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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Casa delle Libertà, 2001

Principali partiti: Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord, CCD-CDU, Nuovo PSI

Governi valutati: Governo Berlusconi II, Governo Berlusconi III

Il Piano era pubblicato in 51 file; l'impronta digitale si riferisce al testo completo ricomposto nell'ordine dell'indice. Le copie d'archivio del Piano sono del 2003-2005, quella del Contratto è del 2002.

  • 38 mantenute
  • 74 in parte
  • 80 non mantenute
  • 0 in corso
  • 6 non valutabili
Leggi le 217 promesse troppo generiche per essere verificate

111 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

198 schede

non mantenutagiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Riorganizzare e costruire nuove carceri

Il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201 (convertito dalla legge 14 novembre 2002, n. 259), art. 6, ha previsto un piano straordinario pluriennale per acquisire e adeguare edifici penitenziari, anche con la locazione finanziaria, per 93,3 milioni di euro. Nel dicembre 2004 il ministro della giustizia indicava come interventi più qualificanti del piano i nuovi istituti di Varese e di Pordenone; per Pordenone era in corso la gara, bandita nel marzo 2004. Secondo la Corte dei conti, dopo la legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) non sono stati stanziati altri fondi sul capitolo dell'edilizia penitenziaria. Non risultano nuovi istituti realizzati con il piano del governo entro la fine del mandato.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

non mantenutasicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Tutelare anche economicamente le vittime con la creazione di un fondo nazionale

Non risultano atti del governo che abbiano creato un fondo nazionale per indennizzare le vittime dei reati in generale. Nel mandato sono state adottate solo tutele settoriali, come la legge 3 agosto 2004, n. 206 per le vittime del terrorismo e delle stragi. La direttiva europea 2004/80/CE, che chiedeva un sistema di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti operativo dal 1° luglio 2005, non è stata recepita entro il mandato. La Commissione europea ha emesso il parere motivato il 28 giugno 2006 e la Corte di giustizia ha accertato l'inadempimento dell'Italia nel novembre 2007 (causa C-112/07).

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Ogni anno, le Regioni, dopo un'analisi congiunta con sindacati e imprese, definiscono le possibilità di accoglienza

Il Piano di governo voleva che ogni anno le Regioni, dopo un'analisi con sindacati e imprese, definissero le possibilità di accoglienza degli immigrati. La legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini) ha lasciato la decisione al governo centrale: le quote annuali di ingresso sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza unificata (art. 3, comma 4, del testo unico sull'immigrazione). È il caso del decreto del 14 febbraio 2006 sui flussi di quell'anno. La stessa legge ha però dato alle Regioni un ruolo: entro il 30 novembre di ogni anno possono inviare alla Presidenza del Consiglio un rapporto con le previsioni sui flussi sostenibili nei tre anni successivi, in base alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo (art. 21, comma 4-ter). Le Regioni danno quindi indicazioni, ma non definiscono le quote.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Il Governo deve stanziare aiuti finanziari condizionati a programmi concreti e sospendere gli aiuti ai Paesi che non reprimono adeguatamente l'emigrazione clandestina

La legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini), art. 1, commi 2 e 3, collega gli aiuti alla collaborazione dei Paesi di origine. Nel definire e rivedere i programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto con Paesi non europei si deve tenere conto della collaborazione nel prevenire i flussi illegali. Se i governi interessati non adottano misure contro il rientro illegale degli espulsi, «si può procedere alla revisione» dei programmi. La norma consente quindi di condizionare e rivedere gli aiuti, ma non impone la sospensione, e non risultano sospensioni effettive di aiuti decise nel mandato.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Creazione di una banca dati per l'identificazione attraverso le impronte digitali

La legge 30 luglio 2002, n. 189 ha stabilito che lo straniero che chiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (commi 2-bis e 4-bis aggiunti all'art. 5 del testo unico sull'immigrazione). Da allora le impronte di tutti gli stranieri che chiedono il permesso sono raccolte per legge. Una banca dati per l'identificazione con le impronte digitali esisteva però già: secondo la Polizia di Stato, il sistema automatico di identificazione AFIS è stato realizzato presso il Servizio Polizia scientifica dal 1995. Non risultano atti del governo che abbiano creato una nuova banca dati: la legge ha esteso la raccolta delle impronte.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

mantenutasicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

espulsione immediata dei clandestini

La legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta Bossi-Fini), art. 12, ha riscritto l'art. 13 del testo unico sull'immigrazione: il decreto di espulsione è immediatamente esecutivo anche se impugnato ed è «sempre eseguito» dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, da convalidare entro 48 ore. Fa eccezione lo straniero con permesso di soggiorno scaduto da oltre sessanta giorni, che riceve l'intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni, salvo l'accompagnamento immediato se c'è pericolo di fuga. Nel 2004 la Corte costituzionale (sentenza n. 222) ha stabilito che la convalida da parte del giudice deve avvenire, con le garanzie della difesa, prima dell'esecuzione; il governo, con il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, ha affidato la convalida al giudice di pace entro 48 ore, mantenendo l'accompagnamento alla frontiera come regola. L'esito è coerente con la scheda corrispondente di «Il conto».

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

prevedendo che la stessa attività istruttoria possa svolgersi senza il suo coinvolgimento

Il governo ha riformato il processo solo per le controversie societarie. Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (in vigore dal 1° gennaio 2004) ha introdotto un rito in cui la fase iniziale si svolge tra le parti: gli avvocati si scambiano gli atti difensivi, in cui possono formulare le richieste di prova e produrre documenti (art. 6), e notificano l'istanza di fissazione dell'udienza (art. 8); il giudice interviene dopo. L'assunzione delle prove è invece rimasta al giudice: l'art. 16 la affida al tribunale in composizione collegiale, che può delegarla a un suo componente. Il codice di procedura civile, per le cause ordinarie, non è stato riformato in questo senso nel mandato.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Abrogazione di quei reati la cui offensività non è più percepita come tale dalla società

Il Piano non elencava i reati da abrogare, ma indicava il criterio dell'offensività «non più percepita» dalla società. Nel mandato non risulta una legge generale di depenalizzazione. La legge 24 febbraio 2006, n. 85 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006), sui reati di opinione, ha abrogato alcuni delitti del codice penale (articoli 269, 272, 279, 292-bis, 293 e 406, tra cui la propaganda e l'apologia sovversiva) e ha sostituito la reclusione con la multa per altri, come il vilipendio della bandiera (art. 292) e quello delle istituzioni costituzionali (art. 290). L'intervento segue il criterio del Piano, ma riguarda una sola materia.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Introduzione esplicita del “principio di non offensività”

Il Piano prometteva di introdurre esplicitamente nel codice penale il principio di non offensività. Non risultano atti del governo che lo abbiano introdotto. Nel mandato una commissione ministeriale presieduta da Carlo Nordio ha elaborato un progetto di riforma della parte generale del codice penale, che non è diventato legge. La riforma è stata ripresa nell'estate 2006, dopo la fine del governo, da un'altra commissione ministeriale presieduta da Giuliano Pisapia.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Disciplina rigorosa in tema di intercettazioni telefoniche ed ambientali

Non risultano atti del governo che abbiano introdotto una disciplina generale più rigorosa delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Il 29 settembre 2005 il governo ha presentato al Senato un disegno di legge sulle intercettazioni e sulla pubblicità degli atti (A.S. 3612), che restringeva i presupposti delle intercettazioni nel codice di procedura penale; assegnato alla Commissione giustizia, non è mai stato esaminato. Nel mandato sono state approvate solo norme su aspetti specifici: la legge 20 giugno 2003, n. 140, sull'uso delle intercettazioni che riguardano i parlamentari, e il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155), che per il contrasto al terrorismo ha esteso le intercettazioni preventive e regolato l'acquisizione urgente dei dati del traffico telefonico.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Potenziamento dell'intervento del giudice per le indagini preliminari con funzione di controllo e garanzia e collegialità nell'adozione delle misure cautelari

Il Piano prometteva la collegialità nell'adozione delle misure cautelari. Durante i governi Berlusconi II e III il giudice per le indagini preliminari è rimasto un giudice monocratico anche per le misure cautelari: non risultano atti del governo che ne abbiano introdotto la collegialità. La riforma dell'ordinamento giudiziario (legge 25 luglio 2005, n. 150) è intervenuta sugli uffici del pubblico ministero: il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in vigore dal 4 aprile 2006, richiede l'assenso scritto del procuratore della Repubblica per le richieste di misure cautelari dei magistrati del suo ufficio, ma non cambia la composizione del giudice che le decide. La decisione collegiale del giudice per le indagini preliminari sulla custodia cautelare in carcere è stata prevista solo dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha aggiunto il comma 1-quinquies all'articolo 328 del codice di procedura penale.

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non mantenutagiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Previsione di un risarcimento delle vittime in stato di necessità e agevolazioni fiscali per i costi derivanti dal reato e dalla difesa

Il Piano prometteva un risarcimento per le vittime di reati in stato di bisogno e agevolazioni fiscali per i costi del reato e della difesa. Non risultano atti del governo che abbiano introdotto un indennizzo generale a carico dello Stato per le vittime di reato o agevolazioni fiscali per queste spese. La legge 25 gennaio 2006, n. 29 ha delegato il governo a recepire la direttiva europea 2004/80, che chiedeva un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti entro il 1° gennaio 2006, ma il decreto è stato adottato solo il 9 novembre 2007 (n. 204), dal governo successivo. Un diritto generale all'indennizzo è stato introdotto con la legge 7 luglio 2016, n. 122. Nel mandato sono state ampliate soltanto tutele per categorie specifiche, come le vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206).

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in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Misure sui termini e sulle impugnazioni per assicurare la ragionevole durata

Il Piano prometteva misure sui termini e sulle impugnazioni per assicurare la ragionevole durata dei processi penali. La legge 20 febbraio 2006, n. 46 (in vigore dal 9 marzo 2006) ha limitato l'appello contro le sentenze di proscioglimento, ammesso ormai solo in presenza di una nuova prova decisiva. La legge 5 dicembre 2005, n. 251 ha cambiato la disciplina della prescrizione, cioè i termini entro cui il reato si estingue, insieme a quella della recidiva e delle attenuanti. Nel mandato non risulta invece una revisione dei termini del processo penale. La promessa è stata quindi attuata solo in parte.

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in partegiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Riduzione dell'area riservata alla pena detentiva, ricorso alla pena pecuniaria e revisione del sistema sanzionatorio

Il Piano prometteva di ridurre l'area della pena detentiva, di ricorrere di più alla pena pecuniaria e di rivedere il sistema sanzionatorio. Nel mandato sono state approvate alcune misure in questa direzione. La legge 1° agosto 2003, n. 207 ha sospeso l'ultima parte della pena detentiva, fino a due anni, per i condannati che ne avevano scontato almeno metà, una sola volta e con alcune esclusioni. La legge 24 febbraio 2006, n. 85 (art. 11) ha sostituito la reclusione con la multa per il vilipendio della Repubblica e della nazione e per l'oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. La legge 5 dicembre 2005, n. 251 (art. 7) ha previsto la detenzione domiciliare per i condannati con più di settant'anni, con alcune esclusioni. La stessa legge ha però aumentato altre pene, per esempio quella per la partecipazione ad associazione mafiosa da 3-6 a 5-10 anni, e ha limitato i benefici per i recidivi. Il progetto di nuovo codice penale della commissione ministeriale presieduta da Carlo Nordio non è diventato legge e non è stata approvata una revisione organica del sistema sanzionatorio.

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Obbligo di un'attività lavorativa, legata alla “liberazione per buona condotta”, e realizzazione di “circuiti penitenziari differenziati”

Il Piano prometteva un obbligo di attività lavorativa legato alla liberazione per buona condotta e circuiti penitenziari differenziati. L'ordinamento penitenziario prevedeva già che il lavoro fosse obbligatorio per i condannati (articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354). Non risultano atti del governo che abbiano legato il lavoro alla liberazione anticipata o che abbiano istituito circuiti differenziati per tipo di detenuti. La legge 23 dicembre 2002, n. 279 ha reso stabile il regime detentivo speciale dell'articolo 41-bis per i detenuti di criminalità organizzata e terrorismo, che riguarda le restrizioni del regime e non la distinzione dei detenuti nelle carceri. Il 21 novembre 2002 il ministro della Giustizia ha riferito alla Camera sul lavoro dei detenuti (da 12.085 a 14.348 occupati tra dicembre 2001 e giugno 2002) e ha richiamato l'obiettivo di distinguere i detenuti per tipo di reato, età e durata della pena, senza indicare atti che lo attuassero.

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Collocazione fuori dal “comparto ministeri” del personale civile delle carceri e restituzione al direttore del carattere di figura “unica”

Il Piano prometteva di collocare il personale civile delle carceri fuori dal comparto ministeri e di restituire al direttore il carattere di figura unica. La legge 27 luglio 2005, n. 154 ha delegato il governo a creare una carriera dirigenziale penitenziaria per direttori di istituto, direttori di ospedale psichiatrico giudiziario e direttori di servizio sociale, con rapporto di diritto pubblico e un procedimento negoziale proprio. Il d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 ha attuato la delega: la carriera è unitaria e il dirigente responsabile dell'istituto coordina anche il personale di polizia penitenziaria. La riforma riguarda solo il personale direttivo e dirigenziale: il resto del personale civile è rimasto nelle aree funzionali del contratto dei ministeri, alle quali lo stesso decreto fa riferimento per i concorsi.

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Ogni anno il Ministro della Giustizia e il Ministro degli Interni presenteranno al Parlamento una relazione

Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma l'obbligo è previsto già dall'art. 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per la giustizia, la legge 25 luglio 2005, n. 150 (art. 2, comma 29) ha riscritto l'art. 86 dell'ordinamento giudiziario: entro venti giorni dall'inizio di ogni anno giudiziario il Ministro rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia e sui programmi legislativi del governo. Il 18 gennaio 2006 il Ministro ha reso alla Camera le comunicazioni previste dalla nuova norma, seguite dal voto di una risoluzione. Non è stata invece istituita una sessione unica su sicurezza e giustizia, con una relazione dei due ministri sul lavoro di procure, tribunali e forze dell'ordine.

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Consigli giudiziari [...] Per i primi si prevede l'ingresso di componenti laici, anche dal mondo dell'avvocatura

Il governo ha attuato la delega sull'ordinamento giudiziario (legge 25 luglio 2005, n. 150) con il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, che ha riformato i consigli giudiziari. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006, è entrato in vigore il 4 maggio 2006, prima della fine del mandato. Nel testo originario ogni consiglio giudiziario comprende, oltre ai magistrati, quattro componenti non togati: un professore universitario di materie giuridiche, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio nominato dal Consiglio nazionale forense su indicazione degli ordini del distretto e due persone nominate dal consiglio regionale. Il presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo del distretto ne fa parte di diritto.

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Per il secondo, una diversa proporzione fra giudici e pubblici ministeri, e una nuova legge elettorale

La legge 28 marzo 2002, n. 44 (GU n. 75 del 29 marzo 2002) ha cambiato composizione ed elezione del Consiglio superiore della magistratura. I componenti eletti dai magistrati sono passati da venti a sedici, eletti con voto personale in tre collegi unici nazionali: due per i magistrati di legittimità, quattro per i pubblici ministeri e dieci per i giudici di merito, con candidature individuali al posto delle liste. Prima, con il sistema della legge 12 aprile 1990, n. 74, due seggi andavano ai magistrati di cassazione e diciotto ai magistrati di merito, eletti in quattro collegi territoriali con liste contrapposte e riparto proporzionale, senza una quota riservata ai pubblici ministeri.

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Si prevede un organismo ad hoc, a maggiore garanzia dei magistrati, l'obbligatorietà dell'azione disciplinare, la tipicizzazione degli illeciti

Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, adottato in attuazione della legge delega 25 luglio 2005, n. 150 e in vigore dal 5 aprile 2006, ha elencato gli illeciti disciplinari dei magistrati (articoli 2-4) e ha stabilito che il procuratore generale presso la Cassazione «ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare» (art. 14, comma 3). Il Piano prometteva anche un organismo ad hoc per la materia disciplinare. Il decreto non lo ha creato: i procedimenti sono rimasti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (art. 17). Sono dunque attuati due punti su tre.

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Progressione economica legata all'anzianità e all'inesistenza di demeriti [...] Temporaneità degli incarichi direttivi

La legge 25 luglio 2005, n. 150 ha delegato il governo a riformare l'ordinamento giudiziario. Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2006) ha introdotto la progressione economica dei magistrati per classi di anzianità (art. 51), separata dal passaggio alle funzioni superiori, che avviene per concorso (art. 12). Ha introdotto anche la temporaneità degli incarichi direttivi: quattro anni, rinnovabili una sola volta per due anni dopo una valutazione positiva del Consiglio superiore della magistratura (art. 45). Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 ha previsto tra le sanzioni disciplinari la perdita dell'anzianità (art. 5). Il decreto n. 160 è entrato in vigore il 14 maggio 2006, ma le sue norme avrebbero avuto effetto solo dal novantesimo giorno dopo la pubblicazione (art. 56), dopo la fine del governo. Il governo Prodi II ne ha sospeso l'efficacia con la legge 24 ottobre 2006, n. 269, e la legge 30 luglio 2007, n. 111 ha poi riscritto la disciplina.

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Distinzione di competenze fra i capi degli uffici e i dirigenti amministrativi. Istituzione di ausiliari del giudice

Nel mandato la distinzione di competenze non è entrata in vigore. La legge 25 luglio 2005, n. 150 (art. 2, comma 1, lettera s) ha delegato il governo a ripartire le competenze tra il magistrato capo dell'ufficio giudiziario e il dirigente amministrativo, e il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema del decreto in via preliminare il 18 novembre 2005. Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 è stato però deliberato in via definitiva il 14 luglio 2006 dal governo successivo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2006. Non risultano atti del governo che istituiscano gli «ausiliari del giudice».

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Separazione giudici-pubblici ministeri. Immissione dei magistrati in due ruoli distinti dopo un percorso iniziale comune

La legge delega 25 luglio 2005, n. 150 ha riformato l'ordinamento giudiziario e il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ne ha attuato la parte su accesso e funzioni dei magistrati. La riforma ha distinto le funzioni giudicanti da quelle requirenti: nella domanda per il concorso, che resta unico, il candidato sceglie se accedere ai posti di giudice o di pubblico ministero; il passaggio all'altra funzione è consentito solo entro il terzo anno di esercizio delle prime funzioni, con un concorso per titoli, un corso di formazione e l'assegnazione in un altro distretto, e poi è escluso. Non ha però istituito due ruoli distinti: i magistrati restano in un unico ruolo, con un solo Consiglio superiore della magistratura. Il decreto prevedeva che le sue norme avessero effetto dal novantesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006, quindi dopo la fine del mandato. Il governo successivo ne ha sospeso l'efficacia (legge 24 ottobre 2006, n. 269) e lo ha poi modificato con la legge 30 luglio 2007, n. 111.

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non mantenutagiustizia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Aumento degli organici e creazione di sezioni stralcio a termine garantito

Il Piano prometteva più organici e sezioni stralcio a termine nella giustizia amministrativa. Le sezioni stralcio (due al Consiglio di Stato, una al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e venticinque ai Tar) erano previste dal decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179, adottato prima dell'insediamento del governo e mai convertito in legge, come ha rilevato la Corte costituzionale nel 2002. Non risultano atti del governo che le abbiano istituite. Quanto agli organici dei magistrati amministrativi, l'ultimo aumento consistente era stato disposto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, con effetto dal 1° gennaio 2001; nel mandato la tabella è stata modificata solo dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (art. 6-bis), che ha creato il posto di presidente aggiunto del Consiglio di Stato: un'unità in più.

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