Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001
Detassazione degli aiuti indirizzati nei Paesi di origine dell'immigrazione
La legge 30 luglio 2002, n. 189 (art. 1, in vigore dal 10 settembre 2002) ha esteso la detrazione e la deduzione fiscale alle erogazioni a favore di iniziative umanitarie, religiose o laiche nei Paesi non appartenenti all'OCSE, gestite da enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio. La norma è arrivata dopo il primo anno di governo, scadenza indicata nell'Agenda (giugno 2002). Non si tratta inoltre di una detassazione generale degli aiuti ai Paesi d'origine dell'immigrazione, ma di un'agevolazione per le erogazioni a iniziative nei Paesi non OCSE.
- Fonte: programma elettorale, Piano di governo, Agenda di governo, fase 1 "Entro il primo anno", "9 mesi successivi", punto 3 (piano_opere/fase1.pdf), p. 74
- Prova: Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 1 «Cooperazione con Stati stranieri» (Normattiva): modifiche agli artt. 13-bis e 65 del Tuir per le erogazioni a iniziative umanitarie nei Paesi non OCSE
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