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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Casa delle Libertà, 2001

Principali partiti: Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord, CCD-CDU, Nuovo PSI

Governi valutati: Governo Berlusconi II, Governo Berlusconi III

Il Piano era pubblicato in 51 file; l'impronta digitale si riferisce al testo completo ricomposto nell'ordine dell'indice. Le copie d'archivio del Piano sono del 2003-2005, quella del Contratto è del 2002.

  • 38 mantenute
  • 74 in parte
  • 80 non mantenute
  • 0 in corso
  • 6 non valutabili
Leggi le 217 promesse troppo generiche per essere verificate

111 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

10 schede

mantenutasicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 8 maggio 2001

Attuazione del “Piano per la difesa dei cittadini [...]” che prevede tra l'altro l'introduzione dell'istituto del “poliziotto o carabiniere o vigile di quartiere”

Il servizio del poliziotto e del carabiniere di quartiere, iniziativa del Ministero dell'interno, è partito il 18 dicembre 2002 in 28 province ed è stato poi esteso a tutti i 103 capoluoghi di provincia. Nel gennaio 2006 il Ministero annunciava che dal 16 gennaio, con 754 unità in più, poliziotti e carabinieri di quartiere sarebbero saliti a 3.071, destinati a 748 zone. Il testo cita anche il vigile di quartiere, che dipende dai Comuni: la valutazione riguarda le forze dell'ordine dello Stato.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

forze dell'ordine meglio equipaggiate e meglio pagate

Il Piano prometteva forze dell'ordine meglio equipaggiate e meglio pagate. Sul trattamento economico il governo ha recepito il contratto del quadriennio 2002-2005 (biennio economico 2002-2003) con il d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e ha introdotto con il d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193 i parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate. La legge finanziaria 2004 (legge 350/2003, art. 3, comma 155) ha stanziato 73 milioni di euro per il 2004, 118 per il 2005 e 122 dal 2006 per il riordino delle carriere del personale non direttivo delle forze armate e di polizia, ma alla fine del 2005 le norme di riordino non erano ancora state approvate. Sull'equipaggiamento l'unico atto specifico trovato è il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (art. 5), che mantiene in bilancio le somme non spese per l'ammodernamento dei mezzi delle forze di polizia. Non risultano dati pubblici che confrontino retribuzioni e dotazioni prima e dopo il mandato: la promessa risulta attuata solo in parte.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

non mantenutasicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Riassegnare alle forze dell'ordine il pieno diritto all'attività investigativa

Non risultano atti del governo che abbiano riassegnato alla polizia giudiziaria il pieno diritto all'attività investigativa, lasciando al pubblico ministero il solo controllo sulla legalità. L'art. 327 del codice di procedura penale continua ad attribuire al pubblico ministero la direzione delle indagini e la disponibilità diretta della polizia giudiziaria. La riforma dell'ordinamento giudiziario (legge 25 luglio 2005, n. 150) è intervenuta sul tema in senso opposto: tra i criteri della delega (art. 2, comma 4) ha previsto che il procuratore della Repubblica possa fissare i criteri generali per l'impiego della polizia giudiziaria da parte dei magistrati del suo ufficio.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

non valutabilesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Il servizio di scorta va strettamente limitato a pochissimi casi

Il programma chiedeva di limitare le scorte a pochissimi casi, senza indicare una soglia né un dato di partenza. Nel mandato il governo ha riordinato il sistema di protezione con il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83 (convertito dalla legge 133/2002), che ha istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale e affidato al ministro dell'interno l'individuazione delle personalità da tutelare, senza porre limiti al numero delle scorte. Non risultano dati pubblici sul numero di scorte e di persone tutelate tra il 2001 e il 2006: senza quei dati e senza un criterio per «pochissimi» non si può stabilire se le scorte siano state ridotte.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

non mantenutasicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Tutelare anche economicamente le vittime con la creazione di un fondo nazionale

Non risultano atti del governo che abbiano creato un fondo nazionale per indennizzare le vittime dei reati in generale. Nel mandato sono state adottate solo tutele settoriali, come la legge 3 agosto 2004, n. 206 per le vittime del terrorismo e delle stragi. La direttiva europea 2004/80/CE, che chiedeva un sistema di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti operativo dal 1° luglio 2005, non è stata recepita entro il mandato. La Commissione europea ha emesso il parere motivato il 28 giugno 2006 e la Corte di giustizia ha accertato l'inadempimento dell'Italia nel novembre 2007 (causa C-112/07).

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Ogni anno, le Regioni, dopo un'analisi congiunta con sindacati e imprese, definiscono le possibilità di accoglienza

Il Piano di governo voleva che ogni anno le Regioni, dopo un'analisi con sindacati e imprese, definissero le possibilità di accoglienza degli immigrati. La legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini) ha lasciato la decisione al governo centrale: le quote annuali di ingresso sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza unificata (art. 3, comma 4, del testo unico sull'immigrazione). È il caso del decreto del 14 febbraio 2006 sui flussi di quell'anno. La stessa legge ha però dato alle Regioni un ruolo: entro il 30 novembre di ogni anno possono inviare alla Presidenza del Consiglio un rapporto con le previsioni sui flussi sostenibili nei tre anni successivi, in base alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo (art. 21, comma 4-ter). Le Regioni danno quindi indicazioni, ma non definiscono le quote.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Il Governo deve stanziare aiuti finanziari condizionati a programmi concreti e sospendere gli aiuti ai Paesi che non reprimono adeguatamente l'emigrazione clandestina

La legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini), art. 1, commi 2 e 3, collega gli aiuti alla collaborazione dei Paesi di origine. Nel definire e rivedere i programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto con Paesi non europei si deve tenere conto della collaborazione nel prevenire i flussi illegali. Se i governi interessati non adottano misure contro il rientro illegale degli espulsi, «si può procedere alla revisione» dei programmi. La norma consente quindi di condizionare e rivedere gli aiuti, ma non impone la sospensione, e non risultano sospensioni effettive di aiuti decise nel mandato.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Creazione di una banca dati per l'identificazione attraverso le impronte digitali

La legge 30 luglio 2002, n. 189 ha stabilito che lo straniero che chiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (commi 2-bis e 4-bis aggiunti all'art. 5 del testo unico sull'immigrazione). Da allora le impronte di tutti gli stranieri che chiedono il permesso sono raccolte per legge. Una banca dati per l'identificazione con le impronte digitali esisteva però già: secondo la Polizia di Stato, il sistema automatico di identificazione AFIS è stato realizzato presso il Servizio Polizia scientifica dal 1995. Non risultano atti del governo che abbiano creato una nuova banca dati: la legge ha esteso la raccolta delle impronte.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

mantenutasicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

espulsione immediata dei clandestini

La legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta Bossi-Fini), art. 12, ha riscritto l'art. 13 del testo unico sull'immigrazione: il decreto di espulsione è immediatamente esecutivo anche se impugnato ed è «sempre eseguito» dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, da convalidare entro 48 ore. Fa eccezione lo straniero con permesso di soggiorno scaduto da oltre sessanta giorni, che riceve l'intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni, salvo l'accompagnamento immediato se c'è pericolo di fuga. Nel 2004 la Corte costituzionale (sentenza n. 222) ha stabilito che la convalida da parte del giudice deve avvenire, con le garanzie della difesa, prima dell'esecuzione; il governo, con il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, ha affidato la convalida al giudice di pace entro 48 ore, mantenendo l'accompagnamento alla frontiera come regola. L'esito è coerente con la scheda corrispondente di «Il conto».

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

mantenutasicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Esclusi i casi umanitari, entra in Italia solo chi vuole lavorare [...] con in mano un contratto di lavoro

La legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini), in vigore dal 10 settembre 2002, ha legato l'ingresso per lavoro subordinato a un contratto. Il datore di lavoro chiede allo sportello unico per l'immigrazione il nulla osta nominativo e presenta la proposta di contratto di soggiorno (art. 22 del testo unico sull'immigrazione, riscritto dall'art. 18); il lavoratore entra con il visto e firma il contratto entro otto giorni. Il contratto di soggiorno (art. 5-bis del testo unico, inserito dall'art. 6) deve garantire l'alloggio al lavoratore e le spese di viaggio per il rientro, altrimenti non vale per il rilascio del permesso di soggiorno.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026