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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

672 schede

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

False comunicazioni sociali: da 3 a 6 anni di reclusione

Il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 del codice civile) è punito con la reclusione da uno a cinque anni, dalla riforma della legge 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 la pena non è stata modificata e non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da tre a sei anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

False comunicazioni sociali per quotata: da 5 a 10 anni di reclusione

Le false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 del codice civile) sono punite con la reclusione da tre a otto anni, dalla legge 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 la pena non è stata modificata e non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da cinque a dieci anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Aggiotaggio: da 3 a 6 anni di reclusione

L'aggiotaggio (art. 2637 del codice civile) è punito con la reclusione da uno a cinque anni, pena in vigore dal 12 maggio 2005. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da tre a sei anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Manipolazione del mercato: da 6 a 12 anni di reclusione

La manipolazione del mercato (art. 185 del testo unico della finanza) era punita con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da 20.000 a 5 milioni di euro: il testo dell'articolo indica da uno a sei anni, ma la legge 262/2005 (art. 39) ha raddoppiato le pene del testo unico. Il decreto legislativo 107/2018, che ha adeguato la norma al regolamento europeo sugli abusi di mercato, e la legge 238/2021 hanno modificato altre parti dell'articolo lasciando la pena invariata. Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 non risulta nessun atto che la porti a un intervallo da sei a dodici anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Illecita influenza sull’assemblea e infedeltà patrimoniale: da 3 a 6 anni

Nel periodo valutato le pene per queste due fattispecie non sono state cambiate. Secondo il testo del Codice civile vigente al 21 ottobre 2022, l'illecita influenza sull'assemblea (art. 2636) e l'infedeltà patrimoniale (art. 2634) restano punite con la reclusione da sei mesi a tre anni, come dal 2002. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che le portino da 3 a 6 anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Formazione fittizia del capitale: da 3 a sei anni, raddoppiati in caso di società quotata.

Nel periodo valutato la pena per la formazione fittizia del capitale non è stata cambiata. Secondo il testo del Codice civile vigente al 21 ottobre 2022, l'art. 2632 punisce il reato con la reclusione fino a un anno, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2004, senza raddoppio per le società quotate. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che portino la pena da 3 a 6 anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: da 3 a sei anni

Nel periodo valutato la pena per questo reato non è stata cambiata. Secondo il testo del Codice civile vigente al 21 ottobre 2022, l'art. 2627 punisce l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve con l'arresto fino a un anno, nel testo in vigore dal 16 aprile 2002. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che portino la pena da 3 a 6 anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l'incidenza percentuale delle risorse per il comparto [...] possa varcare la soglia almeno dell'1 percentuale rispetto al PIL.

Le risorse del Ministero sono rimaste lontane da entrambe le soglie che la frase del programma può indicare. Nel disegno di legge di bilancio per il 2022 (Senato n. 2448, testo integrato) lo stato di previsione del Ministero della cultura vale 3,93 miliardi di euro di competenza: circa lo 0,47% delle spese finali dello Stato (829,9 miliardi) e lo 0,36% della spesa complessiva (1.107,3 miliardi). Rispetto al PIL la distanza è maggiore: le previsioni assestate del Ministero per il 2021 (3,51 miliardi) valgono circa lo 0,2% del PIL di quell'anno, che l'ISTAT stimava nel marzo 2022 in 1.781 miliardi di euro. Non risultano atti dei governi del periodo che abbiano portato le risorse del Ministero all'1%.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedendo la possibilità di effettuare i versamenti direttamente sul portale Art Bonus

Il portale Art Bonus non è diventato un canale di pagamento. Per tutto il periodo la pagina «Come donare» del portale ufficiale ha indicato la stessa procedura: il mecenate sceglie l'intervento, contatta l'ente beneficiario, fa il versamento con bonifico, carte o assegni e poi comunica la donazione al portale. La modifica della legge sull'Art Bonus del maggio 2020 ha esteso i beneficiari (tra gli altri circhi, complessi strumentali e società concertistiche e corali), senza introdurre versamenti diretti sul portale. Non risultano atti dei governi valutati che li abbiano previsti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

A nostro avviso è necessario rivedere e correggere l’attuale meccanismo

Il meccanismo di assegnazione del Fondo unico per lo spettacolo è rimasto quello del decreto ministeriale del 27 luglio 2017, anteriore al periodo: 35 punti su 100 per la qualità artistica, valutata dalle commissioni, e 65 attribuiti in modo automatico (qualità indicizzata e dimensione quantitativa). Nel periodo il decreto del 31 dicembre 2020 ha dettato regole temporanee per il 2021 legate all'emergenza Covid-19 e il decreto del 25 ottobre 2021 n. 377 ha ritoccato settori, requisiti e indicatori per il triennio 2022-2024, lasciando invariati i pesi. Il disegno di legge delega del governo Conte I sullo spettacolo (Senato n. 1312, maggio 2019), che prevedeva nuovi criteri di riparto, non è mai stato esaminato; la legge 106/2022 ha riaperto la delega per un codice dello spettacolo, non esercitata entro la fine del periodo. Non risulta una revisione del meccanismo nel senso indicato dal programma.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

commissioni valutatrici composte da esperti per ogni settore;

Le commissioni consultive per musica, teatro, danza e circo, che valutano la qualità artistica, sono regolate dal decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, anteriore al periodo. Già quel decreto prevede componenti scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di ciascuna commissione, docenti universitari o critici, con una procedura pubblica di raccolta delle candidature. Nel periodo l'unico intervento è il decreto del 25 ottobre 2021 (art. 4), che ha portato i componenti di ogni commissione da cinque a sette e ha cambiato il quorum, senza modificare i requisiti di nomina. Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano rivisto la composizione delle commissioni nel senso chiesto dal programma, che contestava commissioni composte da funzionari.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

meccanismi premiali a favore di gestioni virtuose e che creano occupazione;

Il sistema di calcolo del Fondo unico per lo spettacolo conteneva già, nel decreto ministeriale del 27 luglio 2017 anteriore al periodo, un indicatore di efficienza gestionale e il conteggio delle giornate lavorative tra i parametri quantitativi. Nel periodo non è stato introdotto un nuovo meccanismo premiale per le gestioni virtuose o per chi crea occupazione. Il decreto del 25 ottobre 2021 n. 377 ha solo esteso al personale tecnico il calcolo dell'efficienza gestionale; per la fase Covid ha previsto anticipazioni dei contributi per tutelare l'occupazione e la continuità della programmazione e controlli sulla regolarità contributiva e sul rispetto dei contratti collettivi (art. 3, commi 3 e 8). Non risultano altri atti del periodo con questo scopo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

meccanismi premiali a favore di progetti di inclusione sociale e di recupero delle periferie;

Il quadro resta quello del decreto ministeriale del 27 luglio 2017, anteriore al periodo valutato, con le modifiche del DM 31 dicembre 2020 (emergenza Covid-19) e del DM 25 ottobre 2021 n. 377 per il triennio 2022-2024. Il settore «coesione e inclusione sociale» (art. 41) e il riequilibrio territoriale erano già previsti dal decreto del 2017. Il decreto del 2021 ha aggiunto indicatori sulla programmazione nei piccoli comuni e borghi fino a 5.000 abitanti, non sul recupero delle periferie. Non risultano atti del periodo che introducano premialità per progetti di inclusione sociale e recupero delle periferie.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

è necessario realizzare con la maggiore esattezza possibile, una mappatura in accordo con gli obiettivi di valorizzazione del "patrimonio intangibile"

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che dispongano una mappatura del patrimonio culturale immateriale. Il Ministero ha strumenti di inventariazione legati alla Convenzione UNESCO del 2003: dal febbraio 2018 l'Ufficio UNESCO del Segretariato generale è accreditato come ente schedatore presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, e ne è nato il modulo «MEPI 4.0» per l'inventariazione degli elementi del patrimonio immateriale, in uso dal 2019. Secondo la pubblicazione del Ministero del 2020, il modulo serve a documentare gli elementi candidati alle liste UNESCO, non a una mappatura nazionale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

necessaria l’immediata revisione di quella parte della Legge per il Mercato e la Concorrenza [...] il ripristino della fondamentale funzione di controllo

Le norme sull'esportazione introdotte dalla legge sul mercato e la concorrenza (legge 124/2017) non sono state riviste nel periodo valutato. Secondo Normattiva, gli artt. 65 e 68 del Codice dei beni culturali (soglia dei settant'anni, beni sotto i 13.500 euro esportabili con dichiarazione sostitutiva, attestato di libera circolazione di cinque anni) sono rimasti nel testo in vigore dal 29 agosto 2017 fino al 13 aprile 2026. Il disegno di legge delega presentato dal governo Conte I nel maggio 2019 (Senato n. 1312) prevedeva anche la revisione delle autorizzazioni all'uscita dei beni culturali, ma non è mai stato esaminato. Nessuna norma del periodo ha ripristinato i controlli precedenti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

revisione e potenziamento dell’organico preposto ai controlli

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano rivisto o potenziato in modo specifico l'organico degli uffici di esportazione. La legge di bilancio 2019 ha autorizzato concorsi per mille assunzioni di personale non dirigenziale al Ministero tra il 2020 e il 2021, ma senza destinarle a questi uffici. Il disegno di legge delega del governo Conte I (Senato n. 1312, maggio 2019) prevedeva di razionalizzare l'attività degli uffici di controllo sulla circolazione dei beni culturali, ma non è mai stato esaminato. Non sono disponibili dati pubblici sugli organici degli uffici di esportazione nel periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partecultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

necessaria l’istituzione di un Fondo dotato di risorse adeguate [...] dotare il nostro Paese di un catalogo unico nazionale digitale

Il programma chiedeva un Fondo con risorse adeguate per dotare il Paese di un catalogo unico nazionale digitale. Un fondo con questa finalità non risulta istituito: le leggi di bilancio del periodo non lo prevedono; quella per il 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 611) ha stanziato 4 milioni di euro per proseguire la digitalizzazione del patrimonio culturale. Il nuovo regolamento del Ministero (Dpcm 2 dicembre 2019, n. 169, GU n. 16 del 21 gennaio 2020) ha creato l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (Digital Library), che elabora il Piano nazionale di digitalizzazione e coordina anche le iniziative di catalogazione. Il 30 giugno 2022 la Digital Library ha approvato il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, nell'ambito di un investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza con obiettivi da raggiungere entro dicembre 2025. Nel periodo non risulta quindi realizzato un catalogo unico nazionale digitale, ma sono stati adottati atti e stanziate risorse nella direzione indicata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutacultura

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

stabilendo dei requisiti minimi per garantire un buon livello di preparazione dei dirigenti chiamati a gestire il patrimonio culturale

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che stabiliscano requisiti minimi di preparazione per i dirigenti che gestiscono il patrimonio culturale. Il nuovo regolamento del Ministero (Dpcm 2 dicembre 2019, n. 169, in vigore dal 5 febbraio 2020) disciplina compiti e organizzazione dei direttori di musei e parchi archeologici, senza fissare requisiti di formazione o esperienza per l'incarico.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la cui competenza, a nostro avviso, va restituita alla sfera Pubblica, lasciando ai concessionari privati i soli servizi di bigliettazione, caffetteria, ristorazione e guardaroba

Non risultano atti che riportino alla gestione pubblica i servizi aggiuntivi dei musei, lasciando ai privati solo biglietteria, caffetteria, ristorazione e guardaroba. Nel periodo l'unica modifica alle norme sui servizi per il pubblico (articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali) è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (legge n. 120 del 2020, articolo 8, comma 7-bis). Consente di affidare tali servizi anche con appalti pubblici di servizi e di integrarli con pulizia, vigilanza e biglietteria. Questa norma non riduce l'elenco dei servizi affidabili a privati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

proponiamo una revisione delle condizioni di concessione di gestione dei servizi aggiuntivi in sede di rinnovo, tramite bando pubblico

Non risultano atti che impongano la revisione delle concessioni dei servizi aggiuntivi dei musei al momento del rinnovo, tramite bando pubblico. La scelta del concessionario con procedura di evidenza pubblica era già prevista dall'articolo 115 del Codice dei beni culturali. Nel periodo il Codice è stato modificato solo dall'articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla legge n. 120 del 2020), che permette di affidare i servizi anche con appalti pubblici e di progettarne il contenuto, senza prevedere una revisione generale delle concessioni in corso.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

è necessario individuare e definire dei “Distretti Culturali” nei quali fare una progettazione partecipata, varando un piano strategico di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile

Non risultano atti statali dei governi Conte I, Conte II e Draghi che individuino o definiscano «distretti culturali» e varino per essi un piano strategico di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile. Le leggi di bilancio del periodo e il nuovo regolamento del Ministero (Dpcm 2 dicembre 2019, n. 169) non prevedono distretti culturali. La materia è di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ma un atto statale di indirizzo o di programmazione era possibile.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riorganizzando il funzionamento e la composizione del Consiglio dello spettacolo dando priorità a competenza, esperienza e partecipazione

Il Consiglio superiore dello spettacolo è stato istituito dalla legge 22 novembre 2017, n. 175 (articolo 3), prima dell'inizio del periodo valutato: undici personalità nominate dal ministro, tre delle quali designate dalla Conferenza unificata, e quattro membri scelti dal ministro su rose di nomi proposte dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore. Il regime di incompatibilità e le modalità di lavoro sono stati fissati con un decreto ministeriale del gennaio 2018. Nel periodo non risultano atti che ne modifichino funzionamento o composizione: il testo dell'articolo 3 è rimasto invariato, anche dopo la legge 15 luglio 2022, n. 106. La delega al governo prevista dalla stessa legge del 2017 per riordinare la materia dello spettacolo non è stata esercitata entro il termine.

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre sistemi di governance più trasparenti, prevedendo anche forme di “daspo” per quei soggetti che si sono distinti negativamente per cattive gestioni

Non risultano atti del periodo che introducano forme di «daspo» per chi ha gestito male enti dello spettacolo. Il programma richiamava la regola prevista per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, che però era solo un criterio della delega al governo contenuta nella legge 22 novembre 2017, n. 175 (articolo 2, comma 3, lettera b): chi aveva responsabilità accertata per la cattiva gestione economico-finanziaria non poteva essere nominato di nuovo. La delega, in vigore dal 27 dicembre 2017, scadeva dopo dodici mesi ed è scaduta il 27 dicembre 2018, durante il governo Conte I, senza che fosse adottato alcun decreto legislativo. La legge 15 luglio 2022, n. 106, proposta dal governo Draghi, ha conferito una nuova delega con lo stesso criterio e un termine di nove mesi dal 18 agosto 2022, cioè dopo la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

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Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

selezionare i componenti degli organi di gestione mediante bandi pubblici anche internazionali, con l’obbligo di assenza di conflitti di interesse

Non risultano atti del periodo che impongano bandi pubblici per scegliere gli organi di gestione degli enti dello spettacolo. La legge 15 luglio 2022, n. 106, proposta dal governo Draghi, delega il governo a riordinare la materia e fissa tra i criteri, solo per le fondazioni lirico-sinfoniche, la selezione di sovrintendente e direttore artistico con bandi pubblici, anche internazionali, e l'assenza di conflitti di interesse per loro e per i componenti degli organi di gestione. È un criterio per futuri decreti legislativi, con termine di nove mesi dal 18 agosto 2022, cioè dopo la fine del periodo valutato, non una regola in vigore. La precedente delega della legge 175 del 2017 era scaduta nel dicembre 2018 senza decreti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026