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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Unione, 2006

Principali partiti: Democratici di Sinistra, La Margherita, Rifondazione Comunista, Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Popolari UDEUR

Governi valutati: Governo Prodi II

Il file porta la data del 10 febbraio 2006, giorno della presentazione.

  • 64 mantenute
  • 114 in parte
  • 287 non mantenute
  • 0 in corso
  • 13 non valutabili
Leggi le 822 promesse troppo generiche per essere verificate

106 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

55 schede

non mantenutagiustizia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

un intervento immediato, tanto sul fronte dei mezzi quanto dell’organizzazione della giustizia al Sud che ne incrementi l’efficienza [...] e ne riduca i tempi

Il programma chiedeva un intervento «immediato» su mezzi e organizzazione della giustizia nel Mezzogiorno, per aumentarne l'efficienza «in modo progressivo ma monitorabile rispetto ad obiettivi prefissati» e ridurne i tempi. Non risultano atti adottati dal governo Prodi destinati agli uffici giudiziari del Sud, né obiettivi fissati per quell'area. I provvedimenti approvati nel periodo sono nazionali: la finanziaria 2008 (l. 244/2007, art. 3, comma 128) autorizzò il Ministero della giustizia a coprire i posti vacanti negli uffici giudiziari, per gli anni 2008-2010, con la mobilità e il comando di personale di altre amministrazioni. Il disegno di legge del governo A.C. 3242 (13 novembre 2007), che prevedeva nuovi incentivi per coprire le sedi giudiziarie disagiate, con carenze indicate nella relazione soprattutto in Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, fu assegnato alla commissione Giustizia della Camera il 20 dicembre 2007 e non fu esaminato prima della fine della legislatura. Non risultano dati ufficiali che permettano di confrontare i tempi dei processi negli uffici del Sud tra il 2006 e il 2008.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutagiustizia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

bisogna introdurre una figura di manager giudiziario dirigente o funzionario professionalmente specializzato [...] di tutti gli aspetti dell'organizzazione non intrinsecamente connessi all'esercizio della giurisdizione

Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, attuativo della delega della legge 150/2005, ha definito le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari. Lo schema era stato approvato in via preliminare dal governo precedente il 18 novembre 2005; il Consiglio dei ministri del governo Prodi lo ha approvato in via definitiva il 14 luglio 2006. Al dirigente spettano la gestione del personale amministrativo, in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo (art. 2), e quella delle risorse finanziarie e strumentali, con il potere di impegnare l'amministrazione e la qualifica di funzionario delegato (art. 3). Al magistrato capo restano la titolarità dell'ufficio e l'organizzazione dell'attività giudiziaria (art. 1), e i due redigono insieme il programma annuale delle attività (art. 4). Il programma prevedeva che in prima applicazione questi dirigenti fossero scelti all'interno dell'amministrazione giudiziaria. Il decreto è in vigore dal 13 agosto 2006 e le sue disposizioni sono efficaci dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

in partegiustizia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Dobbiamo quindi rimuovere tutti gli aspetti del nuovo ordinamento in stridente contrasto con i principi costituzionali

Il governo ha prima sospeso e poi riscritto buona parte dell'ordinamento giudiziario approvato nella legislatura precedente. La legge 24 ottobre 2006, n. 269 ha sospeso fino al 31 luglio 2007 l'efficacia del decreto legislativo 160/2006 su accesso e carriera dei magistrati. Ha inoltre modificato il decreto sulle procure (106/2006) e quello sugli illeciti disciplinari (109/2006), abrogando alcune fattispecie e stabilendo che l'interpretazione delle norme e la valutazione dei fatti e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare. La legge 30 luglio 2007, n. 111, in vigore dal 31 luglio 2007, ha poi sostituito la disciplina del concorso, delle funzioni, delle valutazioni di professionalità e della temporaneità degli incarichi direttivi, e ha modificato la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e i consigli giudiziari. Per il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti ha fissato limiti (mai nello stesso distretto, al massimo quattro volte nella carriera). Non è stato però eliminato l'impianto gerarchico delle procure, che il programma voleva togliere soprattutto per l'esercizio dell'azione penale: il procuratore della Repubblica è rimasto «titolare esclusivo dell'azione penale», con il potere di revocare le assegnazioni ai sostituti.

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mantenutagiustizia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

intendiamo eliminare ogni forma di selezione che possa prestarsi a controlli strumentali sulla personalità e l'orientamento culturale/scientifico dell'aspirante magistrato

Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nella versione in vigore a inizio mandato, prevedeva per i candidati magistrati un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'interno delle prove orali (art. 1, comma 7), in attuazione della delega della legge 150/2005. La legge 30 luglio 2007, n. 111 (in vigore dal 31 luglio 2007) ha sostituito l'intero art. 1 del decreto: il concorso consiste ora in una prova scritta e in una prova orale su materie giuridiche, con un solo colloquio, in lingua straniera. Il colloquio psico-attitudinale non compare più.

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mantenutagiustizia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la carriera non deve essere sottoposta di regola a formalismo concorsuali, ma ad una valutazione di professionalità permanente

La legge 30 luglio 2007, n. 111 ha modificato il decreto legislativo 160/2006 sull'ordinamento giudiziario. L'art. 11 (nuova versione) prevede per tutti i magistrati una valutazione di professionalità ogni quattro anni, fino alla settima. Il giudizio può essere positivo, non positivo o negativo; dopo un secondo giudizio negativo il magistrato è dispensato dal servizio. Il conferimento delle funzioni (art. 12) avviene con una procedura concorsuale per soli titoli, senza prove d'esame, per chi ha la valutazione richiesta. Il concorso per esami resta solo per l'ingresso in magistratura.

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mantenutagiustizia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

valorizzando la carriera mediante l'assegnazione di incarichi direttivi basati sull'effettiva qualità e professionalità [...] e non sull'anzianità

La legge 30 luglio 2007, n. 111, nata da un disegno di legge presentato dal governo al Senato il 30 marzo 2007, ha riscritto le regole sul conferimento delle funzioni del decreto legislativo 160/2006. Per le funzioni direttive chiede, oltre alle valutazioni di professionalità, di valutare le esperienze di direzione e organizzazione, i risultati ottenuti, i corsi di formazione gestionale e ogni elemento che mostri l'attitudine direttiva, definita come capacità di organizzare e gestire l'ufficio e le sue risorse. L'anzianità non è tra i criteri: restano solo soglie minime di valutazioni di professionalità, che si svolgono ogni quattro anni. Le funzioni direttive diventano temporanee (quattro anni, rinnovabili una sola volta dopo una valutazione del Consiglio superiore della magistratura) e non possono essere conferite a chi non assicura almeno quattro anni di servizio prima della pensione.

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in partegiustizia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

intendiamo eliminare la gerarchizzazione negli uffici della magistratura inquirente prevista dal nuovo ordinamento giudiziario

La legge 24 ottobre 2006, n. 269 ha modificato il decreto legislativo 106/2006 sull'organizzazione degli uffici del pubblico ministero. Ha tolto dall'articolo 1 le parole «sotto la propria responsabilità» e ha riscritto l'articolo 2: il procuratore della Repubblica resta titolare esclusivo dell'azione penale, che esercita personalmente o «mediante assegnazione» ai magistrati dell'ufficio, al posto della precedente «delega». Il procuratore può ancora fissare i criteri per la trattazione e revocare l'assegnazione con provvedimento motivato; il magistrato può presentare osservazioni scritte, ma la revoca non va più trasmessa al procuratore generale della Cassazione né inserita nei fascicoli personali. È rimasto invariato l'articolo 3, che richiede l'assenso scritto del procuratore per il fermo e per le richieste di misure cautelari disposti dagli altri magistrati dell'ufficio. La gerarchia è stata attenuata ma non eliminata.

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mantenutagiustizia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

dobbiamo prevedere una specifica selezione di elevata qualità professionale per l'accesso all'effettivo svolgimento di funzioni di legittimità

La legge 30 luglio 2007, n. 111 (in vigore dal 31 luglio 2007) ha riscritto l'art. 12 del d.lgs. 160/2006 sul conferimento delle funzioni. Per le funzioni di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte (art. 10, comma 6) il CSM deve valutare anche la «capacità scientifica e di analisi delle norme». La valutazione spetta a una commissione di cinque membri: tre magistrati con esperienza di legittimità, un professore ordinario e un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Il CSM può discostarsi dal parere della commissione solo motivando. Il testo riserva inoltre una procedura valutativa ai magistrati con titoli professionali e scientifici adeguati per il 10 per cento dei posti.

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mantenutagiustizia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

vogliamo eliminare ogni forma di discrezionalità di natura politico-culturale nella previsione degli illeciti disciplinari

La legge 24 ottobre 2006, n. 269 (in vigore dall'8 novembre 2006), nata da un disegno di legge del governo Prodi (A.C. 1780, già approvato dal Senato il 4 ottobre 2006), ha modificato il decreto legislativo 109/2006 sugli illeciti disciplinari dei magistrati. Ha abrogato le formule più aperte: il dovere di non tenere comportamenti, «ancorché legittimi», che compromettano credibilità e prestigio (art. 1, commi 2 e 3), il «perseguimento di fini estranei ai doveri» e le dichiarazioni «in violazione dei criteri di equilibrio e di misura» (art. 2, lettere i e bb), «ogni altro comportamento» lesivo dell'imparzialità «anche sotto il profilo dell'apparenza» e la pubblica manifestazione di consenso o dissenso su un procedimento (art. 3, lettere l e f). Ha inoltre ristretto altre ipotesi (per esempio l'iscrizione ai partiti, ora solo se «sistematica e continuativa») e aggiunto l'irrilevanza dei fatti di scarsa rilevanza. Qualche margine di valutazione resta in alcune ipotesi (art. 3, lettera h), ma gli illeciti sono ora tipizzati nella sostanza.

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non mantenutagiustizia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

CSM – di cui dovremo ripristinare il numero originale di componenti

La legge 28 marzo 2002, n. 44 aveva ridotto i componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura: i magistrati eletti da venti a sedici, i membri eletti dal Parlamento da dieci a otto. Durante il governo Prodi la composizione non è cambiata. Il ritorno a venti e dieci era previsto nel testo della commissione Giustizia del Senato sul disegno di legge del governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario (S. 1447), ma il 13 luglio 2007 l'Assemblea stralciò quella parte in un disegno di legge separato (S. 1447-quater), che non fu mai esaminato. La legge 30 luglio 2007, n. 111, nata dal resto del disegno di legge, ha riformato l'ordinamento giudiziario senza modificare il numero dei componenti del Consiglio. Venti e dieci sono stati ripristinati solo con la legge 17 giugno 2022, n. 71.

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non mantenutagiustizia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

intendiamo attuare, nei livelli distrettuali, un reale decentramento dell'amministrazione giudiziaria secondo principi di sussidiarietà.

Il governo Prodi ha adottato il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2006, dopo quella preliminare del governo precedente del 18 novembre 2005), che attua la delega della legge 150/2005 sul decentramento del Ministero della giustizia. Il decentramento è però disegnato su base regionale o interregionale (direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria), non distrettuale: a livello di distretto il decreto prevede solo un ufficio del direttore tecnico presso le Corti d'appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo. Le modifiche al decreto in materia di decentramento proposte dal governo nel disegno di legge sull'ordinamento giudiziario sono state stralciate il 13 luglio 2007 (A.S. 1447-bis) e non sono state esaminate prima della fine della legislatura. Non risultano atti del governo che abbiano attivato le direzioni regionali o realizzato un decentramento dell'amministrazione giudiziaria nei livelli distrettuali.

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non mantenutagiustizia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Intendiamo quindi predisporre una legge di sistema

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano predisposto o fatto approvare una legge organica sulla magistratura onoraria nel suo mandato (17 maggio 2006 – 8 maggio 2008): tra i disegni di legge presentati dal governo nella XV legislatura non ne risulta alcuno su questa materia. Il governo è intervenuto solo con proroghe: l'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha prorogato i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni «fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009». Il riordino è rimasto quindi da fare.

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non mantenutagiustizia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

E' pertanto ineludibile, previo monitoraggio e consultazione, una riforma dell'Ordinamento forense

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano riformato l'ordinamento della professione forense, che restò quello del regio decreto-legge 1578 del 1933. Il decreto-legge 223/2006 (art. 2) ha abolito per tutte le professioni, avvocati compresi, l'obbligo di tariffe fisse o minime e il divieto di pubblicità informativa, senza toccare l'ordinamento della professione. Il disegno di legge delega del governo sulle professioni intellettuali (A.C. 2160, 24 gennaio 2007) restò in esame in commissione, come le proposte parlamentari sull'ordinamento forense (tra cui S. 963 del senatore Calvi e S. 1353 del senatore Manzione).

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Serviranno interventi profondi di modifica, e in alcuni casi di azzeramento, degli effetti negativi di iniziative legislative [...] quali il decreto legislativo sul giudizio di cassazione

La frase del programma critica due decreti legislativi del governo precedente: quello sul giudizio di cassazione (d.lgs. 40/2006) e quello sulle procedure concorsuali (d.lgs. 5/2006). Sul secondo il governo è intervenuto con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, in vigore dal 1° gennaio 2008, emanato sulla delega della legge 80/2005 come integrata dalla legge 228/2006: ha riscritto, tra l'altro, gli articoli 1 e 15 della legge fallimentare, aggiungendo un limite di debiti per le imprese escluse dal fallimento e mettendo a carico del debitore la prova dei requisiti, ma ha mantenuto per la dichiarazione di fallimento il procedimento in camera di consiglio criticato dal programma. Sul decreto sul giudizio di cassazione non risultano atti del governo: il disegno di legge sul processo civile (S. 1524, aprile 2007) restò in esame in commissione e le norme introdotte nel 2006 furono modificate solo con la legge 69/2009, dal governo successivo. Delle due riforme criticate, una è stata corretta in parte e l'altra no.

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in partegiustizia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la copertura degli organici del personale amministrativo e di quello togato

Il programma prometteva di coprire gli organici del personale amministrativo e dei magistrati. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autorizzato per il 2007 il reclutamento di magistrati ordinari in deroga al blocco delle assunzioni, con 3 milioni di euro per il 2007 e 15 milioni a decorrere dal 2008 (art. 1, comma 517), e con decreto ministeriale del 27 febbraio 2008 è stato indetto un concorso a 500 posti, le cui prove scritte si sono svolte nel novembre 2008. Per il personale amministrativo, nel gennaio 2008 sono state bandite le procedure per assumere a tempo indeterminato i lavoratori ex socialmente utili già impiegati negli uffici giudiziari (comma 521 della stessa legge); le 1.523 assunzioni sono avvenute il 29 dicembre 2008, dopo la fine del mandato. Gli organici non sono stati coperti: secondo la relazione del Ministero per l'anno giudiziario 2009, al 18 dicembre 2008 mancavano 1.122 magistrati e 3.286 unità di personale amministrativo su 43.702 posti (7,52%).

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

l'istituzione degli uffici statistici distrettuali per monitorare i flussi giudiziari

La citazione prometteva l'istituzione di uffici statistici distrettuali per monitorare i flussi giudiziari. Non risultano atti del governo che abbiano istituito questi uffici tra il 2006 e il 2008. Le statistiche giudiziarie ufficiali sono prodotte dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia, ufficio del Sistema statistico nazionale.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

progetti organizzativi obbligatori per ogni Tribunale

Non risultano atti del governo che abbiano reso obbligatorio, per ogni tribunale, un progetto organizzativo basato sulle pendenze, sulle priorità di smaltimento dell'arretrato e sulla programmazione delle udienze. Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, adottato in via definitiva dal governo il 14 luglio 2006 in attuazione di una delega della legge 150/2005, obbliga ogni anno il capo e il dirigente amministrativo di ciascun ufficio giudiziario a redigere un programma delle attività (art. 4), ma si tratta di un programma di gestione delle risorse e dei servizi amministrativi. Le norme sulle competenze dei capi degli uffici giudiziari sono poi confluite nell'A.S. 1447-bis, stralciato il 13 luglio 2007 da un disegno di legge del governo e mai esaminato. Un programma annuale di gestione dei procedimenti pendenti, con obiettivi di riduzione dei tempi, è stato introdotto solo dall'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sotto un governo successivo.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

istituzione dell'ufficio del processo, attraverso il quale sostanziare le “unità organizzative di base” presso ogni sezione giudicante

Nel mandato non è stato istituito l'ufficio per il processo. Il disegno di legge del governo che lo prevedeva, insieme alla riorganizzazione del personale dell'amministrazione giudiziaria (A.C. 2873), è stato presentato alla Camera il 5 luglio 2007 e assegnato alla commissione Giustizia, che lo ha esaminato fino al 9 gennaio 2008 senza concluderne l'esame; non è mai arrivato al voto dell'Aula. L'ufficio per il processo è stato introdotto per legge solo con l'art. 50 del decreto-legge 90/2014, convertito dalla legge 114/2014, che ha inserito l'art. 16-octies nel decreto-legge 179/2012.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

predisposizione dei regolamenti ministeriali necessari per l'applicazione della legge sull'organico e sullo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla Magistratura

La legge 13 febbraio 2001, n. 48 rinviava a due regolamenti del ministro della giustizia sui concorsi in magistratura: uno sui correttori esterni degli elaborati e uno di attuazione delle nuove norme sul concorso per magistrato di tribunale. Le norme che quei regolamenti dovevano attuare, tra cui gli articoli 125-quinquies e 126-ter dell'ordinamento giudiziario, sono state abrogate dall'art. 54 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che ha riscritto l'accesso in magistratura. L'efficacia di quel decreto, sospesa dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269, è iniziata il 31 luglio 2007, quando è entrata in vigore la legge 30 luglio 2007, n. 111 che lo ha modificato. Sull'organico, il decreto del ministro della giustizia dell'8 aprile 2008 ha ripartito gli ultimi 84 dei 546 posti in aumento previsti dalla legge del 2001. Poiché la disciplina dei concorsi da attuare è stata sostituita durante il mandato, non si può stabilire se i regolamenti promessi siano mancati per scelta o perché superati.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la revisione della procedura civile sulla base delle conclusioni raggiunte dalla commissione ministeriale Tarzia nel giugno 1996

Il governo Prodi II ha presentato il disegno di legge «Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile» (ministro Mastella): depositato alla Camera il 5 aprile 2007, è stato trasferito al Senato, dove è stato comunicato alla Presidenza il 24 aprile 2007 (A.S. 1524). La relazione lo presenta come un insieme di interventi di immediata attuazione su singoli aspetti del processo civile, senza riferimenti al progetto della commissione Tarzia. Il testo è rimasto all'esame della commissione al Senato e non è stato approvato prima della fine della legislatura. Nel mandato del governo non è stata quindi adottata la revisione della procedura civile.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la diffusione di filtri precontenziosi, quali le camere di conciliazione da istituire presso tutti i Consigli dell'Ordine

Il disegno di legge del governo sul processo civile, presentato alla Camera il 5 aprile 2007 dal ministro della Giustizia (A.C. 2508) e ripresentato al Senato il 24 aprile 2007 (A.S. 1524), prevede il potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie con «qualificati organi di conciliazione», ma non istituisce camere di conciliazione presso i Consigli dell'Ordine. Il disegno di legge è rimasto all'esame della commissione del Senato e non è stato approvato prima della fine anticipata della legislatura. Non risultano altri atti del governo che istituiscano queste camere.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

l'aumento della competenza per valore del giudice di pace ed individuazione di una sua competenza funzionale.

Il disegno di legge del governo sul processo civile (A.C. 2508, presentato alla Camera il 5 aprile 2007) elevava la competenza per valore del giudice di pace a 10.000 euro per le cause sui beni mobili e a 50.000 euro per i danni da circolazione di veicoli e natanti. Il 24 aprile 2007 il testo è stato trasferito al Senato (A.S. 1524), dove è rimasto all'esame della commissione fino alla fine della legislatura. Le soglie dell'articolo 7 del codice di procedura civile, ancora espresse in lire (5 milioni e 30 milioni), sono state portate a 5.000 e 20.000 euro solo dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 45), dopo la fine del governo Prodi II. Nel mandato non risultano atti che abbiano aumentato la competenza del giudice di pace o gliene abbiano attribuite di nuove per materia.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la costituzione di un fondo alimentato da una modestissima aliquota a carico delle fatturazioni forensi e da un pari contributo a carico dello Stato

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano istituito un fondo per le spese processuali alimentato da una piccola aliquota sulle fatture degli avvocati e da un pari contributo dello Stato. Le leggi finanziarie per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) e per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) e il decreto-legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, non contengono una norma di questo tipo. Non la contiene nemmeno il disegno di legge del governo sul processo civile (atto Senato n. 1524, presentato il 24 aprile 2007), rimasto all'esame della commissione. La legge 296/2006 (art. 1, comma 1308) ha solo istituito presso i giudici amministrativi commissioni per il patrocinio a spese dello Stato.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la netta separazione tra attività consultiva e attività giurisdizionale del Consiglio di Stato

Non risultano atti del governo che abbiano separato le funzioni consultive da quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato. Tra i disegni di legge presentati dal governo Prodi II alla Camera e al Senato nel 2006 e nel 2007 non figura alcuna riforma dell'ordinamento della giustizia amministrativa. Una delega in materia fu proposta soltanto da due deputati dell'opposizione (A.C. 617, Mazzoni e D'Alia, presentata il 10 maggio 2006), che prevedeva una separazione delle funzioni e delle carriere nel Consiglio di Stato. Non risulta che sia stata approvata e l'ordinamento è rimasto quello della legge n. 186 del 1982.

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