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Tutte le promesse elettorali

Il programma · M5S

Movimento 5 Stelle, 2018

Principali partiti: Movimento 5 Stelle

Governi valutati: Governo Conte I, Governo Conte II, Governo Draghi

Il programma era pubblicato in 24 file, uno per capitolo; l'impronta digitale si riferisce all'elenco delle impronte dei singoli file.

  • 65 mantenute
  • 153 in parte
  • 445 non mantenute
  • 0 in corso
  • 9 non valutabili
Leggi le 810 promesse troppo generiche per essere verificate

105 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

672 schede

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

si prevede la revisione della disciplina relativa al contenuto del ruolo con una significativa integrazione del contenuto informativo degli atti della riscossione

Non risultano atti dei governi Conte I, Conte II e Draghi che integrino il contenuto informativo del ruolo e della cartella di pagamento. Gli artt. 12 e 25 del D.P.R. 602/1973 sono uguali, quanto al contenuto di ruolo e cartella, nei testi vigenti al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022; all'art. 12 è stato aggiunto solo il comma 4-bis (D.L. 146/2021, art. 3-bis), che rende non impugnabile l'estratto di ruolo. Alcuni dati indicati dal programma erano già previsti: il riferimento all'atto presupposto o la motivazione nel ruolo (art. 12, c. 3) e il responsabile del procedimento nella cartella (D.L. 248/2007, art. 36, c. 4-ter). La legge 234/2021 (art. 1, c. 15) ha abolito, per i carichi affidati dal 2022, gli oneri di riscossione a carico del debitore; il nuovo modello di cartella approvato dall'Agenzia delle entrate il 17 gennaio 2022 è stato adottato per togliere quella voce, non per aggiungere informazioni come il calcolo degli interessi di mora.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaeconomia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

la costituzione obbligatoria di un organismo di gestione della crisi all’interno di ciascun ente locale e ente pubblico, in particolar modo per le amministrazioni centrali

Non risulta alcun obbligo, per gli enti locali e gli enti pubblici, di costituire un organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento. Nella legge 3/2012 (art. 15) gli enti pubblici "possono" costituire tali organismi, che si iscrivono in un registro del Ministero della giustizia. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 14/2019, GU n. 38 del 14 febbraio 2019, nel testo vigente al 22 ottobre 2022) richiama gli stessi organismi (OCC), disciplinati dal decreto ministeriale 202/2014, senza imporne la costituzione a ogni ente. Il Codice ha ridisegnato le procedure di sovraindebitamento, ma non contiene l'obbligo promesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’introduzione di un risarcimento/indennizzo in via diretta ed automatica in favore del contribuente leso da un atto o attività illegittima dell’amministrazione finanziaria

Non risulta che nel mandato sia stato introdotto un risarcimento o indennizzo automatico per il contribuente colpito da un atto illegittimo dell'amministrazione finanziaria. Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), nel testo vigente al 22 ottobre 2022, non prevede indennizzi automatici. Restano le norme del processo tributario (art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 546/1992, che richiama l'art. 96 del codice di procedura civile), che prevedono una condanna decisa dal giudice e non un indennizzo automatico.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

istituzione e formazione di giudici di ruolo specializzati nella materia tributaria reclutati mediante pubblico concorso

La legge 31 agosto 2022, n. 130 (GU n. 204 del 1° settembre 2022, in vigore dal 16 settembre), nata da un disegno di legge del governo Draghi, ha istituito la magistratura tributaria professionale: il nuovo art. 1-bis del decreto legislativo 545/1992 fissa un organico di 448 magistrati nelle corti di primo grado e 128 in quelle di secondo grado, e il nuovo art. 4 prevede il reclutamento con concorso pubblico per esami. Il ruolo è stato quindi istituito nel periodo, ma la formazione e il reclutamento dei giudici no. I primi magistrati dovevano arrivare con il transito di magistrati di altre giurisdizioni, da avviare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, e poi con i concorsi: entro il 22 ottobre 2022 nessun magistrato tributario di ruolo era in funzione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ampliamento delle condizioni di acceso alla procedura speciale di sospensione amministrativa dei ruoli [...] a tutti i casi di illegittimità del ruoli e degli atti successivi

Non risulta alcun ampliamento della sospensione legale della riscossione prevista dalla legge 228/2012 (art. 1, commi 537-543). Nel testo vigente al 22 ottobre 2022 il comma 538 elenca ancora soltanto cinque casi in cui il debitore può presentare la dichiarazione al concessionario: prescrizione o decadenza, sgravio, sospensione amministrativa, sospensione o sentenza di annullamento in un giudizio senza il concessionario, pagamento anteriore al ruolo. Non è prevista una clausola generale di illegittimità del ruolo o degli atti successivi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

istituzione di organismi di mediazione anche attraverso l’impiego del Garante del contribuente

Non risulta l'istituzione di organismi di mediazione tributaria con l'impiego del Garante del contribuente. La mediazione tributaria esisteva già prima del periodo valutato: l'art. 17-bis del decreto legislativo 546/1992 (reclamo e mediazione per le liti fino a 50.000 euro) la affida, per le Agenzie fiscali, a strutture diverse e autonome da quelle che hanno curato l'atto. Il Garante del contribuente (art. 13 della legge 212/2000) ha compiti di segnalazione, di richiesta di chiarimenti e di avvio dell'autotutela, ma non di mediazione. La legge 130/2022 sulla giustizia tributaria non gli ha attribuito funzioni di mediazione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

obbligo di risposta alle istanze di autotutela amministrativa con estensione del principio del silenzio assenso per i casi di vizi formali dell’atto [...]

Nel periodo valutato non è stato introdotto un obbligo per l'amministrazione finanziaria di rispondere alle istanze di autotutela, né il silenzio-assenso per i vizi formali. Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), nel testo vigente al 22 ottobre 2022, cita l'autotutela solo nell'obbligo di indicare l'organo a cui chiedere il riesame (art. 7) e tra i compiti del Garante (art. 13). L'articolo 10-quater sull'autotutela obbligatoria risulta non ancora esistente a quella data: è stato aggiunto dopo la fine del mandato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

La proposta consiste nell’introduzione di un’imposta ambientale calibrata sull’impronta ecologica di beni e servizi immessi sul mercato nazionale

L'imposta ambientale calibrata sull'impronta ecologica di beni e servizi non è stata introdotta. Nel periodo sono state istituite due imposte ambientali più limitate. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 1042-1047) ha introdotto dal 1° marzo 2019 un'imposta sull'acquisto di auto nuove che superano una soglia di emissioni di CO2. La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, commi 634-658) ha istituito l'imposta sui manufatti di plastica monouso, ma la sua applicazione è stata più volte rinviata: al 22 ottobre 2022 la decorrenza era fissata al 1° gennaio 2023. Nessun atto del periodo introduce un'imposta sull'impronta ecologica di tutti i beni e servizi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

rendere la certificazione LCA uno strumento volontario, facile, economico e quindi “di massa” prevedendo agevolazioni fiscali per chi decide di farsi valutare

Non risultano atti del governo che rendano la certificazione del ciclo di vita (LCA) uno strumento di massa con agevolazioni fiscali per chi si fa valutare. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, commi 73-77) ha dato un credito d'imposta del 36% per chi acquista imballaggi riciclati o compostabili, ma incentiva l'acquisto di prodotti e non la certificazione. La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, commi 743-745) ha istituito un sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile, che riguarda progetti di investimento e non la valutazione del ciclo di vita dei prodotti.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Reintroduzione delle Black list dei paradisi fiscali, ricomprendendovi tutti i Paese di fatto non collaborativi

Non risultano atti del governo che reintroducano black list dei paradisi fiscali estese a tutti i Paesi non collaborativi. Nel testo unico delle imposte sui redditi vigente al 22 ottobre 2022 i commi 10-12-bis dell'art. 110, che regolavano l'indeducibilità dei costi verso Stati a fiscalità privilegiata, restano abrogati dalla legge 208/2015. Il decreto legislativo 142/2018 (GU n. 300 del 28 dicembre 2018) ha introdotto l'art. 47-bis, che individua i regimi privilegiati con criteri generali, cioè un livello di tassazione inferiore alla metà di quello italiano, e non con un elenco di Paesi. Un elenco, quello dell'Unione europea dei Paesi non cooperativi, è stato richiamato nel 2020 solo per escludere alcune società dalle garanzie SACE del decreto-legge 23/2020.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

esclusione delle società aventi rapporti stabili con i paradisi fiscali dagli appalti pubblici e dall’accesso ai fondi ed agevolazioni statali e regionali

Non risulta un'esclusione generale dagli appalti pubblici e da fondi e agevolazioni statali e regionali delle società con rapporti stabili con i paradisi fiscali. Il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 50/2016) non prevede cause di esclusione legate ai paradisi fiscali. L'unica misura del periodo riguarda un solo strumento: la legge 40/2020 (GU n. 143 del 6 giugno 2020), convertendo il decreto-legge 23/2020, ha escluso dalle garanzie SACE sui prestiti alle imprese, concedibili fino al 30 giugno 2022, le società che controllano o sono controllate da società residenti in Paesi dell'elenco UE dei non cooperativi a fini fiscali, salvo prova di un'attività economica effettiva. La stessa esclusione non è stata prevista per il Fondo di garanzia per le PMI né per altre agevolazioni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

ripristinando la vigenza della norma che prevede l’indeducibilità integrale (salvo prova contraria) dei costi provenienti da operazioni poste in essere con stati a fiscalità privilegiata

L'indeducibilità integrale dei costi da operazioni con Stati a fiscalità privilegiata non è stata ripristinata. L'art. 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi (con i commi 11, 12 e 12-bis) è stato abrogato dalla legge 208/2015 e, nel testo vigente al 22 ottobre 2022, risulta ancora abrogato. Non c'è un atto del periodo che lo reintroduca: il decreto legislativo 142/2018 ha modificato altre norme sui regimi fiscali privilegiati (art. 47-bis) senza ripristinare l'indeducibilità dei costi.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutafisco

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

l’aumento della tassazione in materia di società di comodo

La tassazione delle società di comodo non è stata aumentata. L'art. 30 della legge 724/1994 (soglie di operatività e coefficienti di reddito minimo) ha lo stesso testo al 1° giugno 2018 e al 22 ottobre 2022, e la maggiorazione di 10,5 punti dell'aliquota Ires (decreto-legge 138/2011, art. 2, comma 36-quinquies) è rimasta invariata. Il decreto-legge 73/2022 (GU n. 143 del 21 giugno 2022, art. 9) ha invece abrogato, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina delle società in perdita sistematica (art. 2, commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del decreto-legge 138/2011), che le equiparava alle società non operative. È un intervento nel senso opposto a quello promesso.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Il M5S mira in primo luogo a ridurre la durata dei processi.

I governi della legislatura hanno adottato le riforme del processo penale e civile (legge 27 settembre 2021, n. 134; legge 26 novembre 2021, n. 206; decreti legislativi 10 ottobre 2022, nn. 149 e 150, pubblicati il 17 ottobre 2022) e avviato il reclutamento a tempo determinato di un massimo di 16.500 addetti all'ufficio per il processo (decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80), ma gran parte delle nuove regole processuali è entrata in applicazione dopo il 22 ottobre 2022. Secondo i dati del Ministero della giustizia pubblicati dall'ISTAT, il tempo medio stimato per concludere una causa civile in tutti i gradi di giudizio (disposition time) era di 2.512 giorni nel 2019, 3.089 nel 2020, anno della pandemia, e 2.215 nel 2022 (-11,8% sul 2019). Nel penale i giorni erano 1.392 nel 2019, 1.947 nel 2020 e 1.253 nel 2022 (-10,0%). La durata è dunque scesa rispetto al 2019, ma in misura limitata; la serie non comprende il 2018.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

propone la sospensione della prescrizione dal momento dell'inizio del processo (ovvero con l'assunzione della qualità di imputato)

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (GU 16 gennaio 2019), art. 1, comma 1, lettera e), ha sospeso il corso della prescrizione dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino all'esecutività della sentenza che definisce il giudizio, con effetto dal 1° gennaio 2020. Non è la sospensione fin dall'assunzione della qualità di imputato promessa dal programma, ma un blocco che scatta dopo il primo grado. La legge 27 settembre 2021, n. 134 (GU 4 ottobre 2021) ha sostituito questa regola: la prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado (art. 161-bis del codice penale), e il processo diventa improcedibile se l'appello non si conclude entro due anni o il giudizio di cassazione entro uno, salvo proroghe. Nessun atto ha anticipato lo stop della prescrizione all'inizio del processo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

riteniamo che sia indispensabile in questo momento introdurre lo strumento delle videoriprese

Non risultano atti del governo o del Parlamento che nel periodo 2018-2022 abbiano disciplinato le videoriprese investigative. Gli interventi sulle intercettazioni del periodo (legge 3/2019, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7) riguardano intercettazioni telefoniche, ambientali e captatore informatico, non le videoriprese; lo stesso vale per le riforme penali del 2021 e del 2022 (legge 134/2021 e decreto legislativo 150/2022), nei cui testi il termine non compare.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Abrogazione del decreto legislativo Orlando riguardante le intercettazioni.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (riforma Orlando delle intercettazioni) non è stato abrogato, ma alcune sue parti centrali sono state cancellate o riscritte. Il governo Conte I ne ha rinviato più volte l'applicazione, dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 al decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, e la legge 9 gennaio 2019, n. 3 ne ha abrogato l'art. 6, comma 2, che limitava l'uso del captatore informatico nei domicili. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 (convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7) ha riscritto la regola che vietava di trascrivere le conversazioni irrilevanti (art. 268, commi 2-bis e 2-ter, del codice di procedura penale) e ha abrogato la procedura di selezione introdotta dal decreto Orlando (artt. 268-bis, 268-ter, 268-quater e 493-bis), conservando altre parti della riforma, come l'archivio delle intercettazioni tenuto dalla procura. La disciplina così modificata si applica ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 (decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28).

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Con la condanna al lavoro di pubblica utilità obbligatorio chi ha commesso un reato dovrà intraprendere un percorso per risarcire la collettività

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma del processo penale, GU 17 ottobre 2022) ha introdotto il lavoro di pubblica utilità sostitutivo tra le pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-bis del codice penale; artt. 53 e 56-bis della legge 689/1981), applicabile alle condanne fino a tre anni. Non è però obbligatorio: il giudice «può» sostituire la pena (art. 53) e, per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, serve il consenso dell'imputato (art. 545-bis del codice di procedura penale). Alla fine del mandato il decreto non era ancora in vigore: il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, del governo successivo, ne ha fissato l'entrata in vigore al 30 dicembre 2022. Non risultano atti che abbiano reso obbligatoria questa pena.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Qualora un magistrato decida di intraprendere una carriera politica, deve essere consapevole del fatto che non potrà mai più tornare a vestire la toga

La legge 17 giugno 2022, n. 71 (GU 20 giugno 2022, in vigore dal giorno dopo) all'art. 19 prevede che i magistrati che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, consigliere regionale, presidente di regione, sindaco o consigliere comunale, a fine mandato siano collocati fuori ruolo oppure ricollocati in ruolo ma destinati ad attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti. L'art. 20 applica la stessa regola ai magistrati non eletti che hanno fatto parte del Governo o di una giunta regionale o comunale. Le norme valgono per le cariche assunte dopo l'entrata in vigore della legge. Per i magistrati candidati e non eletti l'art. 18 prevede invece un ritorno in ruolo con limiti per tre anni.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il MoVimento 5 Stelle vuole prevedere un premio per chi denuncia fatti illeciti. Un premio ed un fondo che permetta di pagare le spese legali

Non risultano atti del governo o del Parlamento che nel periodo 2018-2022 abbiano introdotto un premio per chi segnala illeciti o un fondo per le sue spese legali. La legge sul whistleblowing, la 179 del 30 novembre 2017, è precedente e prevede tutele nel rapporto di lavoro, non premi. La legge di delegazione europea 4 agosto 2022, n. 127 (GU 26 agosto 2022), all'art. 13 ha delegato il governo ad attuare la direttiva europea 2019/1937 sulla protezione dei segnalanti senza prevedere premi o fondi tra i criteri. Il decreto attuativo, decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, è successivo alla fine del mandato.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

Con l’abolizione del “divieto di reformatio in peius” verrebbero scoraggiati appelli strumentali

Il divieto di reformatio in peius in appello è rimasto in vigore. L'art. 597, comma 3, del codice di procedura penale, secondo cui il giudice non può irrogare una pena più grave quando l'appellante è il solo imputato, ha lo stesso testo del 1989 anche alla data del 21 ottobre 2022. Le riforme penali del periodo (legge 134/2021, decreto legislativo 150/2022) non toccano l'articolo.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

vogliamo prevedere che i processi legati ai reati di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, si celebrino tutti nelle 26 sedi di Corte d’Appello

Non risultano atti del governo o del Parlamento che nel periodo 2018-2022 abbiano portato nelle sedi delle Corti d'appello i processi per i reati di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia. Nel testo in vigore alla fine del mandato, l'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale affida le indagini alla procura del tribunale del capoluogo del distretto, e l'art. 328, comma 1-bis, affida a un magistrato dello stesso tribunale le funzioni di giudice per le indagini preliminari e, per l'interpretazione fissata dal decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, anche quelle dell'udienza preliminare: questa parte era già in vigore prima del 2018. Il dibattimento resta invece davanti al giudice competente per territorio (art. 51, comma 3-ter), e nessuna norma lo ha spostato nelle sedi di Corte d'appello.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

è indispensabile eliminare l’aumento del contributo unificato in Appello imposto dai Governi nel corso dell’ultima Legislatura

L'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione non è stato eliminato. L'art. 13, comma 1-bis, del DPR 115/2002 prevede che il contributo sia aumentato della metà per i giudizi di impugnazione e raddoppiato per la Cassazione, e ha lo stesso testo sia nella versione in vigore a marzo 2018 sia in quella vigente al 21 ottobre 2022. Anche il comma 1-quater (ulteriore importo se l'impugnazione è respinta) è rimasto.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026

non mantenutagiustizia

Programma 2018 · valutata sui governi Conte I, Conte II, Draghi · 21 febbraio 2018

il pagamento del Contributo Unificato, sia per metà all’inizio ed altra metà al momento della decisione del giudice

Il pagamento a metà non è stato introdotto. L'art. 14, comma 1, del DPR 115/2002, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2016 e ancora vigente al 21 ottobre 2022, prevede che la parte che si costituisce per prima o deposita il ricorso paghi il contributo unificato per intero e contestualmente. Non risultano atti del periodo 2018-2022 che prevedano il versamento della seconda metà al momento della decisione.

Verificata da Redazione NFN il 30 ottobre 2026