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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

672 schede

mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

potenziare la ricerca attraverso maggiori finanziamenti pubblici, incentivando gli enti privati

Nel periodo i finanziamenti pubblici alla ricerca sono aumentati. Il decreto-legge 34/2020 (art. 238), convertito dalla legge 77/2020, ha incrementato di 200 milioni annui dal 2021 il fondo di finanziamento ordinario delle università e di 50 milioni annui il fondo ordinario degli enti di ricerca, per assumere ricercatori, e ha aggiunto 250 milioni nel 2021 e 300 nel 2022 al fondo FIRST per i progetti di rilevante interesse nazionale. La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha portato il fondo delle università a +865 milioni annui dal 2026 (740 dei quali per assunzioni), ha rafforzato il Fondo italiano per la scienza e ha istituito il Fondo italiano per le scienze applicate, che valorizza i progetti con più cofinanziamento privato. Per i privati, la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, comma 1064) ha esteso fino al 2022 il credito d'imposta per ricerca e sviluppo della legge 160/2019, alzando per la ricerca l'aliquota dal 12% al 20%. Secondo l'ISTAT, la spesa in ricerca e sviluppo finanziata dal settore pubblico è passata da 8,2 miliardi nel 2018 (32,8% del totale) a 8,4 nel 2020 e a 9,7 nel 2022 (35,6%).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

abolire la quota premiale intra-finanziamento ordinario;

La promessa riguarda il fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca (FOE), da cui il programma lamenta che fossero sottratte risorse per la quota premiale. Quella quota, non inferiore al 7% del fondo, era già stata soppressa dal d.lgs. 218/2016 (art. 20), prima dei governi valutati. Secondo il dossier della Camera dei deputati sul riparto del FOE 2021, dal 2018 non ci sono risorse specificamente destinate al finanziamento premiale: le somme della «ex premialità» sono confluite nelle assegnazioni ordinarie, e il decreto ministeriale 568 del 26 luglio 2018 sul riparto del FOE 2018 ha ripartito in proporzione all'assegnazione ordinaria 68 milioni per la stabilizzazione del personale. Non c'è però stata un'abolizione: l'art. 19, comma 5, del d.lgs. 218/2016 sul finanziamento premiale è rimasto in vigore e la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, comma 313) ha stanziato 30 milioni per il 2023 per questa finalità, da ripartire tenendo conto anche della VQR.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non valutabileistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

disciplinare la figura del ricercatore degli enti di ricerca.

La promessa non specifica quale disciplina del ricercatore degli enti di ricerca si intenda introdurre né quale risultato debba raggiungere, e il decreto legislativo 218/2016 già regolava il personale degli enti pubblici di ricerca. Nel periodo sono stati adottati atti su singoli aspetti dello stato giuridico: la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, comma 402) ha riscritto la valutazione del merito eccezionale per le chiamate dirette; il decreto-legge 126/2019 (art. 6) ha dettato regole per la stabilizzazione del personale precario degli enti e la legge di conversione 159/2019 ha inserito l'art. 12-bis del d.lgs. 218/2016, che consente di trasformare in rapporti a tempo indeterminato contratti e assegni di ricerca dopo tre anni su cinque; il decreto-legge 36/2022 (art. 14) ha previsto assunzioni per chiamata diretta di vincitori di programmi europei di ricerca. Senza un criterio che dica quanto della materia dovesse essere disciplinato, non è possibile stabilire se la promessa sia stata mantenuta.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

creare un'Agenzia unica per la ricerca controllata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

La legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 240-248 e 250-252) ha istituito l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), con autonomia statutaria e gestionale, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'università e della ricerca, con 25 milioni per il 2020, 200 per il 2021 e 300 annui dal 2022. Secondo il dossier della Camera sulla legge di bilancio 2022 nessuno degli atti attuativi è stato adottato (statuto, nomine). Parte delle risorse è stata usata per altri scopi, e i commi 240-248 sono stati abrogati dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 314). L'agenzia è stata istituita per legge ma non è mai entrata in funzione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assicurare l’accesso pubblico ai lavori scientifici secondo gli standard di Horizon 2020 per le ricerche sostenute da finanziamenti pubblici.

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che rendano obbligatorio l'accesso pubblico ai lavori scientifici finanziati con fondi pubblici. La norma di riferimento resta l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 91/2013: i soggetti pubblici che finanziano la ricerca devono solo adottare «le misure necessarie per la promozione» dell'accesso aperto, con ripubblicazione in archivi entro 18 mesi (24 per le aree umanistiche e sociali). Il testo è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Il d.lgs. 200/2021, che recepisce la direttiva europea sui dati aperti, ha introdotto regole sul riutilizzo dei dati della ricerca, con esclusione delle pubblicazioni scientifiche. Il decreto ministeriale 1110/2019 sulla valutazione della ricerca 2015-2019 (art. 1, comma 3) richiede che i prodotti presentati siano accessibili liberamente e gratuitamente in un repertorio, ma vale solo per i prodotti sottoposti a quella valutazione e non è un obbligo generale per le ricerche finanziate con fondi pubblici.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

L’accesso alle informazioni ambientali relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio deve essere, a nostro parere, riconosciuto come un diritto fondamentale

Il programma chiedeva di riconoscere l'accesso alle informazioni ambientali come diritto fondamentale. L'articolo 3-sexies del decreto legislativo 152/2006 consente già a chiunque, senza dimostrare un interesse giuridicamente rilevante, di accedere alle informazioni sullo stato dell'ambiente e del paesaggio. Il suo testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018, e la riforma costituzionale del 2022 (legge costituzionale 1/2022, che ha modificato gli articoli 9 e 41) non menziona l'accesso alle informazioni. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che riconoscano questo diritto come fondamentale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Infine occorrono sistemi di captazione, filtro e accumulo delle piogge provenienti dai tetti nonché di vasche di invaso

Il programma prevedeva, nei progetti di nuova edificazione e di recupero edilizio, sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque piovane dai tetti e vasche di invaso, con la detrazione fiscale del 65% dell'ecobonus. Tra il 1 giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 non risultano atti del governo né leggi che impongano questi sistemi agli edifici o li incentivino con una detrazione. Le proposte di legge su questo tema, presentate da parlamentari del M5S nel 2018 (Camera C. 51 e Senato S. 636, sull'incentivo per le opere di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche), non hanno mai iniziato l'esame: la prima è stata assegnata alla commissione Finanze il 26 giugno 2018, la seconda alla commissione competente l'8 novembre 2018. Il decreto ministeriale 23 giugno 2022 sui criteri ambientali minimi per l'edilizia (GU n. 183 del 6 agosto 2022) prevede una rete separata di raccolta delle acque meteoriche, ma solo nei progetti di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica degli appalti pubblici, per le acque delle superfici scolanti (marciapiedi, aree pedonali, giardini, strade) e non per quelle dei tetti; è entrato in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione, cioè dopo la fine del periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Riteniamo prioritario garantire, a enti e cittadini, la possibilità di esercitare azioni contrarie a provvedimenti già assunti dai soggetti procedenti

Il programma voleva garantire a enti e cittadini la possibilità di agire contro provvedimenti già assunti, chiedendo l'intervento dei poteri pubblici per prevenire pregiudizi all'ambiente. Gli articoli 309 e 310 del decreto legislativo 152/2006 (richiesta di intervento statale e ricorsi in materia di danno ambientale) esistevano già e il loro testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che introducano un nuovo strumento di azione per enti e cittadini.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

i cui capitali illecitamente accumulati potranno sempre essere sottoposti alla misura della ‘confisca allargata’ quando interviene la condanna definitiva

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel testo convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (GU n. 301 del 24 dicembre 2019, in vigore dal 25 dicembre), ha inserito l'articolo 12-ter nel decreto legislativo 74/2000. In caso di condanna, o di patteggiamento, per i delitti di dichiarazione fraudolenta (articoli 2 e 3), di emissione di fatture false (articolo 8) e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11) si applica la confisca allargata dell'articolo 240-bis del codice penale, se superate soglie di 100.000 o 200.000 euro a seconda del reato. Restano fuori altri delitti tributari, come l'omessa e l'infedele dichiarazione. La norma vale per le condotte successive al 25 dicembre 2019. Prima, la confisca allargata non era prevista per i reati tributari. L'articolo è rimasto in questa forma fino al 22 ottobre 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Reinserire fra i SIN le seguenti aree: - Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano

Il programma chiedeva di reinserire tra i siti di interesse nazionale (SIN) il Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano, la cui competenza era passata alla Regione con il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013. Il sito non è stato reinserito nel suo insieme. L'articolo 53, comma 3-bis, del decreto-legge 76/2020, aggiunto in Parlamento durante la conversione (legge 11 settembre 2020, n. 120, Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020), ha però individuato come SIN l'area con discariche e impianti di trattamento dei rifiuti compresa nel sito dell'Area vasta di Giugliano (Napoli), comune che faceva parte dell'ex SIN. È stata quindi reinserita solo una porzione limitata dell'ex SIN, e la sua perimetrazione è stata fissata con un decreto del 29 luglio 2025, dopo la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Pianura (dichiarato SIN con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 aprile 2008);

Il programma chiedeva di reinserire tra i SIN l'area Pianura (decreto ministeriale 11 aprile 2008), trasferita alle Regioni dal decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013). Nel periodo dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022 non risulta alcun atto che la reinserisca: la tabella ISPRA dei riferimenti normativi sui SIN (aggiornata al 31 dicembre 2025) riporta ancora come ultimo atto il trasferimento del 2013, e l'elenco dei SIN in Campania del Ministero comprende solo Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio e Area vasta di Giugliano. Non risultano atti del governo che la reinseriscano.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Bacino Idrografico del fiume Sarno (dichiarato SIN con legge 23 dicembre 2005, n. 266);

Il programma chiedeva di reinserire tra i SIN l'area Bacino idrografico del fiume Sarno (legge 266/2005), trasferita alle Regioni dal decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013). Nel periodo dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022 non risulta alcun atto che la reinserisca: la tabella ISPRA dei riferimenti normativi sui SIN (aggiornata al 31 dicembre 2025) riporta ancora come ultimo atto il trasferimento del 2013, e l'elenco dei SIN in Campania del Ministero comprende solo Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio e Area vasta di Giugliano. Non risultano atti del governo che la reinseriscano.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Aree del litorale Vesuviano (individuato come SIN dalla legge 31 luglio 2002, n. 179).

Il programma chiedeva di reinserire tra i SIN l'area Aree del litorale vesuviano (legge 179/2002), trasferita alle Regioni dal decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013). Nel periodo dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022 non risulta alcun atto che la reinserisca: la tabella ISPRA dei riferimenti normativi sui SIN (aggiornata al 31 dicembre 2025) riporta ancora come ultimo atto il trasferimento del 2013, e l'elenco dei SIN in Campania del Ministero comprende solo Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio e Area vasta di Giugliano. Non risultano atti del governo che la reinseriscano.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

garantire tempi certi per l’adozione dei medesimi, con eventuale esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle regioni

Il programma proponeva termini certi per i piani regionali di bonifica delle aree a inquinamento diffuso, con potere sostitutivo dello Stato se le Regioni restano inerti. L'articolo 239, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 affida questi piani alle Regioni e il suo testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello del 1° giugno 2018: non fissa termini né prevede un potere sostitutivo dello Stato. Il potere sostitutivo in materia di bonifiche modificato nella legislatura riguarda un altro punto, la certificazione di avvenuta bonifica: l'intervento della Regione se la Provincia non provvede, già previsto dall'articolo 242, è stato spostato nell'articolo 248 e ridefinito dal decreto-legge 77/2021 (articolo 37). Non risultano atti del governo che introducano quanto promesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Si stabilisce, inoltre, che lo Stato rediga delle linee guida, dei criteri generali e degli standard per la bonifica dei siti inquinati

Il programma prevedeva che lo Stato redigesse linee guida, criteri generali e standard per la bonifica dei siti inquinati, anche per i piani regionali sull'inquinamento diffuso. Per una categoria di siti questo è avvenuto: il regolamento del Ministero dell'ambiente 1° marzo 2019, n. 46 (Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2019), previsto dall'articolo 241 del decreto legislativo 152/2006, fissa per le aree agricole e di allevamento i criteri generali per la caratterizzazione e per la valutazione del rischio, le concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli e le tipologie di intervento. Per gli altri siti non risultano nuove linee guida o standard statali: l'articolo 239 del decreto legislativo 152/2006 ha lo stesso testo nel 2018 e nel 2022, e le altre novità della legislatura (decreti-legge 76/2020 e 77/2021) riguardano soprattutto la semplificazione delle procedure e, per i soli SIN, la previsione di decreti ministeriali sui modelli delle istanze e sulle norme tecniche per la caratterizzazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Proponiamo, quindi, di rivedere le definizioni normative [...] Verranno introdotte nuove definizioni relative a contesti [...] (perimetrazione, contaminazioni pregresse, valori di fondo, responsabile della contaminazione

Il programma proponeva di introdurre nuove definizioni nella disciplina delle bonifiche (perimetrazione, contaminazioni pregresse, valori di fondo, responsabile della contaminazione e altre). L'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006, che contiene le definizioni, ha nel testo vigente al 22 ottobre 2022 lo stesso contenuto di quello del 1° giugno 2018. Sul solo punto dei valori di fondo ci sono state due novità limitate: il regolamento sulle aree agricole (decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46) definisce, ai soli propri fini, il «valore di fondo geochimico», e il decreto-legge 77/2021 (articolo 37, integrato in conversione dalla legge 108/2021) ha aggiunto all'articolo 242 una procedura con cui l'ARPA definisce i valori di fondo di un sito (comma 13-ter). Le altre definizioni promesse non sono state introdotte. Non risultano atti del governo che aggiungano al Codice dell'ambiente le definizioni promesse.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

vogliamo eliminare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia e sostituirla con la relazione dell’ARPA.

Il programma voleva eliminare la certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia e sostituirla con la relazione dell'ARPA. L'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, nel testo vigente al 22 ottobre 2022, affida ancora alla Provincia la certificazione, sulla base di una relazione tecnica dell'ARPA. Il decreto-legge 77/2021 (articolo 37) ha modificato la disciplina senza toglierla alla Provincia: ha spostato nell'articolo 248 l'intervento sostitutivo della Regione, già previsto dall'articolo 242, con nuovi termini (trenta giorni per la Provincia, poi la Regione entro sessanta giorni previa diffida), e ha introdotto la certificazione limitata a suolo e sottosuolo quando la bonifica della falda non è ancora conclusa. Non risultano atti del governo che abbiano sostituito la certificazione con la relazione dell'ARPA.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Riteniamo di dover sopprimere l’art. 242-bis del TUA

Il programma proponeva di abrogare l'articolo 242-bis del Codice dell'ambiente (procedura semplificata di bonifica). L'articolo non è stato abrogato: il suo testo vigente al 22 ottobre 2022 è identico a quello in vigore il 1° giugno 2018. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che lo abbiano soppresso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia istituire il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata e vincolante

Non risultano atti del governo che istituiscano un Fondo nazionale ambiente giustizia nell'ambito del Fondo unico giustizia. Al 22 ottobre 2022 l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 143/2008 continuava a destinare le risorse del Fondo per almeno un terzo al Ministero dell'interno e per almeno un terzo al Ministero della giustizia, con il resto al bilancio dello Stato, senza alcuna quota vincolata a bonifiche o al ripristino ambientale. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, commi 428-430) ha modificato il Fondo solo per la gestione delle giacenze in tesoreria.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Istituire un tavolo tecnico permanente, che funga da cabina di regia, presso il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare

Il 19 novembre 2018 il presidente del Consiglio Conte, il ministro dell'ambiente Costa e altri ministri hanno firmato a Caserta con la Regione Campania il protocollo d'intesa sulla Terra dei fuochi. L'art. 2 istituisce un'Unità di coordinamento con compiti di impulso e raccordo tra amministrazioni, ma la colloca presso la Presidenza del Consiglio, non presso il Ministero dell'ambiente. Il protocollo dura 24 mesi (art. 4), prorogabili: non è un tavolo permanente. Un organismo di regia sulla Terra dei fuochi è stato quindi creato, ma con sede e durata diverse da quelle promesse.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

appare necessario procedere all’applicazione dei sistemi di restituzione dei beni già utilizzati a partire dal cd “vuoto a rendere” per specifiche tipologie di imballaggio

Il d.lgs. 116/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020) ha riscritto l'art. 219-bis del d.lgs. 152/2006, chiedendo agli operatori di aumentare gli imballaggi riutilizzabili anche con sistemi di restituzione con cauzione. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, commi 760-766) ha promosso in via sperimentale il vuoto a rendere per gli imballaggi di bevande nelle zone economiche ambientali, con contributi e un credito d'imposta per il 2021 e il 2022. Il decreto-legge 77/2021 (art. 35, comma 1, lettera i-bis, inserita dalla legge di conversione 108/2021) ha reso obbligatori i sistemi di restituzione con cauzione per gli imballaggi in plastica, vetro e metallo di acqua e altre bevande, rinviando a un regolamento ministeriale da adottare entro 120 giorni. Al 22 ottobre 2022 il regolamento non era stato adottato: il Ministero aveva solo avviato, il 28 luglio 2022, una consultazione con le imprese. L'obbligo era quindi previsto per legge ma non ancora applicato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il CONAI dovrà essere sostituito da un Agenzia del Riciclo pubblica

Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) non è stato sostituito da un'agenzia pubblica. Al 22 ottobre 2022 l'art. 224 del d.lgs. 152/2006 lo disciplinava ancora come consorzio con personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro; il d.lgs. 116/2020 e il decreto-legge 36/2022 (art. 25-bis, aggiunto dalla legge di conversione 79/2022) ne hanno modificato alcune regole senza toccarne la natura. Non risultano disegni di legge del governo per istituire un'Agenzia del riciclo pubblica. Un disegno di legge d'iniziativa parlamentare con questo obiettivo (S. 166, presentato al Senato il 27 marzo 2018) non è diventato legge.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si prevede l'esclusione dal calcolo delle percentuali per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata delle quantità residuali eventualmente destinate a [...] smaltimento tramite combustione

Il d.lgs. 116/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020, art. 2, comma 4) ha inserito l'art. 205-bis nel d.lgs. 152/2006. Gli obiettivi di riciclaggio si calcolano sul peso dei rifiuti urbani effettivamente immessi nel riciclaggio, al netto degli scarti di selezione, e i materiali destinati a essere bruciati non contano come riciclati (salvo i metalli recuperati dopo l'incenerimento). La norma recepisce regole europee e riguarda gli obiettivi di riciclaggio dell'art. 181. Le percentuali di raccolta differenziata dell'art. 205 non sono state modificate.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Dovrà essere pagato dal produttore per intero e dovrà essere riportato in etichetta

Il d.lgs. 116/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020), che recepisce la direttiva (UE) 2018/851, ha riscritto l'art. 178-bis del d.lgs. 152/2006 e ha inserito l'art. 178-ter: nei regimi di responsabilità estesa i produttori versano un contributo che copre i costi di raccolta differenziata, trasporto, cernita e trattamento, di informazione e di raccolta dati. Con autorizzazione ministeriale la copertura può essere ridotta, purché i produttori sostengano almeno l'80% dei costi nei regimi di origine europea. Per gli imballaggi, il decreto-legge 36/2022 (art. 25-bis, aggiunto dalla legge di conversione 79/2022) ha inserito nell'art. 224 il comma 5-ter sulla copertura dei costi di raccolta e gestione. Le norme sull'etichettatura degli imballaggi chiedono di indicare i materiali usati, ma non risulta alcun obbligo di riportare in etichetta il costo ambientale.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026