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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Unione, 2006

Principali partiti: Democratici di Sinistra, La Margherita, Rifondazione Comunista, Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Popolari UDEUR

Governi valutati: Governo Prodi II

Il file porta la data del 10 febbraio 2006, giorno della presentazione.

  • 64 mantenute
  • 114 in parte
  • 287 non mantenute
  • 0 in corso
  • 13 non valutabili
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106 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

478 schede

non mantenutaambiente

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

occorre promuover e favorire la ricerca effettuata con metodi alternativi all’utilizzo di animali e progressivamente abolire la ricerca e la sperimentazione che ne facciano uso

Nel mandato non risulta adottato alcun atto che promuova metodi alternativi alla sperimentazione animale o ne preveda l'abolizione progressiva. La materia è rimasta regolata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, che è stato abrogato solo dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

proponiamo di rivedere la normativa sul benessere degli animali negli allevamenti, stabilendo rigidi principi etologici

Non risulta che nel mandato sia stata adottata una nuova disciplina sul benessere degli animali negli allevamenti. In quel periodo furono approvati il decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, che riguarda le sanzioni sul trasporto degli animali (regolamento CE 1/2005), e alcune note esplicative del Ministero della salute. Le nuove norme sugli allevamenti sono arrivate dopo la fine del governo: il d.lgs. 27 settembre 2010, n. 181 sui polli da carne, e i d.lgs. 7 luglio 2011, n. 122 sui suini e n. 126 sui vitelli.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

non mantenutaambiente

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

aprire una nuova stagione di politiche forestali con un piano nazionale di settore

La legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, articolo 1, comma 1082) ha incaricato il Ministero delle politiche agricole e quello dell'ambiente di proporre alle Regioni un programma quadro per il settore forestale. Il programma quadro è stato però approvato dalla Conferenza Stato-Regioni solo il 18 dicembre 2008, dopo la fine del governo Prodi (8 maggio 2008). Durante il mandato è stata adottata la base legale, ma non il piano nazionale di settore.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la costituzione di un "Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali"

Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha incluso tra i ministeri il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali». La denominazione ha sostituito, ovunque presente, quella di «Ministero delle politiche agricole e forestali». La denominazione è la stessa indicata nel programma.

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non mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la promozione di una nuova concertazione [...] anche attraverso la ridefinizione della composizione del Tavolo Agroalimentare

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano ridefinito la composizione del Tavolo agroalimentare, istituito presso la Presidenza del Consiglio dall'art. 20 del d.lgs. 228/2001. Il disegno di legge delega del governo sul riordino dell'agricoltura (S. 933, presentato il 4 settembre 2006 e rimasto all'esame della commissione) richiama la concertazione prevista da quell'articolo senza modificare la composizione del Tavolo. Il regolamento sul riordino degli organismi del ministero delle Politiche agricole (D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70, art. 3) conferma il Tavolo tra gli organismi che continuano a operare, con rinvio al decreto del 2001.

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in partesanità

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la costituzione di un’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare

La finanziaria 2008 (l. 244/2007, art. 2, comma 356, testo originario) aveva ribattezzato «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, istituito presso il Ministero della salute con decreto del 26 luglio 2007, dotandolo di una sede referente a Foggia e di un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni per il 2010. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (art. 11, nel testo della legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31) ha riscritto quel comma: dal 15 gennaio 2008 l'Autorità si trasforma in «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare», con sede a Foggia e sotto la vigilanza del Ministero della salute, con gli stessi fondi. Organizzazione, funzionamento e amministrazione dovevano essere stabiliti da un decreto del presidente del Consiglio, su proposta del ministro della Salute e di concerto con quello delle Politiche agricole. Non risulta che il decreto sia stato adottato entro la fine del mandato: l'Agenzia è stata istituita per legge ma non è stata resa operativa.

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non mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

il riordino degli Enti tecnico-strumentali vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali (AGEA, ISMEA, CRA, UNIRE, INEA, INRAN)

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano riordinato i sei enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole indicati nel programma (AGEA, ISMEA, CRA, UNIRE, INEA, INRAN). Il governo ha previsto solo strumenti generali per tutte le amministrazioni: la legge finanziaria 2007 (legge 296/2006, art. 1, comma 482) ha affidato a regolamenti, da emanare entro il 30 giugno 2007, il riordino, la fusione o la soppressione degli enti pubblici, e la finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2, commi 634-636) ha riproposto lo stesso strumento con scadenza dopo la fine del mandato. Il disegno di legge del governo per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura, presentato al Senato nel settembre 2006 e non approvato, non riguardava questi enti.

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non mantenutafisco

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

una politica di contenimento dei prezzi basata [...] sulla riduzione del differenziale IVA tra le imprese turistiche italiane e quelle dei competitori europei

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano ridotto l'IVA sui servizi turistici. Le leggi finanziarie 2007 e 2008 intervengono sul turismo con altre misure: la legge 296/2006 rivede i canoni delle concessioni demaniali marittime (art. 1, commi 250-257); la legge 244/2007 prevede decreti per rendere omogenei alcuni servizi delle imprese turistiche e per l'uso dei «buoni-vacanza» a fini di destagionalizzazione, e procedure di semplificazione per le imprese del settore (art. 2, commi 193-195). Nessuna di queste leggi modifica le aliquote IVA applicabili alle imprese turistiche.

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in partefisco

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Proponiamo inoltre di introdurre la detraibilità dell’IVA per il turismo d’affari.

La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 304-305) ha reso detraibile l'IVA sulle prestazioni alberghiere e sui pasti collegati a convegni e congressi, nei giorni di svolgimento: nella misura del 50 per cento nel 2007 e per intero dal 2008. La detraibilità generale dell'IVA su alberghi e ristoranti per i viaggi di lavoro è arrivata solo con il decreto-legge 112/2008 (art. 83, comma 28-bis), dal 1° settembre 2008, quindi dopo la fine del mandato. Nel mandato la misura ha riguardato solo una parte del turismo d'affari.

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non mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

proponiamo di rifinanziare la legge che ha istituito il “Fondo per il prestito e il risparmio turistico” e creato i “buoni vacanza”

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano rifinanziato il Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico (art. 10 della legge 135/2001). Né la legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) né quella per il 2008 (L. 244/2007) contengono uno stanziamento per il Fondo. La finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 193) si limita a prevedere decreti del Presidente del Consiglio che definiscano le modalità di impiego delle risorse già presenti nel Fondo per i «buoni-vacanza» destinati alle fasce sociali più deboli, senza aggiungere nuove risorse.

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non mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la recente riforma dell’ENIT è insufficiente e deve essere completata con regole e modalità di carattere privatistico

Non risultano atti del governo che abbiano completato la riforma dell'ENIT con regole di carattere privatistico. L'ente era stato trasformato in Agenzia nazionale del turismo dal decreto-legge 35/2005 (convertito dalla legge 80/2005) e il suo regolamento di organizzazione è il d.P.R. 6 aprile 2006, n. 207, adottato prima dell'insediamento del governo Prodi II e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 giugno 2006; il regolamento non è stato modificato durante il mandato e le leggi finanziarie 2007 e 2008 non contengono norme sull'ente. L'ENIT è rimasta un'agenzia di diritto pubblico; la trasformazione in ente pubblico economico è arrivata soltanto con il decreto-legge 83/2014.

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non mantenutaeconomia

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Proponiamo inoltre un rafforzamento della dotazione finanziaria finalizzato a sostenere iniziative pubbliche-private sul terreno della promozione

Il programma proponeva di rafforzare la dotazione finanziaria per le iniziative pubblico-private di promozione e commercializzazione turistica. Non risultano norme del governo Prodi che abbiano aumentato i fondi per la promozione. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autorizzato 10 milioni all'anno per il sostegno del settore turistico (art. 1, comma 1227), 48 milioni all'anno per l'adeguamento delle imprese ricettive (comma 1228) e 2 milioni all'anno per l'Osservatorio nazionale del turismo (comma 1229), non per la promozione. Il contributo statale all'ENIT, l'agenzia per la promozione turistica, è passato da 48,9 milioni nel 2007 a 45,9 milioni nel 2008, secondo i dati dell'ente.

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mantenutaistituzioni

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

rafforzare la Direzione del turismo [...] con la creazione di un Dipartimento e il riconoscimento di un Viceministro con delega al turismo

Il programma proponeva un Dipartimento del turismo e un viceministro con delega al turismo. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 ha attribuito alla Presidenza del Consiglio le funzioni statali in materia di turismo. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (art. 2, comma 98, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) ha poi istituito presso la Presidenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, che ha sostituito la soppressa Direzione generale del turismo. Con decreto del Presidente del Consiglio del 13 luglio 2006 le funzioni sul turismo erano state delegate al vicepresidente del Consiglio Francesco Rutelli. Non c'è stato un viceministro, ma la delega è andata a un incarico di rango più alto.

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in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Proponiamo la reintroduzione del credito di imposta a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato.

Il credito d'imposta generale per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 7 della legge 388/2000) è rimasto applicabile fino al 31 dicembre 2006. Il governo Prodi II ne ha introdotto uno nuovo con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 539-548): 333 euro al mese per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato in più rispetto al 2007 (416 euro per le donne «svantaggiate»), per le assunzioni fatte nel 2008. Vale però solo nelle aree svantaggiate di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise; le disposizioni attuative sono nel decreto del Ministro dell'economia del 12 marzo 2008 (GU n. 85 del 10 aprile 2008). Non è stato quindi reintrodotto il credito per tutte le imprese.

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in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

tutte le tipologie contrattuali a termine debbano essere motivate sulla base di un oggettivo carattere temporaneo [...] e che non debbano superare una soglia dell’occupazione complessiva

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, commi 39-40, ha stabilito che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato e ha fissato in 36 mesi, comprese proroghe e rinnovi, il limite ai contratti a termine successivi per mansioni equivalenti con lo stesso datore di lavoro: oltre il limite il rapporto diventa a tempo indeterminato, salvo un ulteriore contratto, una sola volta, presso la direzione provinciale del lavoro. L'obbligo di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive era già nel decreto legislativo 368/2001 (art. 1) e la legge non lo ha cambiato. Non è stato invece introdotto per legge un tetto ai contratti a termine rispetto all'occupazione dell'impresa: i limiti quantitativi restano affidati ai contratti collettivi nazionali (art. 10, comma 7, del decreto 368/2001), e il comma 41 si è limitato a ridurre i casi esenti da quei limiti.

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mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Proponiamo che le tipologie di lavoro flessibile siano numericamente contenute e cancellate quelle più precarizzanti: ad esempio il job on call, lo staff leasing

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, ha abrogato gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 276/2003, cioè il lavoro intermittente o «a chiamata» (comma 45). Ha inoltre abolito la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, detta staff leasing (comma 46). Sono quindi state cancellate le due forme che il programma citava come esempio. Il comma 47 ha lasciato ai contratti collettivi del turismo e dello spettacolo la possibilità di prevedere rapporti specifici per prestazioni discontinue. Dopo la fine del governo il decreto-legge 112/2008 ha abrogato i commi 45 e da 47 a 50 della stessa legge.

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mantenutalavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Per quanto riguarda il lavoro a progetto, [...] puntiamo ad eliminarne l’utilizzo distorto, [...] con una graduale armonizzazione dei contributi sociali

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 770) ha portato dal 1° gennaio 2007 al 23 per cento l'aliquota pensionistica degli iscritti alla gestione separata non assicurati altrove, tra cui i collaboratori a progetto, stabilendo che l'aumento non potesse ridurre il loro compenso netto di più di un terzo dell'aumento (comma 772). La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 79) ha fissato un percorso graduale: 24 per cento nel 2008, 25 nel 2009 e 26 dal 2010, contro un'aliquota del lavoro dipendente che la stessa legge 296/2006 (comma 769) porta fino al 33 per cento. La legge 296/2006 (commi 1202-1208) ha inoltre promosso accordi per trasformare le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, in contratti di lavoro subordinato. L'avvicinamento ai contributi del lavoro dipendente è stato avviato con atti di legge e programmato per più anni, pur senza arrivare alla parità.

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in partelavoro

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

La regolamentazione del lavoro interinale dovrà esser rivista

Il programma prevedeva di rivedere la regolamentazione del lavoro interinale, tenendo conto della disciplina introdotta dal precedente governo di centrosinistra. La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 46) ha abolito la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (il cosiddetto staff leasing) introdotta dal decreto legislativo 276/2003. La stessa legge non ha invece modificato la disciplina della somministrazione a tempo determinato, e non risultano altri atti del governo che l'abbiano rivista. L'esito è coerente con la scheda corrispondente di «Il conto» sulla revisione della legge 30.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

ci impegniamo a rivedere la normativa in merito agli appalti di opere e di servizi e alla cessione del ramo d’azienda

La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 910-911) ha rafforzato la disciplina degli appalti: il committente risponde in solido con l'appaltatore e con ogni subappaltatore per retribuzioni e contributi, entro due anni dalla fine dell'appalto. Il comma 910 estende inoltre la responsabilità solidale ai danni da infortuni non indennizzati dall'Inail. Non risultano invece modifiche alla disciplina della cessione di ramo d'azienda, cioè all'articolo 32 del decreto legislativo 276/2003. La revisione promessa è stata quindi fatta per gli appalti e non per la cessione di ramo d'azienda.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

va riconosciuta una piena responsabilità dell’impresa appaltante nei confronti dei lavoratori delle imprese appaltatrici

La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911) ha riscritto l'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003. Prima il committente rispondeva in solido con l'appaltatore solo negli appalti di servizi ed entro un anno. Ora, negli appalti di opere e di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l'appaltatore e con ciascun subappaltatore, entro due anni dalla fine dell'appalto, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori. Il comma 910 ha esteso la responsabilità solidale del committente ai danni subiti dai lavoratori dell'appaltatore o del subappaltatore e non indennizzati dall'INAIL.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

una revisione della normativa che renda più cogente il rispetto delle norme di sicurezza, [...] dell’apparato sanzionatorio e un potenziamento dei servizi ispettivi

La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha rafforzato i controlli e le sanzioni sulla sicurezza sul lavoro. L'art. 5 ha consentito agli ispettori del lavoro, e per la sicurezza anche a quelli delle aziende sanitarie locali, di sospendere l'attività dell'impresa in caso di gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza, con una sanzione aggiuntiva per la revoca. L'art. 12 ha autorizzato dal gennaio 2008 l'immissione in servizio di fino a 300 ispettori del lavoro. La stessa legge ha delegato il governo a riformare la materia, compreso il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico), adottato prima della fine del governo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, ha riscritto le sanzioni (tra l'altro artt. 55-60) ed è entrato in vigore il 15 maggio 2008.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

combattere a fondo, con misure preventive e repressive, la piaga del lavoro nero, anche con studi di settore e appositi indici di congruità

Nel decreto-legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, l'articolo 36-bis ha introdotto la sospensione dei lavori nei cantieri edili con almeno il 20 per cento di lavoratori non risultanti dalle scritture e l'obbligo della tessera di riconoscimento. La legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) ha reso il documento unico di regolarità contributiva condizione per i benefici contributivi dal 1° luglio 2007 e ha quintuplicato le sanzioni per le violazioni in materia di lavoro introdotte prima del 1999. Gli indici di congruità, previsti dai commi 1173 e 1174 della stessa legge e da definire con decreto entro sei mesi, non risultano adottati nel mandato; i due commi sono stati soppressi dal decreto-legge 112/2008, dopo il governo. Sono state quindi attuate misure preventive e repressive, ma non lo strumento degli indici di congruità.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Oltre al superamento della legge "Maroni"

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (attuazione del protocollo del 23 luglio 2007) ha modificato il decreto legislativo 276/2003, che attua la legge 30 del 2003 (chiamata «legge Maroni» nel programma). Ha abrogato la disciplina del lavoro intermittente (art. 1, comma 45) e ha abolito la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (comma 46), due delle tipologie che il programma indicava come da cancellare; è rimasto il contratto di inserimento. La stessa legge ha fissato in 36 mesi la durata complessiva massima dei contratti a termine successivi con lo stesso lavoratore (comma 40, che modifica il decreto legislativo 368/2001). La legge 30 non è stata però superata né sostituita e le altre tipologie contrattuali sono rimaste. Stesso esito della scheda corrispondente di «Il conto».

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

all'estensione a tutti i lavoratori delle tutele e dei diritti di base (maternità, paternità, malattia, infortunio, diritti sindacali,etc)

La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 788) ha riconosciuto dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata dell'INPS un'indennità di malattia pari al 50 per cento di quella per degenza ospedaliera e, a chi ha diritto all'indennità di maternità, tre mesi di congedo parentale con il 30 per cento del reddito di riferimento. In attuazione del comma 791, il decreto del Ministro del lavoro del 12 luglio 2007 ha esteso ai committenti delle lavoratrici a progetto il divieto di adibirle al lavoro nei periodi di astensione obbligatoria per maternità. Le nuove tutele riguardano però i soli iscritti alla gestione separata, e non risultano norme del governo su infortunio e diritti sindacali di questi lavoratori. Non c'è stata quindi un'estensione a tutti i lavoratori delle tutele di base.

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