Salta al contenuto
Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

672 schede

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

sistema di verifica sullo svolgimento effettivo, [...] timbratura obbligatoria e che preveda, in caso di assenza, sanzioni pecuniarie e disciplinari

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che impongano ai docenti universitari la timbratura obbligatoria con sanzioni. La legge 56/2019 (art. 2) aveva introdotto nelle pubbliche amministrazioni sistemi biometrici di verifica dell'orario, ma ne escludeva i dipendenti di cui all'art. 3 del d.lgs. 165/2001, categoria che comprende professori e ricercatori universitari. I commi da 1 a 4 di quell'articolo sono poi stati abrogati dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 958). Per i docenti restano i registri dell'attività e il regime di impegno della legge 240/2010.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riformare il sistema di reclutamento dei docenti eliminando le procedure comparative locali e introducendo un meccanismo nazionale di assegnazione dei docenti

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che eliminino le procedure comparative locali o introducano un'assegnazione nazionale dei docenti. Le procedure di chiamata sono rimaste delle singole università: negli artt. 18 e 24 della legge 240/2010, anche dopo la riforma del 2022, l'abilitazione scientifica nazionale è requisito di accesso, ma bando, valutazione e chiamata restano all'ateneo (art. 24, comma 2, lettera d, nel testo del decreto-legge 36/2022). Nell'elenco dei disegni di legge del governo della Camera non c'è alcun testo sul reclutamento universitario.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assicurare più borse di studio, modificando la disciplina del diritto allo studio universitario per incrementare la platea degli aventi diritto

Nel periodo il governo e il Parlamento hanno aumentato le risorse e la platea del diritto allo studio universitario. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 519) ha portato di 70 milioni di euro annui dal 2021 il fondo integrativo per le borse di studio. Il decreto ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021, adottato in base al decreto-legge 152/2021 (art. 12) con 500 milioni del PNRR, ha alzato gli importi (fino a 6.157,74 euro per i fuori sede) e rivalutato del 3% le soglie ISEE e ISPE: da 23.626,30 a 24.335,11 euro e da 51.361,58 a 52.902,43 euro. Altri incrementi: 10 milioni per il 2019 (legge 145/2018), 31 milioni per il 2020 (legge 160/2019) e 40 milioni per il 2020 (decreto-legge 34/2020).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Intendiamo introdurre il principio di sostenibilità ambientale in luogo di sviluppo sostenibile

Il programma proponeva di introdurre il principio di sostenibilità ambientale al posto di quello di sviluppo sostenibile nel codice dell'ambiente. L'art. 3-quater del decreto legislativo 152/2006, nel testo vigente al 21 ottobre 2022, continua a prevedere il «principio dello sviluppo sostenibile». Non risultano disegni di legge del governo né atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che sostituiscano il principio.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

innalzare la soglia di reddito per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa di iscrizione (No Tax Area).

La soglia di reddito per l'esenzione dalle tasse universitarie è stata alzata. Il decreto-legge 34/2020 (art. 236, comma 3) ha stanziato 165 milioni per il 2020 per ampliare gli esoneri, e il decreto ministeriale 234 del 26 giugno 2020 ne ha definito le modalità per l'anno accademico 2020/2021. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 518) ha reso strutturali i 165 milioni annui dal 2021. Con il decreto ministeriale 1014 del 3 agosto 2021, dall'anno accademico 2021/2022 l'esonero totale spetta agli studenti con ISEE fino a 22.000 euro (con gli altri requisiti di merito), invece dei 13.000 della legge 232/2016, e per gli studenti con ISEE tra 22.000 e 30.000 euro l'esonero parziale è graduato con riduzioni del contributo dall'80% al 10% in base alla fascia.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riformare il sistema del numero chiuso e ad accesso programmato;

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che abbiano riformato il numero chiuso e l'accesso programmato ai corsi universitari. La legge 264/1999, che lo disciplina, ha lo stesso testo alla data del 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Restano affidati a decreti ministeriali annuali, previsti dalla stessa legge, il numero dei posti (per Medicina e Chirurgia aumentato nel periodo) e, per i corsi di Medicina, le modalità e i contenuti della prova (art. 4, comma 1): sono adeguamenti dentro lo stesso sistema, non una sua riforma. Le leggi del periodo sul tema degli accessi, come la legge 163/2021 sui titoli universitari abilitanti, riguardano l'abilitazione alle professioni, non l'ingresso ai corsi. Negli elenchi dei disegni di legge del governo di Camera e Senato non c'è alcun testo sull'accesso programmato. L'abolizione del test di Medicina con il «semestre filtro» è successiva (governo Meloni).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

raddoppiare il numero di studenti stranieri in Italia, portandoli a 100 mila, incentivando la loro presenza presso le Università del Mezzogiorno;

Il programma chiedeva di portare a 100 mila gli studenti stranieri nelle università italiane. Secondo l'Anagrafe nazionale degli studenti del Ministero dell'università e della ricerca, gli studenti internazionali (con diploma di scuola superiore conseguito all'estero) erano 46.924 nell'anno accademico 2017/18 e 70.428 nel 2021/22, l'ultimo intero anno accademico del periodo valutato. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 307) ha autorizzato 2 milioni di euro l'anno per il 2022 e il 2023 e 1 milione per il 2024 a favore di Uni-Italia per promuovere la frequenza in Italia di studenti stranieri. Non risultano misure specifiche per le università del Mezzogiorno, e la soglia di 100 mila non è stata raggiunta entro la fine dei governi valutati.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

modificando il recente meccanismo basato sul potenziamento dell'incidenza del costo standard

Il meccanismo che il programma definisce «recente» è quello dell'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123): il costo standard per studente è il parametro per ripartire una quota crescente del Fondo di finanziamento ordinario, aumentata ogni anno tra 2 e 5 punti percentuali fino a un massimo del 70%, con un importo perequativo per gli atenei di territori con minore capacità contributiva e accessibilità. Nel 2017 la quota era il 20% (decreto ministeriale 9 agosto 2017, n. 610). Il testo dell'articolo 12 è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022: nessuna legge del periodo lo ha modificato. Il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 585 (governo Conte I, Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2018) ha applicato la norma, compresa la componente perequativa, e ha fissato la quota del fondo ripartita con il costo standard al 22% per il 2018, al 24% per il 2019 e al 26% per il 2020. Il decreto 4 agosto 2021, n. 1015 (governo Draghi) ha confermato il modello e ha portato la quota al 28% per il 2021 e al 30% per il 2022. Il peso del costo standard è quindi cresciuto ogni anno: il meccanismo non è stato modificato né ridotto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

aumentare la quota del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università (FFO) fino a raggiungere adeguati livelli di finanziamento al sistema universitario

Il Fondo di finanziamento ordinario delle università è stato incrementato più volte. La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1) lo ha aumentato di 20 milioni per il 2019 e di 58,63 milioni l'anno dal 2020 per l'assunzione di ricercatori (comma 400) e di altri 40 milioni per il 2019 (comma 979). Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha aggiunto 165 milioni per il 2020 per gli esoneri dalle tasse (art. 236, comma 3), 200 milioni l'anno dal 2021 per l'assunzione di ricercatori (art. 238, comma 1) e, per la ricerca, 100 milioni per il 2021 e 200 dal 2022 (art. 238, comma 5). La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, comma 518) ha previsto altri 165 milioni l'anno dal 2021 per gli esoneri e la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 297) ha aggiunto 250 milioni per il 2022, fino a 865 milioni l'anno dal 2026. Lo stanziamento del capitolo del fondo è passato da circa 7,33 miliardi nel 2018 (decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, secondo la relazione dell'Università di Torino) a 7,80 miliardi nel 2020, 8,33 nel 2021 e 8,66 nel 2022 (decreti di riparto n. 442 del 10 agosto 2020, n. 1059 del 9 agosto 2021 e n. 581 del 24 giugno 2022). Parte degli aumenti è destinata a scopi specifici, come gli esoneri dalle tasse e le assunzioni. Il programma non indica quale sia un livello «adeguato» di finanziamento.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il primo principio introdotto è quello della separazione della tutela predisposta in favore delle risorse naturali, dalla tutela della salute umana

Il programma proponeva di introdurre nel Codice dell'ambiente il principio della tutela delle risorse naturali separata da quella della salute umana. Nel testo vigente al 22 ottobre 2022 gli articoli da 3-bis a 3-sexies del decreto legislativo 152/2006 (principi generali) sono identici a quelli in vigore il 1° giugno 2018. La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2022, in vigore dal 9 marzo 2022) ha aggiunto all'articolo 9 della Costituzione il comma «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». La norma non enuncia però il principio promesso né rende giuridicamente rilevante ogni pregiudizio alle risorse naturali a prescindere da un danno alla salute. Non risultano atti del governo o leggi approvate nella legislatura che introducano quel principio.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

determinare una revisione del sistema di riparto del Fondo di finanziamento ordinario delle Università (FFO) tenendo conto dei seguenti criteri

Il riparto del Fondo di finanziamento ordinario è stato definito ogni anno con decreto ministeriale, ma la sua struttura (quota base, quota premiale, intervento perequativo) esisteva già prima del 2018 (decreto-legge 180/2008, decreto-legge 69/2013, articolo 11 della legge 240/2010) e non è stata riscritta. Nel periodo ci sono state modifiche mirate: la quota ripartita con il costo standard è passata dal 20% del 2017 al 22% del 2018 (decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 585) e al 30% del 2022 (decreto n. 1015 del 4 agosto 2021), con la componente perequativa che il decreto-legge 91/2017 aveva già previsto; il 20% della quota premiale, che nel 2018 si basava su indicatori scelti da ciascun ateneo, è stato ripartito dal 2020 sugli indicatori fissati dai decreti di programmazione (n. 989/2019 e n. 289 del 25 marzo 2021), che comprendono l'accesso alla formazione, la ricerca, i servizi agli studenti, l'internazionalizzazione, i giovani ricercatori e, tra gli indicatori, gli occupati a un anno dal titolo. Il decreto n. 581 del 24 giugno 2022 conserva la spesa storica nella quota base, la valutazione della ricerca (VQR 2015-2019) e delle politiche di reclutamento nella quota premiale e un intervento perequativo con soglia minima e aumento massimo del 6% rispetto al 2021. Non risulta però una revisione complessiva sui dieci criteri indicati dal programma: per esempio non c'è un criterio sui docenti di ruolo improduttivi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

completare il quadro normativo sulla didattica online con il fine di colmare le attuali lacune legislative e regolamentari;

Il quadro sulla didattica a distanza è stato aggiornato con atti ministeriali, non con una legge, e non risultano interventi legislativi dedicati. Il decreto 7 gennaio 2019, n. 6 (governo Conte I) ha sostituito il decreto 12 dicembre 2016, n. 987 sull'accreditamento di sedi e corsi, rivedendo i requisiti di docenza e di tutorato dei corsi a distanza in attuazione del decreto 2 marzo 2018, n. 196, e le regole per l'accreditamento periodico delle università telematiche. Il decreto 25 marzo 2021, n. 289 (governo Draghi) ha riportato le tipologie di corsi già previste dal decreto 635/2016 (convenzionali, misti, prevalentemente e integralmente a distanza) e ha confermato che le telematiche possono istituire solo i corsi prevalentemente o integralmente a distanza. Il decreto 14 ottobre 2021, n. 1154 ha sostituito il decreto 6/2019 dall'offerta formativa 2022/23 e rinvia a un successivo decreto le modalità di erogazione per ciascuna classe di corsi. Gran parte delle regole (tipologie, soglie minime di docenti e tutor, scala di giudizio per le telematiche) era già in vigore prima del 2018; il programma non indica quali lacune intendesse colmare.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre meccanismi di accreditamento e di controllo più stringenti sui corsi privati online;

L'accreditamento delle università e dei corsi telematici è regolato da decreti ministeriali, in gran parte già in vigore prima del 2018: il decreto 12 dicembre 2016, n. 987 prevedeva già una scala di giudizio propria per le telematiche, requisiti specifici sulla didattica a distanza e soglie minime di docenti e tutor per i corsi a distanza. Nel periodo il decreto 7 gennaio 2019, n. 6 (governo Conte I) ha riscritto la disciplina confermando quelle soglie e aggiungendo, per i corsi a distanza, la regola che triplica le numerosità massime di studenti; il decreto 25 ottobre 2019, n. 989 ha escluso le telematiche dalle nuove istituzioni universitarie non statali proponibili; il decreto 25 marzo 2021, n. 289 (governo Draghi) consente alle telematiche solo corsi prevalentemente o integralmente a distanza, richiede il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento e, per le sedi distaccate dove si svolgono gli esami, un docente ogni 30 studenti; il decreto 14 ottobre 2021, n. 1154, dalla definizione dell'offerta formativa 2022/23, non riprende il triplicamento e limita i docenti a contratto. Alcune misure sono quindi più restrittive, ma non risulta un inasprimento complessivo dei controlli rispetto al 2016.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

richiedere alle università telematiche private un organico docente di ruolo stabile;

Per i corsi a distanza, compresi quelli delle università telematiche, i decreti di accreditamento richiedono un organico minimo di ruolo: 7 docenti di riferimento (di cui almeno 3 professori a tempo indeterminato) per la laurea, 5 (almeno 2) per la magistrale e 12 (almeno 5) per quella a ciclo unico, oltre ai tutor. Queste soglie erano già nel decreto 12 dicembre 2016, n. 987 e sono state confermate dal decreto 7 gennaio 2019, n. 6 (governo Conte I) e dal decreto 14 ottobre 2021, n. 1154 (governo Draghi). Il decreto 1154, dalla definizione dell'offerta formativa 2022/23, limita inoltre i docenti a contratto alla metà della quota di docenza di riferimento non riservata ai professori a tempo indeterminato, e a un terzo del totale insieme agli altri docenti non strutturati; nel decreto 6/2019 non risulta un limite analogo. Il requisito vale per ogni corso e per tutte le università, non solo per le telematiche, e non è un obbligo di organico complessivo dell'ateneo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre un testo unico per l'Università;

Non risultano atti del governo che abbiano introdotto un testo unico per l'Università. Il 19 giugno 2019 il governo Conte I ha presentato al Senato un disegno di legge di delega per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca (Atto Senato 1349); il disegno di legge è stato assegnato alla commissione il 10 luglio 2019 e l'esame non è mai iniziato. Nel periodo sono stati adottati solo interventi settoriali (decreti-legge 126/2019 e 1/2020, leggi di bilancio, decreti ministeriali su accreditamento e fondo di finanziamento), senza un riordino organico della normativa universitaria. Tra gli altri disegni di legge di iniziativa del governo della XVIII legislatura, presentati alla Camera o al Senato, nessuno ha per oggetto un testo unico o un riordino dell'università. La legge 30 dicembre 2010, n. 240 è rimasta la base dell'ordinamento universitario.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ridisegnare il ruolo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del CUN e del CNSU;

Non risultano atti del governo che abbiano ridisegnato il ruolo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). Il governo Conte I ha presentato il 19 giugno 2019 al Senato la delega sulla codificazione in materia di istruzione, università e ricerca (Atto Senato 1349), che prevedeva tra i criteri di razionalizzare, anche con fusioni o soppressioni, gli enti preposti alla valutazione di scuola e università e di ridurre i componenti degli organi collegiali degli enti vigilati dal ministero; il disegno di legge non è stato esaminato. Le leggi di bilancio 2019-2022 non modificano compiti o composizione dei tre organi; il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, nel testo convertito, ha soltanto aumentato di dieci unità l'organico dell'ANVUR (art. 2, comma 1-bis), e il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (art. 14, comma 4-bis) ha portato da quattro a sei anni il mandato del consiglio direttivo dell'ANVUR. L'Agenzia nazionale per la ricerca, istituita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, commi 240-248 e 250-252), non ha ridefinito l'ANVUR e i commi 240-248 sono stati abrogati dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 314). I tre organi sono rimasti coinvolti nei decreti di riparto del fondo, come nel decreto n. 581/2022 (pareri di CUN, CNSU e ANVUR).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

stabilire che il Rettore non sia il rappresentante della sola comunità scientifica, [...] eletto obbligatoriamente anche con voto del personale amministrativo e degli studenti

Non risultano atti del governo che abbiano stabilito che il Rettore sia eletto anche con il voto obbligatorio del personale amministrativo e degli studenti. L'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 rimette agli statuti le modalità di elezione del rettore, scelto tra i professori ordinari, senza imporre il voto del personale e degli studenti: il testo dell'articolo 2 è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Nella XVIII legislatura nessun disegno di legge di iniziativa del governo, alla Camera o al Senato, riguarda la governance universitaria o l'elezione del rettore.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

bilanciare i poteri e le competenze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con un ridimensionamento delle funzioni di quest’ultimo

Non risultano atti del governo che abbiano riequilibrato i poteri di Senato accademico e Consiglio di amministrazione ridimensionando quest'ultimo. L'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (lettere e-i) attribuisce al Consiglio di amministrazione l'indirizzo strategico, la programmazione finanziaria e del personale e l'approvazione del bilancio, e al Senato accademico proposte e pareri obbligatori su didattica, ricerca e servizi agli studenti e l'approvazione dei regolamenti: il testo dell'articolo 2 è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Le leggi di bilancio 2019-2022 e i decreti-legge sul settore universitario non toccano la governance degli atenei, e nella XVIII legislatura nessun disegno di legge di iniziativa del governo, alla Camera o al Senato, la riguarda.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere che la composizione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione siano elettive e rappresentative dell’intera comunità universitaria

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che cambino la composizione del senato accademico e del consiglio di amministrazione degli atenei. L'articolo 2, comma 1, della legge 240/2010 già prevedeva un senato accademico su base elettiva, con rappresentanza elettiva degli studenti, e un consiglio di amministrazione di al massimo undici membri, con almeno tre esterni all'ateneo e gli altri scelti secondo lo statuto. Il testo dell'articolo è identico al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022. Nell'elenco dei disegni di legge del governo della XVIII legislatura non c'è alcun testo sulla governance universitaria e le leggi di bilancio 2019-2022 non contengono norme in materia. Gli statuti dei singoli atenei, che applicano questi principi, sono atti autonomi degli atenei e non sono valutati qui.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

introdurre il limite di mandato di ogni carica elettiva (rettore, direttori di dipartimento) prevedendo la non rieleggibilità di queste cariche

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che introducano un limite di mandato per le cariche elettive universitarie. Per il rettore il mandato unico di sei anni, non rinnovabile, era già previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 240/2010 e non è stato modificato. Per i direttori di dipartimento la legge nazionale non fissa limiti di mandato, e l'articolo 2 è rimasto identico dal 1° giugno 2018 al 22 ottobre 2022. Nessun disegno di legge del governo sul tema risulta tra quelli della XVIII legislatura. Eventuali limiti previsti dagli statuti dei singoli atenei sono atti autonomi degli atenei e non sono valutati qui.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Revisionare e semplificare il sistema di valutazione della qualità della ricerca (VQR).

La valutazione della ricerca 2015-2019 (VQR) si è svolta con regole riviste rispetto all'esercizio precedente. Le ha fissate il decreto ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110, integrato dal DM 444 dell'11 agosto 2020 e dal DM 289/2021; l'ANVUR le ha attuate con il bando, nella versione aggiornata del 25 settembre 2020. Secondo il rapporto finale dell'ANVUR, rispetto alla VQR 2011-2014 sono cambiati il metodo (peer review «informata» da indicatori bibliometrici), il numero di prodotti per ricercatore (non più fisso: totale pari al triplo dei ricercatori, al massimo quattro prodotti ciascuno) e la valutazione della terza missione, introdotta per la prima volta. Il rapporto non presenta questi cambiamenti come una semplificazione: osserva che serve un numero maggiore di esperti e che l'approccio tra le aree va reso più omogeneo. La revisione c'è, la semplificazione promessa non risulta realizzata.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Ridimensionare le competenze, le funzioni e i costi dell’Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca.

Gli atti del periodo vanno in direzione opposta. La legge di conversione 5 marzo 2020, n. 12, del decreto-legge 1/2020 ha inserito nel decreto (art. 2, comma 1-bis) un aumento di dieci unità della dotazione organica dell'ANVUR, a carico del bilancio dell'Agenzia (250.000 euro nel 2020, 500.000 annui dal 2021). Il decreto-legge 36/2022, convertito dalla legge 79/2022, ha poi portato da quattro a sei anni la durata del mandato dei componenti del consiglio direttivo (art. 14, comma 4-bis). Il disegno di legge governativo S.1349 del giugno 2019, che avrebbe consentito di razionalizzare o fondere anche gli enti di valutazione, è rimasto assegnato senza che ne iniziasse l'esame.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Stabilire la rappresentatività territoriale e disciplinare nel consiglio direttivo del'ANVUR.

Non risultano atti che impongano una rappresentatività territoriale o disciplinare nel consiglio direttivo dell'ANVUR. La composizione resta quella del DPR 76/2010 (art. 8): sette componenti scelti tra personalità provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su un elenco definito da un comitato di selezione, con almeno due uomini e due donne. Fra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 l'unica modifica del regolamento riguarda la durata dei mandati, portata da quattro a sei anni dal decreto-legge 36/2022 (legge 79/2022).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteistruzione

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Prevedere una profonda revisione dei criteri «bibliometrici» (basati sul numero di pubblicazioni e sul numero di citazioni ricevute), e dei parametri stabiliti dall’ANVUR.

Per la valutazione della ricerca 2015-2019 (VQR) i criteri bibliometrici sono stati rivisti. Il decreto ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110 (art. 5, comma 1) prevede la peer review «informata» da indici citazionali, che non possono sostituirsi a una valutazione di merito né tradursi nell'assegnazione automatica del prodotto a una categoria. Il rapporto finale dell'ANVUR la presenta come differenza importante rispetto all'esercizio precedente, in cui la valutazione bibliometrica aveva un ruolo centrale. Per l'abilitazione scientifica nazionale, invece, non risultano atti che abbiano sostituito i parametri: i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica sono quelli fissati con il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 589. La revisione riguarda quindi la VQR e non tutti gli strumenti di valutazione, e non si può dire «profonda» nel complesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026