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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

672 schede

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere forme di agevolazione fiscale finalizzate soprattutto ai giovani per la promozione e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo

Non risultano agevolazioni fiscali rivolte soprattutto ai giovani per la promozione e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo. Nel periodo è stato introdotto un credito d'imposta del 90 per cento per le spese del 2020 delle imprese teatrali e di spettacolo dal vivo colpite dal calo del fatturato (decreto-legge 41/2021, articolo 36-bis), una misura di emergenza non riservata ai giovani. Le leggi di bilancio hanno rinnovato e poi reso permanente dal 2022 la Carta elettronica per i diciottenni, già esistente, che si può usare anche per biglietti di spettacoli dal vivo e corsi di teatro e musica: è un buono di spesa per tutti i consumi culturali, non un'agevolazione fiscale. I criteri a favore dei progetti di giovani sotto i 35 anni previsti dalla legge 175 del 2017 riguardano il riparto del Fondo unico per lo spettacolo e non il fisco.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il Movimento 5 Stelle si è impegnato a introdurre il riordino della normativa relativa all'organizzazione e al funzionamento delle scuole di teatro

Non risultano atti che riordinino la normativa su organizzazione e funzionamento delle scuole di teatro. La legge 175 del 2017 prevede una disciplina delle scuole solo per la danza (articolo 2, comma 4, lettera g), come criterio di delega non esercitato nel periodo. La legge 106 del 2022 ripropone la delega, senza norme specifiche sulle scuole di teatro.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

fondare il reclutamento degli insegnanti e di tutto il personale, anche degli organi di vertice, su procedure selettive pubbliche trasparenti

Il regolamento sul reclutamento del personale delle istituzioni AFAM (DPR 7 agosto 2019, n. 143, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 2019) prevede che i docenti a tempo indeterminato siano assunti con selezioni pubbliche per titoli ed esami: bando pubblicato sul sito dell'istituzione e del Ministero, avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª serie speciale), commissioni di tre membri in maggioranza esterni, di cui due sorteggiati dal Ministero. Per il personale amministrativo e tecnico prevede procedure selettive improntate a imparzialità e trasparenza. Resta però riservata alle chiamate dalle graduatorie nazionali per soli titoli almeno il 35% delle risorse per le assunzioni, e il testo non disciplina la selezione degli organi di vertice, che il programma citava. La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 890) ha rinviato l'applicazione del regolamento all'anno accademico 2022/2023, disponendo che fino ad allora i docenti fossero assunti prioritariamente dalle graduatorie nazionali per titoli.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre dottorati di ricerca e dare in generale impulso alla ricerca;

Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (art. 3, comma 10) ha previsto che le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica rilascino il dottorato di ricerca, al posto del precedente diploma di formazione alla ricerca. Il regolamento sul dottorato (decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, in vigore dal 13 gennaio 2022) dedica l'art. 15 ai dottorati AFAM e rinvia a un decreto del Ministro, da adottare entro dodici mesi, per le modalità di accreditamento. Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (art. 14, comma 4-ter, introdotto dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79) ha istituito nelle istituzioni AFAM il profilo del ricercatore. Al 22 ottobre 2022 però il decreto sull'accreditamento non era stato adottato e nessun corso di dottorato AFAM poteva essere attivato: è arrivato il 21 febbraio 2024, con un governo successivo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riconoscere il diritto all’assistenza degli studenti con disabilità come previsto per tutti gli studenti universitari;

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 742, in vigore dal 1° gennaio 2019) ha esteso alle istituzioni AFAM i servizi e le iniziative per gli studenti con disabilità (art. 12 della legge 104/1992), con invalidità superiore al 66% e con disturbi specifici dell'apprendimento, aumentando di 500.000 euro l'anno i fondi delle istituzioni. La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 542) ha aggiunto 1 milione di euro l'anno dal 2021 e la figura di un tutor accademico per la didattica musicale inclusiva.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

garantire agli autori la possibilità di scegliere liberamente le nuove licenze open, come "creative common", "copyleft" o "fair use"

Non risultano atti del governo che garantiscano agli autori la libera scelta di licenze aperte (come Creative Commons) o che estendano l'accesso aperto per la letteratura scientifica. Il principale intervento sul diritto d'autore del periodo, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 (recepimento della direttiva europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale), tratta di estrazione di testo e dati per la ricerca, utilizzi didattici, piattaforme online ed equa remunerazione, ma non contiene norme su accesso aperto o licenze libere. Il Programma nazionale per la scienza aperta 2021-2027, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268 e pubblicato il 20 giugno 2022, contiene raccomandazioni ma non introduce obblighi né diritti per gli autori.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riformare seriamente l'attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore, determinando una condizione maggiormente concorrenziale

Nel periodo valutato non è stata riformata nel complesso l'intermediazione del diritto d'autore. L'art. 180 della legge 633/1941, che riserva in esclusiva l'intermediazione alla SIAE e agli altri organismi di gestione collettiva, è rimasto invariato: l'apertura a questi organismi era del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, anteriore al programma. L'unica apertura riguarda la ritrasmissione via cavo: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 181, che recepisce una direttiva europea, ha abrogato l'art. 180-bis, che la riservava alla SIAE, e l'ha affidata a qualunque organismo di gestione collettiva. Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 ha aggiunto l'art. 180-ter, che consente ai tre organismi più rappresentativi di stipulare licenze collettive con effetto esteso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Intendiamo ridare importanza al nostro paesaggio, rispettando l’articolo 9 delle Costituzione e annullando queste riforme

Non risultano atti del governo che annullino le riforme indicate nel programma (decreto «Sblocca Italia», riforma delle soprintendenze, legge Madia, semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche). Il DPR 31/2017 sulle autorizzazioni paesaggistiche semplificate è rimasto in vigore e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) ne ha esteso l'elenco degli interventi liberi (art. 36, comma 3-bis). Lo stesso decreto ha semplificato ulteriormente le procedure di tutela, tra l'altro con la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 29) e con il parere non vincolante del Ministero della cultura sugli impianti rinnovabili in aree contermini ai beni tutelati (art. 30).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Riteniamo, inoltre, fondamentale attribuire di nuovo le piene funzioni di tutela del paesaggio alle soprintendenze

Non risultano atti del governo che restituiscano alle soprintendenze le piene funzioni di tutela del paesaggio. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) ha istituito la Soprintendenza speciale per il PNRR, con potere di avocazione e sostituzione nei confronti delle soprintendenze territoriali (art. 29). Per gli impianti rinnovabili in aree contermini ai beni tutelati ha stabilito che il Ministero della cultura si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante e che, in caso di silenzio, l'amministrazione procede comunque (art. 30, comma 2).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutasicurezza

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

favorendo quanto previsto dalla legge 244/12 in merito al rapporto sulle risorse economiche disponibili 50/25/25

La riforma dello strumento militare del 2012 (legge 31 dicembre 2012, n. 244) puntava a riequilibrare la spesa della Funzione Difesa, orientativamente 50% al personale, 25% all'esercizio e 25% all'investimento. Il traguardo non è stato raggiunto: secondo la Corte dei conti la spesa di personale era il 74,4% nel 2019 e il 65,7% nel 2020, con l'esercizio al 17,6% e l'investimento al 16,7%; il documento programmatico pluriennale della Difesa 2020-2022 indica per il 2020 il 67,6% al personale, il 18,3% all'investimento e il 14% all'esercizio. La Corte rileva che lo squilibrio non appare coerente con la riforma del 2012. La legge 5 agosto 2022, n. 119 ha poi rinviato dal 2024 al 2033 la riduzione del personale militare a 150.000 unità prevista dalla riforma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

adottare nuove Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico

Nel periodo valutato l'Agenzia per l'Italia digitale non ha adottato nuove Linee guida sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico: l'ultima edizione delle Linee guida nazionali risaliva al 2017. Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200, che ha recepito la direttiva europea sugli open data, ha introdotto nel decreto legislativo 36/2006 l'art. 12, che affida all'AgID l'adozione entro 180 giorni di Linee guida con le regole tecniche. L'AgID ha svolto una consultazione pubblica dal 16 giugno al 17 luglio 2022, ma le nuove Linee guida sono state adottate con la determinazione n. 183/2023, pubblicata nell'agosto 2023, dopo la fine del periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutaistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

anche prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (art. 41, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) ha inserito nel Codice dell'amministrazione digitale l'art. 18-bis sulle violazioni degli obblighi di transizione digitale. L'AgID vigila e sanziona le amministrazioni inadempienti, con sanzioni da 10.000 a 100.000 euro. In caso di inottemperanza il Presidente del Consiglio o il ministro delegato esercita poteri sostitutivi e può nominare un commissario ad acta; per le amministrazioni locali si applica il potere sostitutivo previsto dagli artt. 117 e 120 della Costituzione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il punto di partenza nel settore dell'editoria è l’abolizione del finanziamento diretto e indiretto in primo luogo ai giornali

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 810) ha previsto la riduzione progressiva dei contributi diretti alle imprese editrici fino alla loro abolizione dal 1° gennaio 2022. Prima che i tagli scattassero, quei termini sono stati differiti più volte: di 12 mesi con la legge 160/2019, poi a 24 mesi (decreto-legge 162/2019, legge 8/2020), a 48 (legge 21/2021), a 60 (legge 106/2021) e a 72 mesi (decreto-legge 228/2021, legge 15/2022). Al 22 ottobre 2022 i contributi diretti non erano quindi aboliti. Il comma 806 della stessa legge di bilancio 2019 aveva inoltre introdotto un credito d'imposta per le edicole.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si propone l'abrogazione e il superamento della legge delega 198/2016 e dei relativi decreti attuativi (cosiddetti decreti Lotti)

La legge delega 26 ottobre 2016, n. 198 e i decreti attuativi sull'editoria (tra cui il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sui contributi alle imprese editrici) non sono stati abrogati: al 22 ottobre 2022 risultano in vigore. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 810) è intervenuta in deroga all'art. 8 del decreto 70/2017 per ridurre i contributi, ma quei tagli sono stati poi differiti fino a 72 mesi. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito dalla legge 198/2016 è rimasto in uso: per esempio il decreto-legge 183/2020 (art. 7, comma 4-bis) lo ha impiegato per finanziare nel 2021 un contributo alle radio che svolgono informazione di interesse generale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

È necessario, inoltre, sopprimere il fondo per le tv locali, finanziato anche con una parte del canone Rai, e riassegnare le risorse

Il fondo per l'emittenza locale non è stato soppresso. La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 616) ha anzi stabilizzato dal 1° gennaio 2021 la destinazione di 110 milioni di euro annui del canone Rai al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Nel Fondo confluiscono anche le risorse del Ministero dello sviluppo economico per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che sopprimano il fondo e ne riassegnino le risorse ad altre finalità.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

andranno previsti alcuni benefici per chi svolge esclusivamente o prevalentemente l’attività editoriale senza collegamenti diretti o indiretti con società operanti in settori estranei

Non risultano atti del governo che attribuiscano benefici specifici agli editori «puri», cioè senza legami con società di settori estranei. Le misure sull'editoria del periodo non distinguono in base a questo requisito: ad esempio la legge 178/2020 (art. 1, commi 608-609) ha esteso per il 2021 e il 2022 il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari e quello per le edicole, e nessuna di queste misure prevede il requisito di editore «puro». Nell'elenco dei disegni di legge del governo presentati alla Camera nella XVIII legislatura non compare alcuna proposta in materia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre l’obbligo, in capo a tutte le testate registrate – cartacee, online e televisive –, di indicare l'assetto proprietario completo

Non risultano atti del governo che introducano l'obbligo, per tutte le testate registrate, di indicare l'assetto proprietario completo. Il testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in vigore dal 25 dicembre 2021) richiama come principio la «massima trasparenza degli assetti societari» (art. 5, comma 1), ma non prevede un nuovo obbligo di pubblicazione dell'assetto proprietario sulle testate, cartacee, online o televisive. Nell'elenco dei disegni di legge del governo alla Camera non c'è alcuna proposta sul tema.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il Movimento 5 Stelle vuole riformare tale disciplina, nel pieno rispetto dei diritti dei giornalisti

La disciplina dell'Ordine dei giornalisti non è stata riformata. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, che istituisce l'Ordine e gli affida albo e disciplina degli iscritti, non ha avuto modifiche dopo il maggio 2017: per tutto il periodo 2018-2022 è rimasta in vigore nel testo precedente. Non risultano disegni di legge del governo per affidare l'accesso alla professione e il rispetto del codice deontologico a un soggetto terzo, come chiedeva il programma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

così come quello dell’obbligo di rettifica da estendere anche al web e alle televisioni

L'obbligo di rettifica per telegiornali e giornali radio esisteva già (art. 32-quinquies del decreto legislativo 177/2005) e quello per i giornali a stampa risale alla legge 47/1948, art. 8, rimasto invariato dal 1981. Nel periodo non risulta una norma che lo estenda alle testate online: il testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo 208/2021, art. 35, in vigore dal 25 dicembre 2021) riprende la rettifica per le trasmissioni e la riferisce ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, senza più la precisazione «lineari» del testo precedente. Non c'è invece alcun obbligo specifico per il web giornalistico.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

revisione delle soglie del paniere del mercato delle comunicazioni, il cd. SIC della legge Gasparri

Le soglie del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) sono state riviste, ma non nel modo indicato dal programma. Dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020 (causa C-719/18), il decreto-legge 125/2020 (art. 4-bis, aggiunto dalla legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159) ha affidato in via transitoria all'AGCOM una verifica caso per caso per chi opera insieme nelle comunicazioni elettroniche e in altri mercati del SIC. Il testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, art. 51, in vigore dal 25 dicembre 2021) ha poi trasformato i limiti di ricavo, compreso quello del 20% del SIC, da divieti in soglie che obbligano a notificare all'Autorità, chiamata a valutare anche la convergenza dei mercati e il controllo dei dati. Il paniere dei ricavi è rimasto in sostanza quello precedente e non risulta lo studio con tutti i soggetti interessati che il programma indicava come primo passo.

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non mantenutaistituzioni

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la revisione della soglia di concentrazione della stampa, che oggi è del 20% della tiratura nazionale e del 50% della tiratura interregionale

Le soglie di concentrazione della stampa quotidiana non sono state riviste. L'articolo 3 della legge 67/1987, nel testo vigente al 22 ottobre 2022, considera ancora dominante chi supera il 20% della tiratura nazionale dei quotidiani o il 50% di quella di un'area interregionale. Il testo è in vigore dal 2004 senza modifiche successive. Non risultano né studi promossi dal governo né disegni di legge governativi sul tema.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

attraverso la definizione e l’attribuzione al prezzo finale dei costi esterni provocati dall’utilizzo di qualunque forma di energia

Non risultano atti dei governi del periodo che definiscano i costi esterni dell'energia e li attribuiscano ai prezzi finali. L'unico intervento in questa direzione è della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 631): per «proteggere l'ambiente» dalle emissioni di gas serra e polveri sottili ha riscritto le accise sui combustibili usati per produrre energia elettrica, portando quella sul carbone da 2,60 a 11,80 euro per tonnellata e lasciando quasi invariate le altre (per il gas naturale da 0,4493 a 0,45 euro per mille metri cubi). La misura riguarda un solo uso dell'energia e non fissa le aliquote in base a una stima dei costi esterni; riscaldamento, trasporti e gli altri consumi non sono stati toccati.

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non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

progressiva e completa eliminazione di tutti quegli incentivi ancora erogati al sistema fossile

Gli incentivi alle fonti fossili non sono stati eliminati. Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (art. 18, Governo Draghi, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) ha soppresso due voci della tabella A del testo unico sulle accise e un'agevolazione del decreto-legge 69/2013, e ha escluso dal Fondo per la crescita sostenibile i progetti di ricerca su petrolio, carbone e gas. Secondo il Ministero della transizione ecologica sono cinque sussidi, per 105,9 milioni di euro l'anno, a fronte di sussidi alle fonti fossili stimati dal Catalogo ministeriale in 13,1 miliardi di euro nel 2020. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica ha stabilito che la graduale rimozione degli altri vada definita entro il 2025. Nel 2022, per contenere i rincari, il governo ha inoltre ridotto temporaneamente le accise su benzina e gasolio (decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, art. 1).

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non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Entro la fine del 2020 il sistema energetico nazionale dovrà abbandonare i combustibili solidi, principalmente il carbone

Il programma fissava la fine del 2020 per abbandonare i combustibili solidi, in particolare il carbone. L'obiettivo non è stato raggiunto: secondo Eurostat il consumo interno lordo di combustibili fossili solidi in Italia è stato di 5,1 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel 2020, 5,5 nel 2021 e 7,4 nel 2022. Non risulta alcun atto che prevedesse l'uscita entro il 2020: il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), trasmesso alla Commissione europea all'inizio del 2020, programma la cessazione della produzione elettrica da carbone entro il 2025, con un primo passo al 2023. La legge di bilancio 2020 ha aumentato l'accisa sul carbone usato per produrre energia elettrica, ma non ha fissato una data di chiusura.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026