Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006
la totalizzazione di tutti i contributi versati, anche in regimi pensionistici diversi
La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 76) ha esteso la totalizzazione dei contributi dal 1° gennaio 2008. Ha ridotto da sei a tre anni la durata minima dei periodi contributivi richiesta dal d.lgs. 42/2006 (lettera a). Ha inoltre consentito il cumulo previsto dal d.lgs. 184/1997 anche a chi aveva già maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni (lettera b). La totalizzazione non è però diventata possibile per tutti i contributi versati: resta un requisito minimo di tre anni per ciascun periodo. Lo stesso comma presenta le modifiche come provvisorie, in attesa di una riforma complessiva dell'istituto, che nel mandato non risulta adottata.
- Fonte: programma elettorale, sezione "Una piena e buona occupazione", p. 163
- Prova: Legge 247/2007, testo ufficiale: art. 1, comma 76, che dal 1° gennaio 2008 sostituisce «sei anni» con «tre anni» nell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 42/2006 (lettera a) e sopprime nell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 184/1997 la condizione di non aver maturato il diritto alla pensione in alcuna gestione (lettera b), «in attesa di una complessiva riforma dell'istituto della totalizzazione»
Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026