Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018
si prevede la revisione della disciplina relativa al contenuto del ruolo con una significativa integrazione del contenuto informativo degli atti della riscossione
Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che integrino il contenuto informativo del ruolo e della cartella di pagamento. Gli artt. 12 e 25 del D.P.R. 602/1973 sono uguali, quanto al contenuto di ruolo e cartella, nei testi vigenti al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022; all'art. 12 è stato aggiunto solo il comma 4-bis (D.L. 146/2021, art. 3-bis), che rende non impugnabile l'estratto di ruolo. Alcuni dati indicati dal programma erano già previsti: il riferimento all'atto presupposto o la motivazione nel ruolo (art. 12, c. 3) e il responsabile del procedimento nella cartella (D.L. 248/2007, art. 36, c. 4-ter). La legge 234/2021 (art. 1, c. 15) ha abolito, per i carichi affidati dal 2022, gli oneri di riscossione a carico del debitore; il nuovo modello di cartella approvato dall'Agenzia delle entrate il 17 gennaio 2022 è stato adottato per togliere quella voce, non per aggiungere informazioni come il calcolo degli interessi di mora.
- Fonte: programma elettorale, capitolo "Fisco", Trasparenza e informazione nella riscossione mediante ruolo, p. 16
- Prova: D.P.R. 602/1973 nel testo vigente al 22 ottobre 2022 (Normattiva): l'art. 12, comma 3, sul contenuto minimo del ruolo e l'art. 25, comma 2, sulla cartella sono invariati rispetto al testo del 1° giugno 2018; la sola aggiunta all'art. 12 è il comma 4-bis sull'estratto di ruolo.
Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026