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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Unione, 2006

Principali partiti: Democratici di Sinistra, La Margherita, Rifondazione Comunista, Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Popolari UDEUR

Governi valutati: Governo Prodi II

Il file porta la data del 10 febbraio 2006, giorno della presentazione.

  • 64 mantenute
  • 114 in parte
  • 287 non mantenute
  • 0 in corso
  • 13 non valutabili
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106 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

478 schede

non mantenutasicurezza

Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Dobbiamo infine potenziare il “Fondo antiracket e antiusura”

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano potenziato il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, presso il Ministero dell'interno, o il Fondo per la prevenzione dell'usura. Il Fondo di solidarietà è alimentato per legge soprattutto da un contributo sui premi assicurativi e da una quota delle somme confiscate alla criminalità organizzata. Le leggi finanziarie 2007 (legge 296/2006) e 2008 (legge 244/2007) e i principali decreti economici del periodo non contengono norme che ne aumentino le entrate o la dotazione. L'unica norma sul tema è l'art. 2, commi 50 e 51, della legge 244/2007, che fa salve le aliquote IRAP ridotte decise dalle regioni per chi ha denunciato richieste estorsive, nel limite di 5 milioni di euro l'anno dal 2008: è un'agevolazione fiscale, non un rafforzamento dei fondi.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Il primo strumento è il finanziamento discrezionale di grandi progetti

La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 841-844) ha istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo e ha previsto il finanziamento di progetti di innovazione industriale nelle aree dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie per i beni e le attività culturali (il programma «Industria 2015»), ciascuno affidato a un responsabile di progetto (comma 843). Nel mandato sono stati adottati i progetti «Efficienza energetica» e «Mobilità sostenibile» (decreti dell'8 febbraio 2008), con bandi emanati il 5 e il 19 marzo 2008, e il progetto «Made in Italy» (6 marzo 2008), il cui bando è arrivato a luglio 2008; i progetti sono stati selezionati dalla fine del 2008. Il metodo dei grandi progetti è quello promesso, ma le aree coincidono solo in parte con quelle del programma: restano fuori scienze della materia, ICT e scienze dello spazio. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (commi 870-874) finanzia invece ricerche proposte liberamente in tutte le discipline.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Il secondo strumento è il credito di imposta automatico sulle spese di ricerca

La legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, art. 1, commi 280-283) ha istituito per i periodi d'imposta dal 2007 al 2009 un credito d'imposta del 10 per cento dei costi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, del 15 per cento per i contratti con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito si indica nella dichiarazione dei redditi e si usa in compensazione, senza domanda preventiva. La finanziaria per il 2008 (legge 244/2007, art. 1, comma 66) ha portato al 40 per cento la misura per i contratti con università ed enti di ricerca e a 50 milioni il tetto dei costi; il decreto attuativo (28 marzo 2008, n. 76) è stato pubblicato il 18 aprile 2008. La scheda corrispondente di «Il conto» ha esito «in parte» perché riguarda anche le agevolazioni per le assunzioni di ricercatori, che qui non sono in questione.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Il terzo strumento è il riconoscimento di agevolazioni automatiche per le assunzioni di ricercatori

Il programma indica come terzo strumento per la ricerca agevolazioni automatiche per le assunzioni di ricercatori, attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali. Il governo ha adottato una norma in questa direzione, ma molto più ristretta: l'articolo 2, comma 554, lettera c), della legge 244/2007 (finanziaria 2008) destina parte delle economie derivanti dalle revoche delle agevolazioni della legge 488/1992 ad agevolazioni per le imprese innovatrici in fase di avvio, con la riduzione degli oneri sociali per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario. La misura non è automatica: le agevolazioni sono autorizzate entro i limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato e i criteri sono rinviati a un decreto del ministro del Lavoro da emanare entro 60 giorni, che non risulta adottato durante il mandato. La finanziaria 2007 (legge 296/2006) non contiene incentivi contributivi di questo tipo per le imprese: ha introdotto il credito d'imposta sui costi di ricerca, che è il secondo strumento del programma.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Proponiamo di concedere crediti di imposta pari al 50% delle commesse conferite dalle imprese alle università o agli istituti pubblici di ricerca

Il programma proponeva un credito d'imposta del 50% sulle commesse delle imprese a università e istituti pubblici di ricerca. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 280) ha introdotto per il 2007-2009 un credito d'imposta del 10% sui costi di ricerca, elevato al 15% per i costi riferiti a contratti con università ed enti pubblici di ricerca. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, comma 66) ha portato quella aliquota al 40% e il tetto dei costi agevolabili da 15 a 50 milioni di euro. Lo strumento è stato attuato, ma al 40% e non al 50%.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Il governo deve dotarsi di strumenti idonei a conteggiare precisamente l’entità complessiva dei trasferimenti finanziari ad ogni singola impresa

Il programma chiedeva strumenti per conteggiare con precisione tutti i trasferimenti finanziari pubblici ricevuti da ogni singola impresa. Non risultano atti del governo Prodi che abbiano istituito un registro di questo tipo. Esisteva già un sistema di trasmissione al Ministero delle informazioni sugli aiuti concessi alle imprese, previsto dall'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 per verificare il divieto di cumulo delle agevolazioni. Solo nel 2015 l'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sostituendo l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha dato a quella banca dati il nome di Registro nazionale degli aiuti di Stato, con l'obbligo per chi concede o gestisce gli aiuti di trasmettere le informazioni.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

È necessario ridurre drasticamente i tempi e i costi per l’avvio di un’attività di impresa

L'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) ha introdotto la comunicazione unica: con un solo invio, di norma telematico, all'ufficio del registro delle imprese si assolvono gli adempimenti per iscrizione, previdenza, assistenza e fisco, compresi codice fiscale e partita IVA, e la ricevuta vale come titolo per avviare subito l'attività. Il modello è stato approvato con un decreto interministeriale del 2 novembre 2007, ma le regole tecniche, che il decreto chiedeva entro 45 giorni, a febbraio 2008 non erano ancora state adottate. La procedura è partita solo in via sperimentale il 19 febbraio 2008, con le iscrizioni all'INPS limitate ad alcune province pilota, ed è diventata obbligatoria per tutte le imprese dal 1° aprile 2010, sotto un governo successivo. Entro l'8 maggio 2008 non ci sono dati ufficiali sulla riduzione effettiva dei tempi e dei costi.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Questo sforzo deve accompagnarsi a un rafforzamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust)

La legge 4 agosto 2006, n. 248 (conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223), art. 14, ha ampliato i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: ha aggiunto alla legge 287/1990 le misure cautelari d'urgenza (art. 14-bis, con sanzioni fino al 3 per cento del fatturato per chi non le rispetta) e gli impegni delle imprese resi obbligatori dall'Autorità (art. 14-ter, con sanzioni fino al 10 per cento del fatturato in caso di violazione), e le ha affidato la definizione dei casi in cui ridurre o escludere le sanzioni per chi collabora (art. 15, comma 2-bis). Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 le ha poi attribuito la tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali scorrette, con il potere di vietarle, di sospenderle in via cautelare e di applicare sanzioni da 5.000 a 500.000 euro.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

potenziare il sistema delle sanzioni [...] introducendo programmi di clemenza per le imprese che contribuiscono alla individuazione dei cartelli

La legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha introdotto nell'ordinamento i programmi di clemenza per le imprese che collaborano all'individuazione dei cartelli. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha approvato le regole operative del programma il 15 febbraio 2007, dopo una consultazione pubblica, e lo ha reso operativo il 19 febbraio 2007. L'impresa che per prima fornisce prove decisive su un cartello segreto non noto all'Autorità ottiene l'immunità. Alle altre può essere riconosciuta una riduzione della sanzione, di regola non superiore al 50%.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

Politiche di liberalizzazione e trasparenza crediamo vadano attuate [...] anche nei settori della distribuzione dei farmaci e dei taxi.

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 5, ha consentito agli esercizi commerciali di vendere i farmaci da banco e tutti i farmaci non soggetti a prescrizione, in un reparto apposito con farmacisti, e ha reso libero lo sconto sul prezzo; ha inoltre allargato le regole sulla titolarità delle farmacie da parte di società. L'art. 6 ha dato ai comuni gli strumenti per aumentare l'offerta di taxi: turni integrativi, concorsi straordinari per nuove licenze anche in deroga alla programmazione numerica, licenze temporanee o stagionali. La liberalizzazione ha dei limiti: i farmaci con ricetta restano alle farmacie, i comuni hanno la facoltà e non l'obbligo di usare questi strumenti, e restano il divieto di cumulo di più licenze taxi e la programmazione numerica ordinaria.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

consentire che le attività meno complesse siano svolte liberamente anche da non iscritti agli ordini professionali

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) ha abrogato per le professioni tariffe fisse o minime, divieto di pubblicità informativa e divieto di servizi interdisciplinari (art. 2). Con l'art. 7 ha anche consentito di chiedere l'autenticazione della firma negli atti di vendita di veicoli agli uffici comunali e agli sportelli telematici dell'automobilista, oltre che ai notai. L'apertura generale delle attività meno complesse ai non iscritti agli ordini non è stata invece realizzata. Il disegno di legge delega sulle professioni intellettuali (A.C. 2160, presentato il 24 gennaio 2007), che distingueva attività riservate e attività libere in regime di concorrenza, è rimasto all'esame delle commissioni della Camera fino alla fine della legislatura.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

riconoscere le nuove professioni e le loro associazioni

Il governo ha presentato alla Camera il 24 gennaio 2007 un disegno di legge delega sulle professioni intellettuali (A.C. 2160, ministri Mastella e Bersani), che all'articolo 8 prevedeva il riconoscimento delle associazioni professionali. Le commissioni Giustizia e Attività produttive ne hanno adottato un testo base il 15 gennaio 2008, e il disegno di legge non è stato approvato prima dello scioglimento anticipato delle Camere. Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (art. 26) prevede soltanto che le associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate siano sentite sulle «piattaforme comuni» europee per il riconoscimento delle qualifiche: un ruolo consultivo ai fini europei, non il riconoscimento delle nuove professioni. Nel periodo del governo non è stata adottata una legge che riconosca le nuove professioni e le loro associazioni.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

consentire che nel caso di prestazioni complesse risulti ammesso ad operare un numero di professionisti adeguato alle esigenze della domanda e non predeterminato autoritativamente

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha consentito anche agli esercizi commerciali di vendere i farmaci da banco e gli altri farmaci senza ricetta, in un reparto dedicato e con la presenza di farmacisti abilitati (art. 5). Il programma citava proprio i farmacisti abilitati, molto più numerosi delle farmacie autorizzate. Il numero delle farmacie, però, è rimasto programmato. L'art. 2 dello stesso decreto ha abolito tariffe minime obbligatorie, divieto di pubblicità e divieto di società tra professionisti di diverse discipline, ma non tocca il numero dei professionisti ammessi. Il disegno di legge del governo di delega sulle professioni intellettuali (atto Camera n. 2160, presentato il 24 gennaio 2007) è rimasto all'esame della commissione.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

abolire le tariffe minime, tranne casi limitati alle attività riservate e il divieto di pubblicità

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato per le attività libero-professionali e intellettuali le norme che imponevano tariffe fisse o minime (art. 2, comma 1, lettera a). La stessa norma ha abrogato il divieto, anche parziale, di fare pubblicità informativa su titoli, specializzazioni, caratteristiche del servizio e prezzi, purché trasparente e veritiera (lettera b). Restano fatte salve le tariffe massime fissate in via generale a tutela degli utenti. L'abrogazione ha avuto effetto dal 4 luglio 2006, giorno di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

consentire la fornitura di servizi multidisciplinari e interprofessionali da parte di professionisti associati o di società di professionisti

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 («decreto Bersani»), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 2 abroga il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti. La norma pone condizioni: l'oggetto sociale deve essere esclusivo, ciascun professionista può partecipare a una sola società e ogni prestazione deve essere resa da soci professionisti indicati e personalmente responsabili. L'abrogazione ha effetto dall'entrata in vigore del decreto, nel luglio 2006, nei primi mesi del mandato. Il testo riguarda società di persone e associazioni: le società tra professionisti in forma di società di capitali non sono previste.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

affidare agli ordini professionali le funzioni di formazione dei loro associati e la fissazione di standard di qualità dei servizi

Il governo ha presentato alla Camera il 24 gennaio 2007 un disegno di legge delega sulle professioni intellettuali (A.C. 2160). L'articolo 4 prevedeva tra i compiti degli ordini la verifica della qualificazione e dell'aggiornamento professionale degli iscritti. Il testo è stato esaminato dalle commissioni riunite Giustizia e Attività produttive insieme ad altre proposte: l'ultima seduta, il 15 gennaio 2008, ha adottato un testo base unificato, ma l'esame non è andato oltre le commissioni prima dello scioglimento anticipato delle Camere. Non è stato emanato alcun decreto legislativo e non risultano altri atti che abbiano affidato agli ordini la formazione degli iscritti e la fissazione di standard di qualità dei servizi.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

riqualificare gli aspetti formativi del praticantato, prevedendo altresì un equo compenso

Il governo ha presentato alla Camera il disegno di legge delega sulle professioni intellettuali (A.C. 2160, 24 gennaio 2007). Secondo la relazione illustrativa riportata dal Servizio studi, la delega prevedeva un tirocinio retribuito con un compenso minimo proporzionato al contributo del tirocinante. Il disegno di legge non è stato approvato: nelle statistiche del Senato sui ddl del governo Prodi II risulta «in corso di esame in commissione». Entro il mandato nessuna norma sul compenso dei praticanti è quindi entrata in vigore.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la richiesta di criteri di professionalità non solo per i sindaci, ma anche per gli amministratori

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano introdotto requisiti di professionalità per gli amministratori delle società quotate. L'art. 147-quinquies del Testo unico della finanza, nel testo vigente dal 12 gennaio 2006, impone agli amministratori solo i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci. Un richiamo alla professionalità compare nell'art. 147-ter, ma riguarda soltanto il consigliere espresso dalla lista di minoranza nel sistema monistico, ed era già presente nella versione del 12 gennaio 2006. Le modifiche entrate in vigore il 25 gennaio 2007 non hanno esteso il requisito agli amministratori in generale.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

la previsione che i patti di sindacato debbano limitarsi a questioni proprietarie e non gestionali

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano limitato i patti di sindacato alle questioni proprietarie. L'art. 122 del Testo unico della finanza (d.lgs. 58/1998), che disciplina i patti parasociali nelle società quotate, nel testo in vigore durante il mandato prevede obblighi di comunicazione alla Consob, pubblicazione e deposito per i patti sul voto, sulla consultazione preventiva, sui limiti al trasferimento delle azioni e sull'influenza dominante, senza alcun limite di oggetto che escluda le questioni gestionali. L'unica modifica del periodo, introdotta dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229 sulle offerte pubbliche di acquisto, ha esteso gli stessi obblighi ai patti volti a favorire o a contrastare un'offerta, senza limitarne l'oggetto. La legge sul risparmio (legge 28 dicembre 2005, n. 262) è del governo precedente.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

imporre una rigorosa separazione societaria, anche nell’ambito del gruppo bancario, per la fornitura dei vari servizi finanziari non tradizionali

Non risultano atti del governo che abbiano imposto la separazione societaria dei servizi finanziari non tradizionali nei gruppi bancari. Il governo ha modificato la disciplina in due occasioni: con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, che ha coordinato i testi unici bancario e finanziario con la legge sul risparmio 28 dicembre 2005, n. 262, e con il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, che ha recepito la direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID). Entrambi trattano i conflitti di interesse con regole di organizzazione e di gestione affidate a Banca d'Italia e Consob, non con l'obbligo di svolgere questi servizi in società separate.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

vietare agli analisti finanziari di gruppi bancari di offrire un servizio di valutazione su titoli tra i quali vi siano titoli da loro posseduti

Non risulta un divieto per gli analisti dei gruppi bancari di valutare titoli posseduti dal gruppo. Il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, che ha recepito la direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari, ha riscritto l'articolo 21 del Testo unico della finanza imponendo agli intermediari di identificare e gestire i conflitti di interesse e di informarne i clienti. Il regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007 (artt. 27 e 28) ha poi fissato regole per chi produce ricerche in materia di investimenti: vieta agli analisti le operazioni personali sugli strumenti trattati, l'accettazione di incentivi e le promesse di trattamenti di favore agli emittenti, ma non vieta la valutazione di titoli detenuti dal gruppo bancario. Quella disciplina è dunque più limitata di quanto promesso.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

vietare [...] al gruppo bancario di vendere all’investitore non professionale azioni o obbligazioni di società di cui ha curato la ristrutturazione del debito

Non risultano atti del governo che vietino ai gruppi bancari di vendere a investitori non professionali azioni o obbligazioni di società di cui hanno curato la ristrutturazione del debito. Il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, di coordinamento con la legge sul risparmio del 2005, non contiene questo divieto. Lo stesso vale per il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, che ha recepito la direttiva MiFID: per i conflitti di interesse chiede agli intermediari di identificarli, gestirli con misure organizzative e informarne i clienti, senza vietare operazioni. La disciplina è rimasta basata sulla gestione e sulla trasparenza dei conflitti.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

debbano essere sottoposti a rigorosi limiti quantitativi i finanziamenti che una banca può erogare a un azionista con una partecipazione superiore all’1%

Nel mandato non risultano limiti quantitativi vincolanti per i finanziamenti che una banca può erogare a un azionista con più dell'1%. Il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 ha sostituito il comma 4 dell'articolo 53 del Testo unico bancario, affidando alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, condizioni e limiti per le attività di rischio verso chi può influire sulla gestione della banca e i soggetti collegati. Nell'agosto 2007 la Banca d'Italia ha posto in consultazione le nuove regole, con limiti fino al 20% del patrimonio di vigilanza e una soglia di partecipazione rilevante fino al 5%, non all'1%. La delibera del CICR è del 29 luglio 2008, dopo la fine del governo.

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Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006

le modalità di concessione di questi finanziamenti debbano essere indicate in bilancio e rese note alle Autorità preposte

Non risultano atti del governo Prodi che abbiano introdotto l'obbligo di indicare in bilancio e comunicare alle autorità di vigilanza le modalità dei finanziamenti delle banche agli azionisti con più dell'1 per cento. Il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 ha sostituito il comma 4 dell'articolo 53 del Testo unico bancario: affida alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, la disciplina di condizioni e limiti per le attività di rischio verso chi può influire sulla gestione della banca e verso i soggetti collegati. Il decreto non prevede la pubblicità in bilancio di questi finanziamenti né un potere delle autorità di opporsi alla loro concessione.

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