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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrodestra

Casa delle Libertà, 2001

Principali partiti: Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord, CCD-CDU, Nuovo PSI

Governi valutati: Governo Berlusconi II, Governo Berlusconi III

Il Piano era pubblicato in 51 file; l'impronta digitale si riferisce al testo completo ricomposto nell'ordine dell'indice. Le copie d'archivio del Piano sono del 2003-2005, quella del Contratto è del 2002.

  • 38 mantenute
  • 74 in parte
  • 80 non mantenute
  • 0 in corso
  • 6 non valutabili
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111 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

198 schede

non mantenutafisco

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

occorre invece che soggetto del reddito imponibile sia considerata la famiglia stessa più che la singola persona

Il Piano chiedeva che il soggetto del reddito imponibile fosse la famiglia e non la singola persona. La riforma dell'Irpef della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005, art. 1, comma 349) ha rivisto le aliquote e ha trasformato le detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni dal reddito complessivo, come spiega la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3 gennaio 2005. L'imposta è però rimasta calcolata sul reddito di ciascun contribuente: la deduzione per un figlio a carico, ad esempio, si ripartisce tra i genitori, che la calcolano ciascuno sul proprio reddito. Non risultano atti del governo che abbiano assunto il nucleo familiare come soggetto dell'imposta.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partefisco

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Esenzione totale dall'IRPEF per le famiglie con redditi sino a 22 milioni, con esenzione anche dall'obbligo della dichiarazione

Il Piano prometteva l'esenzione totale dall'Irpef per le famiglie con redditi fino a 22 milioni di lire (circa 11.362 euro), con esonero dalla dichiarazione. Dal 2003 la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 2) ha introdotto una deduzione per ogni contribuente (la «no tax area»): 3.000 euro, più 4.500 per i redditi da lavoro dipendente, 4.000 per le pensioni e 1.500 per il lavoro autonomo, decrescente al crescere del reddito. Dal 2005 la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha aggiunto deduzioni per i familiari a carico (3.200 euro per il coniuge, 2.900 per ciascun figlio). Con le formule della circolare dell'Agenzia delle entrate, nel 2005 un lavoratore dipendente con coniuge e due figli a carico e un reddito di 11.362 euro non pagava l'Irpef, mentre un lavoratore senza familiari a carico con lo stesso reddito la pagava. L'esenzione fino a quella soglia vale quindi solo per alcune famiglie, e non risulta un esonero dalla dichiarazione collegato a essa.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Erogazione di “sussidi” economici alle famiglie anche temporaneamente in condizioni difficili, a genitori single, alle coppie giovani con figli piccoli

Il Piano prometteva sussidi alle famiglie in difficoltà, anche temporanea, ai genitori soli e alle giovani coppie con figli piccoli. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (articolo 21) ha introdotto un assegno di 1.000 euro per ogni secondo figlio o successivo nato tra il 1° dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004, e per ogni figlio adottato nello stesso periodo, alle madri residenti cittadine italiane o comunitarie. La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha previsto un assegno di 1.000 euro per i nati o adottati nel 2005 e per i secondi figli e successivi del 2006. Questi assegni non erano però mirati alle situazioni di difficoltà o ai genitori soli. La legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 101) prevedeva un concorso dello Stato al finanziamento delle Regioni che istituissero un reddito di ultima istanza per i nuclei familiari a rischio di esclusione sociale, ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 423 del 2004, ne ha dichiarato illegittima questa parte. Non risulta quindi un sussidio nazionale per le famiglie in difficoltà.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Erogazione di servizi di assistenza domiciliare e istituzione di sportelli del cittadino per le famiglie che assistono malati cronici, che assistono disabili

Il Piano prometteva servizi di assistenza domiciliare e sportelli del cittadino per le famiglie che assistono malati cronici e disabili. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza ha incluso tra le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire l'assistenza programmata a domicilio (assistenza domiciliare integrata e programmata), anche per anziani e disabili. Erano servizi già previsti da norme precedenti, che il decreto ha reso obbligatori in tutto il paese come livelli essenziali. Non risultano invece atti nazionali del governo che abbiano istituito sportelli del cittadino o servizi rivolti in modo specifico alle famiglie che assistono. La promessa è quindi attuata solo nella parte dell'assistenza domiciliare.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Effettiva parità di condizioni (anche sul piano della libertà d'adesione) tra fondi chiusi, fondi aperti e piani pensionistici individuali

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, attuativo della delega della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha riscritto la previdenza complementare e ha avvicinato le condizioni delle diverse forme: l'adesione è libera e volontaria (art. 1, comma 2), il lavoratore può conferire il TFR alla forma che sceglie, anche aperta o individuale (art. 8, comma 7), e i contributi hanno la stessa deducibilità fino a 5.164,57 euro (art. 8, comma 4). La parità però non è completa: se il lavoratore non sceglie, il TFR va alla forma prevista dai contratti collettivi (art. 8, comma 7, lettera b), e chi cambia forma porta con sé il contributo del datore di lavoro solo nei limiti fissati dai contratti (art. 14, comma 6). Inoltre il decreto doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2008 (art. 23): nel mandato non ha prodotto effetti, e la data è stata anticipata al 2007 dal governo successivo con la legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

devono essere compensati da una riduzione del prelievo obbligatorio

Il governo ha previsto per legge la compensazione, ma senza applicarla nel mandato. Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (art. 8, comma 2) ha introdotto un esonero dai contributi sociali per i datori di lavoro che conferiscono il Tfr alla previdenza complementare: nel testo originario decorreva dal 1° gennaio 2006, ma nel testo in vigore da quella data la decorrenza è il 1° gennaio 2008. Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che ha riformato la previdenza complementare in attuazione della legge 243/2004, ha ripreso la misura tra le compensazioni per le imprese (art. 10: deduzione dal reddito d'impresa, esonero dal contributo al fondo di garanzia del Tfr, fondo per l'accesso al credito e riduzione degli oneri impropri). Il decreto doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2008; la legge 296/2006 ha anticipato la data al 1° gennaio 2007. Nel mandato non è stata quindi applicata alcuna riduzione dei contributi obbligatori.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

in partewelfare

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Maggiori agevolazioni fiscali per la previdenza integrativa, in particolare a favore dei lavoratori a più basso reddito

Il governo ha emanato il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che riforma la previdenza complementare. Nel testo originario l'art. 8 rende deducibili i contributi fino a 5.164,57 euro l'anno, senza più il limite del 12 per cento del reddito complessivo previsto dalle norme precedenti, e concede ai lavoratori di prima occupazione una deduzione aggiuntiva fino a 2.582,29 euro l'anno; l'art. 11 tassa le prestazioni con una ritenuta del 15 per cento, ridotta fino al 9 per cento con gli anni di partecipazione. Il decreto non prevede però agevolazioni riservate ai lavoratori a più basso reddito. Inoltre, per sua stessa norma (art. 23), sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio 2008, dopo la fine del mandato; la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha poi anticipato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2007.

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Rimozione completa del divieto di cumulo pensione-reddito da lavoro

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 44, «Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro») ha reso totalmente cumulabili con il lavoro autonomo e dipendente, dal 1° gennaio 2003, le pensioni di anzianità di chi al pensionamento aveva almeno 37 anni di contributi e 58 di età. Chi era già in pensione al 1° dicembre 2002 poteva accedere allo stesso regime versando una somma una tantum. Per gli altri pensionati di anzianità sono rimasti regimi di divieto parziale o totale. La legge 23 agosto 2004, n. 243 ha poi delegato il governo a eliminare progressivamente il divieto, ma non risultano decreti legislativi che abbiano attuato questa parte della delega entro il mandato. La rimozione non è dunque stata completa, come prometteva il Piano.

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non mantenutasanità

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Il “buono salute” deve essere riconosciuto al cittadino, in modo che possa usufruirne [...] per acquistare servizi e prestazioni dalle strutture, pubbliche o private

Il Piano di governo prevedeva un «buono salute» da dare al cittadino per acquistare prestazioni da strutture pubbliche o private. Non risultano atti del governo che lo abbiano istituito. Il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 (G.U. n. 139 del 18 giugno 2003), non prevede buoni o voucher di questo tipo. Nel mandato non risulta una legge nazionale che dia ai cittadini un buono spendibile in strutture pubbliche o private.

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non mantenutasanità

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Riformulare le modalità di pagamento dei servizi [...] non far pagare nulla ai cittadini indigenti [...] con deducibilità fiscale sia per le spese che per le assicurazioni

Non risultano atti del governo che abbiano riformato il pagamento delle prestazioni sanitarie come promesso. Le esenzioni nazionali dal ticket per reddito sono rimaste quelle della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 8, comma 16). Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (art. 4, comma 3) ha previsto che le Regioni coprano i disavanzi anche con «misure di compartecipazione alla spesa sanitaria», e la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 52, comma 5) ha abrogato la norma che dal 1° gennaio 2003 avrebbe abolito il ticket su visite specialistiche e diagnostica. Sul piano fiscale le spese sanitarie sono rimaste una detrazione dall'imposta (art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi) e non sono diventate deducibili, salvo i casi di grave invalidità già previsti; la deduzione dei contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, con i suoi limiti annuali fino al 2007, era stata fissata prima del mandato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 41.

Verificata da Redazione NFN il 20 ottobre 2026

non mantenutasanità

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Attuare la devoluzione anche nella contrattazione in modo da consentire politiche attrattive di professionalità nelle singole realtà locali

Non risultano atti del governo che abbiano trasferito alle Regioni la contrattazione del personale sanitario: nel mandato i contratti collettivi del settore sono rimasti nazionali. La devoluzione delle competenze sanitarie alle Regioni era affidata alla riforma costituzionale approvata dal Parlamento nel novembre 2005 e respinta dal referendum del 25-26 giugno 2006. Il contratto nazionale del comparto sanità firmato il 19 aprile 2004 ha previsto (art. 7) che le Regioni «possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa» delle aziende sanitarie, previa informazione ai sindacati: è una facoltà di indirizzo dentro il contratto nazionale, non un trasferimento della contrattazione alle Regioni.

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

sussidi economici famiglie con portatori di handicap

Il Piano prometteva sussidi economici alle famiglie con persone disabili. Non risulta un nuovo sussidio nazionale in denaro, ma nel mandato sono stati ampliati due sostegni economici. La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 3, comma 106) ha eliminato il requisito dei cinque anni di riconoscimento dell'handicap grave per accedere al congedo retribuito fino a due anni dei genitori che assistono un figlio disabile, durante il quale spetta un'indennità pari all'ultima retribuzione, entro un tetto annuo. La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, comma 349) ha riscritto dal 2005 le agevolazioni per i carichi di famiglia: per ogni figlio con handicap la vecchia detrazione di 774,69 euro è stata sostituita da una deduzione di 3.700 euro, ed è stata introdotta una deduzione fino a 1.820 euro per le spese di assistenza personale delle persone non autosufficienti, anche se familiari non a carico. Sono misure fiscali e di sostegno al lavoro di cura, di importo contenuto, non i sussidi promessi.

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Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Incrementare le pensioni di invalidità reale

Dal 1° gennaio 2002 la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 38) ha garantito un reddito proprio di 516,46 euro al mese, cioè un milione di lire, anche agli invalidi civili totali, ai sordomuti e ai ciechi civili assoluti titolari di pensione e ai titolari di pensione di inabilità. La misura vale per chi ha almeno 60 anni e un reddito personale sotto 6.713,98 euro l'anno, con un limite più alto per i coniugati. Non copre quindi tutte le pensioni di invalidità. Per i più giovani e per chi supera i limiti di reddito non risultano aumenti nel mandato.

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in partewelfare

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Predisporre un piano di riabilitazione continuativa

Il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, supplemento ordinario n. 95), contiene il paragrafo 3.4 «Sviluppare la riabilitazione». Fissa come obiettivi la presa in carico immediata dei pazienti dopo la terapia intensiva, un «progetto riabilitativo personalizzato» e il funzionamento in rete di servizi ospedalieri, extraospedalieri, residenziali, semiresidenziali e domiciliari. Il paragrafo riguarda soprattutto i gravi traumatizzati e non indica misure, risorse o tempi per evitare che le persone con disabilità perdano le capacità acquisite. Non risulta un piano nazionale specifico di riabilitazione continuativa adottato nel mandato.

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non mantenutaeconomia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Occorre procedere alla semplificazione della legislazione vigente e alla redazione di un Testo unico del no profit

Il Piano prometteva la semplificazione della legislazione sul non profit e un Testo unico. Non risultano atti del governo che abbiano adottato un testo unico del non profit o riordinato in modo organico la materia. Nel mandato sono arrivati interventi su singoli aspetti: il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 (GU n. 97 del 27 aprile 2006) ha disciplinato l'impresa sociale, in base alla legge delega 13 giugno 2005, n. 118. È la disciplina di una sola figura, non un testo unico della materia.

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mantenutafisco

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Adozione di una “Tremonti del sociale” [...] rendendo deducibile dall'imponibile, sino ad una misura da individuare, le donazioni alle associazioni del no profit

L'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (la cosiddetta «più dai meno versi»), ha reso deducibili dal reddito complessivo le liberalità in denaro o in natura a favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni per i beni culturali e paesaggistici. La deduzione spetta a persone fisiche e a enti soggetti all'Ires, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque di 70.000 euro l'anno. È la misura che il Piano chiamava «Tremonti del sociale», con la soglia che lasciava «da individuare».

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mantenutaeconomia

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Revisione e riforma del Codice civile introducendo nel nostro ordinamento altre forme di impresa sociale

L'impresa sociale è stata introdotta nell'ordinamento con il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 e in vigore dal 12 maggio 2006, in attuazione della legge delega 13 giugno 2005, n. 118. Il decreto consente di assumere la qualifica di impresa sociale a tutte le organizzazioni private, comprese quelle del libro V del Codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di utilità sociale, e prevede l'iscrizione nel registro delle imprese, limiti alla distribuzione degli utili e regole sugli organi. La disciplina è contenuta in un decreto autonomo, che richiama il Codice civile senza modificarne il testo. I decreti ministeriali di attuazione, tra cui quello sugli atti da depositare nel registro delle imprese, sono stati adottati il 24 gennaio 2008, dopo la fine del mandato. La sostanza della promessa, introdurre nuove forme di impresa sociale, è stata comunque attuata per legge durante il mandato del governo Berlusconi III.

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mantenutasanità

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Interpretazione non “fiscale” della normativa IVA in materia di acquisto di autoambulanze

Il Piano chiedeva di non far pesare l'Iva sull'acquisto di autoambulanze da parte del volontariato. La legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 96) prevedeva già contributi per questi acquisti, nei limiti dei fondi disponibili. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (art. 20, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) ha aggiunto un'alternativa: le associazioni di volontariato e le Onlus possono ottenere il contributo come riduzione del 20 per cento del prezzo complessivo, praticata direttamente dal venditore, che la recupera in compensazione con le imposte. La disciplina dell'Iva non è cambiata, ma lo sconto vale almeno quanto l'imposta ad aliquota ordinaria, allora del 20 per cento: l'obiettivo è raggiunto nella sostanza.

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mantenutaistituzioni

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Garantire stabilità e certezza dei finanziamenti finalizzati all'attività sportiva attualmente affidati, in via esclusiva, ad una fonte di introiti aleatoria

Il Piano voleva sostituire una fonte di introiti «aleatoria» con finanziamenti stabili allo sport. La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005, art. 1, commi 281 e 282) ha destinato al CONI, dal 1° gennaio 2005, una quota delle entrate erariali ed extraerariali di concorsi pronostici, scommesse, lotto, enalotto, bingo, apparecchi da intrattenimento e lotterie. Per il quadriennio 2005-2008 ha fissato le risorse del CONI in 450 milioni di euro l'anno. Il finanziamento è stato così legato a una base più ampia di giochi, con un importo stabilito per legge.

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mantenutaistituzioni

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

anche attraverso una adeguata revisione del decreto legislativo 242/1999

Il Piano prometteva una revisione del decreto legislativo 242/1999 sul riordino del CONI. Il governo l'ha fatta con il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 («Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004 e adottato sulla base della delega dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Il decreto ha riscritto in particolare le norme sulla natura del CONI, sulla composizione del Consiglio nazionale e della Giunta, sull'elezione del presidente e sulla natura giuridica delle federazioni sportive.

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in parteinfrastrutture

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Sviluppare, ammodernare ed equilibrare l'impiantistica sportiva [...] anche attraverso il rafforzamento dell'Istituto per il Credito Sportivo

Il Piano prometteva di sviluppare e ammodernare l'impiantistica sportiva, anche rafforzando l'Istituto per il Credito Sportivo. La legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 90, commi 12-16) ha istituito presso l'Istituto un Fondo di garanzia per i finanziamenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura e all'acquisto di impianti sportivi, gestito dall'Istituto in gestione separata e alimentato con una quota dei premi del CONI non riscossi. Non risultano altri atti del governo che abbiano rafforzato l'Istituto nel mandato, come un aumento del suo fondo di dotazione.

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in partesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

forze dell'ordine meglio equipaggiate e meglio pagate

Il Piano prometteva forze dell'ordine meglio equipaggiate e meglio pagate. Sul trattamento economico il governo ha recepito il contratto del quadriennio 2002-2005 (biennio economico 2002-2003) con il d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e ha introdotto con il d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193 i parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate. La legge finanziaria 2004 (legge 350/2003, art. 3, comma 155) ha stanziato 73 milioni di euro per il 2004, 118 per il 2005 e 122 dal 2006 per il riordino delle carriere del personale non direttivo delle forze armate e di polizia, ma alla fine del 2005 le norme di riordino non erano ancora state approvate. Sull'equipaggiamento l'unico atto specifico trovato è il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (art. 5), che mantiene in bilancio le somme non spese per l'ammodernamento dei mezzi delle forze di polizia. Non risultano dati pubblici che confrontino retribuzioni e dotazioni prima e dopo il mandato: la promessa risulta attuata solo in parte.

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non mantenutasicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Riassegnare alle forze dell'ordine il pieno diritto all'attività investigativa

Non risultano atti del governo che abbiano riassegnato alla polizia giudiziaria il pieno diritto all'attività investigativa, lasciando al pubblico ministero il solo controllo sulla legalità. L'art. 327 del codice di procedura penale continua ad attribuire al pubblico ministero la direzione delle indagini e la disponibilità diretta della polizia giudiziaria. La riforma dell'ordinamento giudiziario (legge 25 luglio 2005, n. 150) è intervenuta sul tema in senso opposto: tra i criteri della delega (art. 2, comma 4) ha previsto che il procuratore della Repubblica possa fissare i criteri generali per l'impiego della polizia giudiziaria da parte dei magistrati del suo ufficio.

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non valutabilesicurezza

Programma 2001 · valutata sui governi Berlusconi II, Berlusconi III · 7 maggio 2001

Il servizio di scorta va strettamente limitato a pochissimi casi

Il programma chiedeva di limitare le scorte a pochissimi casi, senza indicare una soglia né un dato di partenza. Nel mandato il governo ha riordinato il sistema di protezione con il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83 (convertito dalla legge 133/2002), che ha istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale e affidato al ministro dell'interno l'individuazione delle personalità da tutelare, senza porre limiti al numero delle scorte. Non risultano dati pubblici sul numero di scorte e di persone tutelate tra il 2001 e il 2006: senza quei dati e senza un criterio per «pochissimi» non si può stabilire se le scorte siano state ridotte.

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