Programma 2006 · valutata sul governo Prodi II · 10 febbraio 2006
definire in maniera compiuta le garanzie funzionali, cioè quali fattispecie di comportamenti possano essere ammesse ai fini investigativi
La legge 3 agosto 2007, n. 124 (GU n. 187 del 13 agosto 2007, in vigore dal 12 ottobre 2007) ha riformato il sistema di informazione per la sicurezza. L'articolo 17 stabilisce che non è punibile il personale dei servizi che compie condotte previste come reato, legittimamente autorizzate caso per caso perché indispensabili ai fini istituzionali, nel rispetto delle procedure dell'articolo 18. Lo stesso articolo esclude i delitti contro la vita, l'integrità fisica, la libertà e la personalità individuale, vieta tali condotte nelle sedi di partiti, sindacati e verso giornalisti professionisti, e fissa requisiti di proporzionalità e di minor danno possibile.
- Fonte: programma elettorale, sezione "Un'intelligence moderna", p. 81
- Prova: Legge 3 agosto 2007, n. 124, art. 17 (ambito di applicazione delle garanzie funzionali): condotte autorizzate non punibili e limiti, con rinvio alle procedure dell'art. 18
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