa essere inferiore ai nove euro l’ora

Nel periodo valutato (giugno 2018 - ottobre 2022) nessuna legge ha introdotto un salario minimo orario di nove euro lordi. Il disegno di legge S. 658, di iniziativa parlamentare (prima firmataria la senatrice Catalfo, M5S), presentato il 12 luglio 2018, fissava un minimo di 9 euro l'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali. È rimasto all'esame della commissione Lavoro del Senato: il fascicolo del Senato lo indica «in corso di esame in commissione» al 10 maggio 2022. Non risultano atti sul salario minimo adottati dai governi Conte I, Conte II e Draghi, come indicano anche le schede corrispondenti di «Il conto» per i primi due.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

applicazione di un coefficiente obbligatorio utile a ridurre la disuguaglianza salariale

Nel periodo valutato non risulta alcun atto che abbia introdotto un coefficiente obbligatorio per collegare le retribuzioni più basse a quelle più alte e ridurre la disuguaglianza salariale. Nelle leggi di bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022 nel testo originario non compaiono disposizioni di questo tipo. Il disegno di legge S. 658 sul salario minimo, esaminato in commissione al Senato senza essere approvato, non prevede un coefficiente di questo genere.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutalavoro

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la reintroduzione della causalità per i contratti a tempo determinato

Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (GU n. 161 del 13 luglio 2018), convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (GU n. 186 dell'11 agosto 2018), ha riscritto l'art. 19 del d.lgs. 81/2015. Il contratto a termine può durare fino a 12 mesi senza motivazione; oltre i 12 mesi, e fino a un massimo di 24, serve una causale (esigenze temporanee e oggettive estranee all'attività ordinaria o sostitutive di altri lavoratori, oppure incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria). La causale è richiesta anche per i rinnovi, e la legge di conversione ha previsto che un contratto oltre i 12 mesi senza causale diventi a tempo indeterminato. Le norme valgono per i contratti stipulati dal 14 luglio 2018 e per rinnovi e proroghe successivi al 31 ottobre 2018; non si applicano alle pubbliche amministrazioni. Nel periodo la regola è stata attenuata ma non abolita: per l'emergenza Covid-19 un rinnovo o una proroga, una sola volta e per al massimo 12 mesi, è stato ammesso senza causale fino al 31 dicembre 2021 (decreti-legge 104/2020, art. 8, e 41/2021, art. 17), e il decreto-legge 73/2021 (art. 41-bis, inserito dalla legge 106/2021) ha aggiunto alle causali le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026