Programma 1996 · valutata sul governo D'Alema I · 6 dicembre 1995
disponendo di un'unica struttura tecnica centrale deputata all'elaborazione di tutti i progetti di legge governativi
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (GU n. 205 del 1° settembre 1999, S.O.) ha riordinato la Presidenza del Consiglio. L'art. 6 organizza «in un apposito Dipartimento» (affari giuridici e legislativi) le funzioni di coordinamento dell'attività normativa del governo, che già dal 1988 spettavano a un ufficio centrale della Presidenza (art. 23 della legge 400/1988). Il Dipartimento cura la valutazione d'impatto della regolazione, la qualità del linguaggio normativo e la verifica degli effetti finanziari, ma coordina i testi e non li elabora. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, della stessa data, all'art. 7, comma 2, lettera d), ha anzi confermato presso gli uffici di diretta collaborazione di ciascun ministro un settore giuridico-legislativo incaricato dell'«elaborazione di testi normativi del Governo». La redazione dei progetti di legge è quindi rimasta divisa tra i ministeri. Non risultano atti dei governi valutati che abbiano affidato a un'unica struttura centrale l'elaborazione di tutti i progetti di legge, gli emendamenti e i regolamenti del governo, come chiedeva il programma.
- Fonte: programma elettorale, Tesi n. 9 "Un Governo che governa"
- Prova: D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 7, comma 2, lettera d), testo originario: gli uffici di diretta collaborazione di ogni ministro comprendono il settore giuridico-legislativo, che cura l'elaborazione dei testi normativi del governo (GU n. 203 del 30 agosto 1999, S.O.; Normattiva). Il coordinamento centrale è all'art. 6 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303
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