Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018
il blocco dell’adeguamento all’età pensionabile all’aspettativa di vita
L'articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha escluso, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita per il requisito contributivo della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne); l'articolo 17 ha fatto lo stesso per i lavoratori precoci. Lo stesso decreto ha escluso dagli adeguamenti il requisito di età di «quota 100» (62 anni, art. 14) e dell'opzione donna (art. 16). Il blocco non riguarda invece la pensione di vecchiaia, il cui requisito di età resta legato agli adeguamenti previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 78/2010. Il blocco è quindi parziale.
- Fonte: programma elettorale, capitolo "Lavoro", 17. Pensioni, p. 8
- Prova: Decreto-legge 4/2019 nel testo originario: art. 15 (stop agli adeguamenti alla speranza di vita per la pensione anticipata fino al 31/12/2026); gli articoli 14, 16 e 17 escludono dagli adeguamenti quota 100, opzione donna e lavoratori precoci.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026