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Tutte le promesse elettorali

Il programma · centrosinistra

L'Ulivo, 1996

Principali partiti: Partito Democratico della Sinistra, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Socialisti Italiani

Governi valutati: Governo Prodi I, Governo D'Alema I, Governo D'Alema II, Governo Amato II

La copia d'archivio è del 1998; il testo porta la data del 6 dicembre 1995.

  • 82 mantenute
  • 79 in parte
  • 88 non mantenute
  • 0 in corso
  • 1 non valutabile
Leggi le 391 promesse troppo generiche per essere verificate

59 promesse ripetono altre già in elenco: le contiamo una volta sola.

Le schede

Promessa per promessa

48 schede

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Programma 1996 · valutata sul governo D'Alema I · 6 dicembre 1995

disponendo di un'unica struttura tecnica centrale deputata all'elaborazione di tutti i progetti di legge governativi

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (GU n. 205 del 1° settembre 1999, S.O.) ha riordinato la Presidenza del Consiglio. L'art. 6 organizza «in un apposito Dipartimento» (affari giuridici e legislativi) le funzioni di coordinamento dell'attività normativa del governo, che già dal 1988 spettavano a un ufficio centrale della Presidenza (art. 23 della legge 400/1988). Il Dipartimento cura la valutazione d'impatto della regolazione, la qualità del linguaggio normativo e la verifica degli effetti finanziari, ma coordina i testi e non li elabora. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, della stessa data, all'art. 7, comma 2, lettera d), ha anzi confermato presso gli uffici di diretta collaborazione di ciascun ministro un settore giuridico-legislativo incaricato dell'«elaborazione di testi normativi del Governo». La redazione dei progetti di legge è quindi rimasta divisa tra i ministeri. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano affidato a un'unica struttura centrale l'elaborazione di tutti i progetti di legge, gli emendamenti e i regolamenti del governo, come chiedeva il programma.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il potere di opporre un veto alle iniziative ed agli emendamenti parlamentari tendenti ad accrescere la spesa

Non risultano atti dei governi Prodi I, D'Alema I e II e Amato II che abbiano attribuito al Presidente del Consiglio o al governo un potere di veto sulle iniziative e sugli emendamenti parlamentari che aumentano la spesa. Le riforme della contabilità approvate nel mandato, la legge 3 aprile 1997, n. 94 sulla struttura del bilancio dello Stato e la legge 25 giugno 1999, n. 208, non prevedono un potere di questo tipo, e la Costituzione non è stata modificata in questo senso. L'unico testo del periodo che toccava il tema è il progetto della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali (testo del 4 novembre 1997, art. 103), organo del Parlamento e non del governo: ammetteva le modifiche al bilancio solo nel rispetto dell'equilibrio e, «in caso di opposizione del Governo», chiedeva la maggioranza assoluta per approvare maggiori oneri. Non era un veto, e il progetto non è mai stato approvato dalle Camere.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Deve essere ridotto il numero dei ministri che partecipano al consiglio dei ministri senza escludere l'introduzione di figure di ministri "juniores"

Il governo Prodi I fu nominato con 20 ministri oltre al presidente del Consiglio, affidando ad alcuni ministri due dicasteri; il governo Amato II ha giurato con 23 ministri, sei dei quali senza portafoglio. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (governo D'Alema I) ha ridotto i ministeri a 12, ma «a decorrere dalla prossima legislatura», cioè dopo la fine dei governi valutati. La riduzione è quindi stabilita da un atto adottato nel mandato, ma non ha ridotto il Consiglio dei ministri durante il mandato. Non risulta introdotta la figura dei ministri «juniores».

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Va abolita la necessità di organizzare le funzioni governative e amministrative centrali attraverso ministeri

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (governo D'Alema I) ha riformato l'organizzazione del Governo: ha ridotto e accorpato i ministeri e ha istituito le agenzie, strutture amministrative autonome dai ministeri. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ha riordinato la Presidenza del Consiglio. L'organizzazione per ministeri non è stata però abolita: i ministeri sono rimasti l'architettura di base, con il numero fissato per legge, e la riduzione era prevista con decorrenza differita all'inizio della legislatura successiva.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Intendiamo ridurre il numero dei ministeri e dei ministri articolando la struttura del governo intorno ai seguenti gruppi

Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (governo Prodi I) ha unificato dal 1° gennaio 1998 i ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (governo D'Alema I), in attuazione della legge 59/1997, ha poi stabilito che «a decorrere dalla prossima legislatura» i ministeri fossero 12, accorpando le funzioni per grandi aree, come economia e finanze, attività produttive, infrastrutture e trasporti, lavoro, salute e politiche sociali. Questa riduzione ha avuto effetto solo con il governo formato nel giugno 2001, dopo la fine dei governi valutati. Durante il mandato il numero dei ministri non è sceso: il governo Prodi I fu nominato con 20 ministri, il governo Amato II ha giurato con 23. La riforma è stata dunque adottata nel mandato, ma applicata solo dopo.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Per i Ministeri compresi nei gruppi 3, 4, 5, si prevede un forte processo di trasferimento delle funzioni [...] alle regioni ed agli enti locali

La legge 15 marzo 1997, n. 59 (governo Prodi I) ha delegato il conferimento di funzioni a Regioni ed enti locali. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, in vigore dal 6 maggio 1998) l'ha attuata, trasferendo funzioni dello Stato in materia di sviluppo economico e attività produttive, territorio, ambiente e infrastrutture, servizi alla persona (sanità, servizi sociali, istruzione, formazione professionale). Il trasferimento ha riguardato i settori dei ministeri produttivi, del territorio e sociali indicati nella tesi.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

innalzamento del numero di sottoscrizioni necessario per proporre il referendum

Il numero di firme per richiedere il referendum abrogativo è fissato dall'art. 75 della Costituzione (500.000 elettori) e, secondo il testo pubblicato su Normattiva, non è stato mai modificato. Innalzarlo richiedeva una legge costituzionale. La Commissione bicamerale per le riforme istituzionali approvò nel giugno 1997 una norma che portava le firme da 500.000 a 800.000, ma la proposta non è diventata legge costituzionale nel corso del mandato. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano aumentato le firme.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

divieto di raccolta contestuale di sottoscrizioni per più referendum

La promessa chiedeva di vietare la raccolta contestuale di firme per più referendum. Non risultano atti dei governi Prodi, D'Alema e Amato né leggi approvate tra il 1996 e il 2001 che abbiano introdotto questo divieto. Le norme della legge 25 maggio 1970, n. 352 sulla raccolta e sul deposito delle firme per il referendum abrogativo (artt. 7, 27 e 28) sono rimaste nel testo del 1970 per tutto il periodo e non contengono alcuna norma di questo tipo.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

limitazione del numero di referendum che possono svolgersi contemporaneamente

La promessa era limitare il numero di referendum che si possono svolgere contemporaneamente. Nel periodo non risulta alcuna legge, ordinaria o costituzionale, che abbia introdotto un limite. Con il d.P.R. 29 marzo 2000 furono indetti più referendum abrogativi per la stessa data, il 21 maggio 2000, senza alcun tetto al loro numero. La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presieduta da D'Alema (1997-98) non ha prodotto una revisione approvata dal Parlamento.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

anticipazione del giudizio di ammissibilità ad una fase anteriore alla raccolta delle sottoscrizioni

La disciplina del referendum abrogativo non è stata cambiata nel senso promesso. Secondo la legge 25 maggio 1970, n. 352, le richieste si depositano in Cassazione dal 1° gennaio al 30 settembre, l'Ufficio centrale ne verifica la regolarità e solo dopo la Corte costituzionale decide sull'ammissibilità con sentenza da pubblicare entro il 10 febbraio (artt. 32 e 33). Questi articoli non sono stati modificati durante il mandato. Il giudizio di ammissibilità non è quindi stato anticipato alla fase che precede la raccolta delle firme.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

abolizione delle norme che vietano lo svolgimento contemporaneo di referendum e di elezioni

Le norme che separano referendum ed elezioni politiche sono nella legge 25 maggio 1970, n. 352. L'art. 31 vieta di depositare richieste di referendum nell'anno che precede la scadenza di una delle Camere e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali. L'art. 34 sospende il referendum già indetto se le Camere sono sciolte in anticipo, con ripresa dei termini dal 365° giorno dopo le elezioni. Secondo Normattiva, l'art. 31 è ancora nel testo del 1970 e l'art. 34 è stato toccato solo da una deroga del 1987. Non risultano atti dei governi del periodo 1996-2001 che abbiano abrogato o attenuato questi divieti.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

divieto di quesiti "manipolativi" che richiedono l'abrogazione di parti di leggi prive di autonomo significato

Non risultano atti del governo né leggi approvate tra il 1996 e il 2001 che abbiano introdotto il divieto di quesiti «manipolativi» nel referendum abrogativo. La legge 25 maggio 1970, n. 352 affida il giudizio di ammissibilità dei quesiti alla Corte costituzionale (art. 33). All'Ufficio centrale presso la Cassazione lascia solo il controllo di conformità delle richieste alla legge (art. 32). Nei testi storici, gli articoli della legge sul referendum abrogativo non hanno versioni modificate in quel periodo. L'ammissibilità dei quesiti manipolativi è quindi rimasta affidata alla giurisprudenza costituzionale.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la possibilità di ricorso diretto alla Corte a tutela della autonomia dei comuni

La promessa era dare ai Comuni la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte costituzionale a difesa della propria autonomia. La riforma del Titolo V, approvata in via definitiva dal Parlamento l'8 marzo 2001, confermata dal referendum del 7 ottobre 2001 e promulgata come legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in vigore dall'8 novembre 2001), ha riscritto l'articolo 127 della Costituzione: il ricorso diretto è riconosciuto al Governo contro le leggi regionali e alle Regioni contro le leggi dello Stato o di altre Regioni, non ai Comuni. La stessa riforma ha previsto per gli enti locali un Consiglio delle autonomie locali, organo di consultazione con la Regione, non un accesso alla Corte. Non risultano altri atti dei governi valutati che abbiano aperto ai Comuni il ricorso diretto alla Corte.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

il ricorso diretto dei singoli cittadini che lamentino violazioni di diritti fondamentali, una volta esauriti i rimedi ordinari previsti

La promessa prevedeva il ricorso diretto dei singoli cittadini alla Corte costituzionale per violazioni di diritti fondamentali, dopo aver esaurito i rimedi ordinari. Nel periodo 1996-2001 non è stata approvata alcuna riforma costituzionale che lo introduca: l'articolo 134 della Costituzione elenca ancora solo i giudizi sulle leggi, i conflitti di attribuzione e le accuse al Presidente della Repubblica. La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali ha approvato un articolato sul sistema delle garanzie il 4 novembre 1997, ma l'Assemblea della Camera non lo ha esaminato: i lavori sono stati interrotti definitivamente il 9 giugno 1998.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

sancendo nella Costituzione i nuovi diritti dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche

Il programma chiedeva di sancire nella Costituzione i nuovi diritti dei cittadini verso le amministrazioni pubbliche: essere sentiti, essere informati, partecipare, avere decisioni tempestive e motivate. Nel mandato (maggio 1996 - giugno 2001) la Costituzione non è stata modificata in questo senso. Il progetto di revisione della seconda parte della Costituzione presentato dalla Commissione bicamerale nel novembre 1997 è stato esaminato dalla Camera dal gennaio 1998, ma l'esame si è interrotto senza conclusione. La riforma del Titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), approvata in via definitiva l'8 marzo 2001, confermata dal referendum del 7 ottobre 2001 e in vigore dall'8 novembre 2001, riguarda il riparto di competenze tra Stato ed enti territoriali. Non risultano atti del governo che abbiano inserito in Costituzione tali diritti.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

trasformare la Scuola Superiore della pubblica amministrazione in un centro di eccellenza che recluti e formi i dirigenti

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 (governo D'Alema I) ha riordinato la Scuola superiore della pubblica amministrazione, definita «istituzione di alta cultura e formazione» e incaricata, tra l'altro, dei cicli di formazione iniziale dei dirigenti. L'art. 28 del d.lgs. 29/1993, nel testo in vigore dal novembre 1998, prevede che i vincitori dei concorsi per dirigente seguano un ciclo formativo organizzato dalla Scuola. Il reclutamento però non passò alla Scuola: l'accesso alla dirigenza restò affidato a concorsi per esami indetti dalla Presidenza del Consiglio, sui quali la Scuola esprimeva solo un parere.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Il riconoscimento al Governo di una facoltà di veto sospensivo di deliberazioni legislative

Non risultano atti dei governi Prodi I, D'Alema I e II e Amato II che abbiano riconosciuto al governo una facoltà di veto sospensivo sulle deliberazioni legislative in contrasto con le regole di equilibrio del bilancio. L'articolo 81 della Costituzione non è stato modificato nel periodo, e le riforme della contabilità approvate nel mandato (legge 3 aprile 1997, n. 94 e legge 25 giugno 1999, n. 208) non prevedono un potere di questo tipo. L'unico testo del periodo che toccava il tema è il progetto della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali (testo del 4 novembre 1997, art. 103), organo del Parlamento e non del governo: prevedeva l'equilibrio annuale e pluriennale dei conti e limiti agli emendamenti di spesa, ma non un veto del governo, e non è mai stato approvato dalle Camere.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Obiettivo finale é consentire ad ogni editore di avere un solo canale generalista via etere terrestre e di cedere quelli in più

La promessa era portare ogni editore a un solo canale generalista via etere terrestre, con la cessione dei canali in più. La legge 31 luglio 1997, n. 249 ha vietato di rilasciare a uno stesso soggetto concessioni per più del 20 per cento delle reti televisive nazionali analogiche su frequenze terrestri (art. 2, c. 6): un tetto percentuale, non il limite di un solo canale. Le reti eccedenti potevano continuare a trasmettere su frequenze terrestri, in contemporanea via satellite o via cavo, fino a un termine da fissare dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base allo sviluppo dell'utenza via satellite e via cavo (art. 3, c. 6-7). Alla RAI la legge chiedeva un piano per trasformare una delle sue reti in un'emittente senza pubblicità, non la cessione di una rete (art. 3, c. 9). Il termine per il passaggio delle reti eccedenti al satellite o al cavo fu fissato dall'Autorità al 31 dicembre 2003 solo con la delibera n. 346 del 7 agosto 2001, dopo la fine dei governi valutati. La Corte costituzionale (sent. n. 466/2002) ha giudicato illegittima la mancanza nella legge di un termine certo e ha stabilito che non potesse superare il 31 dicembre 2003.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

L'obiettivo intermedio consiste nella contestuale cessione di una delle reti generaliste da parte sia della RAI che di Fininvest

La legge 31 luglio 1997, n. 249 ha fissato un limite del 20 per cento delle reti televisive nazionali analogiche per soggetto (art. 2, comma 6) e ha obbligato le reti in eccesso a trasmettere esclusivamente via satellite o via cavo, ma solo dalla data che l'Autorità avrebbe indicato in seguito (art. 3, commi 6 e 7). Nessuna rete generalista è stata ceduta né da RAI né da Fininvest durante il mandato. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha indicato il 31 dicembre 2003 come termine con la delibera n. 346 del 7 agosto 2001, dopo la fine del governo Amato II. La Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non fissava un termine finale certo e non prorogabile (sentenza n. 466 del 2002).

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Il canone annuo coprirà i costi del servizio pubblico [...] la rete generalista della RAI potrà competere sul libero mercato della pubblicità solo per una parte

La legge 31 luglio 1997, n. 249 (art. 3, comma 9) ha imposto alla RAI di presentare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 1998, un piano per trasformare una delle sue reti in un'emittente senza risorse pubblicitarie, entro un termine da fissare poi dall'Autorità. La RAI presentò il progetto «Nuova Rai Tre», su cui la Commissione parlamentare di vigilanza diede parere favorevole. Il termine fu fissato solo dopo il mandato, con la delibera dell'Autorità n. 346 del 7 agosto 2001, al 31 dicembre 2003: nel mandato nessuna rete RAI ha rinunciato alla pubblicità. Non risultano inoltre atti che abbiano fatto coprire dal canone i costi del servizio pubblico, premessa della limitazione promessa.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

è necessario un nuovo statuto che recepisca le linee strategiche del servizio pubblico, e le fonti di nomina degli organi di governo della RAI

Non risultano atti, tra il 1996 e il 2001, che abbiano dato alla RAI un nuovo statuto con le linee strategiche del servizio pubblico o cambiato le fonti di nomina dei suoi organi. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha riscritto in via transitoria le regole sul consiglio di amministrazione. Ha lasciato però la nomina dei cinque consiglieri ai Presidenti di Camera e Senato d'intesa, aggiungendo la revoca su proposta di due terzi della Commissione di vigilanza. Il disegno di legge del governo sul sistema delle comunicazioni (Atto Senato n. 1138), presentato nel luglio 1996 e contenente norme sulla RAI, non è stato approvato entro la fine della legislatura. Le regole di nomina sono cambiate solo con la legge 3 maggio 2004, n. 112.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

la revisione della legge sul cinema attualmente bloccata da troppi impacci burocratici

Nel mandato la legge sul cinema (legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificata nel 1994) è stata rivista solo in parte. Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 ha riordinato le commissioni del Dipartimento dello spettacolo e riscritto le norme della legge sulle commissioni di esperti. Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 ha modificato altre parti della legge: ha affidato diversi provvedimenti al capo del Dipartimento dello spettacolo invece che ai pareri delle commissioni, ha consentito di attestare la nazionalità italiana dei film con una dichiarazione del produttore e ha abrogato vecchie leggi di settore. La legge 2 ottobre 1997, n. 346 ha permesso acconti fino al 70 per cento sui contributi. Una riforma organica della disciplina è arrivata solo con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dopo la fine dei governi valutati.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

Rafforzare l'autonomia dei musei statali (quelli civici sono già autonomi)

Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, ha previsto all'art. 8 che l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, attribuibile alle soprintendenze che gestiscono beni di eccezionale valore, possa essere data anche ai musei. Il regolamento di organizzazione del ministero (d.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441, art. 12) ha inserito i musei dotati di autonomia tra gli uffici periferici e ha affidato a un decreto del ministro l'individuazione delle gestioni autonome. I decreti che hanno reso autonomi i poli museali di Roma, Napoli, Firenze e Venezia sono però dell'11 dicembre 2001, dopo la fine del mandato. Nel mandato è stato quindi costruito il quadro normativo, ma nessun museo statale risulta aver ottenuto l'autonomia.

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Programma 1996 · valutata sui governi Prodi I, D'Alema I, D'Alema II, Amato II · 6 dicembre 1995

E' quindi necessaria una nuova legge sulle società sportive dilettantistiche in modo che [...] possano dotarsi di una propria personalità giuridica

Nei mandati dei governi valutati non è stata approvata una legge sulle società sportive dilettantistiche che permettesse loro di ottenere la personalità giuridica a determinate condizioni. La legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 37) ha introdotto solo agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico. Il regolamento sul riconoscimento delle persone giuridiche private (DPR 10 febbraio 2000, n. 361) ha semplificato la procedura per tutte le associazioni e fondazioni, ma non contiene regole per lo sport. Una disciplina specifica delle società sportive dilettantistiche è arrivata con l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (GU n. 305 del 31 dicembre 2002, S.O. n. 240), dopo la fine dei governi valutati. Quell'articolo estende il regime tributario dell'associazionismo sportivo dilettantistico alle società di capitali senza fine di lucro e fissa le forme giuridiche possibili, tra cui l'associazione con personalità giuridica riconosciuta secondo il DPR 361/2000.

Verificata da Redazione NFN il 21 ottobre 2026