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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Casa delle Libertà, 2001

Principali partiti: Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord, CCD-CDU, Nuovo PSI

Governi valutati: Governo Berlusconi II, Governo Berlusconi III

Il Piano era pubblicato in 51 file; l'impronta digitale si riferisce al testo completo ricomposto nell'ordine dell'indice. Le copie d'archivio del Piano sono del 2003-2005, quella del Contratto è del 2002.

  • 38 mantenute
  • 74 in parte
  • 80 non mantenute
  • 0 in corso
  • 6 non valutabili
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111 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

11 schede

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Erogazione di “sussidi” economici alle famiglie anche temporaneamente in condizioni difficili, a genitori single, alle coppie giovani con figli piccoli

Il Piano prometteva sussidi alle famiglie in difficoltà, anche temporanea, ai genitori soli e alle giovani coppie con figli piccoli. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (articolo 21) ha introdotto un assegno di 1.000 euro per ogni secondo figlio o successivo nato tra il 1° dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004, e per ogni figlio adottato nello stesso periodo, alle madri residenti cittadine italiane o comunitarie. La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha previsto un assegno di 1.000 euro per i nati o adottati nel 2005 e per i secondi figli e successivi del 2006. Questi assegni non erano però mirati alle situazioni di difficoltà o ai genitori soli. La legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 101) prevedeva un concorso dello Stato al finanziamento delle Regioni che istituissero un reddito di ultima istanza per i nuclei familiari a rischio di esclusione sociale, ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 423 del 2004, ne ha dichiarato illegittima questa parte. Non risulta quindi un sussidio nazionale per le famiglie in difficoltà.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Erogazione di servizi di assistenza domiciliare e istituzione di sportelli del cittadino per le famiglie che assistono malati cronici, che assistono disabili

Il Piano prometteva servizi di assistenza domiciliare e sportelli del cittadino per le famiglie che assistono malati cronici e disabili. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza ha incluso tra le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire l'assistenza programmata a domicilio (assistenza domiciliare integrata e programmata), anche per anziani e disabili. Erano servizi già previsti da norme precedenti, che il decreto ha reso obbligatori in tutto il paese come livelli essenziali. Non risultano invece atti nazionali del governo che abbiano istituito sportelli del cittadino o servizi rivolti in modo specifico alle famiglie che assistono. La promessa è quindi attuata solo nella parte dell'assistenza domiciliare.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Effettiva parità di condizioni (anche sul piano della libertà d'adesione) tra fondi chiusi, fondi aperti e piani pensionistici individuali

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, attuativo della delega della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha riscritto la previdenza complementare e ha avvicinato le condizioni delle diverse forme: l'adesione è libera e volontaria (art. 1, comma 2), il lavoratore può conferire il TFR alla forma che sceglie, anche aperta o individuale (art. 8, comma 7), e i contributi hanno la stessa deducibilità fino a 5.164,57 euro (art. 8, comma 4). La parità però non è completa: se il lavoratore non sceglie, il TFR va alla forma prevista dai contratti collettivi (art. 8, comma 7, lettera b), e chi cambia forma porta con sé il contributo del datore di lavoro solo nei limiti fissati dai contratti (art. 14, comma 6). Inoltre il decreto doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2008 (art. 23): nel mandato non ha prodotto effetti, e la data è stata anticipata al 2007 dal governo successivo con la legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

devono essere compensati da una riduzione del prelievo obbligatorio

Il governo ha previsto per legge la compensazione, ma senza applicarla nel mandato. Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (art. 8, comma 2) ha introdotto un esonero dai contributi sociali per i datori di lavoro che conferiscono il Tfr alla previdenza complementare: nel testo originario decorreva dal 1° gennaio 2006, ma nel testo in vigore da quella data la decorrenza è il 1° gennaio 2008. Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che ha riformato la previdenza complementare in attuazione della legge 243/2004, ha ripreso la misura tra le compensazioni per le imprese (art. 10: deduzione dal reddito d'impresa, esonero dal contributo al fondo di garanzia del Tfr, fondo per l'accesso al credito e riduzione degli oneri impropri). Il decreto doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2008; la legge 296/2006 ha anticipato la data al 1° gennaio 2007. Nel mandato non è stata quindi applicata alcuna riduzione dei contributi obbligatori.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Maggiori agevolazioni fiscali per la previdenza integrativa, in particolare a favore dei lavoratori a più basso reddito

Il governo ha emanato il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che riforma la previdenza complementare. Nel testo originario l'art. 8 rende deducibili i contributi fino a 5.164,57 euro l'anno, senza più il limite del 12 per cento del reddito complessivo previsto dalle norme precedenti, e concede ai lavoratori di prima occupazione una deduzione aggiuntiva fino a 2.582,29 euro l'anno; l'art. 11 tassa le prestazioni con una ritenuta del 15 per cento, ridotta fino al 9 per cento con gli anni di partecipazione. Il decreto non prevede però agevolazioni riservate ai lavoratori a più basso reddito. Inoltre, per sua stessa norma (art. 23), sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio 2008, dopo la fine del mandato; la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha poi anticipato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2007.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Rimozione completa del divieto di cumulo pensione-reddito da lavoro

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 44, «Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro») ha reso totalmente cumulabili con il lavoro autonomo e dipendente, dal 1° gennaio 2003, le pensioni di anzianità di chi al pensionamento aveva almeno 37 anni di contributi e 58 di età. Chi era già in pensione al 1° dicembre 2002 poteva accedere allo stesso regime versando una somma una tantum. Per gli altri pensionati di anzianità sono rimasti regimi di divieto parziale o totale. La legge 23 agosto 2004, n. 243 ha poi delegato il governo a eliminare progressivamente il divieto, ma non risultano decreti legislativi che abbiano attuato questa parte della delega entro il mandato. La rimozione non è dunque stata completa, come prometteva il Piano.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

sussidi economici famiglie con portatori di handicap

Il Piano prometteva sussidi economici alle famiglie con persone disabili. Non risulta un nuovo sussidio nazionale in denaro, ma nel mandato sono stati ampliati due sostegni economici. La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 3, comma 106) ha eliminato il requisito dei cinque anni di riconoscimento dell'handicap grave per accedere al congedo retribuito fino a due anni dei genitori che assistono un figlio disabile, durante il quale spetta un'indennità pari all'ultima retribuzione, entro un tetto annuo. La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, comma 349) ha riscritto dal 2005 le agevolazioni per i carichi di famiglia: per ogni figlio con handicap la vecchia detrazione di 774,69 euro è stata sostituita da una deduzione di 3.700 euro, ed è stata introdotta una deduzione fino a 1.820 euro per le spese di assistenza personale delle persone non autosufficienti, anche se familiari non a carico. Sono misure fiscali e di sostegno al lavoro di cura, di importo contenuto, non i sussidi promessi.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Incrementare le pensioni di invalidità reale

Dal 1° gennaio 2002 la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 38) ha garantito un reddito proprio di 516,46 euro al mese, cioè un milione di lire, anche agli invalidi civili totali, ai sordomuti e ai ciechi civili assoluti titolari di pensione e ai titolari di pensione di inabilità. La misura vale per chi ha almeno 60 anni e un reddito personale sotto 6.713,98 euro l'anno, con un limite più alto per i coniugati. Non copre quindi tutte le pensioni di invalidità. Per i più giovani e per chi supera i limiti di reddito non risultano aumenti nel mandato.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Predisporre un piano di riabilitazione continuativa

Il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, supplemento ordinario n. 95), contiene il paragrafo 3.4 «Sviluppare la riabilitazione». Fissa come obiettivi la presa in carico immediata dei pazienti dopo la terapia intensiva, un «progetto riabilitativo personalizzato» e il funzionamento in rete di servizi ospedalieri, extraospedalieri, residenziali, semiresidenziali e domiciliari. Il paragrafo riguarda soprattutto i gravi traumatizzati e non indica misure, risorse o tempi per evitare che le persone con disabilità perdano le capacità acquisite. Non risulta un piano nazionale specifico di riabilitazione continuativa adottato nel mandato.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Integrazione sino ad un milione di reddito complessivo delle pensioni minime

Dal 1° gennaio 2002 la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 38) ha garantito un reddito proprio di 516,46 euro al mese per tredici mensilità (un milione di lire) ai pensionati con almeno 70 anni (soglia ridotta fino a cinque anni in base ai contributi) e agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti con almeno 60 anni. Il beneficio è arrivato entro il primo anno di governo, ma vale solo sotto soglie di reddito personale e coniugale e non per tutte le pensioni minime. Per la stessa misura la scheda corrispondente di «Il conto» dà l'esito «in parte».

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Incentivi alla natalità ed alla realizzazione di asili nido

Il governo ha introdotto incentivi sia per gli asili nido sia per la natalità. La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (articolo 70) ha istituito un fondo per gli asili nido, con 50 milioni di euro per il 2002, 100 per il 2003 e 150 per il 2004, mutui della Cassa depositi e prestiti ai Comuni per costruirli e deduzioni per le spese dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro. La legge 311/2004 ha poi soppresso il fondo, facendone confluire le risorse nel finanziamento delle Regioni. Per la natalità, l'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ha concesso 1.000 euro per ogni figlio secondo o successivo nato o adottato tra il 1° dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004, e la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (commi 331 e 332) lo ha esteso a tutti i nati del 2005 e ai secondi figli nati nel 2006, per le famiglie con reddito fino a 50.000 euro.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026