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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Unione, 2006

Principali partiti: Democratici di Sinistra, La Margherita, Rifondazione Comunista, Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Popolari UDEUR

Governi valutati: Governo Prodi II

Il file porta la data del 10 febbraio 2006, giorno della presentazione.

  • 64 mantenute
  • 114 in parte
  • 287 non mantenute
  • 0 in corso
  • 13 non valutabili
Leggi le 822 promesse troppo generiche per essere verificate

106 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

35 schede

non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Il percorso legislativo che immaginiamo passa per l’abrogazione della legge Bossi-Fini

La legge Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) non è stata abrogata. Il governo ha presentato alla Camera il 30 luglio 2007 un disegno di legge delega per riscrivere la disciplina dell'immigrazione e il testo unico del 1998 (A.C. 2976). La commissione Affari costituzionali ne ha iniziato l'esame nel settembre 2007 insieme ad altre proposte, ma l'ultima seduta risale al 6 novembre 2007: secondo il Servizio studi della Camera l'esame non è andato oltre la commissione e il testo non è stato approvato prima dello scioglimento anticipato delle Camere. La legge del 2002 è così rimasta in vigore.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

l’introduzione del permesso annuale per ricerca di lavoro, da rilasciare in seguito a prestazione di precise garanzie economiche

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 24 aprile 2007 il disegno di legge delega Amato-Ferrero sull'immigrazione, che prevedeva l'ingresso per ricerca di lavoro con garanzie patrimoniali di enti o «sponsor». Il disegno di legge non è stato approvato dal Parlamento prima della fine anticipata della legislatura (Camere sciolte il 6 febbraio 2008) e non è diventato legge. Il permesso annuale per ricerca di lavoro non è stato quindi introdotto: la disciplina è rimasta quella del testo unico sull'immigrazione e della legge 189/2002.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la reintroduzione della figura dello sponsor, privato, imprenditoriale o istituzionale

Il disegno di legge delega del governo sull'immigrazione (A.C. 2976, presentato il 30 luglio 2007 dai ministri Amato e Ferrero) prevedeva l'ingresso per lavoro di stranieri richiesti nominativamente da un cittadino italiano o europeo o da uno straniero lungo soggiornante con reddito adeguato a garantirli, oppure da enti locali e associazioni con garanzia patrimoniale: cioè lo sponsor, privato o istituzionale. Il testo è stato esaminato dalla commissione Affari costituzionali della Camera tra settembre e novembre 2007 senza arrivare al voto, fino allo scioglimento delle Camere. La legge Bossi-Fini, che aveva soppresso lo sponsor, non è stata modificata in questo punto. La scheda corrispondente di «Il conto» sulle quote di ingresso registra lo stesso disegno di legge come fermo in commissione.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

l’istituzione di un meccanismo di regolarizzazione permanente ad personam per lo straniero in possesso di determinati requisiti

Il governo ha presentato alla Camera il 30 luglio 2007 il disegno di legge delega A.C. 2976 per riformare il testo unico sull'immigrazione. Tra i principi della delega, i permessi di soggiorno per motivi umanitari sarebbero stati rilasciati dal prefetto anche allo straniero che dimostrasse «spirito di appartenenza alla comunità civile». Era prevista anche la possibilità di assumere, su iniziativa del datore di lavoro, lo straniero che avesse perso la regolarità del soggiorno dopo almeno diciotto mesi di permesso per lavoro. L'esame alla Camera, iniziato nel settembre 2007, non si è concluso con l'approvazione. Nessun meccanismo permanente di regolarizzazione individuale è stato adottato nel mandato: il sistema della legge Bossi-Fini è rimasto in vigore.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la previsione di norme che regolino la possibilità di convertire permessi brevi in permessi di lavoro

Nel mandato non sono state introdotte nuove norme sulla conversione dei permessi di soggiorno di breve durata in permessi di lavoro. Le regole già in vigore consentivano di convertire, nei limiti delle quote, i permessi per studio e formazione (articolo 6 del Testo unico sull'immigrazione) e quelli per lavoro stagionale (articolo 24). Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 sui flussi d'ingresso per il 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007) ha applicato queste regole, autorizzando entro la quota la conversione in permessi per lavoro subordinato di 3.000 permessi per studio, 2.500 per tirocinio e 1.500 per lavoro stagionale. Il disegno di legge delega sull'immigrazione (A.C. 2976, 30 luglio 2007), che avrebbe riformato in modo generale i permessi, non è stato approvato.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

inasprire le pene per i trafficanti e gli sfruttatori dei migranti

Il governo ha presentato due disegni di legge che inasprivano le pene, ma nessuno dei due è diventato legge. Il primo (A.C. 1857, 26 ottobre 2006) puniva con la reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 15.000 euro per ogni persona chi promuove, organizza, finanzia o effettua il trasporto illegale di stranieri in presenza di determinate circostanze. Il secondo (A.S. 1201), approvato dal Senato il 12 giugno 2007 e poi fermo alla Camera (A.C. 2784), introduceva il delitto di grave sfruttamento dell'attività lavorativa, punito con la reclusione da tre a otto anni, e pene più severe per chi impiega stranieri irregolari. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 36-bis) ha aumentato le sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori in nero, ma è una misura generale e non riguarda le pene per trafficanti e sfruttatori dei migranti.

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in partesicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

graduare le misure di espulsione, modulandole sul grado di integrazione e situazione personale

Il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, sul ricongiungimento familiare (art. 2) ha stabilito che, nell'espellere lo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento o il familiare ricongiunto, il prefetto tenga conto dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e dei legami con il paese d'origine (art. 13, comma 2-bis, del testo unico sull'immigrazione). Per i cittadini dell'Unione e i loro familiari il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (art. 20, comma 5) ha previsto una valutazione simile, che considera anche l'integrazione sociale. La riforma generale è invece rimasta incompiuta: il disegno di legge delega del governo presentato alla Camera il 30 luglio 2007 (A.C. 2976), che graduava i rimpatri e le sanzioni soprattutto in base ai motivi dell'espulsione e alla gravità delle violazioni, è stato esaminato in commissione Affari costituzionali dal 26 settembre al 6 novembre 2007 e non è stato approvato prima dello scioglimento delle Camere del 6 febbraio 2008.

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non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

prevedere sanzioni limitate e un meccanismo premiale per l’immigrato irregolare che collabora all’identificazione e al rimpatrio

Il governo Prodi II ha presentato alla Camera il 30 luglio 2007 il disegno di legge delega A.C. 2976 (Amato-Ferrero) per riformare l'immigrazione. Prevedeva un Fondo nazionale rimpatri, un sistema premiale con riduzione del divieto di reingresso per chi collabora all'identificazione e sanzioni graduate in base alla gravità. Non è stato approvato: l'esame non è proseguito oltre la discussione generale nella commissione Affari costituzionali della Camera. Nessuna norma con questo meccanismo è quindi entrata in vigore durante il mandato.

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non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

consentire alle autorità di pubblica sicurezza di utilizzare misure di sorveglianza di pubblica sicurezza dove il trattenimento non sia necessario

Il governo Prodi presentò alla Camera, il 30 luglio 2007, il disegno di legge delega A.C. 2976 per modificare la disciplina dell'immigrazione: prevedeva tra l'altro di superare il sistema dei centri di permanenza temporanea, con nuove procedure di identificazione e strutture di trattenimento limitate ai casi necessari. L'esame in commissione Affari costituzionali, iniziato il 26 settembre 2007, risulta fermo alla seduta del 6 novembre 2007. Il disegno di legge non fu approvato prima dello scioglimento delle Camere e la disciplina sul trattenimento è rimasta quella precedente.

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non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

L’adozione di queste norme comporta il superamento dei Centri di Permanenza Temporanea.

I centri di permanenza temporanea non sono stati superati. Il disegno di legge delega del governo A.C. 2976 (ministri Amato e Ferrero, presentato il 30 luglio 2007) prevedeva di superare l'attuale sistema dei centri, limitando il trattenimento agli stranieri da espellere che si sottraggono all'identificazione o il cui rimpatrio non può essere immediato. L'esame nella commissione Affari costituzionali della Camera, iniziato il 26 settembre 2007 insieme ad altre proposte, si è fermato alla seduta del 6 novembre 2007 e il testo non è arrivato all'Assemblea prima dello scioglimento delle Camere. Con una direttiva del 24 aprile 2007 il ministro dell'Interno ha disposto la soppressione dei centri di Brindisi, Crotone e Ragusa, ma secondo il dossier della Camera del 21 settembre 2007 restavano in funzione 11 centri, con 1.591 posti, e la disciplina del trattenimento non è stata modificata.

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non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

eliminando il “contratto di soggiorno”

Il contratto di soggiorno non è stato eliminato. Il disegno di legge delega del governo A.C. 2976, presentato alla Camera il 30 luglio 2007 dal ministro dell'Interno Amato e dal ministro della Solidarietà sociale Ferrero, prevedeva tra i criteri di delega la semplificazione delle procedure per nulla osta e permessi di soggiorno «eliminando il contratto di soggiorno» (art. 1, comma 1, lettera d). Assegnato alla commissione Affari costituzionali il 10 settembre 2007, è stato esaminato fino al 6 novembre 2007 ma non è stato approvato prima dello scioglimento anticipato delle Camere. Il contratto di soggiorno introdotto dalla legge 189/2002 è rimasto in vigore nel periodo del governo.

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non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

introducendo permessi di soggiorno di durata più ragionevole e crescente ad ogni rinnovo

Il disegno di legge delega sull'immigrazione (A.C. 2976, ministri Amato e Ferrero), presentato alla Camera il 30 luglio 2007, prevedeva di eliminare il contratto di soggiorno e di allungare la durata iniziale dei permessi di soggiorno non stagionali (uno, due o tre anni secondo il tipo di rapporto di lavoro), raddoppiandola al rinnovo. Il testo è rimasto in esame in commissione e non è stato approvato prima dello scioglimento delle Camere. Non risultano altri atti del governo che nel mandato abbiano allungato la durata dei permessi di soggiorno. È lo stesso disegno di legge che la scheda corrispondente di «Il conto» considera per le quote d'ingresso.

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non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

garantendo tempi certi per le pratiche

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano introdotto nuove garanzie sui tempi delle pratiche di soggiorno. Il testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 9) prevedeva già, e ha continuato a prevedere per tutto il mandato, il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso entro venti giorni dalla domanda. Il disegno di legge delega del governo (A.C. 2976, presentato alla Camera il 30 luglio 2007) chiedeva di semplificare e razionalizzare i procedimenti e di assicurare la continuità del soggiorno regolare in attesa del rinnovo, senza nuovi termini, ed è rimasto in esame in commissione fino allo scioglimento delle Camere. Il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, che recepisce una direttiva europea, ha fissato in novanta giorni il termine per il nuovo permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

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non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

trasferendo la competenza per le pratiche di rinnovo dei permessi agli enti locali

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano trasferito agli enti locali la competenza sul rinnovo dei permessi di soggiorno. Il disegno di legge delega sull'immigrazione presentato dal governo alla Camera il 30 luglio 2007 (A.C. 2976) prevedeva sportelli presso i comuni per le richieste e, dopo una fase transitoria, il passaggio ai comuni della competenza sui rinnovi (art. 1, comma 1, lettera d). Il testo è stato esaminato dalla commissione Affari costituzionali fino al novembre 2007 ma non è stato approvato prima dello scioglimento delle Camere. Il testo unico sull'immigrazione (art. 5) ha continuato ad affidare al questore il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

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in partesicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

l’acquisizione della carta di soggiorno, da rilasciare – senza vincoli riferiti a requisiti di reddito e abitativi – dopo un periodo di tempo, inferiore all’attuale

Il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, che ha recepito la direttiva europea 2003/109/CE ed è in vigore dal 14 febbraio 2007, ha sostituito la carta di soggiorno con il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a tempo indeterminato. Il periodo di soggiorno regolare richiesto è sceso da sei a cinque anni, la durata prevista dalla direttiva, come chiedeva il programma. Sono rimasti invece i vincoli di reddito che il programma voleva eliminare: serve un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, se la richiesta riguarda anche i familiari, un reddito adeguato e un alloggio idoneo. La circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del 16 febbraio 2007 indica i requisiti di reddito e alloggio come «invariati».

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in partesicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Approveremo senza ulteriori ritardi una legge organica di attuazione dell’articolo 10 della Costituzione

Una legge organica di attuazione dell'articolo 10 della Costituzione non è stata approvata. Nella XV legislatura le sei proposte sul diritto d'asilo esaminate dalla commissione Affari costituzionali della Camera (A.C. 191 e abbinate) erano di iniziativa parlamentare, e l'esame in sede referente, avviato il 13 giugno 2007, non si è concluso; non risulta un disegno di legge del governo sul tema. Il governo ha però recepito le direttive europee con due decreti legislativi: il n. 251 del 19 novembre 2007 (qualifica di rifugiato e protezione sussidiaria, in vigore dal 19 gennaio 2008) e il n. 25 del 28 gennaio 2008 (procedure di riconoscimento dello status, in vigore dal 2 marzo 2008). Questi atti disciplinano in modo organico lo status e le procedure, ma non sono la legge organica promessa.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la previsione di un’unica ed equa procedura di esame delle domande di asilo

Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (in vigore dal 2 marzo 2008), che attua la direttiva 2005/85/CE, ha riunito in un'unica procedura l'esame delle domande di protezione internazionale, cioè dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, affidato alle commissioni territoriali (artt. 1, 2 e 4). Il decreto abroga la «procedura semplificata» prevista dall'art. 1-ter del d.l. 416/1989 (art. 40) e stabilisce che il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda (art. 20). Restano casi di esame prioritario, svolti però dalla stessa commissione e con le stesse garanzie (art. 28). Il Consiglio dei ministri aveva approvato il testo in via preliminare il 27 luglio 2007 e in via definitiva il 9 novembre 2007.

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non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Le commissioni che vagliano il diritto d’asilo devono essere indipendenti dall’esecutivo.

Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (deliberato dal Consiglio dei ministri il 9 novembre 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2008) ha mantenuto l'impianto precedente per le commissioni territoriali che esaminano le domande di asilo. Ogni commissione è nominata con decreto del presidente del Consiglio, su proposta del ministro dell'Interno, ed è composta da un funzionario della carriera prefettizia con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante degli enti territoriali e da uno dell'ACNUR, con il supporto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Anche la composizione non risulta quindi cambiata rispetto a quella prevista dalla legge 189/2002. Non risultano atti del governo che abbiano reso le commissioni indipendenti dall'esecutivo.

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in partesicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

L’esame delle domande deve essere più rapido

Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che ha recepito la direttiva europea sulle procedure d'asilo, ha lasciato invariati i tempi ordinari: colloquio entro trenta giorni e decisione nei tre giorni feriali successivi, come già prevedevano la legge 189/2002 e il regolamento del 2004. Ha però accelerato l'esame di una parte delle domande: esame prioritario per quelle palesemente fondate, per le persone vulnerabili e per chi è accolto o trattenuto nei centri, e per i trattenuti nei centri di permanenza audizione entro sette giorni e decisione nei due giorni successivi, invece di quindici più tre. Ha inoltre portato fino a dieci le Commissioni territoriali, che il regolamento del 2004 fissava in sette. Non ci sono dati pubblici sui tempi effettivi di esame nei mesi successivi.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la garanzia di effettività del diritto al ricorso [...] l’accesso al patrocinio gratuito e il divieto di allontanamento del ricorrente fino ad esito del giudizio

Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 9 novembre 2007) ha disciplinato le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. L'art. 16, comma 2, prevede che nei ricorsi giurisdizionali lo straniero sia assistito da un avvocato e ammesso al gratuito patrocinio alle condizioni del DPR 115/2002. L'art. 35, comma 6, stabilisce che il ricorso al tribunale contro il rigetto della domanda sospende l'efficacia del provvedimento impugnato: il richiedente non può quindi essere allontanato fino alla sentenza, che il tribunale deve emettere entro tre mesi. La sospensione non è automatica per le decisioni di inammissibilità, per alcune categorie di richiedenti (tra cui quelli già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento e quelli trattenuti) e per il successivo reclamo in corte d'appello: in questi casi il giudice può sospendere su richiesta (art. 35, commi 7, 8 e 12).

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la definizione, in linea con la normativa comunitaria, dello status giuridico del titolare di protezione umanitaria

Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (in vigore dal 19 gennaio 2008), che recepisce la direttiva europea 2004/83/CE, ha definito lo status di protezione sussidiaria. Il suo permesso di soggiorno dura tre anni ed è rinnovabile (art. 23), consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro. L'art. 34 estende i diritti della protezione sussidiaria ai titolari del vecchio permesso umanitario rilasciato in sede di esame della domanda di asilo. Il permesso umanitario previsto dal testo unico sull'immigrazione (art. 5, comma 6) non è stato disciplinato in modo nuovo, e la conversione riguarda il lavoro e non lo studio.

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non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

promuovere la concreta applicazione della normativa sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie, istituendo un’Agenzia nazionale che garantisca la celere destinazione e gestione dei beni

Nel mandato non è stata istituita un'Agenzia nazionale per i beni confiscati. Con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2007 il governo ha ricostituito presso la Presidenza del Consiglio il Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, un ufficio di coordinamento e di impulso già esistito dal 1999 al 2003. La legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, art. 1, comma 213) ha solo consentito all'Agenzia del demanio di affidare a società pubbliche la liquidazione delle aziende confiscate. Il disegno di legge del governo sulla criminalità organizzata presentato il 13 novembre 2007 (A.C. 3242) conteneva una delega sulla destinazione dei beni confiscati ma non un'agenzia, e il suo esame non è iniziato prima della fine della legislatura. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, che ha sostituito il Commissario straordinario, è stata istituita solo con il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, sotto il governo successivo.

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non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

modifiche al modello contrattuale, individuando un comparto unico, ma diviso in due aree, una per le forze armate ed una per le forze dell’ordine

Il modello contrattuale non è stato modificato nel mandato del governo Prodi II. Il decreto legislativo 195/1995 prevede procedure distinte: accordo sindacale per le Forze di polizia a ordinamento civile, concertazione per quelle a ordinamento militare e per le Forze armate, con la conclusione in decreti del Presidente della Repubblica separati. I contratti 2006-2009 sono stati recepiti con il d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, per le Forze di polizia, e con il d.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, per le Forze armate; il Consiglio dei ministri aveva approvato l'accordo e lo schema di concertazione per le Forze di polizia il 3 agosto 2007. Non risultano atti del governo che istituiscano un comparto unico diviso in due aree o che attribuiscano in modo unitario le procedure alla Presidenza del Consiglio.

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non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

ripensamento del sistema della rappresentanza militare, attribuendo soggettività giuridica ai Cocer [...] Devono invece poter prendere parte alla contrattazione

Non risultano atti del governo Prodi II che abbiano attribuito soggettività giuridica ai Cocer o dato loro un ruolo nella contrattazione: tra i disegni di legge presentati dal governo non ce ne sono in materia. La rappresentanza militare è rimasta regolata dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, che esclude per i suoi organi il ruolo di parte nella contrattazione collettiva. Dalla XIII legislatura le commissioni Difesa di Camera e Senato hanno esaminato progetti di revisione senza arrivare a una legge. La legge 382/1978 è stata abrogata solo con il codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), che ne ha ripreso il contenuto, dopo la fine del governo.

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