Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001
Erogazione di “sussidi” economici alle famiglie anche temporaneamente in condizioni difficili, a genitori single, alle coppie giovani con figli piccoli
Il Piano prometteva sussidi alle famiglie in difficoltà, anche temporanea, ai genitori soli e alle giovani coppie con figli piccoli. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (articolo 21) ha introdotto un assegno di 1.000 euro per ogni secondo figlio o successivo nato tra il 1° dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004, e per ogni figlio adottato nello stesso periodo, alle madri residenti cittadine italiane o comunitarie. La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha previsto un assegno di 1.000 euro per i nati o adottati nel 2005 e per i secondi figli e successivi del 2006. Questi assegni non erano però mirati alle situazioni di difficoltà o ai genitori soli. La legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 101) prevedeva un concorso dello Stato al finanziamento delle Regioni che istituissero un reddito di ultima istanza per i nuclei familiari a rischio di esclusione sociale, ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 423 del 2004, ne ha dichiarato illegittima questa parte. Non risulta quindi un sussidio nazionale per le famiglie in difficoltà.
- Fonte: programma elettorale, Piano di governo, strategia 2.3 "Famiglia", proposta 4 (strategie/2-3.pdf), p. 39
- Prova: Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 21 (Normattiva): assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, secondo o ulteriore per ordine di nascita, o adottato, alle donne residenti cittadine italiane o comunitarie. Per il reddito di ultima istanza: legge 350/2003, art. 3, comma 101, con la nota sulla sentenza della Corte costituzionale n. 423 del 2004 (Normattiva)
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