Salta al contenuto
Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Unione, 2006

Principali partiti: Democratici di Sinistra, La Margherita, Rifondazione Comunista, Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Popolari UDEUR

Governi valutati: Governo Prodi II

Il file porta la data del 10 febbraio 2006, giorno della presentazione.

  • 64 mantenute
  • 114 in parte
  • 287 non mantenute
  • 0 in corso
  • 13 non valutabili
Leggi le 822 promesse troppo generiche per essere verificate

106 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

37 schede

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

attraverso una decontribuzione più intensa per i lavoratori a salario più basso – per favorire lo sviluppo dell’occupazione al Sud

Il governo ha orientato al Sud una parte maggiore degli sgravi sul costo del lavoro, ma non con lo strumento promesso. La legge finanziaria 2007 (legge 296/2006, art. 1, comma 266) ha reso deducibili dalla base imponibile Irap i contributi dei dipendenti a tempo indeterminato e un importo per ciascuno di essi: 5.000 euro l'anno, fino a 10.000 nelle otto regioni del Mezzogiorno. La finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2, comma 539) ha poi introdotto per il 2008-2010 un credito d'imposta di 333 euro al mese per ogni nuovo lavoratore a tempo indeterminato assunto nelle aree ammesse delle stesse regioni. Sono importi uguali per ogni lavoratore, non una decontribuzione più intensa per i salari più bassi. Lo sgravio contributivo previsto dalla legge 247/2007 riguarda invece i premi della contrattazione di secondo livello in tutta Italia.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

riconoscere pienamente i diritti pensionistici dei migranti, garantendo l’effettiva erogazione [...] della pensione, se maturata, o in caso contrario la totalizzazione dei contributi o il rimborso

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano ripristinato il rimborso dei contributi per i lavoratori stranieri che lasciano l'Italia, abolito dalla legge 189/2002. Nel mandato restava in vigore la regola introdotta da quella legge: chi rimpatria conserva i diritti maturati e può ottenere la pensione al compimento dei 65 anni, anche senza il requisito contributivo minimo. Il disegno di legge delega del governo sull'immigrazione (A.C. 2976, presentato il 30 luglio 2007) non conteneva tra i suoi principi e criteri alcuna norma su pensioni, totalizzazione o rimborso dei contributi. Il disegno di legge restò all'esame della commissione Affari costituzionali della Camera e non fu approvato prima dello scioglimento delle Camere.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

superare il precariato del lavoro che genera precarietà nei servizi, stabilizzando la parte di lavoro precario collocata nel ciclo ordinario e stabile delle funzioni pubbliche

La legge finanziaria 2007 (legge 296/2006, art. 1) ha istituito un «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» (comma 417) e ha previsto per il 2007 la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale a tempo determinato con almeno tre anni di servizio nelle amministrazioni dello Stato (comma 519) e, dal 2007, negli enti locali e regionali (comma 558). La legge finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 3, comma 90) ha esteso queste procedure al 2008 e al 2009, ammettendo anche il personale che maturava i requisiti con contratti anteriori al 28 settembre 2007. Le norme riguardano il personale precario con più anni di servizio assunto per funzioni ordinarie delle amministrazioni, cioè la parte di lavoro precario indicata dalla promessa; le assunzioni effettive dipendevano da ciascuna amministrazione e dai vincoli di bilancio. La scheda corrispondente di «Il conto» ha esito «in parte» perché quell'impegno comprendeva anche un fondo di garanzia per i mutui delle giovani coppie, che non è stato istituito: sulla stabilizzazione dei precari pubblici le due valutazioni coincidono.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

varare un disegno organico di riforma degli accessi, che ne riprenda il principio di programmazione

Non risultano atti del governo che abbiano varato una riforma organica dell'accesso al pubblico impiego. Il memorandum d'intesa sul lavoro pubblico, firmato il 18 gennaio 2007 dal governo con CGIL, CISL e UIL, conferma il concorso come via ordinaria e chiede una programmazione delle assunzioni, ma è un accordo politico e non un atto normativo. Il disegno di legge del governo sulla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche (A.C. 2161, presentato il 24 gennaio 2007) non contiene norme sul reclutamento. Le leggi finanziarie per il 2007 e il 2008 (legge 296/2006, art. 1, commi 513-519 e 558; legge 244/2007, art. 3, commi 90-94) hanno autorizzato assunzioni in deroga e la stabilizzazione dei precari, senza riformare le regole generali di accesso.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

per il 2007 ogni ministro dovrà indicare nella propria direttiva i cinque obiettivi prioritari sui quali la contrattazione integrativa farà convergere la parte incentivante

Non risultano atti del governo che abbiano imposto ai ministri di indicare, nelle direttive per il 2007, cinque obiettivi prioritari su cui concentrare la parte incentivante della contrattazione integrativa. La direttiva del Presidente del Consiglio del 12 marzo 2007, rivolta alle amministrazioni per l'attuazione del programma di governo nel 2007 e per gli obiettivi strategici del 2008, chiede che gli interventi sull'efficienza delle amministrazioni si basino sul merito e sulla misurazione dei risultati, con «una più efficace articolazione degli incentivi», ma non fissa un numero di obiettivi né li collega alla contrattazione integrativa. Il contratto collettivo del comparto Ministeri firmato il 14 settembre 2007 lega i compensi per la produttività a obiettivi concordati in anticipo tra l'amministrazione e i dirigenti e, in via sperimentale, destina quote del fondo alla soddisfazione degli utenti e al merito individuale; non prevede cinque obiettivi indicati dal ministro.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Proponiamo la reintroduzione del credito di imposta a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato.

Il credito d'imposta generale per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 7 della legge 388/2000) è rimasto applicabile fino al 31 dicembre 2006. Il governo Prodi II ne ha introdotto uno nuovo con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 539-548): 333 euro al mese per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato in più rispetto al 2007 (416 euro per le donne «svantaggiate»), per le assunzioni fatte nel 2008. Vale però solo nelle aree svantaggiate di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise; le disposizioni attuative sono nel decreto del Ministro dell'economia del 12 marzo 2008 (GU n. 85 del 10 aprile 2008). Non è stato quindi reintrodotto il credito per tutte le imprese.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

tutte le tipologie contrattuali a termine debbano essere motivate sulla base di un oggettivo carattere temporaneo [...] e che non debbano superare una soglia dell’occupazione complessiva

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, commi 39-40, ha stabilito che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato e ha fissato in 36 mesi, comprese proroghe e rinnovi, il limite ai contratti a termine successivi per mansioni equivalenti con lo stesso datore di lavoro: oltre il limite il rapporto diventa a tempo indeterminato, salvo un ulteriore contratto, una sola volta, presso la direzione provinciale del lavoro. L'obbligo di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive era già nel decreto legislativo 368/2001 (art. 1) e la legge non lo ha cambiato. Non è stato invece introdotto per legge un tetto ai contratti a termine rispetto all'occupazione dell'impresa: i limiti quantitativi restano affidati ai contratti collettivi nazionali (art. 10, comma 7, del decreto 368/2001), e il comma 41 si è limitato a ridurre i casi esenti da quei limiti.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Proponiamo che le tipologie di lavoro flessibile siano numericamente contenute e cancellate quelle più precarizzanti: ad esempio il job on call, lo staff leasing

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, ha abrogato gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 276/2003, cioè il lavoro intermittente o «a chiamata» (comma 45). Ha inoltre abolito la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, detta staff leasing (comma 46). Sono quindi state cancellate le due forme che il programma citava come esempio. Il comma 47 ha lasciato ai contratti collettivi del turismo e dello spettacolo la possibilità di prevedere rapporti specifici per prestazioni discontinue. Dopo la fine del governo il decreto-legge 112/2008 ha abrogato i commi 45 e da 47 a 50 della stessa legge.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Per quanto riguarda il lavoro a progetto, [...] puntiamo ad eliminarne l’utilizzo distorto, [...] con una graduale armonizzazione dei contributi sociali

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 770) ha portato dal 1° gennaio 2007 al 23 per cento l'aliquota pensionistica degli iscritti alla gestione separata non assicurati altrove, tra cui i collaboratori a progetto, stabilendo che l'aumento non potesse ridurre il loro compenso netto di più di un terzo dell'aumento (comma 772). La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 79) ha fissato un percorso graduale: 24 per cento nel 2008, 25 nel 2009 e 26 dal 2010, contro un'aliquota del lavoro dipendente che la stessa legge 296/2006 (comma 769) porta fino al 33 per cento. La legge 296/2006 (commi 1202-1208) ha inoltre promosso accordi per trasformare le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, in contratti di lavoro subordinato. L'avvicinamento ai contributi del lavoro dipendente è stato avviato con atti di legge e programmato per più anni, pur senza arrivare alla parità.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

La regolamentazione del lavoro interinale dovrà esser rivista

Il programma prevedeva di rivedere la regolamentazione del lavoro interinale, tenendo conto della disciplina introdotta dal precedente governo di centrosinistra. La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 46) ha abolito la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (il cosiddetto staff leasing) introdotta dal decreto legislativo 276/2003. La stessa legge non ha invece modificato la disciplina della somministrazione a tempo determinato, e non risultano altri atti del governo che l'abbiano rivista. L'esito è coerente con la scheda corrispondente di «Il conto» sulla revisione della legge 30.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

ci impegniamo a rivedere la normativa in merito agli appalti di opere e di servizi e alla cessione del ramo d’azienda

La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 910-911) ha rafforzato la disciplina degli appalti: il committente risponde in solido con l'appaltatore e con ogni subappaltatore per retribuzioni e contributi, entro due anni dalla fine dell'appalto. Il comma 910 estende inoltre la responsabilità solidale ai danni da infortuni non indennizzati dall'Inail. Non risultano invece modifiche alla disciplina della cessione di ramo d'azienda, cioè all'articolo 32 del decreto legislativo 276/2003. La revisione promessa è stata quindi fatta per gli appalti e non per la cessione di ramo d'azienda.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

va riconosciuta una piena responsabilità dell’impresa appaltante nei confronti dei lavoratori delle imprese appaltatrici

La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911) ha riscritto l'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003. Prima il committente rispondeva in solido con l'appaltatore solo negli appalti di servizi ed entro un anno. Ora, negli appalti di opere e di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l'appaltatore e con ciascun subappaltatore, entro due anni dalla fine dell'appalto, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori. Il comma 910 ha esteso la responsabilità solidale del committente ai danni subiti dai lavoratori dell'appaltatore o del subappaltatore e non indennizzati dall'INAIL.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

una revisione della normativa che renda più cogente il rispetto delle norme di sicurezza, [...] dell’apparato sanzionatorio e un potenziamento dei servizi ispettivi

La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha rafforzato i controlli e le sanzioni sulla sicurezza sul lavoro. L'art. 5 ha consentito agli ispettori del lavoro, e per la sicurezza anche a quelli delle aziende sanitarie locali, di sospendere l'attività dell'impresa in caso di gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza, con una sanzione aggiuntiva per la revoca. L'art. 12 ha autorizzato dal gennaio 2008 l'immissione in servizio di fino a 300 ispettori del lavoro. La stessa legge ha delegato il governo a riformare la materia, compreso il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico), adottato prima della fine del governo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, ha riscritto le sanzioni (tra l'altro artt. 55-60) ed è entrato in vigore il 15 maggio 2008.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

combattere a fondo, con misure preventive e repressive, la piaga del lavoro nero, anche con studi di settore e appositi indici di congruità

Nel decreto-legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, l'articolo 36-bis ha introdotto la sospensione dei lavori nei cantieri edili con almeno il 20 per cento di lavoratori non risultanti dalle scritture e l'obbligo della tessera di riconoscimento. La legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) ha reso il documento unico di regolarità contributiva condizione per i benefici contributivi dal 1° luglio 2007 e ha quintuplicato le sanzioni per le violazioni in materia di lavoro introdotte prima del 1999. Gli indici di congruità, previsti dai commi 1173 e 1174 della stessa legge e da definire con decreto entro sei mesi, non risultano adottati nel mandato; i due commi sono stati soppressi dal decreto-legge 112/2008, dopo il governo. Sono state quindi attuate misure preventive e repressive, ma non lo strumento degli indici di congruità.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Oltre al superamento della legge "Maroni"

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (attuazione del protocollo del 23 luglio 2007) ha modificato il decreto legislativo 276/2003, che attua la legge 30 del 2003 (chiamata «legge Maroni» nel programma). Ha abrogato la disciplina del lavoro intermittente (art. 1, comma 45) e ha abolito la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (comma 46), due delle tipologie che il programma indicava come da cancellare; è rimasto il contratto di inserimento. La stessa legge ha fissato in 36 mesi la durata complessiva massima dei contratti a termine successivi con lo stesso lavoratore (comma 40, che modifica il decreto legislativo 368/2001). La legge 30 non è stata però superata né sostituita e le altre tipologie contrattuali sono rimaste. Stesso esito della scheda corrispondente di «Il conto».

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

all'estensione a tutti i lavoratori delle tutele e dei diritti di base (maternità, paternità, malattia, infortunio, diritti sindacali,etc)

La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 788) ha riconosciuto dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata dell'INPS un'indennità di malattia pari al 50 per cento di quella per degenza ospedaliera e, a chi ha diritto all'indennità di maternità, tre mesi di congedo parentale con il 30 per cento del reddito di riferimento. In attuazione del comma 791, il decreto del Ministro del lavoro del 12 luglio 2007 ha esteso ai committenti delle lavoratrici a progetto il divieto di adibirle al lavoro nei periodi di astensione obbligatoria per maternità. Le nuove tutele riguardano però i soli iscritti alla gestione separata, e non risultano norme del governo su infortunio e diritti sindacali di questi lavoratori. Non c'è stata quindi un'estensione a tutti i lavoratori delle tutele di base.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la totalizzazione di tutti i contributi versati, anche in regimi pensionistici diversi

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 76) ha esteso la totalizzazione dei contributi dal 1° gennaio 2008. Ha ridotto da sei a tre anni la durata minima dei periodi contributivi richiesta dal d.lgs. 42/2006 (lettera a). Ha inoltre consentito il cumulo previsto dal d.lgs. 184/1997 anche a chi aveva già maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni (lettera b). La totalizzazione non è però diventata possibile per tutti i contributi versati: resta un requisito minimo di tre anni per ciascun periodo. Lo stesso comma presenta le modifiche come provvisorie, in attesa di una riforma complessiva dell'istituto, che nel mandato non risulta adottata.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la copertura figurativa per i periodi di non lavoro

La contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione indennizzata esisteva già: la legge 4 aprile 1952, n. 218 (art. 4) considera utili per la pensione i periodi in cui si riceve l'indennità ordinaria di disoccupazione. La legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha attuato il Protocollo del 23 luglio 2007, ha elevato dal 2008 la durata dell'indennità ordinaria a otto mesi, e a dodici mesi per chi ha almeno cinquant'anni, riconoscendo la contribuzione figurativa per l'intero periodo (art. 1, comma 25): un allungamento di una copertura già prevista, non una nuova copertura dei periodi di non lavoro. La stessa legge ha delegato il governo a riformare gli ammortizzatori sociali, anche con una copertura figurativa calcolata sulla retribuzione per chi riceve i trattamenti di disoccupazione (art. 1, commi 28-29), con dodici mesi di tempo; non risultano decreti legislativi adottati prima della fine del governo, l'8 maggio 2008. Nel programma la misura riguardava le pensioni future dei lavoratori con carriere discontinue: per i periodi di non lavoro senza indennità, come quelli tra un contratto e l'altro, non risultano interventi.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

potenziando i servizi pubblici all’impiego e la formazione professionale sul territorio

Non risultano atti del governo che abbiano potenziato i servizi pubblici per l'impiego o la formazione professionale sul territorio, in organici o risorse, entro maggio 2008. La finanziaria per il 2007 ha solo rinnovato per un anno il finanziamento già previsto per la formazione professionale (23 milioni di euro, comma 1163). La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, commi 30 e 31) ha delegato il governo a riordinare i servizi per l'impiego entro dodici mesi, con principi come il potenziamento dei sistemi informativi e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. La delega non è stata esercitata dal governo, che è caduto prima della scadenza; è stata riaperta solo dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 46).

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

agli incentivi per l’inserimento e il reinserimento al lavoro dopo periodi di assolvimento di responsabilità genitoriali

La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1254) ha riscritto l'articolo 9 della legge 53/2000, che già prevedeva contributi per programmi di reinserimento dopo il congedo ma con fondi ridotti a 5 milioni di euro l'anno. Il nuovo testo finanzia i contributi con una quota del Fondo per le politiche della famiglia, li estende alle aziende sanitarie e ospedaliere e aggiunge interventi per il reinserimento e la formazione dei lavoratori con figli minori o familiari a carico. La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 81) ha poi delegato il governo a riordinare la normativa sull'occupazione femminile, anche con incentivi e sgravi contributivi e con misure per il rientro delle donne nel mercato del lavoro, ma non risultano decreti legislativi adottati nel mandato. Il sostegno resta limitato a contributi per progetti aziendali e non c'è un incentivo generale all'assunzione di chi rientra dopo la cura dei figli.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

il superamento delle normative introdotte dalla "legge 30" e il potenziamento dei centri pubblici per i servizi di inserimento lavorativo mirato delle persone con disabilità

La legge 247/2007 (art. 1, comma 38) ha abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, che disciplinava le convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e disabili introdotte con la legge 30, facendo salve quelle in essere. La stessa legge (comma 37) ha riscritto parte delle norme sull'inserimento dei disabili della legge 68/1999. L'abrogazione era in vigore dal 1° gennaio 2008; l'articolo 14 è stato rimesso in vigore con il decreto-legge 112/2008, dopo la fine del governo. Non risultano atti specifici per il potenziamento dei centri pubblici di inserimento mirato.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

occorra garantire il permesso di soggiorno a ogni immigrato che denunci la propria condizione di lavoro irregolare

Nessuna legge del mandato ha garantito il permesso di soggiorno a ogni immigrato che denunci la propria condizione di lavoro irregolare. Il disegno di legge del governo contro lo sfruttamento dei lavoratori irregolarmente presenti (S.1201), che nella versione originaria collegava il permesso per protezione sociale ai casi di grave sfruttamento del lavoro, fu riscritto in Senato senza modificare la disciplina del permesso; approvato il 12 giugno 2007, alla Camera (A.C. 2784) rimase all'esame della commissione Giustizia e non divenne legge. Il 4 agosto 2007 il ministro dell'Interno Amato ha invitato i questori, con una circolare, a valutare la concessione del permesso per protezione sociale (articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione) anche quando siano accertate violenza o grave sfruttamento sul luogo di lavoro: un indirizzo applicativo della legge vigente, non una garanzia legata alla denuncia. Il disegno di legge delega sull'immigrazione (A.C. 2976) prevedeva in termini generali una maggiore tutela delle vittime di violenza o grave sfruttamento e non è stato approvato.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

dai centri per l'impiego, nel quadro di principi e standard definiti a livello nazionale

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha dato al governo una delega di dodici mesi per riordinare i servizi per l'impiego (art. 1, comma 30, lett. a), con criteri che includono la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego e il patto di servizio (comma 31). Il governo Prodi non ha però adottato alcun decreto legislativo prima della fine del mandato, l'8 maggio 2008, e non risultano altri atti che fissino principi e standard nazionali per i centri per l'impiego.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

riteniamo indifferibile una profonda riforma del sistema degli ammortizzatori sociali

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, commi 25-26) ha migliorato dal 1° gennaio 2008 l'indennità ordinaria di disoccupazione: durata di otto mesi (dodici per chi ha almeno 50 anni) e importo al 60% della retribuzione per i primi sei mesi, 50% per i due successivi e 40% poi. Ha rivisto anche l'indennità con requisiti ridotti, portata al 35% per i primi 120 giorni e al 40% fino a un massimo di 180 giorni. I commi 28-29 hanno delegato il governo a riformare la materia entro dodici mesi, con uno strumento unico di sostegno al reddito, ma nel mandato non è stato adottato alcun decreto legislativo di riordino: la legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 46) ha poi riscritto la delega con un nuovo termine. Il riordino complessivo degli ammortizzatori è quindi rimasto da fare.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026