Salta al contenuto
Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

672 schede

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il costo della registrazione della sentenza sia a carico direttamente della parte soccombente, senza alcun vincolo di solidarietà

Non risultano atti del governo che pongano a carico della sola parte soccombente l'imposta di registro della sentenza. L'art. 57 del DPR 131/1986 (testo unico sull'imposta di registro) obbliga ancora in solido al pagamento le «parti in causa», senza distinguere tra vincitore e soccombente. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sul processo civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, interviene sull'imposta di registro solo per esentare l'accordo di conciliazione in mediazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevedere l'eliminazione ad una autonoma condanna al pagamento del contributo unificato in caso di soccombenza

Il programma non precisa a quale condanna si riferisca: la previsione più vicina è il cosiddetto doppio contributo unificato. L'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, in vigore dal 2013, obbliga chi vede respinta integralmente, o dichiarata inammissibile o improcedibile, la propria impugnazione a versare un ulteriore importo pari al contributo dovuto; il giudice ne dà atto nel provvedimento. Tra il 2018 e il 2022 la norma non è stata abrogata. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 vi ha aggiunto una sola eccezione, con effetto dal 2023: il doppio contributo non è dovuto quando il ricorso per cassazione si estingue perché la parte non chiede la decisione dopo la proposta di definizione accelerata. Non risultano altri atti dei governi che abbiano eliminato obblighi di pagamento del contributo unificato legati alla soccombenza.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

i difensori, in caso di vittoria, riceveranno la parcella in base ai parametri previsti dal DM, senza alcuna diminuzione, ma con condanna direttamente della controparte

Non risultano atti del governo che abbiano introdotto la liquidazione piena della parcella al difensore del non abbiente vincitore, con condanna diretta della controparte. L'art. 130 del DPR 115/2002 continua a ridurre della metà gli importi spettanti al difensore nel patrocinio a spese dello Stato. L'art. 133 prevede che la rifusione delle spese a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio sia pagata a favore dello Stato, non del difensore. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha esteso il patrocinio a spese dello Stato a mediazione e negoziazione assistita, ma non ha cambiato questi compensi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

se la causa risultasse totalmente infondata, riceveranno la metà dei parametri minimi

Non risultano atti del governo che prevedano il compenso ridotto alla metà dei parametri minimi per le sole cause totalmente infondate. Nel patrocinio a spese dello Stato resta in vigore la regola generale dell'art. 130 del DPR 115/2002: gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà in ogni caso, e non solo per le cause infondate. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 non ha modificato questa disciplina.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

propone di rendere alternative tra loro (e non entrambe esperibili), anche se obbligatorie, la mediazione e la negoziazione assistita per tutte le materie

Non risultano atti del governo che rendano mediazione e negoziazione assistita alternative tra loro. Fino al 21 ottobre 2022 l'art. 3 del decreto-legge 132/2014 imponeva la negoziazione assistita per i risarcimenti da circolazione di veicoli e per le domande di pagamento fino a 50.000 euro, fuori dai casi di mediazione obbligatoria: due ambiti distinti, non interscambiabili. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha mantenuto la mediazione obbligatoria per l'elenco di materie dell'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 (ampliato ad altri contratti) e non ha previsto la scelta tra i due strumenti, salvo i sistemi di risoluzione di settore (ad esempio l'arbitro bancario e finanziario).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

mediazione delegata [...] possa avvenire solo su richiesta concorde delle parti e non sia dunque obbligatoria

Per tutto il periodo 2018-2022 l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 28/2010 ha consentito al giudice, anche in appello, di disporre la mediazione senza bisogno dell'accordo delle parti, come condizione di procedibilità della domanda. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022) non l'ha subordinata alla richiesta concorde delle parti, ma l'ha rafforzata: il nuovo art. 5-quater, applicabile dal 2023, permette al giudice di disporla con ordinanza motivata fino alla precisazione delle conclusioni, anche in appello, e se la mediazione non è esperita il giudice dichiara improcedibile la domanda. Il testo va in senso contrario alla proposta.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

per le questioni in cui sono coinvolti figli minorenni, si ritiene sia necessaria l’obbligatorietà della mediazione civile

Non risultano atti del governo che rendano obbligatoria la mediazione civile nelle questioni con figli minorenni. L'elenco delle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità (art. 5 del decreto legislativo 28/2010, come riscritto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) non comprende i procedimenti di famiglia o minorili. Il nuovo art. 473-bis.10 del codice di procedura civile, inserito dallo stesso decreto, prevede solo che il giudice possa informare le parti della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, e che possa rinviare i provvedimenti con il loro consenso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il M5S promuove l’introduzione di una class-action per tutti, situata nel codice di procedura civile invece che nel codice del consumo

La legge 12 aprile 2019, n. 31 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019) ha inserito la disciplina dell'azione di classe nel codice di procedura civile (nuovo titolo VIII-bis del libro quarto, artt. 840-bis e seguenti) e ha abrogato l'art. 140-bis del codice del consumo. L'azione tutela i diritti individuali omogenei di ogni componente della classe, non solo dei consumatori, nei confronti di imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. La legge è stata approvata durante il governo Conte I. La sua entrata in vigore, prevista inizialmente dopo dodici mesi, è stata rinviata prima dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e poi di nuovo: la nuova disciplina è entrata in vigore il 19 maggio 2021, durante il governo Draghi, quindi entro il periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si propone una diminuzione drastica dei riti a due/tre modelli processuali, corrispondenti agli attuali riti del lavoro e ordinario

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge 206/2021 (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022), ha ridotto i riti civili, ma non a due o tre modelli. Il rito sommario di cognizione è sostituito dal procedimento semplificato di cognizione, introdotto con ricorso (artt. 281-decies e seguenti c.p.c.); per le persone, i minori e le famiglie è creato un rito unificato (artt. 473-bis e seguenti); è abrogato il rito speciale per i licenziamenti della legge 92/2012. Restano però il rito ordinario introdotto con citazione, il rito del lavoro e numerosi riti speciali. Le nuove regole si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (inizialmente dopo il 30 giugno 2023), quindi dopo la fine del governo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

tutte le cause di valore inferiore di a 50mila euro siano trattate innanzi al giudice monocratico

Non risultano atti del governo che affidino al giudice monocratico le cause d'appello di valore inferiore a 50.000 euro. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha riscritto l'art. 350 del codice di procedura civile, con effetto dal 2023: davanti alla corte di appello la trattazione può essere affidata a un istruttore, ma la decisione resta collegiale; davanti al tribunale l'appello è deciso dal giudice monocratico, come prevedeva già il testo precedente. Il testo non prevede alcuna soglia di valore.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

in Cassazione, si vuol prevedere che il collegio giudicante sia composto da tre membri [...] per tutte le cause di valore inferiore ai 100mila euro

Non risultano atti del governo che abbiano ridotto a tre i componenti del collegio della Corte di cassazione per le cause di valore inferiore a 100.000 euro. L'art. 67 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 12/1941) prevede che la Corte giudichi in ciascuna sezione con cinque votanti e in sezioni unite con nove, senza distinzioni per valore. La riforma del processo civile (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) ha cambiato il procedimento davanti alla Corte (artt. 360-bis, 375-380 c.p.c.) ma non la composizione del collegio.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’esperimento dei rimedi preventivi alla durata irragionevole del processo non sia obbligatorio, bensì facoltativo

Non risultano atti del governo che rendano facoltativi i rimedi preventivi alla durata irragionevole del processo. Per la legge Pinto (legge 89/2001) è inammissibile la domanda di equa riparazione di chi non ha esperito i rimedi preventivi dell'art. 1-ter, introdotti dalla legge di stabilità 2016 (art. 2, comma 1, e art. 1-bis, comma 2). Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (art. 15) ha mantenuto questa condizione per i processi civili, aggiornando l'elenco dei rimedi al nuovo procedimento semplificato. Solo per il processo penale l'obbligo è venuto meno, per effetto di una sentenza della Corte costituzionale (n. 175 del 2021), non di un atto del governo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il quantum per l’indennizzo da riconoscere per ciascun anno che eccede il termine della ragionevole durata del processo permanga nei parametri in vigore fino 2015

Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 l'indennizzo della legge Pinto non è tornato ai valori in vigore fino al 2015. Dal 1° gennaio 2016 l'art. 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 prevede di regola da 400 a 800 euro per ogni anno di ritardo (in precedenza da 500 a 1.500 euro), e nel testo vigente al 22 ottobre 2022 la misura è rimasta la stessa. Non risultano atti del governo o del Parlamento che l'abbiano modificata nel periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la competenza sia trasferita dinanzi al Tribunale in composizione monocratica con rito sommario

Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 la competenza sulle domande di equo indennizzo non è passata al tribunale monocratico con rito sommario. Secondo l'art. 3 della legge 89/2001, nel testo vigente al 22 ottobre 2022, il ricorso si propone al presidente della corte d'appello, che decide, direttamente o tramite un magistrato della corte da lui designato, con decreto motivato. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma del processo civile) è intervenuto sulla legge Pinto solo per i rimedi preventivi (art. 1-ter) e non ne ha cambiato la competenza.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si ritiene non procrastinabile stanziare fondi adeguati alla soddisfazione delle richieste tuttora pendenti

Tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022 i fondi stanziati per gli indennizzi della legge Pinto non sono bastati a pagare le richieste pendenti. Secondo la Corte dei conti (relazione sul rendiconto generale dello Stato 2022, comunicata al Parlamento il 28 giugno 2023), sul capitolo di bilancio degli indennizzi per irragionevole durata del processo i debiti fuori bilancio sono saliti nel 2022 a 422,98 milioni di euro, dai 416,43 milioni del 2021: l'importo più alto del decennio, a fronte di uno stanziamento di 160 milioni. Nel 2022 il debito pregresso è stato ridotto del 10,06 per cento, contro il 65 per cento atteso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

estendendolo anche al Giudice di Pace con una uniformazione tra PCT e PAT

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, ha esteso l'obbligo del deposito telematico degli atti anche ai procedimenti davanti al giudice di pace (art. 196-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile). Per il giudice di pace, però, l'obbligo si applica dal 30 giugno 2023 (art. 35, comma 3): fino al 22 ottobre 2022 il deposito telematico obbligatorio riguardava solo tribunali e corti d'appello. Non risultano atti che realizzino la «uniformazione» tra processo civile e amministrativo telematico.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in parteeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

prevenzione della crisi [...] sul modello della cosiddetta riforma Rordorf (compresa procedura d’allerta), da estendersi anche alle grandi società ed a quelle quotate in borsa

Il Codice della crisi d'impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) ha escluso dalle procedure di allerta le grandi imprese, i gruppi di rilevante dimensione e le società quotate (art. 12, comma 4), cioè l'opposto di quanto promesso; la procedura di allerta non è mai entrata in vigore ed è stata soppressa dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83. Restano però strumenti di prevenzione validi anche per le grandi società e le quotate: l'obbligo di assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 c.c., come modificato dal d.lgs. 14/2019) e la composizione negoziata della crisi, aperta a ogni imprenditore commerciale (decreto-legge 118/2021 e d.lgs. 83/2022).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Si intende modificare l’articolo 403 c.c. che consente l’allontanamento del minore dalla casa familiare in determinati casi.

La legge 26 novembre 2021, n. 206 (art. 1, comma 27) ha riscritto l'art. 403 del codice civile: l'intervento della pubblica autorità è ora limitato ai casi di abbandono o di grave pregiudizio e pericolo per l'incolumità psico-fisica del minore con «emergenza di provvedere», e il provvedimento è sottoposto a convalida del pubblico ministero e del tribunale per i minorenni entro termini brevi. La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021, è in vigore dal 24 dicembre 2021 e le nuove norme valgono per i procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il procuratore presso il Tribunale dei minorenni sia informato entro le ventiquattro ore dall’allontanamento del provvedimento preso

Nel nuovo art. 403 del codice civile (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 27) la pubblica autorità che dispone l'allontanamento del minore ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni e, entro ventiquattro ore dal collocamento in sicurezza, gli trasmette il provvedimento con una relazione sui motivi. La norma si applica ai procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Nella scelta dell’ambiente adeguato, infine, si dovrà preferire un parente entro il quarto grado.

Non risultano atti dei governi, tra il 1° giugno 2018 e il 22 ottobre 2022, che introducano una preferenza per i parenti entro il quarto grado nella scelta del luogo in cui collocare il minore allontanato. L'art. 403 del codice civile, riscritto dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, dispone solo che la comunità sia un'ipotesi residuale e rinvia alle norme sull'affidamento familiare. L'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 prevede l'affidamento a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, senza preferenza per i parenti. I riferimenti ai parenti entro il quarto grado aggiunti dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto dal 2023, sono divieti di affidare il minore ai parenti dei giudici, dei consulenti e degli assistenti sociali del procedimento.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il cambiamento di residenza dei figli richieda l'accordo dei genitori e che il domicilio sia fissato presso entrambi

Il disegno di legge sull'affido condiviso (S. 735, primo firmatario il senatore Pillon, con firme di senatori di Lega e M5S), presentato il 1° agosto 2018, non è mai stato approvato: la scheda del Senato lo dà «in corso di esame in commissione» al 4 maggio 2022. Il domicilio dei figli non è stato fissato presso entrambi i genitori: l'art. 45 del codice civile, invariato dal 1976, prevede ancora che il minore con genitori separati abbia il domicilio del genitore con cui convive. La scelta della residenza abituale di comune accordo era già prevista dall'art. 337-ter del codice civile prima del 2018 e non è stata modificata nel periodo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il mantenimento, poi, deve essere disposto in forma diretta (prestabilito per capitoli di spesa concordati) - con un eventuale assegno perequativo

Il mantenimento diretto «per capitoli di spesa» non è stato introdotto: il disegno di legge S. 735 (Pillon), che lo prevedeva, non è stato approvato e al 4 maggio 2022 risulta in corso di esame in commissione. L'art. 337-ter del codice civile, nel testo vigente al 22 ottobre 2022, mantiene il criterio proporzionale con eventuale assegno periodico di perequazione, e le modifiche della riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) riguardano altri punti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si propone, di comprimere il termine di prescrizione attualmente sancito.

Nel periodo 1° giugno 2018 - 22 ottobre 2022 i termini che limitano l'azione di riduzione e la restituzione contro i terzi non sono stati accorciati. L'art. 563 del codice civile, nel testo in vigore dal 2005 e valido fino al 2025, prevede ancora venti anni dalla trascrizione della donazione. Una modifica degli artt. 561-563 c.c. è arrivata solo con la legge 2 dicembre 2025, n. 182, per le successioni aperte dopo la sua entrata in vigore: è un atto successivo al periodo valutato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

assicurando una maggiore omogeneità nelle liquidazioni attraverso il recepimento per via legislativa degli orientamenti della Corte di cassazione

Non risultano atti che abbiano recepito per legge le tabelle di Milano per il danno non patrimoniale né eliminato le tabelle del codice delle assicurazioni. L'art. 138 del codice delle assicurazioni private prevede tabelle uniche nazionali per le lesioni da 10 a 100 punti, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (art. 3-ter, inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15) ha previsto due decreti distinti e fissato il termine al 1° maggio 2022, ma entro il 22 ottobre 2022 nessuna tabella è stata adottata. La tabella del valore del punto è arrivata solo con il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, sotto il governo successivo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026